12 Gennaio 2021
Ufficiali Giudiziari e accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre 2020 ha pubblicato una guida dal titolo “L’ accesso ai dati dell’ Agenzia delle entrate per Pubbliche Amministrazioni ed enti” nella quale vengono illustrati sinteticamente i servizi resi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti, nel quadro delle azioni volte ad aumentare la fruizione da parte delle PA centrali e locali dei servizi di accesso ai dati dell’Agenzia, in linea con il principio “once only” (l’amministrazione non richiede al cittadino e all’impresa le informazioni e i dati di cui è già in possesso) con azioni coerenti che lo rendano finalmente effettivo, consentendo alle pubbliche amministrazioni di accedere agevolmente ai dati ai fini dell’acquisizione d’ufficio e dei controlli sulle autocertificazioni ovvero ai fini della velocizzazione della concessione dei benefici e dei relativi controlli e per tutte le altre finalità istituzionali.
Ciò, in particolare, anche per dare attuazione al Decreto legge n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – che all’art. 264 ha previsto che le pubbliche amministrazioni che detengono i dati ne assicurino la fruizione alle altre pubbliche amministrazioni attraverso accordi quadro.
Invitiamo pertanto tutti gli UNEP che non fossero già abilitati ad attivarsi, per quanto di loro competenza, nel richiedere l’accesso al servizio dell’anagrafe tributaria, e ad informare i rispettivi Presidenti dei Tribunali affinché ne tengano conto nelle autorizzazioni di accesso alle banche dati ex art. 492 – bis c.p.c. , 155 quater , quinquies e sexies disp. att., e dell’articolo 15, comma 10, Legge n. 3/2012, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari dovranno rivolgersi agli Ufficiali Giudiziari competenti.
Le istruzioni per l’accreditamento sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link: Portale Servizi Cooperazione informatica
Per chi non fosse già abilitato sarà necessario compilare il modulo on line reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina seguente:
Richiesta accreditamento: Convenzioni acquisizione Dati Ente
L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con nota indirizzata a tutti i Presidenti di Tribunale dell’Emilia Romagna già nel 2016 aveva esortato gli UNEP ad accedere al servizio dell’Anagrafe Tributaria.
ACCESSO DATI PRA
Per quanto concerne l’accesso ai pubblici registri automobilistici l’Agenzia delle Entrate specifica che non è altresì tenuta a fornire i dati di cui non è titolare come, ad esempio, le informazioni contenute nel Pubblico Registro Automobilistico, i dati previdenziali, nonché informazioni sulle partecipazioni societarie e sulle cariche ricoperte, che potranno essere richieste direttamente agli enti competenti.
Per quanto concerne l’accesso al Pubblico Registro Automobilistico anche qui è possibile attivarsi per l’accesso a tali dati in qualità di Pubblica Amministrazione mediante l’accesso in convenzione per l’accesso ai servizi con collegamento telematico.
Le Amministrazioni dello Stato, le Pubbliche Amministrazioni, i Concessionari di pubblici servizi e i soggetti giuridici privati in possesso dei requisiti di legge, possono essere abilitati alla consultazione dei dati PRA tramite collegamento telematico. Il servizio è a pagamento.
Per le Amministrazioni dello Stato il servizio è gratuito.I servizi prevedono la sottoscrizione di una Convenzione con ACI.Solo gli utenti registrati possono usufruire del servizio.
Le istruzioni per l’accesso sono reperibili al seguente link:
Convenzioni accesso dati PRA
ACCESSO DATI INPS
Il portale di accesso ai servizi in convenzione per le pubbliche amministrazioni permette l’attuazione del principio, stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione sia reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni.
La “Convenzione per la Fruibilità dei Dati” disciplina i rapporti tra gli enti sottoscrittori e l’Istituto, al fine di regolare le modalità di accesso ai rispettivi dati, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice dell’Amministrazione Digitale ed agli standard di sicurezza informatica, nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni fornite dai cittadini.
Tutti i riferimenti normativi sono contenuti nella Circolare INPS n. 123 del 10-10-2014.
Aggiornamenti al catalogo dei servizi per la convenzione sono riportati nella sezione ‘Accesso telematico e riutilizzo dei dati’ della pagina Amministrazione trasparente / Altri Contenuti / Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati.
Ora tutto dipenderà degli Ufficiali Giudiziari e dai Capi degli Uffici affinché si possa mettere fine a una situazione paradossale che perdura da troppi anni.
Circolare Agenzia delle Entrate sul 492 bis cpc
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