Gazzetta

12 Novembre 2024

Novità per gli Ufficiali Giudiziari D.LGS n. 164 del 31.10.2024 correttivo Cartabia

DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164

A cura del dott. Nicola Cecoro Dirigente UNEP Tribunale di Fermo

Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2024

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata. (24G00183) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2024)

Art. 149-bis cpc (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario):

1) al secondo comma, dopo le parole «l’ufficiale giudiziario trasmette» sono inserite le seguenti: «il duplicato informatico o»;

2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare e’ consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.»;

3) dopo il sesto comma e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non puo’ essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e’ eseguita con le altre modalita’ previste dalla presente sezione. Se la notificazione non puo’ essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui e’ compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.».

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali):

a) all’articolo 3-ter, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Se la notificazione di cui al comma 1 non puo’ essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui e’ compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

3. Se la notificazione di cui al comma 1 non puo’ essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e’ eseguita dall’avvocato a mezzo del servizio postale o dall’ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non e’risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.»;

Art. 492 cpc (Forma del pignoramento):

1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il pignoramento deve altresi’ contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita’ presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.»;
2) al terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse e le parole «non inferiore ad un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;

Art. 543 cpc (Pignoramento presso terzi – Forma del pignoramento):

1) al secondo comma, numero 3, le parole «o l'elezione di domicilio
nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse;

Art. 645 cpc (Opposizione a decreto ingiuntivo) e’ sostituito dal seguente:

«Art. 645 (Opposizione).
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo e’ notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinche’ il cancelliere ne prenda nota.

Art. 123 disp. att. cpc (Avviso d’impugnazione alla cancelleria) e’ sostituito dal seguente:

«Art. 123 Avviso d’impugnazione alla cancelleria. L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deposita immediatamente copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il provvedimento impugnato.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell’impugnazione.».

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