19 Novembre 2024
Nuova dichiarazione ex art. 137 cpc dal 26.11.2024
A cura del dott. Nicola Cecoro Dirigente UNEP Tribunale di Fermo
Scarica qui la nuova dichiarazione ex art. 137 cpc
NUOVA DICHIARAZIONE 137 CPC E RELATA DI NOTIFICA, IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DA PARTE DELL’AVVOCATO DI NOTIFICARE A MEZZO PEC OVVERO IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DESTINATARIO
(AI SENSI DELDECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164, IN VIGORE DAL 26.11.2024)
DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.
Il sottoscritto Avv. ………………………, quale procuratore di ………………………….., chiede all’UNEP del Tribunale di ………….. di notificare l’antescritto atto al destinatario ……………………, residente/con sede in ……………………, c.f./P.IVA ……………………., in quanto non è stato possibile eseguire la notifica al medesimo, a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato, per i seguenti motivi:
O il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
O il destinatario è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero la notifica, con tali modalità, ha avuto esito negativo, per causa non imputabile al destinatario, in quanto ………………………………………………………………………………..;
Luogo e data, Firma
TRIBUNALE DI …………… – U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario/Funzionario UNEP del Tribunale di …………., vista la richiesta e la dichiarazione dell’avv. …………………, nella qualità, ho notificato copia dell’antescritto atto a……………………, residente/con sede in …………………., mediante
N.B.: non vi è più l’ipotesi:
“ il destinatario è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale, risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata/servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero la notifica, con tali modalità, ha avuto esito negativo, per causa imputabile al destinatario, e non è stato possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, in quanto ancora non istituita”
in quanto la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) è stata modificata come segue:
a) all’articolo 3-ter, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“ Se la notificazione di cui al comma 1 non puo’ essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale.
La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui e’ compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.”
NATURALMENTE QUESTA MODIFICA SARA’ OPERATIVA DAL 26.11.2024, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 31.10.2024, N. 164, NEL CASO IN CUI L’AREA WEB RISERVATA SUL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SARA’ EFFETTIVAMENTE UTILIZZABILE DAGLI AVVOCATI.
AD OGGI 14.11.2024, INFATTI, NON LO E’, IN QUANTO E’ POSSIBILE ACCEDERVI, MA NON E’ POSSIBILE INSERIRE LE NOTIFICHE
.
BUON LAVORO A TUTTI
IL DIRIGENTE UNEP TRIBUNALE DI FERMO
DR. NICOLA CECORO
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19 November 2024
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