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25 Luglio 2017

Interfungibilità Ufficiali Giudiziari mansione e jus variandi

Si riporta Sentenza n. 668/2017 pubbl. il 11/07/2017 RG n. 2985 del Tribunale di Tivoli che analizza interessanti aspetti relativi l’applicazione “dell’interfungibilità” negli uffici n.e.p..

Nel caso in esame i ricorrenti lamentavano di svolgere prevalentemente attività di notificazione a scapito dell’attività di più elevato contenuto professionale che avrebbero dovuto svolgere in virtù di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alla propria figura professionale.

Il Tribunale di Tivoli inoltre osserva che, non può ritenersi incontestabile che le mansioni inerenti le esecuzioni siano “superiori” o comunque più qualificanti rispetto a quelle relative alle notificazioni.

Ciò in quanto: esecuzioni, notificazioni e protesti sono attività considerate “unitariamente” già dal CCNI 5.4.2000, il quale infatti, lungi dal distinguere una attività dalle altre, fa solo riferimento a “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario”; lo svolgimento di tutti tali atti, secondo lo stesso CCNI 2000, era significativamente comune sia agli u.g. inquadrati nella p.e. B3 sia agli ufficiali giudiziari di area C inquadrati nelle p.e. C1 e C2, ai quali ultimi, però, il medesimo contratto integrativo attribuiva ulteriori e più “qualificati” compiti, sicchè, già nella vigenza di quel contratto, la differenziazione fra le diverse figure professionali (B3, C1 e C2) risiedeva dunque nel fatto che mentre i B3 svolgevano unicamente “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario” (e cioè le attività di esecuzione, notificazioni e protesti unitariamente considerate) i C1 e C2 svolgevano, oltre dette attività, anche mansioni ulteriori, professionalmente più qualificate, di tipo istruttorio, amministrativo-contabile, di direzione, di amministrazione delle somme riscosse e così via; infine il nuovo CCNI del luglio 2010, nel dettare i “contenuti professionali” dei due p.p. in considerazione e nello stabilire, in particolare, che l’attività di esecuzione è svolta dagli “ufficiali giudiziari” solo in presenza di ritenute, da parte del Capo dell’Ufficio, esigenze di servizio, non ha “trasformato” la mansione relativa alle esecuzioni in una mansione superiore rispetto a quella inerente la notificazione degli atti ma ha solo parzialmente modificato la distribuzione del lavoro fra i due profili dell’ufficiale giudiziario e del funzionario UNEP, tant’è che gli “ufficiali giudiziari” possono svolgere ancora le attività inerenti le esecuzioni (sia pure solo in presenza di determinate condizioni) e che è stato ancora previsto lo svolgimento, da parte dei “funzionari UNEP”, di “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario” e quindi anche delle mansioni inerenti la notificazione degli atti (cfr. Corte di appello di Torino 26 maggio 2015 sopra riportata in alcune sue parti)


RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti del Ministero della Giustizia in qualità di FUNZIONARI UNEP e inquadrati nella terza Area Funzionale, seconda fascia retributiva, prevista dal CCNI Ministero della Giustizia 25 luglio 2010 posizione economica C1, affermavano: di operare nell’ambito del Circondario del Tribunale di Tivoli; che, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. cit. l’organizzazione dei singoli Uffici è rimessa ai Capi degli Uffici giudiziari presso i quali gli UNEP sono incardinati; che la nozione di Ufficiale Giudiziario contenuta nella contrattazione collettiva subiva un progressivo mutamento in quanto dalle originarie figure professionali di Assistente e Collaboratore UNEP (distinte dall’assegnazione delle funzioni di notificazione e quelle di esecuzione degli atti), con il Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 (CCNI 2000) si passava a nuove figure professionali articolate su posizioni economiche, unificandone le funzioni di base; che in particolare, il CCNI 2000 unificava la figura professionale dell’Ufficiale Giudiziario articolandone le posizioni economiche fra i livelli B3, C1 e C2 e riservava alla posizione economica C3 la direzione degli uffici UNEP nell’ambito di strutture giudiziarie di notevole complessità; che la distinzione fra l’ufficiale giudiziario B3, C1 e C2 era basata su di una maggiore e progressiva responsabilità a lui assegnata nell’organizzazione e nel coordinamento dei servizi, nella gestione delle attività amministrative e contabili e nella funzione di direzione di uffici NEP o di settori di essi; che si era affermata, quindi, una interfungibilità della funzione di notificazione e di esecuzione; che con l’introduzione del ccnl 2010 la regolamentazione contrattuale della figura dell’Ufficiale Giudiziario era mutata in quanto era stato introdotto un sistema di classificazione del personale articolato per aree individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze; che l’attività dell’Ufficiale Giudiziario veniva assegnata a profili professionali inseriti in due differenti Aree di inquadramento: al FUNZIONARIO UNEP, inserito nella Terza Area ed all’UFFICIALE GIUDIZIARIO, inserito nell’inferiore seconda area; che nel circondario di Tivoli, invece, tutti i Funzionari tra cui i ricorrenti e gli Ufficiali svolgono le medesime funzioni di esecuzione e notificazione in una situazione di piena fungibilità, ed anzi, i Funzionari svolgono prevalentemente attività di notificazione.

xxxxCiò premesso chiedevano al Tribunale di Tivoli di “1) accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti a svolgere esclusivamente mansioni afferenti la terza Area professionale CCNL Comparto Ministeri e, in particolare, del CCNI 2010 del Ministero della Giustizia;2) accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti indicati in narrativa (ed almeno il decreto n. 40 del 24 agosto 2010, il decreto n. 30 del 22 giugno 2011, il provvedimento del 9 ottobre 2014 ed il provvedimento del 23/26 novembre 2015 emessi dal Tribunale di Tivoli) o, comunque la loro contrarietà alla norma contrattuale di cui al CCNI 2010 Ministero della Giustizia, nella parte in cui dispongono la fungibilità delle posizioni professionali dei Funzionari UNEP di Terza Area Professionale cogli Ufficiali Giudiziari di Seconda Area Professionale con loro disapplicazione;

3) ordinare al Ministero convenuto di far svolgere alle parti ricorrenti mansioni afferenti la terza Area professionale CCNL Comparto Ministeri e, in particolare, del CCNI 2010 del Ministero della Giustizia;

4) condannare il Ministero convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle parti ricorrenti, nella sua componente del pregiudizio alla professionalità in misura pari ad una mensilità di retribuzione dal mese di agosto 2010 sino alla sentenza nelle misure indicate in premessa (xyz, € 2.269,83; xyz € 2.309,43; xyz € 2.598,57; xyz € 2.649,22); nella sua componete del pregiudizio alla sfera morale ed esistenziale delle parti ricorrenti in misura equitativamente individuata in € 10.000,00 ciascuno; ovvero nelle diverse maggiori o minori misure ritenute di giustizia; 5) con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate”.

Si costituiva il Ministero della Giustizia eccependo la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata per il periodo antecedente al quinquennio dal deposito del ricorso e nel merito contestando il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto sulla base di una diversa interpretazione delle norme invocate dai ricorrenti.

Sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall’art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di prescrizione atteso che nel caso di danno da demansionamento i principi civilistici violati dal datore di lavoro si incardinano in un rapporto obbligatorio regolato dall’art. 1218 c.c.

Il regime della prescrizione del danno di natura contrattuale conseguente alla violazione di obbligazioni contrattuali – inserite sia per legge ordinaria sia per effetto dei principi costituzionali correlati (nel caso del danno alla professionalità) al diritto all’autorealizzazione nel lavoro e nella comunità di lavoro, ex art. 2 Cost. e (nel caso del danno biologico) al diritto primario alla salute ex art. 32 Cost. tutelabile nell’ambito del rapporto di lavoro – non è pertanto la prescrizione breve quinquennale, ma la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è consolidata ( cfr. Cass. 8 febbraio 1993 n. 1523 Cass. 5 ottobre 2006, n.21406).

Rilevato che le richieste risarcitorie riguardano il periodo dal 2010 nessun termine di prescrizione può ritenersi maturato.

Nel caso in esame i ricorrenti lamentano di svolgere prevalentemente attività di notificazione a scapito dell’attività di più elevato contenuto professionale che sarebbero tenuti a svolgere in virtù di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alla propria figura professionale.

L’ordinamento degli ufficiali giudiziari, nel previgente regime del pubblico impiego, era regolato da una normativa speciale (DPR n.1229/1959, come modificato dal DPR 17 gennaio 1990, n.44) che, quanto alle figure professionali, distingueva tra “aiutante ufficiale giudiziario”, poi denominato, a seguito con il DPR 44/1990, “ assistente UNEP”, appartenente alla VI qualifica funzionale, e “ufficiale giudiziario”, poi denominato “collaboratore UNEP”, appartenente alla VII qualifica.

Secondo detta classificazione, competevano all’assistente UNEP “ la notificazione degli atti, in materia civile, penale e amministrativa, attendendo direttamente alla redazione della relata di notifica sia sull’originale che sulle copie notificate.. tutti gli atti che le leggi e i regolamenti demandano all’aiutante ufficiale giudiziario, comprese le levate dei protesti

secondo le vigenti disposizioni legislative”.
Competevano, invece, al “collaboratore UNEP”, le seguenti attribuzioni: “
dirige gli uffici NEP svolgendo tutti i compiti e funzioni inerenti la direzione; nell’ambito di procedure o di istruzioni di massima, svolge attività istruttoria connessa agli atti di notificazione, esecuzione e protesto, nonché di natura amministrativa tecnica e contabile … compie gli atti di esecuzione forzata, esegue gli sfratti, provvedimento di urgenza e di sequestro, esegue anche la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa, eleva il protesto delle cambiali e dei titoli equipollenti..”.

A seguito della intervenuta privatizzazione del pubblico impiego, in sede di contrattazione collettiva sono state definite le aree e i profili professionali per la classificazione del personale: il CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 ha introdotto il sistema di inquadramento del personale per aree (A, B, e C), stabilendo, all’art 13, che “ ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita”, rinviando alla contrattazione integrativa di Amministrazione per la definizione dei profili professionali.

Col contratto collettivo integrativo del 5.4.2000 la figura professionale dell’ufficiale giudiziario è stata collocata in due diverse aree funzionali: nella B l’assistente Unep, quale addetto a “compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli uffici unici notificazioni, esecuzioni, e protesti.. eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori”.

Le altre posizioni sono state collocate nell’area C.

In particolare, il collaboratore Unep nella posizione C1, essendo addetto a “tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell’area inferiore ..”.

Il funzionario Unep, C2, compie a sua volta “tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell’area inferiore, quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell’ufficio; gli può essere inoltre riservata “la direzione dell’unità organica N.E.P.”.

Nella posizione economica C3 erano inseriti, infine, i preposti alla direzione dell’Unep nelle strutture giudiziarie “di notevoli complessità e rilevanza”.

Questa disciplina perseguiva l’obiettivo, enunciato dalle parti collettive in premessa di “una più articolata flessibilità dell’impiego delle risorse umane, per un organizzazione del lavoro pienamente adeguata ai compiti dell’amministrazione”.

Su tale presupposto il Ministero convenuto ha coniato la “interfugibilità della funzione di notificazione e di esecuzione”, poiché la diversa funzionalità dell’area B e dell’area C si connota non per l’attribuzione agli ufficiali giudiziari di quelle funzioni, bensì “per la progressiva, maggiore professionalità riconosciuta nelle posizioni economiche C1 e C2, fino a culminare nella posizione C3 ..” (cfr. circolare 27.9.2002, n. 1521).

Col CCNL di comparto del 14.9.2007 si è ribadito che, ai sensi dell’art. 52 d. lgs 165/2001, “ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito”.

Con l’adozione del CCNL 2010 l’attività dell’Ufficiale Giudiziario è stata assegnata a profili professionali inseriti in due differenti Aree di inquadramento: al FUNZIONARIO UNEP (inserito nella Terza Area) ed all’UFFICIALE GIUDIZIARIO (inserito nell’inferiore seconda area).

L’allegato A del ccnl 2010 ha, quindi, disposto per il profilo professionale del Funzionario UNEP inserito nella Terza Area di inquadramento: “SPECIFICHE PROFESSIONALI: Elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche in campo amministrativo/giudiziario; coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistica con assunzione diretta di responsabilità di risultati; autonomia e responsabilità nell’ambito di direttive generali. CONTENUTI PROFESSIONALI: Attività ad elevato contenuto specialistico nell’ambito delle procedure amministrativo/giudiziarie, al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell’ufficio definiti dal Capo dell’ufficio, sentito l’ufficiale giudiziario dirigente. Lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, curano, altresì, la connessa attività istruttoria amministrativo- contabile, amministrano tutte le somme riscosse dall’unità organica N.E.P.. Lavoratori cui è affidata la direzione dell’unità organica N.E.P. Lavoratori che partecipano all’attività didattica dell’Amministrazione per le materie di competenza e svolgono, dietro incarico, attività ispettiva nel settore specifico inerente la loro funzione.

Per il profilo professionale dell’Ufficiale Giudiziario inserito nella Seconda Area di inquadramento: ”UFFICIALE GIUDIZIARIO. Confluisce nel profilo la figura professionale dell’Ufficiale Giudiziario, ex posizioni economiche B3 e B3S. SPECIFICHE PROFESSIONALI: Conoscenze teoriche e pratiche di medio livello; discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati; relazioni organizzative di media complessità. CONTENUTI PROFESSIONALI: Lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici unici notificazione, esecuzioni e protesti (Uffici N.E.P., curando, in particolare, l’attività di notificazione e, qualora, a giudizio del Capo dell’Ufficio, lo richiedano le esigenze del servizio, l’attività di esecuzione.

Orbene, nel caso in esame a seguito dell’adozione del ccnl del 2010 con decreto n. 40 del 24 agosto 2010 (doc. 13 allegato al ricorso), il Presidente del Tribunale di Tivoli, nella sua funzione di Capo dell’Ufficio ex art. 59 DPR 1229/1959, anche a seguito ad una richiesta avanzata dai Funzionari Unep di vedersi assegnati ad attività di esecuzione e non di notificazione, disponeva la conferma della precedente organizzazione dei servizi UNEP di Tivoli perpetuando, quindi, il sistema della interfungibilità.

Il provvedimento si fondava sulla considerazione secondo cui il nuovo sistema di inquadramento non aveva modificato il precedente in quanto consentiva lo svolgimento di attività di esecuzione anche agli ufficiali giudiziari in presenza di esigenze di servizio.

Con il successivo provvedimento n. 30 del 22 giugno 2011 (doc. 14 allegato al ricorso), il Presidente del Tribunale di Tivoli rilevava che non vi era “motivo per modificare l’assetto vigente da anni» in considerazione delle seguenti ragioni: «1. Positivi risultati finora prodotti nel corso degli anni dal criterio della interscambiabilità delle funzioni di notificazione e di esecuzione; 2. Particolari esigenze di servizio connesse alle consistenze complessiva ed al riparto tra figure professionali, in relazione all’entità del lavoro da svolgere; 3. Attitudine del cumulo alla valorizzazione della professionalità di entrambe le nuove figure professionali (Ufficiali Giudiziari e Funzionari UNEP); 4. Disfunzioni prodottesi in altri bacini territoriali ove il contrario principio ha trovato applicazione ancorché solo iniziale (vedi Napoli e Roma); 5. Legittimità del provvedimento di cumulo in relazione al temuto rischio di accesso alle mansioni superiori (vedi circolare 5 maggio 2011 del Dipartimento O.G.); 6. Assenza di rilievi sul punto nella recente visita Ispettiva”;

Con ordine di servizio del 7 ottobre 2014 (doc. 15 all. ricorso) emesso dal Funzionario Dirigente UNEP, approvato dal Presidente del Tribunale di Tivoli in data 9 ottobre 2014, veniva definita l’assegnazione delle zone di competenza di ciascun Ufficiale/Funzionario; venivano successivamente emessi ulteriori due ordini di servizio in data 3 giugno 2015 (doc. 16 e doc. 17 all.ti ricorso) con cui veniva disposta, da un lato, la rotazione del territorio composto dalle zone n. 14 e 15 su tutto il personale e, in concreto, l’assegnazione della zona n. 15 – in precedenza al assegnata ricorrente dr. xyz – al sig. Mascioli (Ufficiale Giudiziario) e la zona n. 14 – in precedenza assegnata alla ricorrente dr.ssa xyz – al sig. Arnone (Ufficiale Giudiziario) le cui estensioni venivano modificate nel secondo ordine di servizio del 3 giugno 2015.

Con provvedimento del 23/26 novembre 2015 (doc. 21 all. ricorso), veniva disposto che venisse richiesto ai Funzionari ed Ufficiali di valutare la stipulazione di una Convenzione fra tutti gli interessati (contemplata dalla Circolare n. 2/1999 del Ministero della Giustizia) per la divisione dell’indennità di trasferta ovvero, in difetto, la conferma del provvedimento del 3 giugno 2015 con modalità di rotazione sulle zone interessate, in ultimo, in difetto di adozione delle precedenti soluzioni, veniva disposta l’assegnazione ai Funzionari ed Ufficiali di tutte le zone a rotazione previo sorteggio.

Il Provvedimento da ultimo citato ribadiva l’interfungibilità fra le posizioni di Funzionario ed Ufficiale stante il forte carico di lavoro, l’ampiezza del territorio l’elevatissima densità di popolazione e la cronica carenza di personale.

Alla luce dei fatti come sopra descritti e delle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili deve ritenersi che l’operato dell’Amministrazione convenuta sia stato corretto.

Per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni l’art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce che i lavoratori devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti o “alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento”.

La norma rimette, quindi, alla contrattazione collettiva il potere di definire ambiti di mansioni diversificate, ma di eguale livello professionale che individuano il limite dello jus variandi datoriale.

Nell’impiego pubblico peraltro sussiste una nozione di “equivalenza formale” (sebbene con la modifica dell’art. 2103 c.c. ad opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015 sembrerebbe che essa sussista anche nel rapporto di lavoro privato) sicché, condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva (cfr. Cass., Sez. Un., 4 aprile 2008, n. 8740).

Ciò significa che alla contrattazione collettiva spetta il compito di individuare le mansioni ascrivibili a ciascuna area funzionale e quindi da considerarsi equivalenti nell’ambito di questa area.

Alla luce di tali considerazioni si osserva come la contrattazione collettiva si sia posta in linea di continuità con le norme di legge.

Sono, infatti, considerate attribuzioni dell’ufficiale giudiziario: “la direzione dell’ufficio e di tutti i servizi da esso inerenti, l’espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l’ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l’assistenza all’udienza e ogni altra attività connessa alla funzione” (art. 106, secondo comma , DPR 1229/59).

Il conferimento delle mansioni di notifica, compresa la diretta redazione della relata, e di ogni attività “che le leggi ed i regolamenti demandano all’aiutante ufficiale giudiziario” è stato confermato dal DPR 44/90 per l’assistente Unep, nell’ambito del riordino dei profili professionali del personale del comparto ministeri (profilo n. 294, allegato 1).

La circostanza che, in base al precedente CCNI del 2000, l’attività di esecuzione fosse svolta sia dagli ufficiali giudiziari di B3 e B3S sia dagli ufficiali giudiziari inquadrati C1 e che invece, a seguito del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNI del 29.7.2010, l’attività inerente l’esecuzione sia stata demandata in via ordinaria ai funzionari UNEP e solo in via residuale (per i casi di ritenuta necessità di servizio secondo il capo dell’ufficio) agli “ufficiali giudiziari” non integra, diversamente da quanto asseriscono i ricorrenti alcun demansionamento.

Secondo la difesa attrice, il contratto collettivo integrativo del 2010 avrebbe segnato un chiaro discrimine tra le figure dell’ufficiale giudiziario (ex B3 o B3 super) e del funzionario Unep (ex C1), intendendo diversificare le loro mansioni in attuazione del disposto dell’art. 52 del testo unico sull’impiego pubblico, così come novellato dal d. lgs 150/2009: alla prima sarebbero stati attribuiti compiti di notificazione, sicché alla seconda sarebbero state affidate le attività di esecuzione.

Al riguardo si osserva come, in primo luogo, non può ritenersi incontestabile che le mansioni inerenti le esecuzioni fossero “superiori” o comunque più qualificanti rispetto a quelle relative alle notificazioni.

Ciò in quanto: esecuzioni, notificazioni e protesti erano attività considerate “unitariamente” già dal CCNI 5.4.2000, il quale infatti, lungi dal distinguere una attività dalle altre, faceva solo riferimento a “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario”; lo svolgimento di tutti tali atti, secondo lo stesso CCNI 2000, era significativamente comune sia agli u.g. inquadrati nella p.e. B3 sia agli ufficiali giudiziari di area C inquadrati nelle p.e. C1 e C2, ai quali ultimi, però, il medesimo contratto integrativo attribuiva ulteriori e più “qualificati” compiti, sicchè, già nella vigenza di quel contratto, la differenziazione fra le diverse figure professionali (B3, C1 e C2) risiedeva dunque nel fatto che mentre i B3 svolgevano unicamente “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario” (e cioè le attività di esecuzione, notificazioni e protesti unitariamente considerate) i C1 e C2 svolgevano, oltre dette attività, anche mansioni ulteriori, professionalmente più qualificate, di tipo istruttorio, amministrativo- contabile, di direzione, di amministrazione delle somme riscosse e così via; infine il nuovo CCNI del luglio 2010, nel dettare i “contenuti professionali” dei due p.p. in considerazione e nello stabilire, in particolare, che l’attività di esecuzione è svolta dagli “ufficiali giudiziari” solo in presenza di ritenute, da parte del Capo dell’Ufficio, esigenze di servizio, non ha “trasformato” la mansione relativa alle esecuzioni in una mansione superiore rispetto a quella inerente la notificazione degli atti ma ha solo parzialmente modificato la distribuzione del lavoro fra i due profili dell’ufficiale giudiziario e del funzionario UNEP, tant’è che gli “ufficiali giudiziari” possono svolgere ancora le attività inerenti le esecuzioni (sia pure solo in presenza di determinate condizioni) e che è stato ancora previsto lo svolgimento, da parte dei “funzionari UNEP”, di “tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’ufficiale giudiziario” e quindi anche delle mansioni inerenti la notificazione degli atti (cfr. Corte di appello di Torino 26 maggio 2015 sopra riportata in alcune sue parti).

Inoltre, e soprattutto, leggendo la declaratoria inserita nel CCI del 29.7.2010 si osserva come essa conferisca solo in via preferenziale all’ufficiale giudiziario l’attività di notificazione.

Il fatto che il dirigente dell’Ufficio possa attribuirgli compiti di esecuzione implica analogamente che entrambe possano essere svolte dal funzionario Unep, il quale è tenuto a compiere “tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario

Quest’ultima espressione ripete letteralmente quelle inserite nelle declaratorie del CCI del 5.4.2000 per le posizioni economiche C1 e C2. Le parti collettive hanno così evidentemente inteso definire meglio nel 2007 le due figure professionali, in continuità, però, col sistema d’inquadramento e di distribuzione delle competenze avviato nel 2000.

La superiore qualificazione professionale del personale inserito in terza area deriva, più che dall’assegnazione preferenziale dell’attività d’esecuzione, dalla responsabilità e dall’autonomia che connotano le loro prestazioni; quelle degli ufficiali giudiziari, invece, sono soggette alle “direttive ricevute” e non hanno la stessa ampiezza riconosciuta ai funzionari ( cfr. Tribunale di Genova 10 aprile 2015 sopra riportata in alcune sue parti).

I provvedimenti assunti dalla presidenza del Tribunale di Tivoli, quindi, non hanno dequalificato il ruolo dei funzionari di terza area, poiché, gli elementi di distinzione della loro professionalità risiedono nei “poteri di gestione e coordinamento” che gli sono riservati (Trib. Taranto 22 maggio 2008; Corte di Appello di Milano 8 gennaio 2007).

Pertanto il decremento considerevole del numero di atti d’esecuzione correlato all’ incremento esponenziale degli atti da notificare, di cui ci si duole nel ricorso, non è un fattore di lesione di tale professionalità ( Tribunale di Genova 10 aprile 2015; Corte di Appello di Torino 26 maggio 2015).

Le deduzioni dei ricorrenti in ordine al danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal demansionamento non possono quindi trovare accoglimento.

I primo luogo non si ravvisa un pregiudizio al ruolo di autonomia e responsabilità che ne valorizza la funzione ed in secondo luogo la pretesa appare generica.

Ed infatti anche in caso di accertato demansionamento professionale, e ciò non è avvenuto nel caso in esame, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non avrebbe potuto prescindere dalla prova del danno e del relativo nesso causale con l’asserito demansionamento non potendosi qualificare come mero danno in re ipsa (cfr. Cass. 30 giugno 2009, n. 20980).

L’esistenza di precedenti difformi nella giurisprudenza di merito giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P .Q.M.

visto l’art. 429, primo comma, c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
compensa tra le parti le spese del giudizio.

Tivoli, il 11/07/2017

Il giudice Roberta Mariscotti

 

 

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