Notificazioni Civili

31 Gennaio 2018

La significazione

La significazione

La significazione consiste nell’attività di consegna di un atto accompagnata dalla redazione di un verbale che certifica l’avvenuta effettiva conoscenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario.

L’organo che procede alla significazione è l’Ufficiale giudiziario, soggetto agente del processo comunicativo di un atto generalmente giudiziario (ma che può essere anche stragiudiziale), mentre il destinatario della significazione è il soggetto ricevente del processo comunicativo.

In sostanza, lo schema è quello della notificazione: l’Ufficiale giudiziario consegna l’atto al destinatario. Tuttavia, mentre l’attività notificatoria viene certificata con una semplice relazione che attesta l’avvenuta consegna dell’atto al soggetto ricevente, la significazione viene certificata con la redazione di un vero e proprio processo verbale che non si limita ad attestare la semplice consegna dell’atto, ma la conoscenza effettiva del suo contenuto da parte del destinatario.

La differenza tra la semplice notificazione e la significazione è pertanto ravvisabile in primo luogo nella materiale attività compiuta dall’Ufficiale giudiziario: semplice consegna nel caso della notificazione; consegna e contestuale esplicazione del contenuto dell’atto nel caso della significazione.

In secondo luogo, poiché ogni attività dell’Ufficiale giudiziario ha una funzione essenzialmente probatoria che si perfeziona con la certificazione, la differenza fondamentale tra la notificazione e la significazione è ravvisabile anche nella modalità della certificazione medesima: relazione di notificazione nel primo caso (con cui si attesta la semplice consegna), redazione di un processo verbale nel secondo (con cui si certifica che l’atto è stato consegnato ed il suo contenuto è stato portato a conoscenza del destinatario).

In definitiva, la significazione ha una funzione probatoria più estesa rispetto alla semplice notificazione. Non certamente nel senso che la certificazione dell’Ufficiale giudiziario abbia un valore più ampio dal punto di vista probatorio. La forza probatoria della significazione è la stessa della notificazione. In generale, il verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario ha la stessa efficacia probatoria della relazione di notifica, giacché tale efficacia non deriva dalla complessità dell’ atto, ma dalla qualità di pubblico ufficiale del soggetto che lo redige. La significazione ha pertanto una funzione probatoria più estesa soltanto nel senso che il suo oggetto non è limitato alla semplice consegna dell’atto al destinatario, ma si estende alla esplicazione (“significazione” per l’appunto) del suo contenuto. In altri termini, la notificazione ha semplicemente lo scopo di fornire la prova dell’avvenuta consegna dell’atto, mentre la significazione ha lo scopo di fornire anche la prova della “effettiva” conoscenza del suo contenuto. La relazione di notificazione certifica la semplice attività di consegna. La significazione, avendo una funzione probatoria “allargata” alla conoscenza del contenuto dell’atto e richiedendo pertanto la esplicazione di tale contenuto, viene certificata attraverso la redazione di un verbale.

Relazione di notificazione e verbale hanno però la stessa efficacia probatoria, facendo fede fino a querela di falso.

Tuttavia, a ben riflettere, se la significazione fa piena fede dell’attività compiuta dal pubblico ufficiale, essendo atto essenzialmente recettizio, non sempre è di per sè idoneo a fornire una prova piena della conoscenza del contenuto in tutti i suoi elementi da parte del soggetto ricevente. È vero che anche la notificazione è atto recettizio, ma, data la semplicità della sua funzione, non è destinata ad incidere nella sfera personale di conoscibilità del ricevente. La semplice consegna dell’atto al destinatario, salvo casi particolari di palese incapacità, non richiede una particolare predisposizione alla ricezione. L’esplicazione del contenuto dell’atto deve essere invece fatta con riguardo alle particolari condizioni culturali, sociali, psichiche ed emotive di ogni individuo, eventualmente con l’assistenza di personale specializzato. La professionalità

dell’Ufficiale giudiziario che redige il verbale di constatazione è proprio nella sua capacità di rendere “forte” la prova dell’effettiva conoscenza dei contenuti dell’atto. In una società globalizzata l’ambito potenziale di applicazione della significazione è estremamente ampio e non può prescindere dalla eventualità dell’assistenza di un interprete. In Italia il verbale di significazione non rientra ancora tra le attività dell’Ufficiale giudiziario. Non sembra però ulteriormente prorogabile un’introduzione dell’istituto nel nostro diritto processuale civile. In una precedente legislatura era stata proposta l’introduzione nel nostro codice di procedura civile dell’art. 137 bis (Significazioni), che così avrebbe recitato: “Le significazioni sono eseguite, su istanza di parte, dall’Ufficiale giudiziario, il quale provvede a portare a conoscenza del contenuto dell’atto il destinatario mediante lettura e fornendo le informative necessarie e dopo la consegna redige processo verbale delle operazioni effettuate. È necessario procedere con la significazione per tutti gli atti introduttivi del giudizio, per le sentenze e per gli atti di precetto”.

Il recente disegno di legge, attualmente in discussione alla Commissione giustizia del Senato, inserisce tra le attività di competenza esclusiva dell’Ufficiale giudiziario “l’attività di significazione, prevedendo che la consegna di determinati atti giudiziari sia effettuata con processo verbale”.

Ritengo che la tipicità degli atti per i quali è prevista obbligatoriamente la significazione non escluda la possibilità di adottarla per altri atti (anche stragiudiziali), su richiesta di parte oppure quando l’Ufficiale giudiziario ne ravvisa la necessità.

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