18 Marzo 2020
Sospesi protesti Art. 10 comma 5 D.L. 2 marzo 2020
Riportiamo di seguito l’art 10 comma 5 del D.L. 2 marzo 2020
Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Scarica qui il decreto pubblicato in gazzetta
Ultimi articoli
Uncategorized 5 Gennaio 2024
BOZZA – Specifiche Tecniche ex art. 34 DM 44/2011 (REV 04.01.24)
https://pst.giustizia.
Formulari 3 Gennaio 2024
Foglio di calcolo compensi ex art 122 dpr 1229/59
Pubblichiamo foglio di calcolo dei compensi aggiornato con il calcolo per la liquidazione ex art.
Casi pratici 2 Gennaio 2024
Notifica al destinatario residente all’estero La notifica impossibile
Riportiamo relazione del Presidente D’Aurora presentata in occasione del convegno dello scorso 23 novembre.