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21 Maggio 2017

Ddl Autonomi: Preoccupazioni per il futuro della P.A. – Professionisti iscritti agli ordini pronti a darsi da fare!

Ddl Autonomi: Preoccupazioni per il futuro della P.A. - Professionisti iscritti agli ordini pronti a darsi da fare!

21 May 2017

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Un provvedimento che ha tutta l’aria di fare bene, ma che nel solco della tradizione legislativa italiana, cela al suo interno norme che nulla hanno a che fare con lo spirito del ddl, che trasformeranno profondamente l’assetto della pubblica amministrazione italiana.

Nello specifico l’art. 5 che originariamente avrebbe dovuto trattare di agevolazioni fiscali, nel testo definitivo viene sostituito a sorpresa una “ Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi”, cioè trasferisce ai professionisti (Avvocati, Commercialisti, Ragionieri, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri ecc…), funzioni prettamente di competenza dallo Stato, delegando servizi pubblici essenziali ai professionisti, che si troveranno a gestire servizi pubblici a prezzi di mercato e in regime di oligopolio.

Il nuovo art.5 è evidentemente una forzatura che nulla ha a che fare con lo spirito del provvedimento in oggetto, e non si limita a tutelare il lavoratore autonomo, ma lo divide in autonomi di serie A e di serie B, dove gli autonomi di serie A oltre ad essere tutelati vengono anche favoriti, il tutto condito dalla necessità di “semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione”.

Come al solito si preferisce cedere funzioni pubbliche ai privati piuttosto che rendere efficiente la pubblica amministrazione in danno dei cittadini.

La Stato invece di cedere gli atti delle pubbliche amministrazioni, che rappresentano di norma l’essenza stessa dello stato, dovrebbe ritirarsi da quei settori dell’economia dove la presenza pubblica è inutile, inefficiente e genera solamente clientelismo. Nello stesso tempo si dovrebbe rafforzare la funzione regolatrice, di controllo e di garanzia esercitata dallo stato. Purtroppo il provvedimento in questione va nella direzione opposta.

In questo caso come di prassi, dietro una legge che affronta il sacrosanto diritto per una maggiore tutela degli autonomi, c’è qualcuno che ha pensato bene di fare un bel regalino solo ad alcuni lavoratori autonomi, regalando pezzi di funzioni pubbliche agli appartenenti degli ordini professionali.

Non sappiamo se per strategia legislativa o per accortezza istituzionale, il testo finale del provvedimento ridimensiona la portata riformatrice del testo originario già approvato alla camera, dove nel capoverso B dell’art. 5 si leggeva:

riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato.

Il testo licenziato dal senato attualmente recita: “individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste”.

Comunque, la genericità della delega al governo riportata nell’art. 5 preoccupa soprattutto se esaminata alla luce di quanto già accaduto in passato, quando abbiamo assistito allo stravolgimento di interi pezzi di procedura civile in favore dei privati, come nella legge salva banche dove per rendere più efficiente il procedimento esecutivo immobiliare, si è deciso di demolire le garanzie per il cittadino e devolvere l’intera procedura ai privati con conseguenze incalcolabili dal punto di vista economico e sociale leggi l’articolo sulla riforma introdotta dal decreto 29/2016.

Nonostante i proclami di tutti i governi, appare sempre più evidente lo spostamento della produzione legislativa in favore dell’interesse privato in danno agli interessi pubblici.

In un periodo di ristagno economico e di profonda crisi istituzionale e politica, i poteri economici hanno gioco facile nell’accaparrarsi attività essenziali che garantiscano condizioni di privilegio ed enormi vantaggi economici. Assistiamo continuamente alla devoluzione a privati di competenze che naturalmente dovrebbero essere svolte dallo Stato e che vengono descritte come semplici adempimenti/impedimenti burocratici che nel nome della semplificazione dovrebbero essere necessariamente affidati a terzi.

Leggiamo in un articolo di Il Sole 24 ore del 15 maggio 2017, che gli avvocati avrebbero “già stilato un elenco di proposte puntuali, che comprendono ad esempio l’estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro, l’assunzione di prove testimoniali e per interpello, l’autenticazione di firma, l’esercizio delle funzioni di commissario ad acta, la remissione di querele, la notifica dell’atto di pignoramento, l’accettazione dell’eredità. «L’avvocatura – dice Donatella Cerè del Consiglio nazionale forense – è pronta a svolgere una funzione importante di decongestione dei tribunali e della Pa”.

Ci meravigliano non poco le proposte dell’avvocatura che avrebbero lo scopo di ridurre il contenzioso e migliorare il servizio giustizia e non fanno menzione alcuna dei veri problemi che affliggono le aule dei Tribunali.

Purtroppo la situazione disastrosa in cui versa la giustizia civile italiana è frutto dell’assenza di una chiara strategia di politica economica della giustizia. Tutti gli studi di analisi economica del diritto, raffrontando i dati internazionali, convergono sulla conclusione che in Italia i tempi dei processi civili sono straordinariamente lunghi a causa di un eccesso di domanda di giustizia, a fronte di una offerta e di investimenti in linea con le medie europee. Tra costante aumento delle iscrizioni a ruolo e durata dei processi esiste infatti una relazione positiva.

Per accelerare i tempi dei processi civili occorrerebbe adottare politiche volte a: disincentivare il ricorso pretestuoso al tribunale; ridurre drasticamente l’arretrato; migliorare l’efficienza dei tribunali; aumentare i luoghi e le occasioni di risoluzione delle controversie in affiancamento ai tribunali.

Diversamente, ogni proposta per snellire lo svolgimento del processo sarà vanificata dal eccessivo numero di cause pretestuose, e dal peso di quelle arretrate. La riduzione della domanda patologica di giustizia nel campo civile libererebbe giudici, personale e strutture a favore della giustizia penale, rafforzando l’attività di contrasto dello Stato alle mafie e alla criminalità, accelerando i processi degli imputati in attesa di giudizio e impedendo la prescrizione delle pene.

Per la deflazionare del contenzioso si potrebbe dunque prevedere*:

1) Il pagamento di un ticket integrativo di fine processo pari alle spese sostenute dallo Stato. Lo Stato italiano spende per il funzionamento dei tribunali 50,3 euro per abitante, il 36% in più della media europea, ossia 37 euro per abitante. Di contro, l’erario incassa, tramite il contributo unificato, solo il 10,7% della spesa pubblica per la giustizia civile, contro una media europea del 28,3%. Di conseguenza, circa il 90% del costo del servizio giustizia ricade su tutti i contribuenti, alimentando l’effetto noto come moral hazard: le parti sono incentivate a

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ricorrere o resistere in giudizio in quanto i costi associati a un eventuale esito negativo ricadranno sulla collettività. Per evitare un ulteriore aumento del contributo unificato all’inizio del processo, si può raggiungere l’obiettivo della media europea applicando automaticamente la regola della soccombenza e condannando al pagamento, a favore dell’erario, di un “ticket integrativo di fine processo”, pari alla eventuale differenza tra il contributo unificato e le spese effettivamente sostenute dallo Stato per celebrare il processo (calcolate sulla base delle ore effettive impiegate dal magistrato). In caso di mancato pagamento, il recupero dovrà essere iscritto a ruolo per il recupero coattivo da parte dell’erario.

2) Sanzioni automatiche per l’abuso del processo. Occorrerebbe applicare criteri automatici

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e oggettivi per infliggere sanzioni pecuniarie, a favore di chi vinca, in caso di lite o resistenza temeraria (ex art. 96 cpc), sganciate dall’entità del danno e collegate alla condotta del soccombente. Inoltre, si dovrebbe punire anche l’eventuale condotta dell’avvocato, in caso di dolo accertato nell’accesso ingiustificato al tribunale, e introdurre la segnalazione obbligatoria all’Autorità Giudiziaria da parte del Ministero della Giustizia, in caso di statistiche anomale in particolari aree geografiche o settori di contenzioso (ad es. la distribuzione anomala per cui nel 2010 il 52% di tutte le cause di RC auto davanti al Giudice di Pace iniziate in Italia si sono concentrate nel distretto di Napoli con un distacco enorme dal secondo posto del distretto di Roma di appena il 6%).

3) Eliminazione della liquidazione giudiziale delle parcelle. Sarebbe opportuno introdurre la “regola americana” in cui ciascuna parte paga il proprio avvocato, indipendentemente dall’esito del giudizio. Conseguentemente, occorrerebbe eliminare la liquidazione giudiziale delle parcelle degli avvocati – anche con i riferimenti ai parametri –  perché altererebbe la libera concorrenza dei prezzi nel settore dell’assistenza legale e la libera contrattazione dei diversi possibili criteri di remunerazione. In tal modo si favorirebbe la libera contrattazione tra avvocato e cliente e il ricorso al patto di quota lite o ai criteri intermedi tra una remunerazione a  forfeit, a tempo e a successo. Gli economisti del diritto hanno dimostrato che la regola della soccombenza applicata alle spese legali disincentiva le transazioni e le conciliazioni, favorendo l’escalation del ricorso ai gradi superiori anche nella speranza della riallocazione delle spese legali.

4) Obbligo e incentivi alla sottoscrizione di polizze di tutela legale. Nei settori ad alta litigiosità (es. condominio, rc auto, locazioni, etc.) si dovrebbe introdurre l’obbligo della stipula e dell’effettivo utilizzo di polizze assicurative di tutela legale, oltre a incentivarne l’uso più generale da parte di tutti. In questo modo, il rischio economico legato a tutte le spese giudiziali e stragiudiziali e alle eventuali sanzioni, sarebbero coperte dalla compagnia di assicurazione a fronte del pagamento di un premio assicurativo. Così facendo, gli avvocati delle compagnie assicurative disincentiverebbero contenziosi inutili. Esiste infatti una relazione positiva tra la diffusione delle polizze di tutela legale (come in Germania e Olanda) e la riduzione del contenzioso, perché gli accordi stragiudiziali vengono favoriti.

5) Adeguamento del tasso di interesse legale al tasso di mercato. L’applicazione di un tasso legale (attualmente al 0,1%) inferiore al tasso di mercato favorisce il debitore, cui conviene resistere in giudizio pur sapendo d‘avere torto. A fine causa, in sede di liquidazione delle relative spese, gli interessi sul capitale dovrebbero essere calcolati in base ai tassi di mercato – aumentati di uno o due punti – vigenti durante la durata della pendenza. L’eliminazione del differenziale tra tasso legale e di mercato, e della sua predeterminazione ex-ante, rimuoverebbe uno dei maggiori incentivi ad agire e resistere in giudizio per calcolo economico.

In conclusione speriamo che, per risolvere i problemi della pubblica amministrazione e della giustizia nello specifico, si adottino i provvedimenti più appropriati, senza approfittare dell’occasione per fare regali a qualcuno. Con molte riserve ci auspichiamo che il governo nell’esercizio della delega utilizzi tutto il buon senso possibile.

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