Circolari

19 Febbraio 2021

Nota Ministero della Giustizia sulla trascrizione del titolo stragiudiziale nell’atto di precetto

Non è possibile per l’Avvocato precettante richiedere all’Ufficiale Giudiziario soltanto la certificazione di conformità della trascrizione all’originale del titolo esecutivo stragiudiziale, ex art. 480 cpc al fine di provvedere successivamente in proprio alla notificazione del precetto ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. modd. e integr. e ciò in ottemperanza alla normativa ordinamentale di cui al menzionato art. 111 DPR n° 1229/1959 in base alla quale la predetta attività di certificazione può essere svolta esclusivamente nell’ambito del procedimento notificatorio messo in atto dall’ufficiale giudiziario, e per la quale percepirà solo il diritto di certificazione di conformità ex art. 273 DPR n. 115/2002 nel caso di attestazione di esatta corrispondenza della trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale all’originale del titolo stesso.

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