Esecuzioni

19 Giugno 2018

Sospeso lo sfratto a seguito di ammissione dell’esecutato alla procedura di sovraindebitamento

Riportiamo provvedimento di sospensione dell’esecuzione per rilascio emesso dal GE del Tribunale di Pescara a seguito di richiesta dell’Ufficiale Giudiziario ex art. 610 c.p.c. il quale chiedeva se lo sfratto rientrasse o meno nel novero delle esecuzioni da ritenersi sospese, dovendo eseguire un rilascio d’immobile nei confronti di una società ammessa alla procedura di sovraindebitamento.

Tribunale Ordinario di Pescara Esecuzioni Mobiliari

N. 828/2018 R.G.


VERBALE DI UDIENZA

Udienza del 14/06/2018

Tenuta dal GE: Dott.Franca Di Felice

Nella procedura esecutiva N. 828/2018 R.G.
Promossa da xxxxxxx Contro: xxxxxxx
 E’ presente l’Ufficiale Giudiziario Funzionario Unep istante Mauro Izzo, il quale preliminarmente si riporta alla richiesta di interpretazione del provvedimento del Giudice del Sovraindebitamento.

Per la xxxxx xxx compare l’avv. xxxxxxx la quale nel riportarsi alla memoria di costituzione preliminarmente fa rilevare che la procedura attivata con la forma dell’art. 610 c.p.c. investe il giudice per la risoluzione di questioni di ordine pratico sulla procedura e dovrebbe esclusivamente consentire la rimozione di difficoltà materiali che posso insorgere nel corso della procedura stessa come meglio esplicitato nella propria comparsa di costituzione depositata telematicamente.

Si insiste pertanto per la inammissibilità della richiesta formulata ai sensi dell’art. 610 c.p.c.. 
Ad ogni buon conto, nel merito, si fa rilevare che l’immobile oggetto della procedura di rilascio è di esclusiva proprietà della xxxxxxx detenuto attualmente senza titolo dal xxxxxx dal momento che oltre alle sentenze che hanno sciolto il rapporto contrattuale, vi è anche la disdetta del contratto di affidamento (allegata in atti) che poi è stata confermata con la sentenza Tar Abruzzo sempre allegata in atti.
 E’ presente, altresì, per il xxxxx, il Presidente Sig. xxxxx il quale impugna contesta le avverse difese insistendo sulle deduzioni e richieste dell’avv. xxxxx in sede di operazioni di rilascio.

Il Giudice dell’esecuzione


Dato atto di quanto sopra, riserva di decidere in camera di consiglio, in coda d’udienza, autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi dall’aula.

Successivamente, alle ore 16,00, letti gli atti e documenti di causa,
 letta l’istanza formulata dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 610 c.p.c., volta all’ottenimento dei provvedimenti temporanei occorrenti, nel corso della esecuzione finalizzata al rilascio -già fissato per il 29 maggio 2018- dell’immobile di proprietà del xxxxx Srl ed in uso al xxxxx, denominato xxxxxx e sito all’interno del xxxx, successivamente al decreto di ammissione del xxxxx alla procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012;

osserva:


nell’esecuzione per consegna o rilascio, il ruolo centrale è affidato all’ufficiale giudiziario mentre l’intervento del giudice dell’esecuzione è limitato alla liquidazione delle spese ed alla soluzione delle eventuali difficoltà insorte.
 Il giudice competente nell’esecuzione per consegna o rilascio è, a norma dell’art. 26 comma 1, c.p.c. , il Tribunale in composizione monocratica del luogo dove si trova il bene oggetto dell’esecuzione, secondo competenza per territorio inderogabile, ai sensi dell’art. 28 co.1 c.p.c.
Le << difficoltà>> cui fa riferimento la norma vanno individuate in tutte le questioni, materiali o giuridiche, inerenti all’uso dei poteri dell’ufficiale giudiziario e possono, dunque, riguardare l’interpretazione del titolo esecutivo, la sua concreta eseguibilità, la portata soggettiva del titolo o l’identificazione dei beni oggetto di esecuzione.
 Nel caso di specie, il Funzionario Unep richiedente, richiamando il provvedimento a firma del G.E. dott.ssa Domenica Capezzera, di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L.3./2012, ha avanzato richiesta di interpretazione del provvedimento medesimo, laddove espressamente il GE ha disposto <<… che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art 14 novies comma 5 legge n.2/2012 non sarà divenuto definitivo, non potranno sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter l.3/2012>>.
Nessun dubbio sussiste, ora, sul fatto che la procedura di rilascio sia una procedura esecutiva e che la stessa (azione per il rilascio proposta già nell’anno 2016) sia iniziata in data antecedente a quella di presentazione piano di liquidazione dei beni da parte di xxxxxxx (10.7.2017). 
In base all’art. 14 quinquies L.3./2012, dunque, l’intervenuta ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14 L.3/2012, comporta ex lege che non possano essere iniziate o proseguite, pena la sanzione della nullità, le azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul
 patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art. 14 ter l.3/2012.

Dev’essere ora osservato, in proposito, che benché oggetto di rilascio, nel caso di specie, è un bene immobile formalmente estraneo all’elenco dei beni oggetto della liquidazione del patrimonio del debitore, dev’essere tuttavia rilevato che, ai fini della realizzazione della procedura di liquidazione, il suddetto patrimonio deve essere necessariamente inteso in senso ampio, sì da ricomprendervi anche l’attività dal debitore svolta, la quale non può prescindere dai locali nei quali l’attività medesima si svolge e nei quali, peraltro, sono custoditi, con ampia probabilità, anche i beni di stretta appartenenza del debitore sicuramente soggetti alla procedura di liquidazione.

Essendo dunque già intervenuta, in seguito all’emissione del provvedimento ex art. 14 quinquies L. 3/2012, reso in data 24.5.2018, sospensione di tutte le procedure cautelari ed esecutive già sussistenti nei confronti del xxxxx, ed in ragione dell’ammissione di quest’ultimo alla procedura liquidatoria ai sensi della richiamata norma, secondo l’interpretazione più ampia di quest’ultima, anche la procedura di rilascio deve ritenersi non poter più aver seguito.

Attesa la peculiarità della questione trattata e la mancata costituzione della esecutata, si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese.

p.q.m.

dichiara l’improseguibilità della procedura di rilascio di immobile per cui è incidente di esecuzione, nulla disponendo in ordine alle spese.
Si comunichi alle parti ed all’Ufficiale Giudiziario Funzionario Unep Mauro Izzo, essendo stati gli stessi autorizzati ad allontanarsi dall’aula.
Pescara, 14/06/2018
Il Giudice dell’esecuzione dott.ssa Franca Di Felice

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