Notificazioni Civili

3 Febbraio 2018

Notificazioni via pec via libera dal 1° Luglio 2017 in deroga all’art. 149 bis

Notificazioni via pec via libera dal 1° Luglio 2017 in deroga all’art. 149 bis non servirà più l’Ufficiale Giudiziario.

Oggi 1 Lugio 2017, viene sciolta Equitalia e viene istituita l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze grazie all Dl 193/2016.

Il Dl 193/2016 con l’articolo 7-quater, comma 6 del Dl modifica l’articolo 60, DPR 600/1973 derogando l’art. 149 bis c.p.c. e consentendo quindi l’effettivo passaggio della notificazione degli atti impositivi tributari direttamente a mezzo di posta elettronica certificata.

Nonostante il combinato disposto di cui all’articolo 48, comma 2 del Dlgs 82/2005 e articolo 149 bis del c.p.c., già legittimasse gli enti locali alla notifica a mezzo posta elettronica certificata, è stato necessario però l’intervento del legislatore che con il DL 193/2016 per dare il via libera alla notifica a mezzo pec degli atti e degli accertamenti relativi ai tributi locali nei confronti di imprese e professionisti, così come già previsto per la notifica delle cartelle Equitalia.

A differenze della procedura adottata per le cartelle esattoriali, la nuova modalità di notifica rappresenterà una facoltà per l’Ente locale. Si riconosce dunque alla Pec il valore di notifica, sempre se eseguita nel rispetto della procedura delineata nel medesimo testo verso soggetti risultanti dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC, www.inipec.gov.it.

Dunque la notifica degli atti impositivi, nello specifico, può essere effettuata a mezzo pec, allegando sempre un documento informatico (l’atto) formato ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2 del Cad, ovvero copia informatica di documento originario informatico, dotato di una dichiarazione di conformità all’originale detenuto nei sistemi informativi dell’ente locale ed effettuata da un soggetto autorizzato, che appone a tal fine la propria firma digitale o qualificata. Il superamento dell’articolo 149 bis c.p.c fa sì che la notificazione degli atti possa essere eseguita direttamente dall’ufficio, senza l’intermediazione dell’Ufficiale Giudiziario, sarà comunque necessaria l’apposizione della firma digitale sulla relata di notifica.

Vale la pena ricordare che la giurisprudenza è intervenuta spesso in merito alla validità della notificazione di atti a mezzo pec e molte sono le decisioni di merito: tra le quali citiamo quella per cui si afferma che è nulla la cartella notificata via PEC con l’allegato in estensione .pdf e non .p7m, che rappresenta l’equivalente del primo ma firmato digitalmente (CTP Milano, sentenza 3 febbraio 2017, n. 1023/1/17) giacché il .pdf non soddisfa da solo i requisiti di integrità dell’allegato. Pertanto fondamentale importanza rivestirà l’estensione del file.

L’ente locale che vorrà avvalersi della pec dovrà necessariamente avvalersi dei propri messi notificatori, che dovranno espletare tutte le attività connesse come la redazione della relata ai sensi dell’articolo 148, comma 1 del c.p.c. che deve contenere tutte le indicazioni di cui all’articolo 148, comma 2 del c.p.c., ovvero la persona cui la notifica è destinata e le sue qualità.

Inoltre, ai fini della decorrenza dei termini legali di prescrizione e decadenza dell’atto, la notifica si intende perfezionata per l’ufficio, nel momento in cui il gestore della casella certificata trasmette la ricevuta di accettazione con relativa indicazione dei riferimenti temporali che certificano l’avvenuto invio del messaggio. Per il contribuente destinatario, invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella utilizzata dal destinatario trasmette all’ufficio.

Nel provvedimento è specificato anche che laddove la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto, l’ufficio procederà a un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio. Successivamente, qualora la casella dovesse risultare ancora satura, la notificazione dovrà eseguirsi mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di Infocamere con pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nel sito medesimo e per la durata di 15 giorni.

La casella verrà comunque considerata ancora valida per la notifica di eventuali altri atti successivi.

Nel caso di ripetuto insuccesso si applicheranno le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, che si applicheranno anche qualora la casella risulti non valida o non attiva al primo tentativo di invio. Al ricorrere di una delle predette circostanze, l’ufficio è inoltre tenuto a darne notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata, senza adempimenti ulteriori.

Per il momento il DL 185/2008 stabilisce che tutte le imprese costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in Albi o elenchi istituiti con legge dallo Stato sono tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Dal 3 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che consente anche ai contribuenti che non hanno l’obbligo di iscrizione all’INI-PEC, (persone fisiche, associazioni, condomini e enti non commerciali), di fare richiesta di notifica telematica.

Con la compilazione di tale istanza il contribuente manifesta la propria volontà di ricevere gli atti all’indirizzo di cui è intestatario o a quello di un intermediario delegato. I contribuenti non obbligati ad avere indirizzo PEC, possono chiedere che la notifica sia eseguita all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori abilitati all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (ad esempio, avvocato o commercialista), del coniuge, o di un parente/affine entro il quarto grado. L’indirizzo indicato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

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