Notificazione e comunicazione post Brexit nel Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Il Regolamento (CE) n. 1393/2007si occupa della notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

– applicabilità del Regolamento
Il regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

– cosa cambia con la fine del periodo transitorio
Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del 31 dicembre 2020 (periodo di transizione) proseguiranno a norma del diritto dell’UE.

A partire dal 01.01.2021 la notificazione notificazione e alla comunicazione verso il Regno Unito degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale non potrà più essere effettuata ai sensi del 1393/2007.

Resta la possibilità di fare riferimento:

1) alla convenzione dell’Aja del 15 novembre del 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale​;

United Kingdom – Central Authority & practical information;

2) alla convenzione italo-britannica per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale (Londra, 17.12.1930 – L. n. 373 del 31.3.1932 – G. U. 98 del 28.4.1932);

3) esclusivamente per i cittadini Italiani residenti nel Regno Unito si potrà continuare ad utilizzare la procedura indicata per la notificazione tramite i canali consolari ai sensi degli art. 30 e 75 DPR 200/67.

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