9 Giugno 2020
Decreto liquidità sospensione dei termini di scadenza dei protesti
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
Il decreto liquidità prevede che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le CCIAA provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all’art. 8-bis, c. 1 e 2, della l. 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell’archivio informatizzato di cui all’art. 10-bis della medesima l. n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.
https://www.auge.it/wp/wp-content/uploads/2020/06/decreto-liquidità-6.6.2020.pdf
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