27 Ottobre 2021
La responsabilità civile degli ufficiali giudiziari
La responsabilità civile degli ufficiali giudiziari verso la parte istante è regolata dall’art. 60 c.p.c., il quale la prevede in due ipotesi: 1) “quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sorto loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati”; 2) quando compiono “un atto nullo con dolo o colpa grave”.
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