Esecuzioni

18 Marzo 2020

Rinvio degli sfratti fino al 30 giugno 2020 D.L. 17 marzo 2020 , n. 18

All’art 103 comma 6 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 viene disposto il rinvio degli sfratti al 30 giugno 2020: “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

All’art. 83 comma 2 del decreto leggiamo ” Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini… e, in genere, tutti i termini procedurali”.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase
delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in
genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o
in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini
per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo
17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

gazzetta 17 marzo 2020

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18 March 2020

 

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