9 Giugno 2018
Inadempienza del Ministero della Giustizia sull’applicazione dell’art. 492-bis sulle indagini patrimoniali
Riportiamo di seguito il provvedimento del Tribunale di Pescara che, conferma gli effetti negativi dell’inadempienza del Ministero della Giustizia in merito alle indagini patrimoniali disposte dall’art. 492-bis c.p.c. e dall’art. 155 quater disp. attuazione c.p.c..
La mancata attuazione delle previsioni dell’art. 492-bis evidenzia quanto le inefficienze del sistema giustizia possano incidere negativamente sulle legittime aspettative dei creditori di recuperare il credito in tempi brevi e a costi ragionevoli.
Tale ritardo costringe i creditori a subire le contraddizioni di una burocrazia cieca che da una parte elabora previsioni legislative innovative e dall’altra le lascia inattuate.
Si ricorda il provvedimento di parere contrario del Tribunale di Mantova
Con provvedimento del 20.04.2018 Il Tribunale di Pescara ha deciso che deve ritenersi possibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto legge 83/2015, l’accesso diretto dei creditori alle banche dati ex 492-bis.
L’art. 155-quater disp. att. c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015, non prevede più che l’accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia, considerato che la norma, nella sua attuale formulazione, prevede che “Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 5 (d.lgs. 83/2005) e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice”.
L’art. 155-quinquies stabilisce che il creditore possa essere autorizzato all’accesso diretto alle banche dati. L’ultimo comma della norma stabilisce inoltre che “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155 quater primo comma”.
L’esame delle due norme consente di mettere in evidenza come l’art. 155 quater non contenga più il riferimento all’emanazione di un decreto ministeriale, ma una richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati e una successiva convenzione, diretta alla definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale e la pubblicazione sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia dell’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Il secondo comma dell’art. 155-quinquies prevede la possibilità di accesso diretto del creditore fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici.
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