Circolari

31 Gennaio 2018

L’ufficiale giudiziario può rilasciare copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica

Pubblichiamo la seguente circolare al fine di ribadire la possibilità degli ufficiali giudiziari di rilasciare copie di atti giudiziari (sentenze, decreti ingiuntivi…), atti pubblici (mutui) e atti tra privati (scritture private, contratti), senza alcuna limitazione, nell’ambito delle attività d’istituto, come la notifica e il pignoramento. Ci dispiace constatare come a distanza di più di undici anni , ci siano ancora uffici che ignorano o male interpretano la circolare in questione reiterando gli errori del passato.

Purtroppo la mancanza di formazione e di coordinamento tra i vari dirigenti UNEP fanno si che ogni ufficio sia una repubblica a se. Speriamo che con questa pubblicazione si possa evitare di negare al cittadino sacrosanti diritti e si possa dare maggiore consapevolezza agli ufficiali giudiziari nell’esercizio di funzioni che la legge gli riconosce, prima che qualcuno pensi che siano inutili e che possano essere utilmente svolte da altri.

La circolare in questione fa espresso riferimento alla sentenza della Cassazione n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993che ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia  in merito alla condanna  del Conciliatore di Venezia nei confronti dello stesso Ministero.

L’attore che con il patrocinio del proprio legale aveva richiesto la notifica della copia esecutiva  di una sentenza (rilasciata dalla cancelleria), presso l’U.N.E.P. di Venezia, si era visto rifiutare la notifica da parte dell’ufficiale giudiziario dirigente, il quale dovendo procedere ad autenticare le copie bollate destinate alle atre parti, aveva ritenuto inapplicabile l’art. 111 del d.p.r. 15 dicembre 1952 n. 1229 – che autorizza l’ufficiale giudiziario il quale debba provvedere alla notifica di atti pubblici rilasciati in copia autentica da notaio o da altro pubblico ufficiale a fare le altre copie da consegnare alle parti – e aveva richiesto che l’istante si munisse di ulteriori cinque copie autentiche della sentenza, con una maggiore spesa di L. 50.000, secondo la tariffa vigente.

Il Conciliatore rilevava che tale pretesa doveva considerarsi illegittima, essendo l’ufficiale giudiziario tenuto ai sensi della norma indicata ad autenticare le copie da consegnare per le notifiche.

Con sentenza del 5 aprile 1990 il Conciliatore, in accoglimento della domanda, condannava in solido il Ministero e l’Ufficio Unico degli Ufficiali giudiziari, in persona del dirigente, a rimborsare al Bardi la somma di L. 50.000, con gli interessi della 5 dalla domanda.

Circolare 25 febbraio 2005 ‐ Competenza dell’ufficiale giudiziario al rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica aggiornamento: 25 febbraio 2005
Prot. n. 6/325/035/CA

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI
e, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

Relativamente a quanto in oggetto, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti circa l’attività degli Uffici NEP nella materia di cui sopra, si espone quanto segue.

L’attività di rilascio copie autentiche è ricollegabile a quanto disposto nell’art. 111 (da considerarsi vigente) del D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), il quale statuisce che l’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti (1° comma) e in aggiunta a tale competenza il medesimo è anche autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione (2° comma).

Dalla lettura della suddetta norma ordinamentale si evince che le copie di atti necessarie per le notificazioni possono essere rilasciate anche dall’ufficiale giudiziario “senza alcuna limitazione”, come ha chiarito la Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza n° 12516 del 30 marzo/17 dicembre 1993.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, è intervenuta la Circolare n° 14/94 del 7.7.1994, di questo Ministero – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Segreteria ‐, che nel richiamare la predetta sentenza, ha ribadito che il rilascio di copie da parte dell’ufficiale giudiziario è comunque correlato alle funzioni svolte da quest’ultimo.

A tal proposito, la suddetta Circolare chiarisce che va riconosciuta all’ufficiale giudiziario la particolare attribuzione di fare le altre copie che deve consegnare alle parti, configurandosi tale funzione come meramente strumentale rispetto all’attività di notificazione posta in essere dal medesimo, non avendo il citato art. 111 D.P.R. 1229/59 conferitogli una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata, ai sensi dell’art. 14 Legge 4.1.1968 n° 15, al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco), né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all’originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere.

In linea con quanto esplicitato dalla Circolare sopra menzionata, con riguardo ad una fattispecie di rilascio di copia, richiesta di frequente agli Uffici NEP, quale appunto quella dell’ordinanza di sfratto, va precisato che la competenza è in capo all’ufficiale giudiziario, giacché è quest’ultimo, e non la cancelleria, a detenerne l’originale, sia pure al solo fine di notifica.

Sulla problematica generale, occorre altresì aggiungere che l’abrogazione dell’art. 125 del D.P.R. 1229/59, che prevedeva la corresponsione di un apposito diritto di copia all’ufficiale giudiziario, disposta espressamente dall’art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, non crea alcun contrasto con l’espletamento dell’attività di rilascio di copia di cui trattasi, in quanto l’eliminazione del suddetto diritto di copia in favore dell’ufficiale giudiziario, rientrante nel novero dei diritti computabili, è stata conseguenza della forfettizzazione onnicomprensiva posta in essere dalla citata Legge 14/91.

Allo stato, il diritto di copia è disciplinato dall’art. 268 del D.P.R. 30.5.2002 n° 115 (“Testo Unico sulle spese di giustizia”), il quale statuisce che “Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n. 7 del presente testo unico”.

Infatti, dall’esame della predetta tabella risulta che il diritto di certificazione di conformità, indicato nella colonna 3, è pari all’importo di € 5,16, così come sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all’art. 9 della Legge n° 488/1999 [1]. Per quanto concerne le modalità procedurali di esigere il diritto di copia da parte dell’ufficiale giudiziario interessato dalla richiesta di copie autentiche di atti giudiziari, le medesime consistono nella riscossione dei diritti in parola mediante apposizione di marche da bollo per atti giudiziari in unico esemplare sull’originale (indipendentemente dal numero delle pagine di cui consta l’atto), seguita da annotazione di tale riscossione sull’originale e sulla copia autenticata, con indicazione del luogo e della data e sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario procedente.

Le suddette modalità di riscossione dei diritti di copia evidenziano che gli introiti ad essi inerenti non rientrano nel novero dei diritti computabili ascrivibili ad un Ufficio NEP, ma costituiscono entrata diretta dell’Erario.
Nel rilascio delle copie conformi ad uso notifiche, l’ufficiale giudiziario si limita ad esigere il diritto di certificazione di conformità, non anche il diritto di copia forfettizzato rientrante nella composizione del diritto di copia autentica, previsto dall’allegato 7 di cui all’art. 268 del Testo Unico sulle spese di giustizia, in quanto il predetto è ricompreso nel diritto unico di notifica disposto espressamente dall’art. 10 della Legge 15.1.1991 n° 14, il quale, come sopra specificato, ha abrogato l’art. 125 del D.P.R. 1229/59, che disciplinava il pagamento di un apposito diritto di copia all’ufficiale giudiziario.

Stante la rilevanza dell’evoluzione giurisprudenziale, regolamentare e normativa relativa alla materia di cui trattasi, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente circolare negli Uffici NEP dei distretti di competenza, per la puntuale applicazione della stessa nella relativa attività d’istituto.

Roma, 25 febbraio 2005
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia
nota 1
L’indicazione contenuta nel primo periodo di questo capoverso è da ritenere superata ai sensi della circolare della
Direzione generale del personale e della formazione prot. n. 6/1200/035/2007/CA del 27 luglio 2007, penultimo
capoverso della nota.

In proposito, cfr. nota prot ‐VI DOG/1210/03‐1/2012/CA del 18 maggio 2012, esplicativa in materia dell’attuale
orientamento dell’amministrazione centrale.
Struttura di riferimento
Ufficio VI ‐ Notificazioni, esecuzioni e protesti
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

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