Giurisprudenza

24 Marzo 2018

Notifica per posta alle persone giuridiche non è valida la compiuta giacenza – validità purché si rispetti l’art. 145

Notifica per posta alle persone giuridiche non è valida la compiuta giacenza - validità purché si rispetti l'art. 145

24 March 2018

notifica postale alle persone giuridiche per compiuta giacenza validità purché si rispetti l’art. 145

La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 14 marzo 2018, n. 6112, avendo constatato la mancata notifica del giudizio, ha cassato quanto deciso dalla Corte d’appello con rinvio al giudice di primo grado.

È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata) (Cass., ord., 13/09/2011, n. 18762).

In punto di diritto
La Suprema Corte ha precisato che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto (nella specie, un ricorso di fallimento con il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. (Cass. 13/12/2012, n. 22957) e che il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145, commi primo e secondo, cod. proc. civ. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale.

Valida la notifica “alternativa” (dopo il vano esperimento …) purché sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale.

I motivi di ricorso
Per quanto è qui di interesse, con il primo motivo il ricorrente lamenta «Violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 140 – 143 c.p.c. – 149 c.p.c., art 8 L. 890/1982, artt. 160, 164, 165, 166 c.p.c., artt. 62 e ss. DPR 600/1973, artt. 291 c.p.c., art. 354 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria».

In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Perugia avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti della Fantasia Immobiliare s.a.s. affermando che la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della legge 890 del 1982.

La notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe nulla o inesistente, in quanto l’attrice avrebbe effettuato un primo tentativo di notifica di tale atto in data 2 novembre 2009 a mezzo del servizio postale, evidenziando che, “messo l’avviso in cassetta”, al deposito del plico presso l’Ufficio e all’invio di raccomandata a.r., non era seguita la certificazione dell’avvenuta consegna del plico al soggetto legittimato e che, successivamente, in data 19 gennaio 2010, l’attrice aveva effettuato una nuova notifica dell’atto in parola, sempre a mezzo del servizio postale e nei confronti della Soc.tà Immobiliare s.a.s., per compiuta giacenza.

Tale notifica, ad avviso del ricorrente, sarebbe inesistente e/o nulla ed improduttiva di effetti non potendo ritenersi effettuata nei confronti della società destinataria, non essendo stato indicato il nominativo del legale rappresentante e non risultando nel resto dell’atto «l’indicazione del soggetto a ciò preposto», con violazione di quanto disposto dall’art. 145 cod. proc. civ. e conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di contumacia della Fantasia Immobiliare.

La norma invocata
Art. 145 Codice di procedura civile – Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 6112/2018, ha ritenuto il motivo fondato ed ha accolto il ricorso.

L’art. 145 cod. proc. civ., non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante.

In tema la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza del 30/01/2017, n. 2232 in riscontro al motivo di doglianza avverso sentenza della Corte d’appello del seguente tenore: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 140 c.p.c.. Rileva la ricorrente che
l’art. 145, a seguito della modificazione introdotta con la 1. n. 263/2005, non ammette più la notifica ex art. 140 c.p.c. alle società, ma la consente unicamente nei confronti della persona fisica che ne sia legale rappresentante. Poiché la notifica ex art. 140 c.p.c. era stata posta in atto nei confronti della società, essa era quindi nulla, a norma dell’art. 145, 3° co. c.p.c.”.

Più di preciso, il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145, l °e 2 ° co. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale (Corte di Cassazione, 7 giugno 2012, n. 9237; Corte di Cassazione, 13 settembre 2011, n. 18762).

Vai al testo integrale della sentenza
Ecco il link a: Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 14 marzo 2018, n. 6112

Tribunale di Tivoli validità notifica postale per le società

Ultimi articoli

Formulari 3 Gennaio 2024

Foglio di calcolo compensi ex art 122 dpr 1229/59

Pubblichiamo foglio di calcolo dei compensi aggiornato con il calcolo per la liquidazione ex art.

Casi pratici 2 Gennaio 2024

Notifica al destinatario residente all’estero La notifica impossibile

Riportiamo relazione del Presidente D’Aurora presentata in occasione del convegno dello scorso 23 novembre.

torna all'inizio del contenuto