27 Maggio 2026
Recupero coattivo dei compensi ex art. 122: il Ministero chiarisce la procedura corretta
Importanti novità e chiarimenti operativi per l’intera categoria degli Ufficiali Giudiziari. La Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, con la nota contrassegnata dal prot. IV-031/2026/NC-CG del 19 maggio 2026, ha fornito una risposta definitiva e dettagliata a un quesito sollevato dall’UNEP del Tribunale di Nocera Inferiore in materia di recupero coattivo dei compensi previsti dall’art. 122, comma 4, del D.P.R. n. 1229/1959.
La nota ministeriale traccia un iter procedurale chiaro che mette fine ai dubbi operativi e alle incertezze nei rapporti con i concessionari della riscossione.
Il contesto: l’iniziativa dell’UNEP di Nocera Inferiore
La vicenda trae origine da una richiesta formale avanzata il 9 marzo 2026 dalla dott.ssa Rosanna Esposito, Dirigente UNEP del Tribunale di Nocera Inferiore. A seguito del mancato pagamento spontaneo dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari (liquidati dal G.E. con decreto avente valore di titolo esecutivo) , l’Ufficio aveva riscontrato uno stallo operativo: interpellata per le vie brevi, Equitalia Giustizia aveva infatti eccepito di non poter ricevere direttamente le ingiunzioni in assenza di uno specifico mandato ministeriale, con il conseguente rischio di generare un danno erariale.
La soluzione del Ministero: competenza all’Ufficio Recupero Crediti
La Direzione Generale della Giustizia ha sciolto il nodo integrando i precedenti orientamenti. Il compenso in esame rientra a tutti gli effetti nel novero delle spese di giustizia. Di conseguenza, l’UNEP non deve interfacciarsi direttamente con la società di riscossione, bensì deve attivare la struttura interna al proprio Tribunale.
L’iter corretto stabilito dal Ministero si articola nelle seguenti fasi:
- Emissione dell’ingiunzione: In caso di mancato pagamento del decreto di liquidazione, l’UNEP richiede al Capo dell’Ufficio giudiziario (o al magistrato delegato alla sorveglianza) l’emissione dell’ingiunzione amministrativa ex R.D. n. 639/1910 , provvedendo poi a notificarla al debitore.
- Trasmissione interna: Se il debitore continua a non pagare, l’UNEP trasmette la richiesta di recupero coattivo all’Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di appartenenza, che è l’organo amministrativo competente per legge (D.P.R. n. 115/2002) alla riscossione delle spese di giustizia.
- Iscrizione nel SIAMM e ruolo: Sarà l’Ufficio Recupero Crediti a iscrivere il credito nel registro SIAMM (modello 3 SG) e a trasmettere gli atti a Equitalia Giustizia Spa, in forza della Convenzione ministeriale del 28 dicembre 2017, affinché quest’ultima proceda alla regolare iscrizione a ruolo.
La documentazione che l’UNEP deve allegare
Per consentire l’attivazione dell’Ufficio Recupero Crediti, l’UNEP dovrà trasmettere un fascicolo corredato da:
- Nota di trasmissione contenente i dati anagrafici e fiscali completi delle parti (UNEP creditore e soggetto debitore), comprese le coordinate bancarie o postali dell’Ufficio UNEP su cui accreditare le somme recuperate;
- Copia del provvedimento giurisdizionale irrevocabile o definitivo che costituisce il titolo del credito;
- Copia del foglio notizie relativo al processo esecutivo, rilasciato dalla Cancelleria Esecuzioni Mobiliari competente.
Il commento dell’AUGE
Questo chiarimento ministeriale rappresenta un passo avanti fondamentale per la tutela dei diritti economici degli Ufficiali Giudiziari. L’individuazione del canale corretto (il passaggio obbligato tramite l’Ufficio Recupero Crediti del Tribunale) elimina le asimmetrie informative con i partner esterni come Equitalia Giustizia, standardizza l’azione degli UNEP sul territorio nazionale e previene il rischio di veder svanire i propri compensi a causa di intoppi burocratici o prescrizioni.
Ringraziamo la dirigenza dell’UNEP di Nocera Inferiore per aver sollevato con determinazione la questione, permettendo di giungere a questa importante precisazione a beneficio di tutta la categoria.
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