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10 Marzo 2016

Approvata riforma processo civile

Nella parte antimeridiana della seduta odierna la Camera ha approvato il disegno di legge: Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile (C. 2953-A), con conseguente assorbimento dell’abbinata proposta di legge Colletti ed altri (C.2921). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

2-bis) rideterminare il ruolo dell’ufficiale giudiziario quale agente dell’esecuzione coinvolto e motivato all’efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all’interno del singolo ufficio;
b) previsione della redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l’utilizzo della firma digitale e con l’indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all’ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa, con perseguibilità d’ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all’ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all’esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all’esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall’ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l’espropriazione mobiliare e, se necessario, per l’esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, quali quelli del comune in cui l’immobile si trova, o presso l’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);
2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall’articolo 521-bis del codice di procedura civile, prevedere l’iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l’iscrizione; prevedere modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; prevedere la procedibilità d’ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; prevedere che le forze di polizia debbano consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto;
2-quater) introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l’armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell’espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell’intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
2-quinquies) anticipare il termine ultimo per l’emanazione dell’ordine di liberazione degli immobili pignorati all’atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l’immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore, e prevedere l’attuazione diretta dell’ordine da parte del giudice dell’esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti»….

…..

19) che, quando il destinatario sia un’impresa o un professionista, l’avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’indice nazionale di cui al numero 18) della presente lettera e che allo stesso modo proceda il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
 20) che, in tutti i casi in cui la notificazione all’impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’atto da notificare sia inserito in un’area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell’indice nazionale di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; che all’area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l’obbligo di pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell’articolo 140 del codice di procedura civile;
21) che dall’attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 18), 19) e 20) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
22) che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 20), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applichino anche quando la notificazione dell’atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
 23) che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), l’avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuino la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; che a tal fine l’avvocato alleghi all’atto da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione;
24) che l’ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando:
     a) l’istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore;
     b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal decreto legislativo, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti;
     c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
 25) che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell’ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l’atto da notificare e l’avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all’ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all’originale; che l’ufficiale giudiziario, salvo che sia richiesta la notifica a mano del destinatario, si avvalga del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa da eseguire nel comune ove ha sede l’UNEP;

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