Esecuzioni

31 Gennaio 2018

Pignoramento autoveicolo: assegnazione solo dopo la prima asta

 

Pignoramento autoveicolo: assegnazione solo dopo la prima asta

31 January 2018

Visto l’art. 521-bis c.p.c., analogamente a quanto previsto per gli immobili dall’art. 588 c.p.c., può essere accolta solo dopo che sia stato esperito un primo infruttuoso tentativo di vendita, in modo da salvaguardare la possibilità di ottenere un ricavo maggiore dalla vendita forzata.

Tale interpretazione è coerente sia con l’art. 539 c.p.c. (e come in origine previsto dall’art. 538 c.p.c.), sia con l’art. 529, comma 2, c.p.c., la cui diversa disciplina si giustifica in ragione del fatto che il valore dei beni “risulta dal listino di Borsa o di mercato”, il che offre maggiore certezza in ordine al prezzo rispetto ad una valutazione operata dal locale I.V.G.

Tribunale di Mantova
R.G.E. 525 / 2016

Il G.E.
Letta la istanza di vendita

Vista

l’istanza di assegnazione di uno dei veicoli pignorati ex art. 521 bis c.p.c. (e la rinuncia all’esecuzione sull’altro) formulata in udienza.

Ritenuto che tale articolo pur prevedendo la possibilità di assegnare i mezzi pignorati debba essere interpretato come se l’assegnazione sia ammissibile solo dopo un primo infruttuoso tentativo di vendita (analogamente a quanto previsto per gli immobili dall’art. 588 c.p.c.)

Considerato che, nonostante l’assenza nell’art. 521 bis c.p.c. dell’inciso “per il caso in cui la vendita
non abbia luogo” (invece presente nel sopraccitato art. 588 c.p.c.) una tale interpretazione sia preferibile allo scopo d’assicurare la possibilità di un ricavo maggiore dalla vendita forzata e ciò nell’interesse (anche) dell’esecutato.

Ritenuto che una tale interpretazione sia anche più coerente sia con l’art. 539 c.p.c. (e come in origine previsto dall’art. 538 c.p.c.), sia con l’art. 529, comma 2, c.p.c. la cui diversa disciplina si giustifica alla luce del fatto che il valore dei beni “risulta dal listino di Borsa o di mercato” e quindi vi è maggiore sicurezza di tale importante dato rispetto invece ad una valutazione operata dal locale I.V.G. in assenza di un mercato ufficiale (e di un sistema ufficiale di rilevamento dei prezzi di scambio) per il bene staggito.

Ritenuto pertanto che l’assegnazione non possa disporsi se non dopo l’infruttuoso tentativo di vendita ovvero allorquando manchino offerte almeno pari al valore di stima dei beni staggiti.

Dichiara inammissibile allo stato l’istanza di assegnazione e si riserva di provvedere sull’alternativa istanza di vendita dell’automezzo pignorato con separata ordinanza.

Si comunichi.
Mantova, 18/10/2016                                                                    Il G.E.
Dr. Andrea Bulgarelli

 

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