19 Dicembre 2024
Pignoramenti presso terzi a pioggia: diritti del creditore e tutela della privacy del debitore
Di Vincenzo Gattullo Funzionario UNEP Corte d’Appello di Bari
Pignoramenti presso terzi a pioggia
Il pignoramento presso terzi, strumento tipico dell’esecuzione forzata, rappresenta un’intrusione significativa nella sfera giuridica del debitore e, talvolta, anche di terzi.
Con l’entrata in vigore del c.d. “Processo Telematico” anche in materia di esecuzione forzata, si è [ri]diffusa la preoccupante pratica dei cosiddetti “pignoramenti a pioggia”, consistente nell’invio indiscriminato di richieste di pignoramento a una pluralità di soggetti, spesso senza un’adeguata e preventiva indagine sulla effettiva esistenza di crediti vantati dal debitore nei confronti dei terzi destinatari1.
Questa pratica, oltre a rivelarsi spesso infruttuosa per il creditore, determina una serie di conseguenze negative:
- Disagio e costo per i terzi: Sebbene i terzi destinatari dei pignoramenti non subiscano un danno patrimoniale diretto2, si trovano a dover affrontare un disagio non indifferente. Sono infatti costretti a dedicare tempo e risorse per verificare la fondatezza della richiesta di pignoramento, a consultare i propri consulenti legali e, in alcuni casi, a intraprendere azioni difensive per far cessare l’esecuzione. Questo comporta un costo in termini di tempo e risorse che potrebbero essere impiegate per altre attività.
- Danno reputazionale per il debitore: La moltiplicazione dei pignoramenti, anche infondati, può ledere gravemente la reputazione del debitore, compromettendo ulteriormente la sua situazione economica e sociale.
- Rischio di errori: L’assenza di una verifica preliminare aumenta il rischio di errori, con possibili conseguenze dannose per soggetti terzi che si vedono indebitamente coinvolti in procedure esecutive.
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