Rispondi a: Notifica di un ricorso per separazione giudiziale cittadino Albanese in carcere a Oslo

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#5308
Orazio Melita
Partecipante

Egregio avvocato,
Oslo è in Norvegia e quindi non fa parte dell’U.E. pertanto si potrà notificare ai sensi della Convenzione de L’Aja del 1965 a cui la Norvegia ha aderito dal primo ottobre del 1969 (fonte http://www.esteri.it).
Da un esame del sito http://www.hcch.net (il sito dei membri della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato) l’autorità centrale risulta:
“Royal Ministry of Justice and the Police
Legislation Department
Postboks 8005 dep
Akersgt 42
0030 OSLO 1
tel.: +47 2224 5335
fax: +47 2224 2722
e-mail: signe.christophersen@jd.dep.no

N.B.
The purpose of National Organs is the communication between the Members and the HCCH’s Permanent Bureau (Secretariat). They are not intended for communications with the public.

Questions concerning a specific Convention may be directed to a Central or Competent Authority designated by a State for a particular Convention. The details of those authorities are available on the webpage relating to the specific Convention. If legal advice is required, assistance from a qualified lawyer may be necessary.

The Permanent Bureau does not respond to legal queries from private persons or legal practitioners concerning the operation of the various Hague Conventions.”
Ai sensi della convenzione de L’Aja non è necessario che l’atto sia tradotto ma che vengano indicati gli elementi essenziali dell’atto e l’Ufficio (da noi l’U.N.E.P.) che può dare ulteriori informazioni a proposito dell’atto e sicuramente non è necessaria la traduzione in albanese ma eventualmente nella lingua del paese di destinazione ovvero in norvegese.
Sempre ai sensi della Convenzione l’atto può essere spedito direttamente al destinatario o può essere spedito all’autorità centrale.
Consiglio sempre la notifica tramite le competenti autorità giudiziarie per svariati motivi:
1) la compilazione della cartolina da parte del portalettere straniero lascia spessissimo a desiderare;
2) la cartolina non va per posta raccomandata quindi spesso si perde o è comunque irrintracciabile;
3) non vale il meccanismo del rifiuto = notifica o quello della compiuta giacenza.
Con la notifica tramite autorità centrale questa può rifiutare l’atto se non tradotto IN NORVEGESE.
In questo caso poiché il destinatario si ritrova ristretto in carcere vi è un’ulteriore motivo per preferire la spedizione tramite autorità centrale e quindi la notifica tramite A.G. norvegese.
Non mi pare che i colleghi norvegesi siano privati, ma con la notifica tramite A.G. potrebbero essere chiesti dei compensi.
Spero di esserle stato d’aiuto. Cordiali saluti,
dott. Orazio MELITA
Ufficiale giudiziario U.N.E.P. Caltagirone
Coordinatore della Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E.

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