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31 Gennaio 2018

Ufficiali Giudiziari fuori dal procedimento di liberazione d’immobile. Il senato approva la modifica dell’art. 560 c.p.c..

AGGIORNAMENTO 12.02.2019

Approvato Il ddl semplificazioni che riscrive l’art. 560 c.p.c.

Ufficiali Giudiziari fuori dal procedimento di liberazione d’immobile. Approvato ieri al senato il dl 59/2016 recante disposizioni in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione.

Con questo provvedimento si sostituisce la figura dell’Ufficiale Giudiziario nella liberazione d’immobili soggetti a procedure immobiliari, con il custode giudiziario con la motivazione di velocizzare e semplificare le procedure di rilascio.

Forti dubbi si esprimono in merito alla reale semplificazione e velocizzazione e sulle reali intenzioni del legislatore. Bisogna ricordare che tra i custodi giudiziari oltre ad avvocati e commercialisti, c’è da annoverare anche una figura particolare quella delle società che gestiscono le custodie, gli Istituti Vendite Giudiziarie che sono delle società di capitali svolgono impersonalmente le loro attività, delegando loro dipendenti che svolgono tutte le incombenze del caso.

Si evidenzia la superficialità del provvedimento in merito ai requisiti professionali necessari per l’esercizio di questa attività così delicata, equiparando l’istituto vendite giudiziarie (una società di capitali) a professionisti come gli Ufficiali Giudiziari, gli Avvocati, i Commercialisti, i Notai che per svolgere la loro attività hanno l’obbligo di un percorso di studi universitario e rispondono personalmente in sede civile, penale e a norme deontologiche ben definite.

L’A.U.G.E. è l’unica associazione di categoria che negli anni ha contrastato la deriva del procedimento esecutivo (leggi articolo su repubblica del 08.06.16), che invece ha favorito lobby e interessi privati, eliminando l’Ufficiale Giudiziario (posto dalle norme a garanzia delle parti). Denunciamo il silenzio e l’immobilismo dei sindacati e della politica tutta, in merito ad una problematica che sarà un ulteriore colpo verso l’abbattimento dello stato di diritto e il ritorno ad una giustizia del più forte e del fai da te.

Di seguito riportiamo i dettagli del decreto in merito alle modifiche apportate all’art. 560 c.p.c. che  alla lettera d) interviene sull’articolo 560 c.p.c. il quale, come riscritto dalla legge n. 80 del 2005, prima, e dalla legge n. 263 del 2005, poi, reca, sostanzialmente, la disciplina dei comportamenti dei diversi soggetti coinvolti con riguardo alla custodia, all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato. Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta una ulteriore modifica all’articolo codicistico, e in particolare al comma terzo (emendamento 4.26). Secondo la formulazione vigente del comma terzo, il giudice dell’esecuzione, al fine di facilitare la visita dell’immobile in vista dell’imminente vendita, nonché per rendere maggiormente fruttuosa la stessa (proponendo un immobile già libero) può disporre la liberazione dell’immobile con provvedimento non impugnabile. Il comma, come riscritto, prevede l’impugnabilità ex articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dispone la liberazione dell’immobile pignorato; ciò senza oneri ulteriori per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente. La disposizione riconosce poi espressamente al terzo titolare di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura la facoltà di formulare opposizione, in tale caso il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei propri confronti la notificazione del provvedimento. E’ opportuno segnalare come, a normativa vigente, la Suprema Corte abbia escluso la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’articolo 111, 7° comma, Cost. del provvedimento ex articolo 560, terzo comma, in quanto privo dei requisiti della decisorietà e della definitività e pur riconoscendo possibile per il terzo locatario formulare opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento stesso costituente titolo esecutivo per il rilascio da eseguirsi a cura del custode. (si veda Cass. 30.06.2010, n. 15623). Nell’ipotesi poi di detenzione da parte del terzo in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva la giurisprudenza ha ritenuto configurabile un danno risarcibile a favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio (si veda Cass. 16.01.2013, n. 924) Al fine di semplificare l’iter di liberazione dell’immobile pignorato la riforma modificando il quarto comma dell’articolo 560 c.p.c.- nel confermare la competenza del custode, anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento (articolo 586 c.p.c.), in ordine all’attuazione del provvedimento di liberazione, precisa che il custode deve agire secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, ma senza essere tenuto all’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti (dell’esecuzione per consegna o rilascio). Il decreto-legge precisa, inoltre, che per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. In seguito ad una ulteriore modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente (emendamento 4.26), si prevede che quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non A.S. n. 2362 Articolo 4 30 inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 la disposizione si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. Ancora, il decreto-legge, modificando il quinto comma dell’articolo 560 c.p.c. riconosce agli interessati a presentare l’offerta d’acquisto il diritto di esaminare i beni in vendita entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata tramite il portale delle vendite pubbliche. Tale termine è stato elevato a quindici giorni dall’emendamento 4.61 approvato in sede referente. La disamina dei beni inoltre, deve essere svolta con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

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