progetti di riforma

3 Giugno 2018

Proposte di riforma per una giustizia più efficiente anno 2016

Pubblichiamo di seguito uno studio ancora attuale condotto dall’AUGE nel 2016 per una giustizia più efficiente, inviato a suo tempo al presidente del consiglio in carica.

Proposte di riforma per una giustizia più efficiente anno 2016

3 June 2018

ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI IN EUROPA

PROPOSTE PER UNA GIUSTIZIA PIU EFFICIENTE ANNO 2016

 

Indice

  •  relazione introduttiva;
  •  proposte di modifica del codice di procedura civile,
  •  proposte di modifica dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari
  •  proposte di modifica testo unico in materia di spese di giustizia
  •  introduzione sistema di constatazioni

Premessa

Questo testo è rivolto al Presidente del Consiglio, al Ministro della giustizia, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia dei rispettivi rami del parlamento e a tutti coloro che possono intervenire sui processi di legislativi di riforma.

L’elaborato è il frutto dell’esperienza maturata in anni di servizio di moltissimi ufficiali giudiziari, ed evidenzia ciò che è visibile solo a coloro che giornalmente operano sul campo ed affrontano in prima persona le problematiche legate all’applicazione delle norme e alla ricerca di soluzioni pratiche.

L’obiettivo è quello di proporre una serie di migliorie legislative che senza alcun aggravio per le casse statali, potrebbero contribuire significativamente a migliorare l’efficienza della giustizia.

Per ogni modifica proposta è riportato l’articolo di riferimento con una breve nota esplicativa, inoltre viene riportato l’articolato originale dove le aggiunte sono in grassetto e le parti eliminate in testo barrato.

Linee guida del testo sono la valorizzazione dell’ufficiale giudiziario, e la riduzione in capo al giudice delle incombenze non strettamente legate all’esercizio del potere giurisdizionale.

Modifiche codice procedura civile

Art. 143

Notificazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Modifica: Comma II
NOTA. In tema di notificazione è auspicabile porre fine ad una lacuna legislativa quando un destinatario, nato all’estero, è irreperibile nel territorio italiano e nel paese di appartenenza.
Tale norma modificata si applicherebbe quando:
1. il destinatario è un cittadino nato all’estero ed è rientrato nel proprio paese;
2. all’ultima residenza o domicilio estero è irreperibile o sconosciuto ( e quindi inapplicabile l’articolo 142 codice di procedura civile)
3. il notificante ha tentato con esito negativo la notificazione in virtù di convenzioni e regolamenti internazionale.
In questi casi poiché non è possibile il deposito nella casa comunale o in quello di nascita, per ovvie ragioni, l’unico rimedio è a volte – ma non sempre concesso – il ricorso all’articolo 151.

[I] Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

[II] Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.
[III] Se l’ultima residenza conosciuta è fuori dal territorio italiano e risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, l’Ufficiale Giudiziario deposita l’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o domicilio conosciuto nel territorio italiano.

[IV] Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Art. 491

Salva l’ipotesi prevista nell’articolo 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento l’accesso dell’Ufficiale Giudiziario nel luogo di esecuzione.

Modifica: inizio dell’esecuzione con l’accesso dell’ufficiale giudiziario
NOTA. Tale modifica consentirebbe al creditore, una volta dato impulso all’azione esecutiva consegnando all’Ufficiale Giudiziario gli atti, di evitare di rinotificare l’atto di precetto – inefficace dopo novanta giorni – e di avere più tempo per procedere ad ulteriori indagini patrimoniali nell’ipotesi di pignoramento negativo o di domicilio chiuso.

Art. 492

Modifica: comma II; comma IV; comma VII
NOTA.
Comma II: Tale modifica consentirebbe di rendere la dichiarazione direttamente all’ufficiale giudiziario evitando al debitore di andare a rendere la dichiarazione in cancelleria, dove il fascicolo non è detto che sarà mai aperto.

Comma IV: Tale modifica è in linea con la recente riforma del codice 518 cpc che lascia al creditore la possibilità di depositare o meno il verbale di pignoramento in cancelleria.

Comma VII: Si ritiene che oltre all’avvocato o notaio anche l’Ufficiale Giudiziario possa essere in grado di esaminare le scritture contabili. In questo modo si eviterebbe un aggravio dei costi dell’esecuzione per il creditore e debitore.

[I] Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

[II] Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Tale dichiarazione può essere effettuata anche in sede di esecuzione direttamente all’Ufficiale Giudiziario il quale ne dà atto a verbale

[III] Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

[IV] Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

[V] Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per procedere alle operazioni di ricognizione dei beni pignorati nonché quelle di stima e custodia ai sensi dell’art. 520 oppure, quando tale luogo è compreso

in altro circondario lo comunica al creditore procedente il quale valuterà l’opportunità, ai sensi dell’articolo 488 c.p.c. secondo comma, di trasmettere i titoli e la dichiarazione patrimoniale all’Ufficiale Giudiziario competente per gli adempimenti previsti nel presente comma. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388 quarto comma del codice penale, quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti..

[VI] Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

[VII] Se il debitore e’ un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili. L’Ufficiale Giudiziario in questo caso può avvalersi della collaborazione della guardia di finanza o nominare e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

[VIII] Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488, secondo comma.

Articolo 492-bis (Ricerca dei beni da pignorare)

[1] Su istanza del creditore, il presidente del tribunale l’ufficiale giudiziario del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

[2] Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo

Modifica: comma I;
NOTA. Tale modifica consentirebbe di eliminare un passaggio puramente formale che attualmente è svolto dal presidente del Tribunale il quale accertata la sussistenza delle condizioni per procedere all’esecuzione forzata, di fatto concede a tutti l’autorizzazione per l’accesso alle banche dati. Il compito di verificare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata è attualmente svolto giornalmente dell’ufficiale giudiziario prima di procedere a qualunque esecuzione. Con questa riformulazione il presidente del Tribunale, interviene solamente per casi eccezionali e dove necessita l’esercizio di un potere discrezionale.

comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
[3] Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

[4] L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.

[5] Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

[6] Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziale sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
[7] Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Art. 513 cpc

[1] L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

[2] Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

[3] In caso di apertura forzata con sostituzione della serratura, le chiavi, quando non è possibile consegnarle al debitore o familiare convivente, sono depositate presso il suo ufficio, unitamente al processo verbale di pignoramento. Delle operazioni di cui al presente comma è lasciato avviso nella cassetta della posta o, in mancanza, mediante affissione alla porta d’ingresso.

[4] In ogni caso, quando l’ufficiale giudiziario non riesce ad accedere ai luoghi di cui al primo comma o non individua beni utilmente pignorabili, notifica al debitore, ai sensi degli articoli 137 e seguenti e, ove possibile, ai sensi dell’ articolo 149 bis, l’invito di cui all’articolo 492, comma quarto. Quando l’ufficiale giudiziario non riesce ad accedere ai luoghi di cui al primo comma, accede, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche ai sensi dell’ articolo 492 bis.

[5] Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può’ autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

Modifica: aggiunta comma III;
NOTA.
Comma III: Tale modifica consentirebbe di porre fine alle numerose esecuzioni – cosiddette – “mancate” per domicilio chiuso e dare nuovi strumenti di ricerca e coercitivi. Oggi l’ostacolo maggiore per l’Ufficiale Giudiziario al fine di procedere all’apertura forzata è, in caso di sostituzione della serratura, il luogo di custodia delle nuove chiavi.

[6] In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Art. 543.
(Forma del pignoramento)

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; o all’ufficiale giudiziario all’atto della notifica ai sensi dell’art. 137 del pignoramento di cui all’art. 543, con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Modifica: Comma II punto 4
Nota. Tale modifica è auspicabile in quanto riduce al minimo i tempi per la dichiarazione del terzo. Inoltre si riduce l’intervento del giudice solamente in caso di necessità. La possibilità per i creditori privati di conoscere se i loro debitori siano o meno titolari di crediti immediatamente esigibili, consente un notevole risparmio di spese e di tempi.

Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione unitamente al verbale di cui all’art. 547. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. (4)

Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

Art. 547.

(Dichiarazione del terzo)

Con dichiarazione a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero direttamente all’ufficiale giudiziario all’atto della notifica ai sensi dell’art. 137 del pignoramento di cui all’art. 543, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Modifica: art 547
Nota. Tale modifica è auspicabile per armonizzare le norme previste dall’art. 543 al fine di ridurre i tempi di esecuzione del pignoramento presso terzi e ridurre al minimo i tempi della dichiarazione del terzo.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Art. 609.
Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

Modifica: Comma VIII constatazione dei luoghi
NOTA. Troppo spesso eseguito il rilascio dell’immobile sorgono contestazioni circa le condizioni generali dell’immobile oggetto d’esecuzione.
Al fine di ovviare le contestazioni sarebbe opportuno prevedere su richiesta di parte la redazione da parte dell’ufficiale giudiziario di un verbale di constatazione obiettiva, cioè una descrizione dello stato dei locali dell’immobile, immediatamente dopo l’immissione in possesso e prima della consegna delle chiavi, anche con il supporto di strumenti fotografici o video, al fine di evitare eventuali azioni risarcitorie promosse dalla parte istante, ovvero, a tutela della parte esecutata al fine di dimostrare che i locali oggetto d’esecuzione sono nello stato in cui erano quando è iniziata la locazione;

[I] Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui il quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

[II] Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

[III] Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

[IV] Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

[V] Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso

da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.
[VI] In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

[VII] Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale

sostituzione del custode.

[VIII] Sia la parte istante che la parte tenuta al rilascio possono chiedere all’Ufficiale Giudiziario procedente immediatamente dopo l’immissione in possesso, un atto di constatazione obiettiva al fine di descrivere lo stato dei luoghi oggetto di rilascio.

Modifica
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

(ordinamento ufficiali giudiziari) Art. 122

Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati dall’Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento. Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari. Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro

Modifica: Comma I paragrafo 2 lettera a) pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Nota. Si tratta di un’opzione del tutto coerente con la finalità perseguita, posto che il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario spesso è frutto di un’opera di persuasione dell’ufficiale giudiziario il quale provvede a spiegare dettagliatamente al debitore le conseguenze e l’ammontare delle spese dovute al proseguimento della procedura connessa alla vendita forzate degli eventuali beni pignorati.

25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore; La stessa percentuale spetta sull’ammontare della somma versata in sue mani, ai sensi dell’art. 494 c.p.c., primo comma
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell’ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

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