Il Pignoramento presso terzi: Cosa cambia dal 22 giugno 2022?

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: COSA CAMBIA DAL 22 GIUGNO 2022?

Il 24 dicembre 2021 è stata pubblicata in G.U. la legge delega n. 206/2021 (art. 32) la quale ha introdotto alcune novità all’art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi) in vigore il prossimo 22 giugno. In particolare, sono stati aggiunti due commi al predetto articolo con la conseguenza che l’omissione di alcune ulteriori formalità renderanno inefficace il pignoramento.1

Cosa cambia e su cosa bisogna fare attenzione per evitare che il pignoramento diventi inefficace?

Al fine di evitare l’inefficacia del pignoramento presso terzi occorre tener bene a mente i seguenti termini e adempimenti ad esso relativi.

In particolare:

1. Comma 4, art. 513 c.p.c. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.

2. Art. 497 c.p.c. – Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Su questo articolo devono registrarsi posizioni dottrinali contrapposte ed una assai scarna giurisprudenza. Infatti, alcuni sostengono che il pignoramento perde efficacia dopo 45 giorni dalla sua notificazione, altri invece affermano che il dies a quo deve far riferimento alla data dell’udienza ovvero la data ultima per rendere la dichiarazione o per integrare quella precedente. A mio modesto parere ritengo che la seconda tesi sia quella più idonea in quanto il pignoramento presso terzi, a differenza di quella mobiliare ed immobiliare, ha una struttura a formazione progressiva, senza considerare che alcuni autori sostengono la non applicabilità dell’art. 497 c.p.c. in quanto l’istanza di assegnazione o di vendita va considerata implicita nella citazione dell’art. 543 c.p.c. A parte queste considerazioni, la possibilità di avvalersi di un termine ravvicinato alla data dell’udienza rischierebbe di compromettere tutto il procedimento esecutivo in considerazione, come si vedrà in seguito (punto 4 e 5), delle formalità introdotte nella legge delega.

3. L’art. 543 c.p.c., al comma 2 richiama il termine dilatorio del pignoramento, di cui all’art. 501 c.p.c. ovvero prevede un termine a comparire di soli dieci giorni tra il perfezionarsi della notificazione dell’atto di pignoramento e l’udienza fissata per la comparizione del debitore.

4. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento è tenuto a notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura;2

5. La prova della notificazione di tale l’avviso va inserito (depositato) nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

6. Il comma 6 del predetto articolo precisa inoltre che il creditore non è tenuto a notificare a tutti i terzi, ma può limitarli a coloro che hanno effettuata una dichiarazione positiva. Infatti tale comma recita: “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso”.

7. L’omissione della notifica del predetto avviso al debitore e ai terzi ha come conseguenza la cessazione di ogni obbligo a decorrere dalla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

8. Infine, oltre a quanto già illustrato, il procedente deve tener conto anche dei tempi di notifica e del suo perfezionamento sia dell’atto di pignoramento che dell’avviso. Ad esempio, eventuali restituzioni non in tempo utile per la data di udienza da parte di poste dell’avviso di ricevimento, quando si notifica a mezzo del servizio postale o ex art. 140 c.p.c., obbligherebbe il Giudice a dichiarare inefficace il pignoramento.

A mio parere, la notifica al debitore e ai terzi – oltre che dall’Ufficiale Giudiziario – può essere effettuata dallo stesso Avvocato del creditore procedente trattandosi di un atto che non richiede la “firma” dell’Ufficiale Giudiziario.3

Altra considerazione importante riguarda il momento dell’iscrizione a ruolo. Infatti, è prassi che l’iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi, quando non si ha la certezza di una dichiarazione positiva dei terzi, venga effettuata solo dopo aver ricevuto le predette dichiarazioni. La ragione è ovvia: evitare anticipazioni di spese (contributo unificato e non solo) quando si ha la certezza che il recupero del credito è pari a zero. Con l’introduzione dell’obbligo della notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo, tale prassi diventa difficile da applicare in quanto occorre tener presente che spesso, specialmente se il terzo è una persona fisica, non sempre la dichiarazione viene portata a conoscenza del creditore dopo dieci giorni dalla notifica dell’atto.

RIEPILOGANDO:

  1. Iscrizione a ruolo immediatamente dopo la notifica (ed entro 30 giorni dalla restituzione dell’atto notificato), quando si ha la certezza (o presunzione) di una dichiarazione positiva del terzo o terzi;
  2. Nell’incertezza:
  1. consegnare l’atto all’UNEP almeno due o tre mesi prima della data indicata come udienza di comparizione per il debitore per evitare che il pignoramento diventi inefficace.
  2. Evitare che l’atto sia notificato al terzo a ridosso dell’udienza, ma che tenga conto delle formalità successive;
  3. Sulla base di questi due punti, valutare il momento opportuno per ritirare l’atto allo sportello U.N.E.P.
  4. Stante le divergenti interpretazioni dell’art. 497 c.p.c., meglio non rischiare quando si ha conoscenza che il proprio Giudice dell’Esecuzione, considera inefficace un pignoramento dopo quarantacinque giorni dal suo compimento.

Sono convinto che tali novità, definite dal legislatore efficaci ad accelerare i tempi e sbloccare eventuali somme sottoposte a pignoramenti presso Enti pubblici, avrà l’effetto opposto perché costringerà molti Avvocati ad iscrivere a ruolo procedimenti che si concluderanno con un nulla di fatto. A mio parere sarebbe bastato accogliere la proposta, più volte portata a conoscenza delle istituzioni, dell’Associazione degli Ufficiali Giudiziari, con cui si chiedeva la possibilità di ricevere direttamente, in sede di esecuzione, la dichiarazione del terzo. In questo modo consentirebbe al creditore di conoscere immediatamente l’esito del pignoramento e agire o decidere o meno, in tempi rapidi, all’iscrizione in ruolo del procedimento esecutivo.

ALTRA IMPORTANTE NOVITÀ RIGUARDA LA MODICA DELL’ARTICOLO 26/BIS DEL C.P.C.

La previgente norma disponeva che: Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

Dal 22/6 c.a. la nuova norma prevede che: Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

Cosa significa?

Ad esempio, prendiamo in esame un pignoramento presso terzi contro l’Agenzia delle Entrate e a favore di un creditore che risiede a Napoli.

La vecchia norma dava la possibilità al creditore di procedere al pignoramento in ogni luogo del territorio nazionale in cui vi era una sede dell’Agenzia nonché un servizio di tesoreria a beneficio dell’Agenzia delle Entrate stessa.

In questo modo, si poteva, ad esempio, eseguire un pignoramento mediante notifica presso la Banca d’Italia di Forlì nonché all’Agenzia delle Entrate sempre di Forlì.

Dal 22/62022, con la nuova formulazione del primo comma dell’art. 26/bis, il creditore potrà procedere al pignoramento presso terzi presso il cassiere o tesoriere della Banca d’Italia (o altro istituto) esclusivamente nel luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, ovvero Napoli.

È gradita una segnalazione per eventuali omissioni o errori nonché di una diversa interpretazione delle norme di riferimento.

Grazie

Arcangelo D’Aurora

ARTICOLO 543 c.p.c. (FORMA DEL PIGNORAMENTO)

1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

2. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

3. Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

4. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Comma 5. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Comma 6. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

7. Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

1 Il comma 32 così recita: «All’articolo 543 del codice di procedura civile dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il creditore, entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.  La mancata notifica dell’avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”».

2 Art. 164-ter Disp. Att. C.p.c. (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo).

Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

3 A mezzo PEC, per posta e per il debitore, quando questi abbia omesso di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel circondario del giudice adito, anche ai sensi dell’art. 492, comma 2, c.p.c.

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