Esecuzioni

28 Febbraio 2017

Ufficiale Giudiziario e le Possibilità di ausilio nelle procedure regolate dall’art 560 cpc

Ufficiale Giudiziario e le Possibilità di ausilio nelle procedure regolate dall'art 560 cpc

28 February 2017

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Forse qualcuno ci vorrebbe così

§ 1 – Premessa – L’articolo 560 c.p.c. come risulta dalla novella di cui al D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni nella legge 30 giugno 2016, n. 199 ha previsto per gli immobili pignorati ancora detenuti dal debitore2 una procedura per il loro sfratto particolareggiata (anche se per forza di cose solo abbozzata rispetto a quella generale) e speciale (anche se non si capisce come possa essere inquadrata nei canoni costituzionali di uguaglianza rispetto agli altri casi di sfratto3), ma sopratutto, per quanto mi preme affrontare, ha previsto che: “il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare …” ed infine ha previsto che: “per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68”.

Evidentemente secondo gli ispiratori della novella4 la presenza dell’ufficiale giudiziario e l’adozione delle comuni procedure di sfratto rallentavano lo sgombero degli immobili da staggire dimenticando però due cose: da una parte che si sono trasferiti dei costi (l’alloggio di famiglie che perderanno un tetto) dai privati (i creditori pignoratizi) al pubblico (principalmente i comuni tramite i loro servizi sociali); dall’altra che ben poco si capisce come un atto eseguito da due soggetti (l’ufficiale giudiziario ed il custode, entrambi ausiliari dell’A.G.) possa esser strutturalmente meno celere rispetto ad un atto compiuto da uno solo5.

Tante sono state le buone ragioni esposte dalla nostra associazione anche su media nazionali ma purtroppo non sono state da freno6 alla smania riformatrice del nostro legislatore, ma, come c’era da aspettarsi, le problematiche, così frettolosamente coperte, sono riemerse ed alcuni Giudici dell’Esecuzione fra cui Caltagirone e Varese hanno di nuovo previsto la presenza sul campo dell’ufficiale giudiziario.

Il presente articolo, per meglio far fronte alla richiesta del G.E., mira ad enucleare le varie modalità in cui si può estrinsecare la richiesta “assistenza” che quindi come tale spero che non sarà più esser genericamente disposta.

§ 2 – I primi commenti – Fra i primissimi commentatori, utile anche perché ci riallaccia alle tematiche precedenti, vi è l’articolo di Mauro Bove7 che ricorda che già in precedenza alla novella, dato come comune punto di partenza quello del riconoscimento dell’ordinanza del G.E. quale titolo esecutivo, vi erano due orientamenti in dottrina:
a) secondo una prima tesi occorreva procedere allo sgombero seguendo la procedura dettata dagli artt. 605 e segg. del cod. proc. civ. e quindi la notifica di un precetto, la notifica di un atto di avviso ex art. 608 c.p.c., l’esecuzione a mezzo di Ufficiale giudiziario e la formazione di un nuovo fascicolo esecutivo presso il G.E. una volta eseguita l’immissione in possesso, bisogna aggiungere inoltre che gli atti compiuti dall’ufficiale giudiziario erano (come attualmente sono) opponibili avanti al G.E. della procedura di sfratto che quindi potrebbe essere un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento di sgombero;
b) secondo una seconda tesi (a suo tempo sostenuta dal
Bove) con quella espressione il legislatore voleva rinviare “alle forme di un’esecuzione in via breve a cura del custode, saltando quelle formalità e non avvalendosi dell’opera dell’ufficiale giudiziario”.

Ovviamente per i fautori della prima tesi la novella ha comportato un reale cambiamento della procedura, mentre per i secondi “non saremmo che di fronte ad un esplicito chiarimento di una sistema normativo già prima esistente”; come non fa mancare di notare il Bove la norma transitoria che stabilisce che la nuova procedura si applichi solo agli ordini di liberazione degli immobili assunti dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ci indica che per gli ordini di liberazione antecedenti si debba applicare la procedura stabilita dagli artt. 605 e segg. c.p.c.

Proprio partendo da queste ultime considerazioni, ritengo che lo spirito di questa novella consista in una radicale cesura con le regole comuni e l’accentramento nel G.E. del ruolo non solo di arbitro ma di attuatore (con tutti i comprensibili cascami) per interposta persona, è lui che nomina il custode, è lui che stabilisce se il custode debba avvalersi di un fabbro o della forza pubblica, è lui a dare le istruzioni sui beni mobili presenti sui luoghi dell’esecuzione … attenzione … i fili di un burattino non solo legano il burattino al suo burattinaio, ma anche viceversa!
La figura dell’ufficiale giudiziario come soggetto dotato di funzioni paragiurisdizionali sì, ma in posizione di collaborazione subordinata con l’A.G. è stata creata storicamente proprio per creare una sorta di camera di compensazione, una cesura con l’organo giurisdizionale e non coinvolgerlo direttamente nella complessità del reale ma al contempo garantendo, sia grazie alle opposizioni all’esecuzione sia grazie al regime delle sanzioni disciplinari, che fosse attuato ogni singolo provvedimento, in altre parole è come se qualcuno in una automobile abbia ritenuta inutile la frizione ed avesse collegato il motore direttamente con le ruote!

Particolarmente interessante è l’articolo di Alberto Teodoldi8 che per la parte che qui ci riguarda si apre con delle considerazioni generali che condivido in toto: “Vuotate le casse erariali e indebitato sino a inverosimile soglia, che viaggia a vele spiegate verso il record del 135% del PIL, l’ormai esausto apparato statale riduce i servizi, aumenta i costi a carico del contribuente (per esorbitante pressione fiscale, spesso celata nelle pieghe dei tributi indiretti, di quelli locali, dei contributi previdenziali e assistenziali e delle accise), privatizza ed esternalizza sempre più le proprie funzioni essenziali, persino quella iconograficamente simboleggiata dalla spada della giustizia: la forza esecutiva, che legittimamente può invadere la sfera del singolo e di cui lo Stato ha e deve detenere ancestrale e indeclinabile monopolio, onde garantire la tenuta della società mercé divieto di autodifesa e della ragion fattasi, giusta l’originario pactum societatis ormai in brandelli.
Così, senza pensare alla gravità di quel ha scritto e a conferma di come (pre)potenze degne dell’Ancien Régime siano oggi riapparse come fantasmi in altre vesti, informatiche e finanziarie, ancor più insidiose e perniciose di prima, il superficiale e spiccio pragmatismo efficientistico del legislatore ha pensato bene di esonerare il custode, un privato incaricato di pubbliche funzioni in occasionali fogge di ausiliario del g.e., dal seguire le forme dell’esecuzione forzata per rilascio (artt. 605 ss. c.p.c.), onde liberare direttamente e senza mediazioni l’immobile pignorato, come era sinora previsto con disposizione che fu oggetto di intervento già nel 2005-2006, senza spingersi allora sino a sancire l’inaudito approdo cui oggi siamo costretti ad assistere.
L’ensemble cacofonico che ne risulta è, a parer nostro, per più aspetti incostituzionale, ammesso e non concesso che dei principii della Costituzione interessi ancora a qualcuno, facendone il Leviathan quotidiano strame e ambendo ora ad apporvi il definitivo suggello tecnocratico, finanziario ed oligarchico (i tre attributi formano ormai un’inscindibile crasi) con la riforma costituzionale del 2016.”

Se tanto quest’ultimo autore dice a livello generale, non è di minor tono quando poi prosegue nello specifico, circa il pericolo anche da me paventato che un’onnipotenza del G.E. sulla carta verso il “suo” custode gli si possa ritorcere contro, l’autore scrive: “Chiude il cerchio una disposizione, che riserva al g.e. il potere di valersi della forza pubblica e di nominare altri ausiliari del custode (il fabbro, l’assistente sociale, il medico legale, la protezione animali, e via dicendo), ai sensi dell’art. 68 c.p.c., ben sapendosi che la riserva del potere al g.e. è pura fictio, dacché questi farà sempre e soltanto quel che il custode, suo ausiliario, selettivamente riferisce e chiede.”

Circa poi i profili d’incostituzionalità l’autore passa in rassegna delle eventualità che dalla scrittura dell’articolo ad oggi, che la norma è in piena attuazione, eventualità più non sono: “La procedura esecutiva promossa contro il detentore del bene immobile per ottenerne il rilascio è affatto diversa da quella di espropriazione forzata: è costituzionalmente illegittimo astringere il terzo detentore a subire l’attuazione dell’ordine di liberazione, dato dal g.e. dell’espropriazione forzata cui egli è estraneo,per mano di un privato custode (sic!), anziché dell’organo esecutivo par excellence, l’ufficiale giudiziario, seguendo le forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., previa notifica del precetto per rilascio e dell’avviso di sloggio; ed è ancor più costituzionalmente illegittimo accordargli il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, da proporre al g.e. dell’espropriazione forzata (anziché al g.e. dell’esecuzione per rilascio di immobile), in unico grado ed entro breve termine perentorio, pena la cancellazione del suo diritto, pur considerato dallo stesso comma 3 dell’art. 560 c.p.c. “opponibile alla procedura”.
Il Leviathan prosegue imperterrito ad abbattere forme processuali e garanzie: persino l’esecuzione forzata viene consegnata alle mani dei privati (“outsourcing” proclama la neolingua aziendalistica), mediante deleghe a professionisti o a commissionari esterni all’apparato giurisdizionale e a custodi investiti di poteri di polizia, di cui non osiamo pensare quale uso possano fare al di fuori di quella sacra cittadella della giustizia che, dilaniata e ridotta in macerie, non riesce e non tenta neppure più di por freno agli istinti dell’homo homini lupus, dimentica della funzione essenziale e pacificatrice dello Stato.
Quando nell’immobile rilasciato il custode rinvenga beni mobili o altre carabattole dell’esecutato, che non debbano essere consegnati al custode medesimo in quanto oggetto di pignoramento unitamente all’immobile (secondo assai rara evenienza, pur contemplata dall’art. 556 c.p.c.), ovvero documenti inerenti allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale del debitore medesimo o di un terzo, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultino appartenere di asportarli, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. L’intimazione è fatta a verbale ovvero, se l’intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode nei modi prescritti. Qualora l’asporto dei beni mobili non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del g.e., ne dispone lo smaltimento o la distruzione, a guisa di res derelictae.
Questo è ciò che prevede la seconda parte dell’interminabile comma 3 dell’art. 560 c.p.c., ad instar di quel che è dettato nell’art. 609 c.p.c., quando si seguano le formalità dell’esecuzione forzata per rilascio di immobile e in questo siano rinvenuti beni mobili o documenti appartenenti al debitore o a terzi, ma con soluzione oltremodo spiccia e destinazione dei beni al puro e semplice smaltimento o alla distruzione, laddove l’art. 609 c.p.c., prima di trattar la roba altrui qual res derelicta, adotta maggiori cautele (ancorché un po’ complicate e farraginose), imponendone la rigorosa osservanza tanto al creditore quanto all’ufficiale giudiziario procedenti al rilascio. Il custode, trasformato per legge in un piccolo autocrate abilitato a eseguire manu militari contro chiunque la liberazione coattiva dell’immobile pignorato, è invece esonerato da ogni cautela: invita il proprietario all’asporto e, se questo non vi provvede entro breve termine, consegna tutto a un robivecchi di sua conoscenza, che si fregherà le mani per molti ottimi affari o, osiamo appena pensarlo, tratterrà per sé quel che più gli aggrada, essendo una res derelicta, non più appartenente a chicchessia.
La seconda faccia di questo Giano bifronte, qual è il custode dell’immobile pignorato, è quella di un agente immobiliare, che vuol vendere il bene nel minor tempo e al miglior prezzo.”

Cari colleghi, so benissimo che non è consuetudine nelle trattazioni giuridiche, qual si sforza di esser la mia, far uso così ampio di brani estratti da altro articolo, tuttavia questo vuol esser un omaggio al sangue freddo del collega Giuseppe Marotta quando, nel convegno di cui ancora vi invito alla visione, si è trovato accanto il dott. Rossetti, fiero elaboratore di simil monumento al diritto che si vantava che a differenza del povero ufficiale giudiziario lui era un giurista … non so davvero cosa avrebbe da controbattere ora alle parole di un professore universitario di procedura civile!

Si segnala infine la sentenza del Tribunale di Mantova del 13 ottobre 2016 pubblicata con nota di Andrea Penta9, la Corte ha ritenuto che anche le procedure concorsuali possono avvalersi della procedura abbreviata di cui all’art. 560 c.p.c., non è questa la sede per una disamina sulla possibilità se norme sull’esecuzione individuale possano colmare altre norme sull’esecuzione concorsuale, quel che mi preme di sottolineare è che, come la nostra associazione aveva a suo tempo indicato, la disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. si pone come primo passo verso lo smantellamento della figura dell’ufficiale giudiziario e con essa di un bel pezzo dello stato di diritto, quello almeno che ritiene garanzia di imparzialità quella che l’esecuzione sia condotta da un organo paragiurisdizionale terzo non solo di fronte alle parti ma anche nei confronti di chi ha emanato il titolo esecutivo.

Per questo dobbiamo salutare con favore, seppur riscontrando qualche confusione su alcuni punti che con il presente lavoro tenterò di dipanare, a quei provvedimenti di alcuni magistrati illuminati che, anche grazie ad alcuni custodi graziati da questa ubriacatura di potere concessa loro da questa novella, ritengono ancora utile la figura dell’ufficiale giudiziario.

§ 3 – Il quadro normativo – L’articolo da cui prendere le mosse non poteva che essere il 59 c.p.c. rubricato “Attività dell’ufficiale giudiziario” dove è chiaramente statuito che: “l’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce“, ma il pieno significato di questa norma non lo si può apprezzare se non viene posto a confronto con gli articoli 57 e 58 c.p.c. che disciplinano l’attività del cancelliere, infatti mentre questi articoli contengono una ben definita elencazione di atti con la nota formula di chiusura “nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce” alla figura dell’ufficiale giudiziario non può ascriversi un numerus clausus di atti stabiliti dalla legge in quanto vi si aggiunge “provvede all’esecuzione dei suoi ordini” e per ordine deve intendersi qualsiasi ordine purché ovviamente non palesemente contrario alla legge.
Il sistema necessitava (e credo bene che necessiti tutt’ora) di una figura di chiusura che assicurasse l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, questa norma ha quindi una portata di sistema: l’ufficiale giudiziario è per default l’attuatore dei provvedimenti dell’A.G. e nel far ciò è assistito di tutti i suoi poteri coercitivi e certificativi; in altre parole quando esegue qualsiasi ordine dell’A.G. l’ufficiale giudiziario (e questo lo vedremo con il confronto agli atti di natura libero professionale) sta svolgendo la propria funzione pubblica.
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Per quanto riguarda le attività libero professionali la norma fondamentale è l’art. 27, II c., Ord.uff.giud. per il quale l’ufficiale giudiziario “può, altresì, essere prescelto come consulente tecnico, perito od arbitro previa autorizzazione del capo dell’ufficio”.

Richiamato dall’art. 560 c.p.c. ai fini che ci riguardano rileva senz’altro l’art. 68, I c., c.p.c. “Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo”, si tratta quindi di attività tecnico-materiali e non giuridiche e senz’altro l’atto dell’esperto non ha natura di atto pubblico.

Infine non può che essere esaminato l’art. 560, IV c., c.p.c. sia nella parte in cui stabilisce che “il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare …” sia nel periodo secondo il quale “per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68”.

Secondo lo scrivente, senza alcuna specifica nomina da parte del G.E., nell’atto non può intervenire in alcun modo l’ufficiale giudiziario, resta da stabilire se questa attuazione dello sgombero debba essere portata a termine necessariamente senza l’ufficiale giudiziario e questo non mi pare proprio che emerga dalla novella la cui ratio, come in precedenza autorevolmente affermato è quello di un controllo più diretto da parte del G.E. su tutta la procedura ed a questo non può essere d’inciampo il caso in cui il G.E., su richiesta del custode o autonomamente ritenga che la presenza dell’ufficiale giudiziario possa attuare meglio lo sgombero.

Rimane da chiedersi se il nominato ausiliario sia ausiliario del custode oppure del G.E., ritengo che si possa pacificamente affermare che anche quando il G.E. non indichi il soggetto che debba compiere quella tale attività ex art. 68 c.p.c. ma venga nominato, su autorizzazione del G.E., dal custode, questo ausiliario sia ausiliario del G.E. e non del custode.

§ 4 – Le possibili attività dell’ufficiale giudiziario – Le attività che possono essere richieste all’ufficiale giudiziario sono molteplici e possono esser richieste anche vari tipi di attività contemporaneamente.

Innanzi tutto può essere chiesto all’ufficiale giudiziario un’attività in cui si estrinsechino pubblici poteri, possiamo ipotizzare quella di coattuatore della liberazione dell’immobile oppure limitata alla mera verbalizzazione delle attività compiute dal custode. In entrambi i casi l’ufficiale giudiziario non viene chiamato come ausiliario ex art. 68 c.p.c. (in quanto in questi casi l’ausilio è solo di tipo tecnico) ma in quanto destinatario di un ordine ex art. 59 c.p.c. a cui, data non palese illiceità dell’ordine ricevuto, l’ufficiale giudiziario non si può sottrarre.

A quanto già detto sulla portata sistematica dell’art. 59 c.p.c. nel precedente paragrafo bisogna aggiungere che non solo l’ufficiale giudiziario si può opporre solo in presenza di un ordine illecito, ma anche che seppur quando il codice demanda il compimento di un atto ad un determinato soggetto (come nel caso de qua al custode), non vedo ragioni sistematiche per dichiarare illegittimo ed annullare un eventuale ordine dell’A.G. rivolto all’ufficiale giudiziario di affiancare tale soggetto svolgendo compiti tipici della nostra professione. Se infatti sarebbe irrituale l’atto con il quale il G.E. sostituisca del tutto il custode giudiziario con l’ufficiale giudiziario ritengo che l’ufficiale giudiziario possa essere destinatario di validi e pienamente legittimi ordini atipici non certo nel tipo di attività (eseguire uno sfratto, redigere un verbale) ma nel fatto di non esser stati espressamente codificati; proprio in quanto la nostra figura professionale è posta a chiusura dell’ordinamento per tutti i casi in cui si renda utile la nostra attività al fine dell’attuazione di un provvedimento giurisdizionale non vi sarà mai un codice che possa prevedere in anticipo tutti i casi concreti. Ecco perché, secondo me, è pienamente valido e legittimo un ordine dell’A.G. che, data una determinata situazione concreta, stabilisca che l’ufficiale giudiziario sia chiamato (eseguendo attività tipiche della nostra professione) a meglio attuare un determinato provvedimento in veste di coattuatore insieme ad un altro soggetto (quello necessariamente sì) codicisticamente espressamente indicato.

Il questi casi, trattandosi di attività istituzionale, in quanto istituzionalmente l’ufficiale giudiziario esegue gli ordini dell’A.G., l’attività sarà ripartita fra gli ufficiali giudiziari come da ordine di servizio e quindi per zone, l’atto in quanto necessitante di un’attività di verbalizzazione sarà caricato su mod. C (o mod. C ter solo nel caso di procedimento esecutivo esente) con la normale tassazione prevista dal T.U. Spese di Giustizia.

Questi potrebbero essere i casi in cui il G.E. ordini all’ufficiale giudiziario il suo ausilio:
1) il GE ritiene che il professionista delegato abbia bisogno di un aiuto come
coattuatore dei suoi ordini, in questo caso, in un quadro di collaborazione con il professionista delegato, l’ufficiale giudiziario potrà (sempre se a monte il G.E. lo abbia previsto) rivolgersi alla forza pubblica come ad assistenti sociali richiedendo di prestare assistenza, il fabbro ed altri ausiliari tecnici saranno chiamati di comune accordo fra i due soggetti che hanno l’onere di eseguire lo sgombero ovvero il custode e l’ufficiale giudiziario.
In questo caso è opportuno che il G.E. indichi chi abbia la funzione di verbalizzatore, siccome per quanto previsto dal T.U. Spese di Giustizia non vi può essere un compenso legato alla nostra attività istituzionale che non sia agganciato ad un nostro verbale e non si possono concepire due verbali rivestiti entrambi di pubblica fede che riguardano l’esercizio della stessa funzione è del tutto opportuno che il G.E. specifichi che l’ufficiale giudiziario non solo unitamente al professionista delegato provveda all’attuazione dello sgombero ma anche che sia il verbalizzatore delle operazioni compiute;

2) il G.E. può ritenere che l’ufficiale giudiziario debba assistere nella procedura di sgombro solo come mero verbalizzatore ed allora l’ufficiale giudiziario non sarà fornito di alcun potere esecutivo ma solo certificativo, l’attuatore e detentore dei poteri autoritativi nell’esecuzione di sgombero sarà il solo custode, lui solo (sempre su autorizzazione del GE) incaricherà il fabbro, chiederà l’ausilio della forza pubblica, dei servizi socio-assistenziali, sanitari o veterinari del caso ecc. ecc. In questo caso il verbale sarà più simile ad un verbale di assemblea straordinaria di S.p.A. ove il notaio verbalizza ma l’assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A.

Qualche collega potrà vivere ordini come quelli accennati come una vera e propria capitis deminutio, è vero, c’è stata, ma grazie ad un provvedimento normativo incostituzionale … se nonostante tutto dei custodi giudiziari ma soprattutto dei magistrati ritengono ancora importante la nostra funzione di ausiliari principi dell’A.G. dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno per svariati ordini di motivi.
Innanzi tutto, a prescindere da quale formula d’incarico sia stata usata (comprensibilmente fino a che non si consoliderà una certa giurisprudenza ci sarà una certa confusione o, peggio, estrema stringatezza nei provvedimenti dei G.E. sempre ovviabile con una richiesta di chiarimenti) incarichi che ci vedano investiti di pubbliche funzioni non possono basarsi sull’art. 68 c.p.c. che si riferisce solamente ad un profilo tecnico – materiale di ausilio ma sull’art. 59 c.p.c. che ci tratteggia come gli esecutori per antonomasia degli ordini dell’A.G. Una volta che tutto ciò sarà pacificamente accettato, si potranno aprire per noi le applicazioni più svariate e la riscoperta del nostro ruolo non potrà che far del bene alla nostra categoria (oltre che, ovviamente, al buon andamento del sistema giustizia) in tempi in cui degli stupidi che sanno solo riempirsi la bocca con pseudomodernità vedono noi ed i nostri atti da rottamare.
In secondo luogo anche la mera verbalizzazione non deve esser vista come attività materiale da scribacchino, se fosse stato necessario ciò, indicherei come mezzo più efficiente un videoregistratore; quindi, data per scontata l’intelligenza del custode giudiziario e del magistrato che mi ha incaricato, ritengo che sia stata richiesta l’opera dell’ufficiale giudiziario come riconosciuto redattore di atti pubblici tanto è vero che ho fatto il paragone con il verbale di assemblea straordinaria che non ha mai offeso la suscettibilità di alcun notaio tanto è vero che rappresenta una delle prove scritte a concorso. Non è questo il luogo per parlare a lungo del cuore della funzione notarile, quella di adeguamento, ma credo che per i nostri fini possano e debbano esser spese almeno due parole; il verbalizzatore non è un freddo riproduttore per iscritto delle volontà contrattuali (nel nostro caso dei fatti e dichiarazioni al momento dell’esecuzione) ma il soggetto che dà, proprio grazie alla funzione di adeguamento, piena cittadinanza giuridica alle stesse.
Come il notaio non è un mero registratore di quanto dichiarano avanti a lui le parti, ma dà veste giuridica a quelle dichiarazioni affinché abbiano gli effetti giuridici leciti voluti dalle stesse, così un ufficiale giudiziario non raccoglie dichiarazioni a casaccio, non descrive atti e fatti che non siano inerenti all’esecuzione, egli in quel momento è gli occhi e l’orecchi del G.E.!
Se dopo quanto detto è primariamente sul piano venale che il paragone con la verbalizzazione notarile non lo si trova congruo, solo queste parole mi rimangono, mi sembra proprio che quel collega sia come quel passeggero del Titanic che nel mentre la nave sta colando a picco si va a lamentare con il cameriere che la cena non fosse stata servita a puntino!

Altro caso in cui l’ufficiale giudiziario possa esser chiamato in ausilio dal G.E. è quello in cui, necessitando l’esecuzione di capacità tecniche che ogni ufficiale giudiziario sviluppa lungo il corso della sua professione, viene in gioco l’art. 68 c.p.c. come richiamato dall’art. 560 c.p.c.
In questi casi si tratta di una vera prestazione professionale da sottoporre ad autorizzazione ex art. 27 Ord.uff.giud., non essendo legata alla formazione di un atto pubblico l’ufficiale giudiziario potrà essere chiamato oltre il circondario di sua competenza, non bisogna caricare a cronologico alcunché né comunicare alcunché al proprio dirigente, basta rispettare le regole fiscali vigenti per prestazioni occasionali e l’ufficiale giudiziario, come qualsiasi professionista non è certo obbligato ad accettare l’incarico, infine, deve giurare di bene e fedelmente svolgere l’incarico a lui affidatogli e, una volta eseguito l’incarico, chiederà al G.E. la liquidazione del suo onorario.

Quali sono i campi tecnici in cui un ufficiale giudiziario possa essere chiamato? Penso innanzi tutto:
a) alla
redazione di inventari, si pensi allo sgombero di una ferramenta ed al conteggio e descrizione dei vari oggetti che ivi vi si trovano;
b) alla
stima dei beni rinvenuti;
c) alla
custodia, non dico giuridica che spetterebbe sempre al professionista delegato, ma materiale, si pensi all’agente immobiliare che ha le chiavi di vari appartamenti e, su richiesta degli interessati, apre e fa visitare.

Per riagganciarci a prima, quindi, se sono nominato come verbalizzatore per la descrizione dei luoghi potrò dire che il professionista scatta in mia presenza tot foto che vengono poste a corredo del verbale, ma non mi metto a stimare, descrivere e contare le brucole e le viti che ci sono in magazzino così come il notaio nel verbale di assemblea non accerta lui la consistenza patrimoniale della società ma è l’amministratore che dichiara le consistenze degli inventari.

Per finire, nulla vieta che il G.E. voglia nominare un ufficiale giudiziario sia confidando sui suoi pubblici poteri che per le sue capacità tecniche, in tal caso, lo stesso ufficiale giudiziario (anche se nulla vieta che siano due differenti colleghi) potrà, ad esempio, redigere il verbale e l’inventario con due regimi, uno pubblico (per la verbalizzazione) e l’altro professionale (per l’inventario).

§ 5 – Conclusioni – Con la consapevolezza che la pratica e la giurisprudenza potranno nel futuro dare soluzioni ben diverse da quelle sopra prospettate, ritengo che per tracciare la figura dell’ufficiale giudiziario si debba partire dalle parole della presidente dell’U.I.H.J. Françoise Andrieux pronunciate negli Stati generali dell’ufficiale giudiziario organizzati a Roma dell’aprile dello scorso anno: il minimo comun denominatore dell’ufficiale giudiziario (dell’oggi e del domani, italiano o armeno che sia) è la sua competenza professionale, la sua indipendenza dalle parti e la sua autonomia; detto ciò anche se gli sfornatori seriali di riforme11 ci vorrebbero come quel Polifemo in prima pagina, ovvero dei decerebrati esecutori di ordini, i soggetti vecchi da rottamare non siamo noi ma loro … se nel presente lotteremo per le nostre funzioni, il futuro sarà nostro!

dott. Orazio Melita
Ufficiale giudiziario – U.N.E.P. Caltagirone
Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura A.U.G.E.

1 Alessandro Licciardello, la Violenza, olio su tela, 60 x 80

2 Una volta che il debitore abbia stipulato un contratto di locazione, dovrà adottarsi questa speciale procedura oppure quella generale?

3 Soprattutto per quanto riguarda la mancanza di atto di avviso e la disciplina dei beni mobili estranei all’esecuzione.

4 Un chiaro spaccato di ciò possiamo vederlo nell’incontro con il collega dott. Giuseppe Marotta ed con il G.E. del Tribunale di Milano dott. Rossetti rivedibile su questo stesso sito; in particolare secondo quanto scritto dal Centro Studi Procedure Esecutive e Concorsuali (Ce.S.P.E.C.) nelle osservazioni sull’art. 1, comma 2, lett. d), del disegno di L. n. 2953 “delega al governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” l’ufficiale giudiziario è un soggetto diverso e non direttamente controllato dal G.E. … forse non è ben chiaro a questi signori che il Capo dell’Ufficio N.E.P. è il Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello (artt. 48 e 59 D.P.R. 15 dicembre 1959, 1229, Ord. Uff. giud. – magistrati quindi di rango superiore al G.E.) e che risponde non solo per omissione ma anche per ritardo “oltre il termine che eventualmente sia stato prefisso dall’autorità per gli atti da essa richiesti” art. 108, II c., Ord.uff.giud.

5 Il bello, si fa per dire, è che nella commissione giustizia del Senato sia gli organi rappresentativi dell’avvocatura sia quelli dell’ordine dei commercialisti sostenevano l’importanza della presenza dell’ufficiale giudiziario nelle procedure de qua.

6 Eccetto che per la disciplina dei mobili estranei all’esecuzione che scimmiotta (ingiustificatamente aggravandola) la disciplina di cui all’art. 609 c.p.c. neppure presente nell’originaria stesura del decreto legge e comparsa solo dopo le osservazioni dell’A.U.G.E.

7 Mauro BoveSugli ultimi “ritocchi” in materia di espropriazione forzata nel D.L. n. 59/2016, in La nuova procedura civile, http://www.lanuovaproceduracivile.com

8 Alberto Teodoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016 … terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie), in Corriere giuridico, 11/2016, pagg. 1329 – 1349

9 Andrea Penta, L’ordine di liberazione nell’espropriazione individuale e collettiva, in Il Fallimento, n. 2/2017, pagg. 208 – 218

10 Ogni ufficiale giudiziario nella sua bacheca di memoria potrà senz’altro annoverare ordini “atipici” impartitigli dall’A.G., fra gli altri non mi potrò mai dimenticare che ricevetti un espresso ordine di vendere dei corpi di reato, attività dalla legge specificamente demandata ai cancellieri e/o ai commissionari, si trattava di una misera partita di olive per cui nessun commissionario interpellato accettava l’incarico, incarico che si doveva svolgere fuori dai locali del Tribunale. Cosa doveva fare lo scrivente, rifiutarsi di fronte ad un obbligo direttamente impartito dal Procuratore della Repubblica e nel mentre le olive marcivano? Siccome non si trattava di ordine palesemente contrario all’ordinamento, lo scrivente ha posto rimedio a questa situazione di stallo che si era venuta a creare eseguendo l’ordine impartito. Per quanto riguarda il punto di vista penale, si applica la scriminante di cui all’art. 51 c.p. allorché l’ordine non sia palesemente illegittimo ovvero l’atto sia vietato dalla legge penale. Se non ci fosse stato l’art. 59 c.p.c. non avrei senz’altro eseguito l’atto in quanto responsabile solo di ben determinati atti.

11 Gli stessi che varata la notifica a mezzo P.E.C. rendono impossibile tale forma di notifica a noi, gli stessi che varato nel lontano 2014 la riforma dell’art. 492 bis c.p.c. non ci consentono di attuarla mentre costringono gli avvocati ad un tortuoso e costoso passaggio dal Presidente del Tribunale per delle richieste di informazioni che prima erano più speditamente sbrigate dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’abrogato settimo comma dell’art. 492 c.p.c.!

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