Giurisprudenza

12 Ottobre 2016

Notifiche telematiche eseguite dall’ufficiale giudiziario fede privilegiata

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CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE SENTENZA 2
1 LUGLIO 2016, N. 15035
PRESIDENTE ED ESTENSORE: NAPPI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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Pietro D.L., titolare della omonima impresa individuale, propose reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che ne aveva dichiarato il fallimento.

Dedusse di non avere avuto alcuna notizia dell’istanza di fallimento e della fissazione della udienza prefallimentare, evidenziando come il medesimo indirizzo PEC cui la notifica risultava inviata dalla cancelleria fosse stato attribuito a due diverse imprese commerciali, quella individuale dichiarata fallita e quella della società D.L. s.r.l.; all’udienza di discussione del reclamo, inoltre, D.L. produsse documentazione tesa a dimostrare la mancata ricezione di qualsiasi mail nel giorno indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore della posta elettronica certificata.

Con sentenza depositata il 2 febbraio 2015, la Corte d’appello di Trieste respinse il reclamo, rilevando, quanto alla corrispondenza dell’indirizzo PEC a due soggetti distinti, che non ricorreva l’ipotesi di una comunicazione inoltrata ad un indirizzo elettronico non accessibile al reclamante perché utilizzato da un terzo, essendo stato lo stesso D.L. a comunicare il medesimo indirizzo PEC per le due imprese, individuale e societaria, da lui gestite.

Quanto alla mancata ricezione del messaggio all’indirizzo PEC dell’imprenditore, la corte distrettuale, premessa l’inidoneità probatoria del documento depositato in udienza in difetto di un soggetto cui riferirlo con certezza, evidenziò che l’allegazione circa la difformità dal vero della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, necessitava di proposizione di querela di falso onde porre nel nulla detta attestazione.

Avverso tale sentenza Pietro D.L. propone ricorso a questa Corte affidato a tre motivi.

L’intimata Curatela del fallimento, al pari del creditore istante e di altro creditore intervenuto, non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15 l. fall., in relazione all’art. 17 d.l. n. 179 del 2012, all’art. 6, comma 2 e 3, d.P.R. n. 68 del 2005 e all’art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011 e all’art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005, avendo la corte di merito erroneamente ritenuto superabile la fidefacienza discendente dalla ricevuta di avvenuta consegna soltanto attraverso una querela di falso.

Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 15 l. fall., in relazione all’art. 17 d.l. n. 179 del 2012, all’art. 6, comma 2 e 3, d.P.R. n. 68 del 2005, all’art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011 e all’art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005, nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante che il medesimo indirizzo PEC fosse intestato a soggetti diversi (l’impresa individuale e una società a responsabilità limitata), circostanza questa idonea a recidere il vincolo presuntivo di conoscenza in capo al destinatario. Con il terzo motivo il ricorrente dichiara di formulare querela di falso avverso la ricevuta di avvenuta consegna, generata in occasione della notifica tramite PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, vanno parimenti respinti, dovendosi tuttavia apportare, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., talune correzioni alla motivazione della sentenza impugnata. Com’è noto, nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti dopo il 31 dicembre 2013 – è il caso sottoposto all’esame di questa Corte, ai sensi dell’art. 15, terzo comma, l. fall., come sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito. Su un piano processuale più generale, poi, l’art. 16, comma 4, del cennato d.l. n. 179 del 2012, ha stabilito che – al termine di un articolato periodo transitorio oggi concluso (art. 16, comma 9, d.l. n. 179 del 2012) – in tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti d’appello, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria” sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E proprio l’art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 – Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere, si intendono perfezionate “nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”, rinviando poi per i relativi effetti giuridici senz’altro agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale. In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica “si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore” (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005) e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale “alla notificazione per mezzo della posta” (art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005), mentre la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC “sono opponibili ai terzi”, quando la notifica sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche (art. 48, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005). A sua volta, l’art. 6 del richiamato d.P.R. n. 68 del 2005 prevede che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. “ricevuta di avvenuta consegna” (RAC), soggiungendo che questa ricevuta “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario”.

3. Orbene, alla luce del descritto complesso quadro normativo, ritiene il Collegio che in tema di notifiche telematiche nell’ambito dei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisca documento idoneo ai dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. E ciò in quanto, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei ad incidere, comprimendole, sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata e, per altro verso, il tenore della richiamata disciplina secondaria (ove si discute in termini di “opponibilità” ai terzi, ovvero di semplice “prova” dell’avvenuta consegna del messaggio), induce ad escludere che la legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

4. È vero poi che l’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, equipara la PEC alla notifica a mezzo posta, ma siffatta assimilazione appare riferita esclusivamente all’efficacia giuridica di questa forma di trasmissione dei documenti elettronici, ma non vale a rendere senz’altro applicabile l’intera disciplina prevista dalla l. 20 novembre 1982, n. 890, in tema di notifiche tramite il sistema postale, dovendosi sul punto sottolineare che il gestore di posta elettronica certificata, ancorché tenuto all’iscrizione presso un pubblico elenco e sottoposto alla vigilanza dell’Amministrazione (art. 14 d.P.R. n. 68 del 2005), salvo che sia gestito direttamente da una pubblica amministrazione, rimane comunque un soggetto privato, sempre costituito in forma di società di capitali e, quindi, naturalmente privo del potere di “attribuire pubblica fede”, ai sensi dell’art. 2699 c.c., ai propri atti. Vero è che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, questa Corte in plurime occasioni ha ritenuto che l’attestazione apposta sull’avviso di ricevimento, con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso e non già sino a prova contraria. Il descritto orientamento del Giudice di legittimità, tuttavia, si fonda sulla circostanza che tale notificazione costituisce un’attività direttamente delegata all’agente postale dall’ufficiale giudiziario, che in forza dell’art. 1 della citata l. n. 890 del 1982 è autorizzato, salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria o della parte, ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico (Cass. 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass. 23 luglio 2003, n. 11452; Cass. 1° marzo 2003, n. 3065). Nel caso in esame, invece, la notifica telematica è avvenuta senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale e, soprattutto, si è conclusa – nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dalla normativa secondaria (il d.m. n. 44 del 2011), che non prevedono attestazioni espresse da una persona fisica – con l’emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi sottoscritta digitalmente da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario), a differenza di quanto previsto ancora oggi per le notifiche telematiche che siano state eseguite dall’ufficiale giudiziario, il quale è tenuto a formare una “relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale” (art. 16, comma 5, d.m. n. 44 del 2011), naturalmente dotata di fede privilegiata.

5. Dunque, erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso, dovendo invece applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 15, comma terzo, l. fall., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.

6. Chiarito che per contestare le risultanze della RAC non era necessario proporre la querela di falso, i motivi in esame devono tuttavia andare egualmente respinti, in quanto la corte d’appello ha correttamente rilevato che il documento prodotto dal fallito all’udienza di discussione del reclamo, trattandosi di scrittura priva di sicura riferibilità al gestore della sua casella di PEC, non costituiva elemento di prova idoneo a superare la richiamata presunzione di avvenuta consegna dell’atto telematico, discendente dalla precedente emissione della RAC.

7. Del tutto irrilevante, poi, si mostra la circostanza che D.L. avesse comunicato al registro delle imprese il medesimo indirizzo PEC, sia per l’impresa individuale poi fallita che per altra società di capitali di cui era comunque amministratore, dovendo ribadirsi che, in difetto della prova del contrario di cui è onerato il destinatario, la notifica telematica si ritiene perfezionata nei confronti del titolare dell’indirizzo di PEC – ancorché lo stesso sia contemporaneamente riferibile a più soggetti – nel momento in cui risulta emessa la RAC da parte del suo gestore di posta elettronica certificata.

8. Il terzo motivo resta assorbito per difetto di interesse, non essendo necessaria, come visto in precedenza, alcuna querela di falso per contestare le risultanze della RAC emessa dal gestore della PEC. 9. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese. Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione, Validità notifica pec cassazione

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