18 Marzo 2020
Sospesi protesti Art. 10 comma 5 D.L. 2 marzo 2020
Riportiamo di seguito l’art 10 comma 5 del D.L. 2 marzo 2020
Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Scarica qui il decreto pubblicato in gazzetta
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