4 Luglio 2025
UNEP RISOLUZIONE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA N°7/00313
Pubblichiamo la risoluzione dell’On. Alice Buonguerrieri che nella seduta del 3.7.2025 ha posto all’attenzione della Commissione Giustizia e del Governo le criticità che affliggono gli UNEP ed il lavoro dell’Ufficiale Giudiziario.
Ringraziamo l’On. Bonguerrieri per la sua disponibilità e per aver ascoltato e raccolto le nostre osservazioni in merito.
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Risoluzione in commissione 7-00313
presentato da
BUONGUERRIERI Alice
testo di
Giovedì 3 luglio 2025, seduta n. 504
La II Commissione,
premesso che:
negli ultimi venti anni vi è stata in Italia una profonda trasformazione della disciplina dell’esecuzione forzata civile nel tentativo di portare il sistema italiano più vicino ai modelli di riferimento migliori per tempi ed efficacia dei procedimenti;
in particolare, l’esigenza di riforma nasceva dalla considerazione che il sistema del recupero dei crediti costituisce un parametro importante per l’intera economia nazionale, comportando il ritardo in questo settore un grave danno in termini macroeconomici;
tra le molteplici riforme di questi anni che hanno riguardato tutti i settori del processo esecutivo, in materia di espropriazione mobiliare, l’introduzione nell’UNEP del sistema di ricerca beni ex articolo 492-bis e del Processo civile telematico ha fatto emergere diverse criticità sia di natura procedurale che strumentale;
in particolare, si è attribuito un ruolo di impulso all’ufficiale giudiziario che, oltre ad operare la ricerca dei beni del debitore autorizzata, ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile dal Presidente del Tribunale, ha una funzione di scelta dei beni da pignorare, di valutazione della sufficienza degli stessi rispetto all’entità del credito da soddisfare, di nomina del custode, di predisposizione degli strumenti necessari alla rappresentazione fotografica o alla ripresa audiovisiva del compendio;
l’ufficiale giudiziario rappresenta una figura importante nel sistema giudiziario, essendo un organo con potestà giurisdizionale che svolge funzioni ausiliare del giudice, ma anche autonome funzioni sia in campo civile, amministrativo, che stragiudiziale;
oggi è crescente la necessità che la sua attività risponda sempre più a criteri di celerità, semplificazione e snellimento, anche nell’ottica dell’armonizzazione dei sistemi giudiziari in ambito europeo;
in particolare, è indispensabile dotare l’ufficiale giudiziario di tutti gli strumenti utili a favorire e supportare la sua attività e la sua professionalità anche attraverso soluzioni capaci, in primis, di superare le criticità nell’accesso diretto alle informazioni patrimoniali e i ritardi causati dai passaggi intermediati, fattori che penalizzano sia i creditori sia il sistema giustizia nel suo complesso;
uno dei principali problemi è rappresentato dal meccanismo indiretto di accesso alle informazioni patrimoniali del debitore;
nonostante esista, infatti, un programma informatico che interloquisce con l’Agenzia delle entrate l’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari non è consentito e si opera in virtù di una Convenzione stipulata tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia che mostra molteplici criticità che ostacolano l’efficacia e l’efficienza del procedimento di ricerca beni nella tutela del credito: i tempi di risposta risultano spesso dilatati poiché l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni richiedono più passaggi e non consentono un’azione immediata; inoltre, le informazioni fornite attraverso questo canale non sempre sono aggiornate o complete: ad esempio, i dati disponibili non distinguono con precisione tra conti correnti attivi, estinti o inattivi;
i dati relativi agli atti del registro o ai rapporti finanziari sono incompleti: nei contratti d’affitto o di locazione, ad esempio, mancano i riferimenti del conduttore, dato fondamentale per individuare il terzo verso cui procedere con il pignoramento presso terzi dei canoni di locazione o d’affitto; e ancora, vengono forniti unicamente i riferimenti dell’istituto di credito che detiene un rapporto finanziario e la natura del rapporto (conto corrente, deposito titoli, cassetta di sicurezza), ma non viene precisato se il rapporto è attivo, quale sia la giacenza o in quale filiale si trovi il conto o la cassetta di sicurezza, informazioni fondamentali per l’efficacia dell’azione esecutiva;
ciò comporta che l’ufficiale giudiziario, nella sua attività di ricerca, possa trovarsi a investigare su beni o crediti che si rivelano successivamente inesistenti, con evidenti ricadute sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta;
anche la tutela della privacy del debitore presenta profili di criticità, in quanto l’attuale sistema prevede che le notifiche della ricerca telematica vengano inviate a tutti gli istituti bancari individuati dal creditore, indipendentemente dallo stato dei conti correnti interessati, meccanismo inefficace che spesso comporta una divulgazione sproporzionata dei dati personali del debitore;
alla luce di quanto brevemente esposto, la normativa italiana risulta meno competitiva rispetto a quella di altri Paesi europei dove, ad esempio, il Regolamento UE 655/2014 consente alle autorità degli Stati membri di accedere direttamente alle informazioni sui conti correnti del debitore per il sequestro conservativo, garantendo tempi più rapidi e un recupero crediti più efficace;
per risolvere tali criticità e garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore, risulta quindi indispensabile l’introduzione di un effettivo (ora solo previsto in astratto dal testo della norma ma disatteso nei fatti) collegamento diretto tra l’ufficiale giudiziario e le principali banche dati patrimoniali, tra cui l’anagrafe dei conti correnti e altre fonti rilevanti;
altro problema emerso dal confronto tra ufficiali giudiziari, avvocati e magistrati riguarda, con riferimento all’articolo 543 del codice di procedura civile, la liceità dell’utilizzo, da parte degli studi legali, delle informazioni patrimoniali raccolte dall’ufficiale giudiziario, tramite la ricerca telematica presso le banche dati, al fine di avviare successivamente un pignoramento ordinario. In particolare, alla mancata scelta da parte del creditore dei beni da sottoporre ad esecuzione, entro il termine di 10 giorni ai sensi dell’articolo 155-ter, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, consegue una volontà di rinuncia al pignoramento dei beni o dei crediti individuati; ma può accadere, come di fatto accade, che il creditore avvii un ordinario procedimento di pignoramento ex articolo 543 del codice di procedura civile su beni o crediti già individuati tramite la ricerca telematica, trasferendo, di fatto, il potere di trattamento dei dati, che spetta esclusivamente all’ufficiale giudiziario, al legale del creditore;
infine, ma non per ordine di importanza, alcune criticità sono emerse anche in merito ai compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per l’attività di ricerca telematica dei beni da pignorare, perché se è vero che quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, previsto dall’articolo 122 dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari, di natura incentivante che rientra tra le spese di esecuzione, nessun compenso, invece, è previsto per le numerose notifiche ed esecuzioni telematiche, effettuate a mezzo posta elettronica certificata, sostitutive delle notifiche e delle esecuzioni svolte, in precedenza, a mano o a mezzo posta, per le quali, invece, il cittadino o lo Stato (per le materie esenti) corrispondevano all’ufficiale giudiziario, spese postali o trasferte;
si tratta, peraltro, di attività che richiedono un tempo di lavoro notevole (spesso un solo atto richiede notifiche multiple) che va ad aggiungersi al tempo necessario per lo svolgimento delle altre attività istituzionali dell’ufficiale giudiziario (sfratti, pignoramenti, sequestri e protesti) e che spesso superano l’orario di lavoro medio di un dipendente pubblico, ma che non vengono riconosciute neppure sotto forma di straordinario, considerata la mancanza, per legge, di un orario di lavoro in capo all’ufficiale giudiziario per la natura delle sue funzioni;
consapevoli che l’informatizzazione ed i nuovi strumenti di ricerca siano fondamentali per il futuro di una giustizia moderna ed efficiente, si rende opportuna una riflessione sulla necessità di apportare adeguati correttivi alle criticità emerse, anche al fine di rendere più competitivo il sistema dell’esecuzione forzata in Italia, garantendo una risposta concreta alle esigenze dei creditori, della classe forense e degli ufficiali giudiziari, contribuendo così ad aumentare la fiducia dei cittadini nel sistema giustizia, incentivando gli investimenti e favorendo una maggiore competitività dell’Italia a livello europeo,
impegna il Governo:
ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza, di carattere normativo, amministrativo ed organizzativo, volta ad ottimizzare il sistema dell’esecuzione forzata in Italia, con particolare riguardo a:
a) favorire l’accesso diretto alle banche dati da parte dell’ufficiale giudiziario al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore e dare piena attuazione alla normativa vigente;
b) disciplinare l’ipotesi in cui il creditore decida di procedere con pignoramento autonomo sui beni individuati tramite ricerche telematiche delegate all’ufficiale giudiziario;
a valutare l’opportunità di assicurare all’ufficiale giudiziario il riconoscimento, anche economico, dell’attività telematica svolta, in analogia con quanto previsto per altre amministrazioni.
(7-00313) «Buonguerrieri».

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