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20 Marzo 2018

Protesto digitale degli assegni bancari gli unep restano al palo

Protesto digitale degli assegni bancari gli unep restano al palo

20 March 2018

Protesto digitale: Il 18 ottobre 2017 con l’entrata in vigore del Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.l06. diventa oprativo il decreto 3 ottobre 2014, n. 20.

Il notariato si è già mosso per tempo stipulando convenzioni e accordi quadro con l’ABI e dunque con ogni singola banca.

Convenzione Interbancaria per l’Automazione (CIPA)

La dichiarazione sostitutiva del protesto è una constatazione equivalente al protesto, rilasciata dalla Banca d’Italia su richiesta del trattario (l’intermediario presso cui il traente, vale a dire il soggetto che emette l’assegno bancario o postale, ha il conto corrente) per conto del negoziatore (l’intermediario che riceve l’assegno dal beneficiario per l’incasso).

Il beneficiario di un assegno bancario o postale, presentato al pagamento in tempo utile e non pagato, può infatti agire (cd. “azione di regresso”) contro i giranti (coloro che hanno trasferito l’assegno ad altro soggetto), il traente e gli eventuali avallanti anche nel caso in cui il mancato pagamento sia constatato con una dichiarazione della Banca d’Italia (art. 45 del R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933, cd. “Legge Assegni”).

Con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. “Decreto Sviluppo”), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, sono state apportate significative modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (“Legge Assegni”), nella parte che disciplina la presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari.

La Legge Assegni prevede che:

  • l’assegno bancario e l’assegno circolare possono essere presentati al pagamento sia in forma cartacea che elettronica (cfr. artt. 31, comma 3 e 86, comma 1, ultimo periodo);
  • il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica (cfr. art. 61, comma 3);
  • le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale (cfr. art. 66, comma 2).

Con decreto 3 ottobre 2014, n. 205 del Ministero dell’economia e delle finanze è stata prevista la possibilità di incassare e di levare il protesto degli assegni bancari e circolari in forma elettronica.

Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.
(G.U. 6 marzo 2015, n. 54)

Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.l06.

Il nuovo regime di dematerializzazione degli assegni bancari e circolari (che, invero, si applica anche agli assegni e vaglia postali ed ai titoli speciali della Banca d’Italia) rappresenta l’evoluzione e la “codificazione” di iniziative avviate già da tempo nel settore.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha indicato in termini generali le modalità di incasso e di protesto in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, rinviando a un successivo regolamento della Banca d’Italia la definizione degli aspetti tecnici.

La banca negoziatrice, a cui il titolo di credito è stato girato per l’incasso, può presentare l’assegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d’Italia. La presentazione in forma elettronica richiede che la banca trattaria o la banca emittente ricevano dalla banca negoziatrice l’immagine dell’assegno (copia per immagine dell’assegno su supporto informatico), unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d’Italia.

Val la pena altresì evidenziare che la normativa in commento si applica esclusivamente ai rapporti interbancari; nulla cambierà, pertanto, nei rapporti con la clientela, la quale continuerà a presentare all’incasso il titolo in formato cartaceo, come fatto fino ad oggi.

I notai sono già operativi con il sistema STAD, mentre la pubblica amministrazione rimane al palo. Gli uffici notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) nei quali operano gli Ufficiali Giudiziari, i funzionari preposti per la levata dei protesti, rimangono al palo e ancora oggi non sono dotati di un sistema per il protesto digitale, confermando l’abitudine tutta italiana di trascurare i servizi pubblici favorendo sevizi erogati da privati.

L’inefficienza della pubblica amministrazione costringe gli intermediari bancari a rivolgersi fuori della pubblica amministrazione, con un aggravio di costi in molti casi pari al 100%, con ricadute pesanti sulle spalle dei cittadini / debitori che sono l’ultimo anello della catena e che alla fine pagano il conto. Bisogna ricordare che gli UNEP (uffici notificazioni esecuzioni e protesti) pur svolgendo un ruolo fondamentale all’interno del sistema giustizia, attendono dal 2014 di poter essere inseriti nel PCT (Processo Civile Telematico).

Il Sistema Trasmissione Assegni Digitali (STAD), messo a punto dal notariato è un portale di trasmissione verso i singoli notai (che vengono identificati tramite il proprio codice fiscale); il notaio preleva la Distinta digitale di trasmissione degli assegni al protesto – la distinta conterrà tutti gli elementi per la levata del protesto – e provvederà a restituire il titolo protestato ovvero corredato della dichiarazione di non protestabilità attraverso lo stesso portale in diretta relazione con gli istituti bancari.

La Banca d’Italia che svolge nel settore il duplice ruolo di normatore e regolatore del sistema e di fornitore di un servizio alternativo a quello reso da tutti gli altri pubblici ufficiali, ufficiali giudiziari compresi, ha realizzato autonomamente una procedura informatica a ciò dedicata.

Decreto 3 ottobre 2014, n 205

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205
Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica
degli assegni bancari e circolari. (15G00033)
(GU n.54 del 6-3-2015)
Vigente al: 6-3-2015

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto l’articolo 8, comma 7, lett. d), decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, di seguito “Decreto legge”, che prevede che con
regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Banca d’Italia, disciplini le modalita’ attuative delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
Vista la lett. b) dell’articolo 8, comma 7, del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che l’assegno bancario possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la
constatazione equivalente possano essere effettuati in forma
elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma
elettronica; che l’assegno circolare possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Vista la lett. c), dell’articolo 8, comma 7 del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata dalla banca
negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate
dal presente regolamento;
Vista la lett. e), dell’articolo 8, comma 7, del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo l’emanazione da parte della Banca d’Italia, entro
12 mesi dall’emanazione del presente regolamento, di regole tecniche
volte a completare il quadro normativo di riferimento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2013, recante “Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, recante “Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71,
comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n. 20336 dell’8 marzo
2014 del Ministero dell’economia e delle finanze con cui si e’
provveduto a richiedere il parere di Banca d’Italia sulla bozza di
regolamento in oggetto;
Visto il parere positivo espresso dalla Banca d’Italia con note n.
0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 novembre 2013;
Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di
regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) “legge assegni”: il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
b) “CAD”: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni recante il Codice dell’amministrazione
digitale;
c) “regolamento della Banca d’Italia”: il regolamento di cui
all’articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106;
d) “negoziatore”: la banca, o altro soggetto abilitato alla
negoziazione, a cui l’assegno e’ girato per l’incasso;
e) “trattario”: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui
e’ detenuto il conto di traenza dell’assegno;
f) “emittente”: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha
emesso l’assegno circolare per una somma disponibile presso la banca
stessa al momento dell’emissione;
g) “immagine dell’assegno”: copia per immagine dell’assegno, su
supporto informatico, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i-ter)
del CAD, conforme all’originale cartaceo ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 66 della legge assegni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
(Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300.
Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 8 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo –
Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:
“7. Per allineare allo standard europeo l’esercizio del
credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e’ sostituito dal seguente:
“1. Il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore assicura che dal momento della ricezione
dell’ordine l’importo dell’operazione venga accreditato sul
conto del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario entro la fine della giornata operativa
successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un
contratto per la prestazione di servizi di pagamento
possono concordare di applicare un termine di esecuzione
diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare
riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per
gli strumenti di pagamento dell’area unica dei pagamenti in
euro che non puo’ comunque essere superiore a tre giornate
operative. Per le operazioni di pagamento disposte su
supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi
precedenti possono essere prorogati di una ulteriore
giornata operativa.”;
b) al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all’articolo 31 e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma: «L’assegno bancario puo’ essere presentato
al pagamento, anche nel caso previsto dall’articolo 34, in
forma sia cartacea sia elettronica.»;
2) il numero 3) del primo comma dell’ articolo 45
e’ sostituito dal seguente: «3) con dichiarazione della
Banca d’Italia, quale gestore delle stanze di compensazione
o delle attivita’ di compensazione e di regolamento delle
operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno
bancario, presentato in forma elettronica, non e’ stato
pagato.»;
3) all’articolo 61 e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente
possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno
presentato al pagamento in forma elettronica.»;
4) all’articolo 86, primo comma, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “All’assegno circolare si
applica altresi’ la disposizione dell’assegno bancario di
cui all’articolo 31, terzo comma.”;
c) all’articolo 66 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformita’ all’originale e’
assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai
sensi dell’ articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;
d) con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca
d’Italia, disciplina le modalita’ attuative delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d’Italia, entro 12 mesi dall’emanazione
del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con
proprio regolamento le regole tecniche per l’applicazione
delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del
regolamento ministeriale;
f) le modifiche apportate al regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
regolamento della Banca d’Italia di cui alla lettera e);
f-bis) dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, e’
inserito il seguente:
«3-bis. L’autenticazione di cui al comma 3 del
presente articolo e’ effettuata ai sensi dell’articolo 21,
comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’autenticazione
deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti
diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego»”.
Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.”.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Il DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi
3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e
71, comma 1, del Codice ell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005) e’ pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 59, S.O.
Il DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32,
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117.

Note all’art. 1:
Per il riferimento al testo del Regio Decreto n. 1736
del 1933 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
82 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del comma 7 dell’articolo 8
del decreto-legge n. 70 del 2011 vedasi nelle Note alle
premesse.
Si riporta il testo vigente dell’articolo 66 del citato
Regio Decreto n. 1736 del 1933:
“Art. 66. – Ad eccezione degli assegni bancari al
portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e
pagabile in un altro paese oppure in una parte d’oltre mare
dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile
nella stessa o in diverse parti d’oltre mare dello stesso
paese, puo’ essere emesso in diversi esemplari (duplicati).
Se un assegno bancario e’ emesso in diversi duplicati,
questi possono essere numerati nel contesto di ciascun
titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni
bancari distinti.
Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono
ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte
se la loro conformita’ all’originale e’ assicurata dalla
banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e
delle regole tecniche dettate ai sensi dell’ articolo 8,
comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70.”.
Art. 2

Presentazione in forma elettronica dell’assegno

1. Ai sensi dell’articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il
negoziatore puo’ presentare l’assegno al pagamento in forma
elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca
d’Italia.
2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica
quando il trattario o l’emittente ricevono dal negoziatore l’immagine
dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento
della Banca d’Italia.
3. Ai fini del comma 1, si ha altresi’ presentazione in forma
elettronica quando – nei casi e in conformita’ a quanto stabilito dal
regolamento della Banca d’Italia – il trattario o l’emittente
ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo
regolamento.
4. Gli assegni girati per l’incasso l’ultimo giorno utile, secondo
quanto previsto dall’articolo 32 della legge assegni, possono essere
presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita’ di cui
al comma 2.
Note all’art. 2:
Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 32 del
citato Regio Decreto n. 1736 del 1933:
“Art. 31. – L’assegno bancario e’ pagabile a vista.
Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L’assegno bancario presentato al pagamento prima del
giorno indicato come data d’emissione e’ pagabile nel
giorno di presentazione.”.
“Art. 32. – L’assegno bancario deve essere presentato
al pagamento nel termine di otto giorni se e’ pagabile
nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se
pagabile in altro comune della Repubblica; di trenta giorni
se e’ pagabile nei territori comunque soggetti alla
sovranita’ italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
di sessanta giorni se e’ pagabile negli altri territori
soggetti alla sovranita’ italiana.
L’assegno bancario emesso in un paese diverso da quello
nel quale e’ pagabile deve essere presentato entro il
termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che
il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello
stesso o in diversi continenti.
A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese
d’Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo
o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e
pagabili nello stesso continente.
I termini suddetti decorrono dal giorno indicato
nell’assegno bancario come data d’emissione.”.
Art. 3

Tempi

1. Il negoziatore presenta l’assegno al pagamento al trattario o
all’emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in
cui l’assegno gli e’ stato girato per l’incasso.
2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita’ di cui
all’articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire
controlli di regolarita’ del titolo, e’ tenuto a trasmettere al
trattario o all’emittente, su richiesta di questi ultimi, l’immagine
dell’assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di
presentazione.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
Note all’art. 3:
Si riporta il testo vigente dell’articolo 120 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia”:
“Art. 120. (Decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi). – 01. Il titolare del conto corrente ha la
disponibilita’ economica delle somme relative agli assegni
circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente
emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro
i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una
banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e
con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui e’ effettuato il versamento, per
gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli
assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale
e’ effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla
lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento,
se si tratta di assegni circolari emessi da una banca
insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo
successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari
tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis. Il CICR puo’ stabilire termini inferiori a
quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione
all’evoluzione delle procedure telematiche disponibili per
la gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalita’ e criteri per la
produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell’esercizio dell’attivita’ bancaria, prevedendo in ogni
caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata,
nei confronti della clientela, la stessa periodicita’ nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non
possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
di esecuzione, data valuta e disponibilita’ di fondi
previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11.”.
Art. 4

Protesto e constatazione equivalente

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al
pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione
equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica
secondo le regole definite nel regolamento della Banca d’Italia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca
d’Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione
equivalente esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e
delle informazioni ricevute in via telematica.
3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento
della Banca d’Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in
forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne
attestano il mancato pagamento.
4. Il regolamento della Banca d’Italia puo’ prevedere che per cause
di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti
in essere con modalita’ diverse da quella telematica.
5. Il regolamento della Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni
per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma
elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma
cartacea.
Art. 5

Sicurezza

1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in
grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione
in forma elettronica dell’assegno al pagamento secondo quanto
disciplinato dal regolamento della Banca d’Italia.
2. Con il regolamento della Banca d’Italia possono essere definiti
requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di
garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione
e trasmissione dell’immagine dell’assegno in forma elettronica.
Art. 6

Dematerializzazione e conservazione degli assegni

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, della
legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva
responsabilita’, puo’ incaricare soggetti terzi di effettuare la
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando
l’immagine dell’assegno.
2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1
dispongano della competenza, della capacita’ e delle autorizzazioni
richieste dalla legge, nonche’ dei requisiti eventualmente previsti
dal regolamento della Banca d’Italia, per esercitare in maniera
professionale e affidabile le attivita’ di cui al comma 1. Tali
soggetti svolgono le predette attivita’ nel rispetto degli standard
nazionali e internazionali di riferimento e in conformita’ con quanto
previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l’attuazione
dello stesso.
3. Il regolamento della Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni
volte a disciplinare le caratteristiche dell’attivita’ di
trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta
dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonche’ i
requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.
4. L’immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui
all’articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformita’ con quanto
previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l’attuazione
dello stesso.
5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della
Banca d’Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo
di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.
6. Il regolamento della Banca d’Italia puo’ prevedere l’utilizzo di
uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto
dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l’attuazione dello
stesso.
Note all’art. 6:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell’articolo
66 del citato Regio Decreto n. 1736 del 1933 vedasi nelle
Note all’art. 1.
Art. 7

Disposizioni di attuazione

1. Il regolamento della Banca d’Italia detta le regole tecniche per
l’attuazione del presente regolamento.
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d’Italia.
3. Il regolamento della Banca d’Italia puo’ prevedere adeguate
modalita’ temporali per l’efficacia delle norme in esso contenute
aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.
Il presente regolamento sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 3 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti, articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Per approfondimenti

http://www.dirittobancario.it/

http://www.notartel.it/

https://www.bancaditalia.it/

Guida operatori Servizio di rilascio delle DSP

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