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22 Ottobre 2019

“Giustizia predittiva”, interpretazione matematica delle norme, sentenze robotiche e la vecchia storia del “Justizklavier”

“Giustizia predittiva”, interpretazione matematica delle norme, sentenze robotiche e la vecchia storia del “Justizklavier”

articolo di Andrés de la Oliva Santos1, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ. n. 3/19 pagg. 883 – 895

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Dovendo preparare una mia piccola introduzione per l’evento formativo “Introduzione alla logica” del 25 ottobre prossimo2 già sbuffavo per il fatto che quasi non esiste un libro di filosofia che non si senta obbligato sin dalle prime battute a dover spiegare quanto sia importante la filosofia, se questa è infatti lo studio del pensiero umano ha poco senso sentire il bisogno di cercarne giustificazioni; parafrasando Parmenide quando il pensiero c’è, c’è e quando il pensiero non c’è non si pone il problema del pensiero ovverosia quando l’elettroencefalogramma è piatto ha poco senso domandarsi dell’importanza del pensiero visto che esso è del tutto assente, dove vi è solo un minimo di attività cerebrale anche in questo caso la domanda (forse l’unica domanda ad esserlo) è inutile perché qualunque tipo di pensiero non ha bisogno di trovare altrove sue giustificazioni e troverà lui l’alveo nel quale scorrere ed il mare in cui gettarsi. Questa che già mi pare una inutile corvée risulta addirittura insopportabile quando si debba parlare di logica, l’aver scoperto quindi questo articolo che segnalo mi è parso quindi una liberazione.
Infatti, come puntualmente registra il professore madrileno in varie parti del mondo fra cui Spagna, Francia ed Italia3 piuttosto che porsi il problema di come e quanto possa esser utile anche per un giurista acquisire una consapevolezza delle problematiche filosofiche e logiche inerenti al mondo del diritto si assiste a saltare a piè pari per giungere ad una sorta di devoluzione della giurisdizione alle macchine ed a quelle che dovrebbero essere le loro più esatte, adamantine ed imperturbabili leggi matematiche.
La giustizia “predittiva” sarebbe quell’analisi della giurisprudenza che consente di quantificare le ragioni di successo o d’insuccesso di una tal tesi difensiva, a parte il fatto che parlare di giustizia “predittiva” mi fa venir in mente a tutte le battaglie che hanno influito nella storia legate ad un vaticinio di aruspici ed astrologi e di come forse la storia avrebbe avuto miglio corso se piuttosto si sarebbero esaminate cum grano salis le possibilità di vittoria e le alternative possibili, non vedo certo niente di male nel fatto che un’azienda privata decida di affidare le proprie di sorti ad un astrologo, ad uno scrutatore di fegati suini oppure ad un computer fornito di un sofisticato programma di giustizia predittiva. Fintanto che si tratta di libere scelte di liberi cittadini può andar bene anche una monetina se così va bene a chi in tal modo dispone della sua di sorte, ma quando si ha a che fare con scelte di natura pubblica tutto cambia radicalmente.
L’autore dell’articolo non usa mezzi termini, e non posso che concordare con lui, nel definire il brocardo in claris non fit interpretatio un errore grossolano, tuttavia è proprio nelle problematiche che si definiscono, non so con quali criteri, semplici e routinarie4 che addirittura il nostro governo vorrebbe intervenire per sperimentare una giustizia robotica5. Come giustamente osserva il professore madrileno “l’interpretazione delle norme è sempre necessaria, mai inutile”.
Un esempio plastico di come una decisione semplice e routinaria possa non esser tale è la recentissima Ordinanza del 17. ottobre. 2019, n. 26327 emessa dalla terza sezione civile della Cassazione la cui “motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011” che è stata commentata in questa nuova rubrica “una finestra su …” presente sul sito A.U.G.E.
Appena giunta la conoscenza di questa precedente la categoria degli ufficiali giudiziari si è subito, giustamente, allarmata pensando alle pretese di alcuni procuratori di parte istante che sicuramente insisteranno al pignoramento di autovetture palesemente intestate a terzi, ad esempio al coniuge, rinvenute nel garage pertinenziale della residenza del debitore. Non esistono in diritto questioni scontate e semplici anche perché seppur nel nostro sistema non vale il principio della vincolatività precedente di cui al common law, il principio dello stare decisis è un elemento equitativo posto alla base del procedere giuridico.
Chiunque sollevi eccezioni sulle “magnifiche sorti e progressive6” dell’informatica è tacciato di esser come un pesce che si ostini a nuotar controcorrente e chi poi voglia porre il pensiero, il pensiero filosofico o giuridico che sia, a vigilare viene addirittura tacciato di oscurantismo, tutti d’accordo a relegare polverosi professori di diritto, filosofia e teologia in commissioni bioetiche ma guai ad accostarli al capezzale dell’eutanasia del pensiero! Perché, Vico docet, il pensiero giuridico è il pensiero umano!
Ebbene, il professore madrileno che sfruttò sin dai suoi albori, gli strumenti allora ancora rozzi che l’informatica gli forniva non può essere considerato come un uomo nemico dell’innovazione ed avvelenato di preconcetti su questi muovi strumenti e proprio per averli adoperati e conosciuti può ben dire che: “l’applicazione di algoritmi da parte di computer particolarmente potenti non può, per la stessa natura delle cose (per la natura della matematica e degli algoritmi), sostituire la sensibilità, la percezione e il pensiero umano, necessari per l’interpretazione della legge. Difendiamo ciò che è genuinamente scientifico con questa affermazione: la matematica si connette alla realtà solo quando gli enti matematici, astratti, rappresentano adeguatamente una realtà fisica numericamente misurabile.”
“La prevedibilità che si potrebbe raggiungere con la robotica condurrebbe, invece, a un’indesiderabile giurisprudenza pietrificata, composta da sentenze che, in realtà, sarebbero estranee ai casi concreti.”
“Chi si distingue nel desiderare e propugnare la <>, l’interpretazione matematica delle norme? A parte alcuni ingenui o maniaci del nuovo e i suoi inseguitori acritici, i principali patrocinatori di quanto abbiamo descritto sono i poteri di fatto predominanti, che si avvalgono di servi malleabili e accomodanti. Vogliono della massima sicurezza e del favore della statistica senza che loro importi il prezzo. A questi poteri di fatto interessa la disumanizzazione, la perdita o l’assopimento della personalità individuale, il massimo controllo possibile dei poteri dello Stato nazionale (fintantoché esso esista).”
De la Oliva Santos, inoltre, denuncia quelle che sono le conseguenze di tali innovazioni disumanizzanti: “quella della scomparsa della responsabilità, perché, chi potrà facilmente essere ritenuto responsabile delle decisioni robotiche erronee e ingiuste? … quella della difficoltà di conoscere, analizzare e denunciare, nel caso, i vizi del processo formativo delle sentenze, giacché avremo forse accesso facile al software e al suo utilizzo in ciascun caso per conoscere le sue deficienze e poterle denunciare e sollecitarne la correzione? Sarà possibile escludere le manipolazioni dei programmi o l’azione degli hacker?”
L’autore dell’articolo in commento critica inoltre le forme di dottrina giurisprudenziale ovvero gli orientamenti di cui agli “Acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales”; di buone intenzioni è lastricato l’inferno e, secondo la disamina effettuata dall’autore dell’articolo in commento, questa “semplificazione” del procedimento giudiziario spagnolo ha portato da una parte una banalizzazione dell’esame dei procedimenti giudiziari e dall’altro una dottrina giurisprudenziale creativa svincolata dal supporto normativo.
La medicina proposta dal professore madrileno è quella di un ritorno ad un sano studio dei casi senza cercare facili scorciatoie, che come notato dal cattedratico, è una tentazione a cui sono non pochi giudici a conformarsi per prima.
In altri ordinamenti la professione corrispondente all’ufficiale giudiziario italiano è quella dello huissier de justice, e la figura dell’usciere rimane ancora nel servizio dell’assistenza alle udienze pertanto potremo ben dire che come posizione giuridica e quasi fisica l’ufficiale giudiziario è una sorta di porta della giustizia e pertanto siamo stati noi quelli travolti per primi da questa “smania riformatrice7” che affligge il nostro legislatore che scippato dal mercato della possibilità di esercitare una vera politica economica, sfoga la sua volontà di potenza frustrata nello sconvolgere le regole portanti del nostro consesso civile, campo che addirittura il legislatore fascista (che sfogò altrove ed altrimenti la sua volontà di potenza) aveva per lo più lasciato ai tecnici tanto è vero che i nostri codici civile e di procedura civile risalgono ancora a quell’epoca.
La scure che oggi è posta sul collo della professione dell’ufficiale giudiziario, non tarderà a baciare quello di altre professioni cardini del sistema giuridico quali avvocati, notai ed infine anche giudici … esagerazione?
Non serve il programma della giustizia predittiva per notare che in una P.E.C. non è tanto l’ufficiale giudiziario (a cui tale funzione è stata lasciata solo sulla carta da questa amministrazione giudiziaria) o l’avvocato a notificare ma il sistema informatico che ci dice tutto lui se e come sia stata spedita e ricevuta la mail dal sistema stesso, è quindi un sistema informatico e non umano a certificare, quanto tempo passerà ancora che i soggetti, finora solo enti ricettori passivi delle notifiche, pretenderanno loro di mettersi a notificare in proprio senza passare da un avvocato?
Un sano principio vorrebbe che ad un tot di poteri corrisponda un tot di doveri e controlli, possiamo consultare ancora atti notarili risalenti al medio evo perché l’atto pubblico è sempre legato ad un pubblico deposito e notai, cancellieri ed ufficiali giudiziari sono soggetti a regolari ispezioni ministeriali, oggi sulle ali di una imperante semplificazione (banalizzazione) pubblici depositari8 dei pignoramenti mobiliari eseguiti (e non solo di quelli) sono gli avvocati, direttori di istituti bancari rilasciano copie autentiche (anche se la legge non so se per ignoranza o per pudicizia così non le chiama) di assegni bancari protestati, società private di recapito pacchi possono notificare atti giudiziari (quando la legge sulla notifica postale fu pensata per l’Ente pubblico economico poste italiane) … quando la liquidità della società9 corrode i pilastri portanti della Repubblica rischiamo tutti di esserne travolti!
Quando si cita Martin Heidegger (1889 – 1976) subito si raggruma un circolo di pseudoriformatori che lo additano acriticamente a nemico della scienza e della modernità, in realtà il vero bersaglio del filosofo del Baden – Württemberg era la metafisica e per lui metafisica era l’ontologia platonica che ipotizzava che il vero mondo, la vera realtà fosse quella dell’Iperuranio ove vivevano le pure forme, se ipostatizziamo un mondo che per definizione non è presente allora soggioghiamo la realtà e la nostra esistenza (quella vera) ad una finzione virtuale … pertanto fintanto che l’informatica e la sua logica siano il nostro Ὄργανον, il nostro strumento, allora non avremo barattato la nostra esistenza reale per una meramente virtuale, questa è l’ottica che un vero progressista ed un vero riformatore in campo giuridico (e non solo) deve avere!
Questo commento a questo interessantissimo articolo non poteva tralasciare una deliziosa perla, quella del racconto dello scrittore satirico austriaco Alexander Roda Roda (1872 – 1945) che nel 1906 aveva scritto questo racconto: “un governante centroeuropeo ricevette la visita di un ingegnere americano che voleva vendergli un’invenzione rivoluzionaria, con cui si sarebbero potuti, per esempio, mandare in pensione anticipata tutti gli avvocati, i giudici e i legulei. L’inventore confessava che non era mosso da alcun intento riformista, ma solo di puro lucro, anche se era a conoscenza della cattiva immagine della giustizia in quel paese e voleva anche liberare il governante da questa sgradevole opinione pubblica.
L’inventore aveva sviluppato un Justizklavier che funzionava come un pianoforte, con tasti neri per i reati e le circostanze aggravanti e i bianchi per gli elementi a discolpa, le esimenti e le attenuanti. L’apparecchio permetteva di ottenere un verdetto immediato, dopo aver pigiato i tasti giusti. Giustizia pulita, rapida e uguale per tutti. … il governante, due mesi dopo la presentazione dell’invenzione convocava l’ingegnere e gli diceva: <>”.

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