Esecuzioni

4 Gennaio 2018

Pignoramento presso terzi – in caso di debitore residente all’estero e beni in Italia

Il Decreto Legge n. 132/2014, in vigore dall’11 dicembre 2014, in materia di esecuzione coattiva, con specifico riferimento agli artt. 543 e segg. c.p.c., ha rideterminato la competenza territoriale, infatti, attualmente, per il pignoramento presso terzi è competente il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatti salvi i casi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, per la quale, nelle controversie con un proprio dipendente (Cfr.: art. 413 c. V c.p.c.), competente sarà il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo.

Il DL 132/2014 convertito in L. 162/2014 ha modificato il codice procedura civile come segue:

a) all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”;

b) dopo l’articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti). – Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»”.

Il problema, si pone nel momento in cui il debitore risulti residente (o con sede) all’estero e, tuttavia, si voglia sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi, residenti o con sede in Italia.

L’art. 26 bis c.p.c., infatti, pur nella recente formulazione, non prevede la suddetta ipotesi (debitore con domicilio o sede estera e terzo con domicilio o sede in Italia).

Vista la recente introduzione della norma e, conseguentemente, l’assenza di precedenti giurisprudenziali, considerato altresì che la competenza territoriale per l’esecuzione forzata, per espressa previsione normativa (art. 38 c.p.c.), non è derogabile, risultando, quindi, rilevabile anche d’ufficio, la questione non è di poco conto.

Le possibili soluzioni per ovviare alla mancanza di specifica previsione legislativa possono essere ricondotte a due casi:

1) Il foro generale delle persone fisiche, di cui all’art. 18 c.p.c., laddove è espressamente contemplato che: “Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore”, ma ciò non risolverebbe il problema nel caso in cui il debitore (convenuto) sia una persona giuridica, atteso che la norma richiamata disciplina esclusivamente i casi in cui il convenuto risulti persona fisica;

2) il richiamo all’art. 26 c.p.c. e, pertanto, al foro generale dell’esecuzione forzata, nel quale viene esplicitamente previsto come: “Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano”.

Ciò posto, in caso di debitore residente (o con sede) all’estero, la competenza territoriale dovrebbe radicarsi, in virtù della norma di portata generale sopra richiamata (art. 26 c.p.c.), presso il giudice del luogo in cui i beni mobili si trovano e, quindi, in caso di pignoramento presso terzi, nel luogo in cui il terzo detiene i beni o le somme di denaro di pertinenza del debitore.

A favore della seconda ipotesi ci sono due elementi:

1) la competenza territoriale per l’esecuzione forzata è inderogabile, pertanto risulta preferibile l’applicazione della norma di riferimento in materia di esecuzione forzata in generale;

2) la convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile, commerciale e regolamento – debitamente ratificata con legge dello stato italiano – la quale, all’art. 32 co. II, in materia di “esecuzione”, espressamente dispone come: “Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione. 

Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione”.

Tenuto conto delle peculiarità dell’espropriazione forzata presso terzi, nella quale i soggetti “contro cui viene chiesta l’esecuzione” risultano sempre – almeno – due (debitore e terzo), se la parte debitrice non è domiciliata nello stato italiano, a differenza del terzo esecutato, la competenza territoriale dovrebbe determinarsi in virtù del “luogo dell’esecuzione”, vale a dire il luogo dove il terzo esecutato possiede, per conto del debitore, somme di denaro o cose.

Riportiamo di seguito due provvedimenti del Tribunale di Milano che in merito allo stesso argomento giungono a conclusioni opposte.

Ordinanza Tribunale di Milano Sez. Terza Civile, n. 3350/2015

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE III CIVILE 19.05.2016

L’introduzione (ad opera del D.L. 12/9/2014  n. 132) del nuovo art. 26bis, il quale prevede che, fuori dei casi in cui il terzo sia una pubblica amministrazione per i quali vale la regola previgente (competenza del giudice della sede del terzo), per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio la dimora o la sede.

Nel caso di specie, la controversia vede protagonista una società svizzera, avente sede legale nello Stato elvetico, la quale, al fine di vedere soddisfatto un proprio credito vantato nei confronti di un cittadino italiano, iscritto all’AIRE del Comune di Milano e residente in Banglamun (Thailandia), procedeva alla notifica di atto di pignoramento nei confronti di una S.r.l con sede a Milano e nei confronti della Direzione Regionale lombarda dell’INPS, anch’essa con sede a Milano, intimando a queste ultime, in forza di lodo arbitrale emesso dalla Camera di Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato del Canton Ticino e dichiarato efficace nel territorio dello Stato dalla Corte d’Appello di Roma, di bloccare qualsiasi disposizione di somme o crediti dovuti al proprio debitore.

Ebbene, sono due le valutazioni che il giudice milanese ha dovuto effettuare, seguendo un iter logico che lo ha portato, in via preliminare, a verificare l’eventuale sussistenza della giurisdizione esecutiva del giudice italiano e, successivamente, a decidere a quale giudice fosse attribuibile la competenza nel pendente procedimento di espropriazione forzata.

Nel pronunciarsi sul primo punto, il Giudice ha tenuto conto dell’art. 4.1 della Convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie civile e commerciale, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto diritti prettamente personali, sottoscritta da tutti i Paesi membri della Comunità Europea.

Questo dispone: “Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato vincolato dalla presente Convenzione, dalla legge di quello Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23”.

L’art.  22 n. 5 della medesima Convenzione prevede che, indipendentemente dal domicilio, “in materia di esecuzione delle decisioni”, hanno competenza esclusiva “i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio ha luogo l’esecuzione”.

Alla luce di quanto sopra il Tribunale di Milano, rilevando che, in caso di espropriazione di crediti, aventi  questi intrinseca natura immateriale, non è agevole individuare lo Stato in cui ha avuto luogo l’esecuzione, ha ritenuto di dover interpretare la norma da ultimo citata, conformemente agli orientamenti della Corte di Giustizia europea consolidatisi con riferimento all’interpretazione dell’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (la cui fattispecie è stata ripresa dall’art. 22 Conv. Lug.), “che rispondono all’esigenza di individuare quale giudice legittimato a conoscere in via esclusiva della controversia il giudice che, in quanto in condizione di maggior prossimità con la  controversia, sia in grado di assicurare la massima efficienza nell’amministrazione della giustizia”.  

Sulla scorta di tali argomentazioni, quindi, avendo ravvisato una maggiore vicinanza del giudice italiano al procedimento in itinere, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistere la giurisdizione esecutiva italiana.

Sciolto tale nodo, la seconda questione da risolvere è quella relativa alla individuazione del giudice munito di competenza esecutiva nel caso di specie e, per comporre tale quesito, Il Tribunale ha in primis verificato l’eventuale applicabilità dell’art. 26 bis c.p.c. – rubricato “Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti” –  introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014.

Secondo la norma richiamata “Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.”

Il Tribunale di Milano, essendo la sede del terzo presso il quale è stato fatto valere il titolo esecutivo situata nel territorio del proprio circondario, è giunto a ravvisare la propria competenza nel caso di specie, non avendo ritenuto sussistere competenza in capo ad alcun altro giudice italiano, secondo i criteri dettati dalla predetta norma.

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