Circolari

1 Dicembre 2020

Protocollo del Tribunale di Milano per la richiesta ed il rilascio della formula esecutiva telematica

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE FORMULE ESECUTIVE E DELLE
COPIE AUTENTICHE
TRA
Corte di Appello di Milano, rappresentata dal Presidente Reggente della Corte
dott. Giuseppe Ondei
e Consiglio Ordine Avvocati, rappresentato dal Presidente
avv. Vinicio Nardo

Vista l’interlocuzione intervenuta con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano al fine di adottare, sull’esempio della Corte di Appello e del Tribunale di Torino, un protocollo volto a regolamentare un diverso ed innovativo sistema di richiesta delle copie esecutive degli atti che sfrutti, nel rispetto delle norme, gli indubbi vantaggi connessi al processo civile telematico (deposito in modalità telematica, pagamento del CU, dell’anticipazione forfettaria e dei diritti di cancelleria in modalità telematica);
Vista la nota n. 168232 prot. del 15/10/2020 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, – che vede tra i destinatari, altresì, il Consiglio Nazionale Forense e l’Ispettorato Generale – dalla quale si evince che per il Ministero la documentazione di cui in parola può essere completamente digitalizzata e telematizzata;

Letto l’Art. 268 del DPR 115—2002 recante “Diritto di copia autentica” al comma 1- bis. che prevede
“ll diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma 9—bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221.”
Tutto ciò premesso e considerato,

Sl STABlLISCE E SI CONVlENE QUANTO SEGUE

1. Gli Avvocati che intendono richiedere la concessione della formula esecutiva su ogni atto giudiziario, ne faranno specifica istanza al Cancelliere, inserendo la stessa nel corrispondente fascicolo telematico di PCT.
Al fine di rendere più efficiente il servizio, ciascun legale nell’invio della richiesta dovrà intestarla specificamente come “Richiesta di rilascio di formula esecutiva”, in modo tale che la Cancelleria Centrale Civile possa con immediatezza e rapidità distinguere la stessa nell’ambito delle altre istanze generiche pervenute alle varie Sezioni.

2. Qualora non originariamente delegati (in caso di subentro), al momento della suddetta richiesta, va allegata in PCT la procura alle liti.

3. Alla istanza di cui al punto 1) che precede, sarà allegata la copia del provvedimento su cui si richiede la apposizione della relativa formula, indicando ed allegando ogni documento utile al rilascio del provvedimento da parte del Cancelliere.

4. ll personale di Cancelleria designato, verificata la regolarità dell’istanza e la completezza della documentazione a corredo, prowede a depositare nel fascicolo telematico l’originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall’atto (sentenza, ordinanza, verbale di conciliazione, etc.) e dalla
formula esecutiva redatta su modello unico per tutto il settore civile, apponendovi la propria firma digitale.

5. L’avvocato estrae le copie con formula esecutiva e prowederà ad autenticare le stesse ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, utilizzando la seguente formula:

a) sull’esemplare che costituirà titolo ex art 476 cpc:

“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
ll Sottoscritto Aw …… , nella suo qualità di difensore di ….. (PI/CF) con sede [residente in …… ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 11/2014, attesta che la presente copia del provvedimento ……. della Sezione ….. ., emesso in data ….. e spedito in forma esecutiva in data…… nel procedimento
RG n° ….. è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, chela presente èla sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare, ex art. 476, comma 1 cpc.
Milano, li ……. Avv ……. “

b) sulle ulteriori copie:

”ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto Avv ….. nella sua qualità di difensore di ….. (Pl/CF) can sede [residente in . …… ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9\del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014, attesta chela presente copia del provvedimento ……. del Giudice, Dott. ….. , emesso in data ….. e spedito in forma esecutiva in data …… nel
procedimento RG n° ….. , è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.”
Milano, li ….. Avv “

6. Trattandosi di copie estratte direttamente dall’Avvocato ai sensi dell’articolo 16 — bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è dovuto ” relativo diritto così come previsto dall’art. 268 comma l bis del DPR 115-2002.

7. L’Avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie come sopra formati, potrà recarsi direttamente presso l’UNEP – senza alcun passaggio in Cancelleria o presso l’URP – per richiedere l’esecuzione del provvedimento.

8. L‘UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie come attestata dall’Avvocato nelle forme sopra descritte, procederà agli adempimenti di sua competenza.

9. Le Cancellerie non accetteranno modalità di richiesta di atti da munirsi di formula esecutiva diversa da quella telematica in PCT sopra indicata.

10. Ai sensi dell’art. 476 cpc non è consentita la spedizione alla stessa parte di altra copia in forma esecutiva, con il conseguente obbligo di chiedere, ove necessario, autorizzazione al secondo rilascio.

11. Qualora l’avvocato abbia in precedenza estratto in proprio Ie copie con formula esecutiva, nelle modalità e forme di cui sopra, e si trovi nella necessità di doverne ottenere altre, dovrà presentare, in PCT, richiesta di rilascio della seconda copia in forma esecutiva. ll provvedimento giudiziario verrà comunicato dalla Cancelleria con le funzionalità del PCT.
L’Avvocato potrà quindi chiedere il rilascio di copia telematica munita di formula esecutiva di secondo rilascio in PCT, previo pagamento in via telematica dei relativi diritti di copia e deposito tramite PCT delle relative ricevute xml.

12. In via alternativa, I’Avvocato potrà presentare, in PCT nel pertinente fascicolo processuale, richiesta di rilascio delle copie cartacee munite di formula esecutiva, le quali gli saranno consegnate con le modalità già previste, previo pagamento telematico dei relativi diritti di copia e deposito
tramite PCT delle relative ricevute xml.

Il presente Protocollo sarà comunicato al personale Amministrativo, nonché al Ministero della Giustizia, ai Magistrati ordinari e ausiliari, all’UNEP, al Procuratore Generale, al Presidente del COA e pubblicato nei rispettivi siti internet.

Protocollo del Tribunale di Milano sul rilascio della formula esecutiva telematica;

Risposta a quesito del Ministero della Giustizia sul rilascio della formula esecutiva telematica.

https://www.auge.it/rilascio-copia-esecutiva-informatica-ora-e-legge/

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