29 Ottobre 2019
Adeguamento indennità di trasferta spettante agli Ufficiali Giudiziari dal 1° novembre 2019
Pubblichiamo di seguito tabella delle nuove indennità di trasferta aggiornate dal 1° novembre 2019
Tabella pdf trasferte_NOVEMBRE_2019
Tabella xlsx trasferte_NOVEMBRE_2019
DECRETO 13 ottobre 2019
Variazione della misura dell’indennita’ di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (19A06722) (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2019)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze
Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle
discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennita’ di
trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, accertata dall’Istituto nazionale di statistica e
verificatasi nell’ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.
115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio 1° luglio 2016-30 giugno 2019, e’ pari a +2,7;
Visto il decreto interdirigenziale del 21 dicembre 2018, relativo
all’ultima variazione dell’indennita’ di trasferta per gli ufficiali
giudiziari;
Decreta:
Art. 1
1. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per
il viaggio di andata e ritorno e’ stabilita nella seguente misura:
a) fino a 6 chilometri euro 2,31;
b) fino a 12 chilometri euro 4,19;
c) fino a 18 chilometri euro 5,80;
d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o
frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,22.
2. L’indennita’ di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per
il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale,
compresa la maggiorazione per l’urgenza e’ cosi’ corrisposta:
a) fino a 10 chilometri euro 0,60;
b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 1,54;
c) oltre i 20 chilometri euro 2,31.

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