Giurisprudenza

27 Dicembre 2015

Notificazione per pubblici proclami

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
La mancanza delle formalità prescritte dall’ art. 150 c.p.c. per la notifica per pubblici proclami  (con riguardo, in particolare, al deposito nella casa comunale di copia dell’atto, alla pubblicazione dello stesso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, infine, al deposito da parte dell’Ufficiale giudiziario in Cancelleria della relazione e dei documenti giustificativi dell’attività svolta),  integra un’ipotesi non già di nullità, bensì di inesistenza della notifica, come tale rilevabile d’ufficio anche dal giudice dell’impugnazione (Cass. n. 519 del 1995; Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2011 n. 27520).

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