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3 Febbraio 2018

Notificazioni di atti giudiziari finisce il monopolio di Poste Italiane SPA dal 10 settembre 2017.

Notificazioni di atti giudiziari finisce il monopolio di Poste Italiane SPA dal 10 settembre 2017.

3 February 2018

Notifica atti giudiziari eliminato monopolio Poste Italiane SPA dal 10 settembre 2017.

Come stabilito dal Ddl Concorrenza del 2017 dal 10 settembre 2017, tutte le notifiche degli atti giudiziari e delle multe potranno essere consegnate anche da operatori privati e non più solo da Poste Italiane SPA. Questa è l’effetto della liberalizzazione del settore, elimina di fatto l’esclusiva sulle notificazioni di Poste.

Nel dettaglio il provvedimento, articolo 1, comma 57 e 58, elimina dal 10 settembre 2017, il monopolio di Poste Italiane Spa, la norma si pone nell’ottica di un progressivo restringimento della riserva dei servizi postali al fornitore universale, prevedendo la piena equiparazione di tutti i fornitori dei servizi postali.  Il provvedimento, contenuto nella nuova legge annuale per la concorrenza, prevede infatti “il rilascio della licenza individuale” per i servizi riguardanti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ex l. n. 890/1982) nonché quelle riguardanti le violazioni del codice della strada. Il testo di legge prevede che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, l’Agcom, sentito il ministero della Giustizia, debba determinare gli specifici requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di notifica degli atti giudiziari e delle multe. Contestualmente, dovranno essere fissati i requisiti relativi “all’affidabilità, professionalità e onorabilità” necessari per il rilascio delle licenze stesse.

Il processo di armonizzazione e liberalizzazione del mercato postale, già avviato con la direttiva n. 97/67/CE, successivamente emendata nel 2002 , è stato completato dalla direttiva n. 2008/6/CE. Quest’ultimo intervento, oltre a prorogare al 2011 il completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali, ha imposto agli Stati membri di abolire qualunque forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale e di adottare tutte le misure necessarie alla completa apertura del mercato. Pertanto attraverso una graduale riduzione del monopolio riservata alla società concessionaria Poste Italiane, con il decreto legislativo
n. 58 del 2011 si è assistito alla piena liberalizzazione. Restavano però affidati in esclusiva a Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada.
Nella direttiva n. 2008/6/CE sembra concedersi spazi agli Stati membri nella scelta del regime al quale assoggettare le attività nel settore postale. Quando viene precisato che “agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l’autorizzazione generale e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all’obiettivo perseguito”. Dunque, gli obiettivi da perseguire sono poi indicati all’art. 9 della direttiva postale:
Per i servizi che esulano dal servizio universale, si afferma che gli Stati membri possono prevedere autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali, da intendersi come i motivi di interesse generale e di natura non economica che consentono ad uno Stato membro di imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali (articolo 9, paragrafo 1);

Per i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese quelle per il rilascio di licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per garantire la fornitura del servizio universale (art. 9, paragrafo 2, primo capoverso).

Dunque, per le autorizzazioni generali l’obiettivo da perseguire è quello di garantire le esigenze essenziali, per le licenze individuali a questo obiettivo si aggiunge la necessità di garantire la fornitura dei servizi ricompresi nell’ambito del servizio universale.
Tale direttiva è stata trasposta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”.

Nel sistema delineato dal Legislatore nazionale l’autorizzazione è la categoria generale che ricomprende ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi; nell’ambito di tale categoria sono previste due tipologie di titoli abilitativi: la licenza individuale e l’autorizzazione generale.

A partire dal 10 settembre, dunque, multe e notifiche degli atti giudiziari non saranno consegnati solo dai postini, ma anche da altri operatori, e le notifiche saranno valide a tutti gli effetti. Ne consegue che verranno meno anche tutte le sentenze che avevano sancito sinora la nullità delle consegne effettuate da servizi privati e vengono eliminati i dubbi interpretativi sorti essendosi diffusa l’opinione che anche la nuova versione dell’articolo 4 del Dlgs 261/99, in vigore dal 30 aprile 2011, non consenta alle agenzie private di effettuare la raccomandata degli avvisi di accertamento e in genere di atti tributari, poiché riservate a Poste Italiane. Sul punto la giurisprudenza è apparsa piuttosto oscillante: da una parte si è sostenuto che le poste private sono autorizzate alla notifica di atti amministrativi, compresi gli accertamenti Ici (Ctr Campania n. 4417/2015); dall’altra parte è stata invece ritenuta inesistente la notifica degli avvisi di accertamento effettuata con corriere privato (Ctr Foggia n. 2463/2016).

Dunque con l’apertura al mercato del servizio di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada viene anche legittimata la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apportando considerevoli risparmi agli enti locali.

Come già ribadito nell’articolo parodia politica italiana, sottolineiamo l’importanza e la centralità della notificazione degli atti giudiziari, che non può esaurirsi in una notificazione a mezzo posta generalizzata per tutti gli atti.

Al fine di garantire i diritti costituzionali di tutti i cittadini, come già segnalato nella corrente legislatura alle commissioni giustizia di Camera e Senato, auspichiamo l’introduzione della Significazione per le persone fisiche e per determinate tipologie di atti giudiziari che per loro natura hanno pesanti ripercussioni nella sfera giuridica dei soggetti destinatari (atti introduttivi, sentenze e atti di precetto).

Le notificazione a mezzo del servizio postale, p.e.c. o personale per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario, potrebbero continuare ad essere utilizzate alternativamente, senza alcuna restrizione, per la notificazione di tutti i restanti atti giudiziari.

La significazione, ampiamente utilizzata in Francia, consiste nell’attività dell’Ufficiale Giudiziario che provvede alla consegna di un atto e alla redazione di un verbale che certifica la consegna e l’avvenuta ed effettiva conoscenza del contenuto dell’atto da parte del destinatario.

La differenza tra la semplice notificazione e la significazione è pertanto ravvisabile in primo luogo nella materiale attività compiuta dall’Ufficiale giudiziario:
– semplice consegna nel caso della notificazione;
– consegna e contestuale esplicazione del contenuto dell’atto nel caso della significazione, che ha la funzione di provare l’avvenuta consegna e l’effettiva conoscenza dell’atto notificato-significato.

Di seguito si riporta il link dello studio condotto in ambito europeo circa la notificazione e la significazione degli atti giudiziari: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/studies/service_docs_en.pdf

In una precedente legislatura era stata proposta l’introduzione nel nostro codice di procedura civile dell’art. 137 bis (Significazioni), che recitava: “Le significazioni sono eseguite, su istanza di parte, dall’Ufficiale giudiziario, il quale provvede a portare a conoscenza del contenuto dell’atto il destinatario mediante lettura e fornendo le informative necessarie e dopo la consegna redige processo verbale delle operazioni effettuate. È necessario procedere con la significazione per tutti gli atti introduttivi del giudizio, per le sentenze e per gli atti di precetto”.

Si auspica inoltre un intervento legislativo che dia chiarezza alla notificazione ai sensi del 140 c.p.c. divenuta una sorta di roulette russa, dovuta all’incertezza sul perfezionamento della notifica nel caso in cui il postino restituisca la raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la casa comunale, inviata dall’Ufficiale Giudiziario, con la dicitura irreperibile o sconosciuto.

Dubbi restano inoltre sul periodo di transizione che comporterà inevitabili ripercussioni negative sull’efficienza generale del sistema giudiziario.

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