Giurisprudenza

27 Gennaio 2018

Ufficiale Giudiziario orario di lavoro e buoni pasto

Ufficiale Giudiziario Orario di lavoro e buoni pasto

La Corte di merito ha ritenuto che per gli ufficiali giudiziari non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di orario di lavoro previste per i dipendenti del Comparto Ministeri, posto che l’attività del personale UNEP, come disciplinata dal D.P.R. n. 1229 del 1959, è svincolata dai limiti dell’orario di lavoro, con la corresponsione di una retribuzione non commisurata al tempo, ma al numero e alla qualità degli atti compiuti. Attesa la indicata regolamentazione del rapporto, non sono, infine, applicabili al personale UNEP le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) atteso che, a norma dell’art. 2 dello stesso decreto, l’applicazione di tali norme, è esclusa, fra l’altro, “nell’ambito delle strutture giudiziarie in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta da XXXXX e da numerosi dipendenti del Ministero della Giustizia, tutti ufficiali giudiziari, i quali avevano lamentato la mancata applicazione nei loro confronti di taluni istituti previsti dal CCNL del Comparto Ministeri, quali orario di lavoro, pause, turni di reperibilità, buoni pasto, recuperi, riposi compensativi, retribuzioni connesse a posizioni organizzative ed altro. Proponevano impugnazione il Caradonna e altri nove originari ricorrenti, limitando la domanda alle richieste connesse all’orario di lavoro, e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 19 novembre 2007, confermava – richiamando le argomentazioni del Tribunale – la decisione di primo grado, osservando che al personale UNEP erano applicabili solo le disposizioni generali del CCNL del Comparto Ministeri, mentre per la regolamentazione del rapporto di lavoro non potevano trovare applicazione le altre disposizioni di tale contratto, posto che l’attività del personale UNEP, come disciplinata dal D.P.R. n. 1229 del 1959, era svincolata dai limiti dell’orario di lavoro, con la corresponsione di una retribuzione non commisurata al tempo, ma al numero e alla qualità degli atti compiuti. La peculiarità dell’orario di lavoro dei ricorrenti era stata ribadita dal CCNL del 24 aprile 2002, contenente norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, che all’art. 7 aveva ribadito la flessibilità dell’orario di lavoro. Né tale peculiarità era venuta meno con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 66/03, emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, relativo a taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso XXXXX, XXXXX e Thiery Attilio sulla base di due motivi, articolati in più censure, illustrati da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, denunziando violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi, i ricorrenti deducono che anche al personale UNEP sono applicabili le disposizioni previste per i pubblici dipendenti dal CCNL del Comparto Ministeri, attinenti all’orario di lavoro, ai recuperi, ai riposi compensativi, ai turni di reperibilità, ai buoni pasto, a nulla rilevando che per tale personale è prevista una specifica disciplina dal D.P.R. n. 1229 del 1959, non potendo le disposizioni contrattuali suddette essere derogate da quest’ultima normativa. Aggiungono i ricorrenti che la predisposizione di un orario di lavoro organizzato su turni di servizio non è incompatibile con le funzioni del personale UNEP; che a nulla rileva la insussistenza di una normativa di raccordo che preveda l’applicabilità agli ufficiali giudiziari degli istituti contrattuali relativi all’orario di lavoro; che questo non può essere in ogni caso superiore a 36 ore settimanali; che la normativa prevista dal D. Lgs. n. 66/03, con riguardo alla durata dell’orario settimanale, al riposo giornaliero, alle pause, al lavoro notturno, è applicabile anche al personale UNEP, non essendo prevista alcuna esclusione per tale personale. Formulano i ricorrenti il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore, ma applicabile ratione temporis

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, formulando anche qui il quesito di diritto, denunziano violazione di legge e dei contratti e accordi collettivi. Assumono che anche al personale UNEP sono applicabili le disposizioni contrattuali in materia di buoni pasto, essendo questi previsti per il personale che superi nella giornata lavorativa sei ore o che presti tre ore di lavoro straordinario. Al riguardo la circolare del Ministero della Giustizia del 10 febbraio 1998 individua fra i destinatari dei buoni pasto i magistrati ed i dirigenti, categorie entrambe sottratte all’orario di lavoro e tuttavia beneficiari di tale istituto.

3. Il primo motivo non è fondato. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP) si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato poiché essi, quali “ausiliari dell’ordine giudiziario” (come definiti dall’art. 1 del D.P.R. n. 1229 del 1959, al fine di attestare il collegamento funzionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri), godono di uno stabile inserimento nell’amministrazione giudiziaria, idoneo ad escludere in radice qualsiasi accostamento della loro collocazione lavorativa a quella di privati cittadini esercenti pubbliche funzioni. Del resto, la legge (art. 2 cit. D.P.R. n. 1229 del 1959) li equipara ai predetti impiegati statali agli effetti, tra l’altro, dei congedi e della impignorabilità ed insequestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni. Inoltre, Il personale UNEP è assunto in servizio per pubblico concorso e nei loro riguardi sono state estese le qualifiche professionali, con i relativi profili, proprie del pubblico impiego. Né, ai fini della possibile esclusione di tale inquadramento, hanno alcuna incidenza le caratteristiche relative alle peculiarità del loro trattamento retributivo e dell’assenza dell’obbligo del rispetto di un orario predeterminato, sia perché, in effetti, il complesso metodo retributivo può ritenersi assimilabile al trattamento stipendiale degli impiegati statali, sia perché la mancata preordinazione di un orario lavorativo non influisce sulla natura subordinata e pubblica del rapporto (cfr. Cass. Sez. Un. 25 luglio 2006n. 16895). E’ stato altresì affermato che il personale UNEP rientra a pieno titolo tra i destinatari del CCNL Comparto Ministeri, non costituendo più una “carriera speciale”, bensì uno specifico “profilo professionale” dei dipendenti dello Stato (di cui al D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell’attuale D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cass. 9 luglio 2009 n. 16125). In relazione alle modalità della prestazione lavorativa del personale in questione, le parti contrattuali hanno previsto l’emanazione di “eventuali norme di raccordo per l’adeguamento della disciplina di particolari istituti” (cfr. CCNL 16 febbraio 1999 Comparto Ministeri, art. 1, punto 2). Tali norme di raccordo sono state emanate con il CCNL 24 aprile 2002, il quale prevede le voci retributive spettanti agli ufficiali giudiziari (struttura della retribuzione: art. 2), il minimo garantito (art. 4), l’indennità di trasferta per ogni atto compiuto fuori dall’edificio ove ha sede l’ufficio giudiziario (art. 5), la percentuale sui crediti recuperati dall’erario (art. 6), il tempo di lavoro (art. 7), disponendo a tale ultimo riguardo che gli ufficiali giudiziari “organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati”. Lo stesso contratto collettivo stabilisce inoltre (art. 9) che, per quanto non previsto dalla normativa di raccordo, il rapporto di servizio del personale UNEP rimane regolato “dalle pertinenti norme speciali contenute nel D.P.R. 1229/59 e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore”. La regolamentazione del rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari nei termini suesposti è stata ribadita dai successivi contratti collettivi del Comparto Ministeri del 12 giugno 2003, relativo agli anni dal 2003 al 2005, e del 14 settembre 2007 (quadriennio normativo 2006 – 2009 ed economico 2006 – 2007), in cui esplicitamente si afferma che tali contratti si applicano anche agli ufficiali giudiziari, “fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002”. Ed ancora il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, fa rinvio ai precedenti contratti collettivi “per quanto non previsto dal presente contratto”. Questa essendo la normativa che regola il rapporto di lavoro degli ufficiali giudiziari, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che per essi non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di orario di lavoro previste per i dipendenti del Comparto Ministeri, posto che l’attività del personale UNEP, come disciplinata dal D.P.R. n. 1229 del 1959, è svincolata dai limiti dell’orario di lavoro, con la corresponsione di una retribuzione non commisurata al tempo, ma al numero e alla qualità degli atti compiuti. Attesa la indicata regolamentazione del rapporto, non sono, infine, applicabili al personale UNEP le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro) atteso che, a norma dell’art. 2 dello stesso decreto, l’applicazione di tali norme, è esclusa, fra l’altro, “nell’ambito delle strutture giudiziarie in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato”.

4. Il secondo motivo, relativo ai buoni pasto, ancor prima che essere infondato per le ragioni sopra precisate con riguardo all’orario di lavoro, è inammissibile. I ricorrenti, infatti, nell’affermare che l’orario di lavoro da essi svolto non è incompatibile con la concessione dei buoni pasto, fondano sostanzialmente la censura su una circolare del Ministero della Giustizia che individua tra i destinatari dei buoni pasto anche i magistrati e i dirigenti, introducendo una questione che non risulta trattata dalla Corte di merito e che gli stessi ricorrenti non deducono di aver sottoposto all’esame del giudice d’appello ed in quali termini. Inoltre, a prescindere che le circolari esprimono pareri non aventi efficacia vincolante, i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non producono, unitamente al ricorso, la circolare in questione (art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.). Per il criterio legale della soccombenza i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P. Q . M .

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del Ministero resistente, in E 100,00 per esborsi ed E 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma in data 26 marzo 2014.

Leggi: Corte di Appello di Napoli Orario di lavoro Ufficiali Giudiziari

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