5 Luglio 2018
Ufficiale Giudiziario atti impugnabili ex art. 60 cpc
Ufficiale Giudiziario atti impugnabili ex art. 60 cpc
La suprema corte ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell’Ufficiale giudiziario.
Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. civ. – o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell’art. 591-ter cod. proc. civ. (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato – e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’art. 617 cod. proc. civ. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; in precedenza, v. già Cass. 12/03/1992, n. 3030; successivamente: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord. 12/12/2016, n. 25317).
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