Esecuzioni

31 Gennaio 2018

Il ruolo dell’Ufficiale giudiziario – il caso della consegna dei minori

Il ruolo dell’Ufficiale giudiziario – il caso della consegna dei minori

Il ruolo dell’Ufficiale giudiziario – il caso della consegna dei minori

Premessa

Di tutte le tipologie di scienze, quella giuridica è senz’altro contrassegnata da un senso di horror vacui quasi come elemento caratterizzante, detto ciò si capisce lo sconforto dell’interprete nell’affrontare la tematica della consegna dei minori, tema che già per la sua intrinseca delicatezza dovrebbe essere invece terreno di certezze.
Il giurista continentale tradizionalmente supplisce a tale vuoto con l’istituto dell’analogia, tuttavia anche questo istituto nella fattispecie in questione incontra altri e non facilmente superabili limiti, ovvero quelli della specialità che nell’esecuzione forzata, ove per definizione stessa si esercita uno speciale potere d’
imperium sono connaturali a questa tematica.
Urge quindi che l’interprete per un attimo si erga al di sopra del tessuto normativo di contorno e tenti di ricostruire la vicenda giuridica interrogando il sistema giuridico nel suo complesso ed esaminando quale ruolo il sistema ha chiamato ogni attore, ed in particolare l’ufficiale giudiziario, ad interpretare.
Lo scopo principale di questa trattazione è quindi dare un contributo alla
querelle sulle modalità esecutive della consegna dei minori partendo dal ruolo dell’ufficiale giudiziario e solo successivamente valutare le interazioni con la, lacunosa, normativa di contorno. In materia di consegna dei minori, la dottrina è divisa tra una teoria giurisdizionalista (divisa a sua volta tra la modalità esecutiva della consegna di beni mobili ex art. 605 cod.proc. civ. e l’esecuzione per gli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c.), ove è previsto l’intervento dell’ufficiale giudiziario come del giudice dell’esecuzione, e quella c.d. amministrativistica, ove il giudice che dispone il provvedimento provvede direttamente all’esecuzione per il tramite delle forze di polizia ed altro personale con competenze di tipo psicologico.

La teoria giurisdizionalistica

Il ruolo e le funzioni dell’ufficiale giudiziario

Se il codice di procedura civile tratta dell’ufficiale giudiziario al pari del cancelliere nel capo II del titolo I del primo libro, ancora più nettamente l’art. 1 dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari1 definisce gli ufficiali giudiziari quali “ausiliari dell’ordine giudiziario”.
In quanto a competenze e funzioni se l’art. 59 cod. proc. civ.
2, fra le altre attribuzioni, lo qualifica come esecutore di ordini del magistrato, più correttamente l’art. 1 dell’Ordinamento prevede che l’espletamento degli atti suoi propri possa avvenire oltre che a richiesta dell’A.G. anche a richiesta da parte del cancelliere o della parte.
Infine risulta chiaro che la competenza in materia esecutiva è di tipo generale visto che ai sensi dell’art. 68 cod. proc. civ.
3 l’ufficiale giudiziario può chiedere a sua volta l’assistenza di altri ausiliari al fine di portare a termine la sua attività esecutiva anche laddove siano richieste specifiche competenze professionali e/o tecniche.
A queste norme fa il paio l’art. 475 cod. proc. civ.
4 ove la formula della spedizione in forma esecutiva prevede che il P.M. presti assistenza all’ufficiale giudiziario e che tutti gli ufficiali della forza pubblica possano essere chiamati a concorre a tale attività esecutiva.
La formula esecutiva ricalca la tradizione degli ordinamenti di modello francese ove l’ufficiale giudiziario può fare ricorso alla forza pubblica non direttamente ma solo per il tramite del P.M.; tuttavia l’assistenza del P.M. non può considerarsi un semplice residuato storico od un omaggio alla tradizione, infatti, tramite il P.M., l’ufficiale giudiziario può chiedere che siano attivati i poteri che l’ordinamento giudiziario agli artt. 73 e 78
5 pone a disposizione del P.M., inoltre, in tema di notifiche vi sono dei casi, come quello di cui all’art. 143, secondo comma, cod. proc. civ. ove appunto vi è il concorso tra l’ufficiale giudiziario ed il P.M.
Ciò detto possiamo concludere che l’ufficiale giudiziario è visto nel nostro ordinamento quale l’esecutore principe dei provvedimenti dell’A.G. in posizione di coordinatore rispetto ad altri ausiliari ed allo stesso P.M.

La dommatica chiovendiana

Da quanto sin qui detto è chiaro che il nostro codice risente dell’insegnamento di Giuseppe Chiovenda il quale, ispirandosi a sua volta a modelli di scuola tedesca, riteneva che il cittadino dovesse inoltrare la sua richiesta di giustizia ad un complesso organo amministrativo in cui concorrevano, ordinati in una costruzione piramidale ma l’uno legato all’altro, il giudice, il cancelliere e l’ufficiale giudiziario e che quindi la risposta a tale domanda di giustizia dovesse ascriversi più a questa complessa macchina piramidale piuttosto che ad un particolare soggetto.
A tutt’oggi in Germania l’ufficiale giudiziario non è addetto ad un corpo separato dalla cancelleria come da noi l’U.N.E.P., ma direttamente alla cancelleria dell’esecuzione
6, tanto è vero che nella disciplina della notifica intracomunitaria mentre da noi la richiesta è inoltrata all’U.N.E.P., in Germania la richiesta è rivolta direttamente al Tribunale.
Un portato di questa visione della servizio giustizia come il prodotto di una complessa macchina giudiziaria anziché del magistrato è la presenza in Germania di un funzionario che da noi è sconosciuto, ovvero il
Rechtspfleger che occupa un ruolo intermedio tra quello che per noi è il magistrato ed il cancelliere con compiti giurisdizionali sia civili che penali di natura più amministrativa che contenziosa, vi è poi il Grundbuchsführer con compiti di giudice tavolare che in Italia faremo rientrare nel concetto di volontaria giurisdizione.

Limiti

Già le differenze tra come si struttura concretamente il nostro sistema e quanto invece accade in Germania (ove quel modello è coerentemente perseguito) sono gli indici che, in realtà, al di là delle categorizzazioni che il codice e l’Ordinamento danno del ruolo e delle funzioni dell’ufficiale giudiziario, il sistema italiano sia più figlio di un modello francese (tale è appunto l’archetipo napoleonico) che di quello tedesco.
A ciò si può aggiungere che se tale modello germanico fosse fino in fondo perseguito la contraddizione con quella che è l’intima struttura del nostro sistema sarebbe ancor più evidente.
Se infatti il cittadino dopo aver inoltrato la sua domanda di giustizia a questa complessa macchina giudiziaria e dopo aver finalmente conseguito l’oggetto della sua richiesta (il provvedimento giurisdizionale che cristallizza il suo diritto) si vedesse costretto a doversi rivolgere necessariamente a quella stessa amministrazione piramidale per ottenerne l’esecuzione se non saremo di fronte ad un fenomeno di degradazione del diritto soggettivo in interesse legittimo saremo certamente di fronte ad un diritto non pieno.
Se un bene della vita è con sentenza definitiva dichiarato mio, per quale motivo dovrei essere costretto di nuovo a rivolgermi a quello stesso apparato giudiziario? Realizzo ove posso direttamente il mio diritto visto che mio come tale è stato dichiarato.
Quello or ora delineato non vuole essere apologia del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma un modo, se vogliamo un po’ paradossale e provocatorio, di vedere da un ottica diversa quello che è il necessario ruolo e funzione dell’ufficiale giudiziario non più semplicemente ed esclusivamente ausiliario di una A.G. che con l’emanazione del provvedimento ha già pienamente e definitivamente svolto il proprio compito di risoluzione del diritto controverso.
Se ben vediamo, come accennato nello stesso art. 1 dell’Ordinamento, l’ufficiale giudiziario non è solo e semplicemente esecutore di ordini a richiesta dell’A.G., ma anche delle parti. Inoltre non esegue solo e semplicemente provvedimenti giurisdizionali ma accanto a questi e muniti anch’essi parimenti di formula esecutiva vi sono infatti gli atti notarili ed altri titoli esecutivi come la cambiale o l’assegno che non sono certo di formazione giudiziaria.
Non solo, ma l’esecuzione di questi titoli può non vedere mai la stanza di una cancelleria, un atto notarile munito di formula esecutiva ed un precetto (atto stragiudiziale) così come un precetto cambiario insieme ai titoli ivi descritti sono validi titoli per iniziare una esecuzione che a sua volta potrebbe non essere mai depositata in cancelleria se infruttuosa oppure il creditore abbia chiesto all’ufficiale di desistere dal procedere oltre e non vi è dubbio che anche se non sfociando in un pignoramento l’ufficiale giudiziario esplichi pubblici poteri di
imperium.
Certamente nello svolgimento della sua attività l’ufficiale giudiziario potrebbe essere soggetto ad eventuale controllo giudiziario, ma non è men vero che per il fatto che ogni pubblico ufficiale sia passibile di controllo giudiziario sia di per ciò stesso considerato un ausiliario dell’A.G.
La considerazione da farsi è quindi questa:
se l’ufficiale giudiziario è per certo un ausiliario giudiziario (anzi l’esecutore per definizione degli ordini dell’A.G.) ciò non vuol dire che la sua funzione sia limitata a questo ruolo di ausilio.

L’amministrazione della giustizia

Se quindi l’ufficiale giudiziario non è solo ed esclusivamente un ausiliario dell’ordinamento giudiziario, il suo ruolo si gioca pur sempre all’interno del concetto di amministrazione della giustizia dando ovviamente di questa una lettura molto più lata che non sia quella, solida ma semplicistica, della struttura piramidale di cui prima.
Infatti il concetto dell’amministrazione della giustizia o se meglio vogliamo della tutela legale dei diritti del cittadino non può essere limitato alla funzione tipica giurisdizionale ovvero quella del discernimento delle ragioni di un diritto conteso che è ovviamente funzione di chiusura di qualsivoglia sistema che voglia chiamarsi giuridico; nel nostro paese, ad esempio è ben nota in dottrina la posizione di chi
7 vede nella funzione notarile una funzione che va ben al di là di una meccanica registrazione di dichiarazioni negoziali, surrogabile con un filmato su DVD.
Accanto alla funzione certificatrice vi è la c.d. funzione di adeguamento, ovvero quella dell’indagine delle volontà negoziali sancita dall’art. 47, secondo comma, legge notarile
8, l’atto notarile non certifica solo e semplicemente che Tizio abbia detto “x,y,z” e che Caio abbia risposto “a,b,c”, ma che tra Tizio e Caio si sia stipulato quel tal negozio giuridico e che tale negozio sia lecito. Proprio perché oggetto della funzione notarile è l’indagine su una ben determinata volontà negoziale può essere data a questa piena attuazione e cittadinanza nel nostro ordinamento tramite la trascrizione dei pubblici registri e l’apposizione della formula esecutiva; orbene, dare piena attuazione ai diritti di un cittadino non è in qualche modo dargli giustizia?
Detto ciò, quando un cittadino che abbia nelle sue mani un titolo (giudiziario o meno) deve far ricorso ad un ufficiale giudiziario? Certamente no quando il suo diritto si soddisfi da solo senza dover comprimere od entrare in conflitto con sfere giuridiche altrui. Nell’azione esecutiva l’impulso spetta sempre alla parte e tale impulso deve perdurare in ogni momento del suo svolgimento, l’attività dell’ufficiale giudiziario si frappone tra il legittimo impulso di parte istante e la sfera giuridica altrui, per dare un’immagine plastica l’ufficiale giudiziario è un po’ come quei manicotti che si usano quando si debbano trattare prodotti altamente velenosi – radioattivi o che per contro possano essere contaminati dall’ambiente esterno, l’operatore che voglia trattare con quelle sostanze deve necessariamente indossarli per non essere contaminato o non contaminare il tavolo di operazione, quel manicotto da una parte impedisce il diretto contatto tra l’operatore ed l’oggetto delle operazioni limitandone i movimenti ad alcuni consentiti, dall’altro senza le braccia dell’operatore i manicotti si afflosciano non essendo dotati di impulso loro proprio.
È nella funzione di contemperamento degli interessi che si deve vedere l’essenza del ministero dell’ufficiale giudiziario. Interessi che non solo riguardano il soggetto esecutato, ma anche terzi estranei all’esecuzione.
Prima di addentrarci nell’esame delle problematiche in tema di consegna di minori, quale esempio di funzione di tutela del ministero dell’ufficiale giudiziario nei confronti dell’esecutato possiamo pensare al caso in cui in sede di pignoramento mobiliare al debitore Tizio siano rinvenuti due beni x ed y tutti in grado di garantire il credito di Caio ed entrambi di pronta e facile liquidazione, l’ufficiale giudiziario non dovrà accedere alla richiesta del creditore Caio di pignorare il bene x sol perché metterebbe più in difficoltà il debitore Tizio (ipotizziamo che sia stato promesso in vendita o sia particolarmente utile all’economia del debitore), altro esempio di attività dell’ufficiale giudiziario in difesa dei terzi estranei all’esecuzione è quello dello sfratto da eseguirsi in un appartamento sito in uno stabile condominiale, l’Ufficiale giudiziario prima stesso di iniziare l’esecuzione aprendo forzatamente il cancello condominiale dovrà essere ben sicuro di non spossessare terzi estranei.
L’azione esecutiva non deve essere considerata come un treno lanciato a folle corsa capace di travolgere tutto e chiunque vi si frapponga; allorché debba essere azionato nel mondo reale il diritto cristallizzato nel titolo esecutivo si troverà inevitabilmente a poter collidere con sfere ed interessi giuridici di terzi o dello stesso esecutando ma che sono estranei all’oggetto dell’esecuzione.
E non dobbiamo pensare che l’ufficiale giudiziario sia semplicemente oggetto del generico dovere di
neminem laedere che come tale incombe su tutti, ma di un dovere/potere attivo di contemperamento di interessi come testimonia ad esempio l’art. 609 cod. proc. civ. ove l’ufficiale giudiziario può e deve prendere provvedimenti di custodia circa i mobili ritrovati nell’immobile da esecutare.
Quindi riappropriandoci dell’esempio del treno potremo dire che i binari su cui corre l’attuazione della pretesa esecutiva sono costituiti da una parte dal rispetto delle funzione dell’A.G. di accertamento del diritto controverso, dall’altra dal contemperamento di tutti gli interessi che ruotano intorno all’azione esecutiva.
Per concludere l’edificio della giustizia è più simile ad un tempio greco piuttosto che ad una piramide, ove la funzione di discernimento del diritto controverso propria del giudice è posta a timpano e chiusura del sistema e le colonne sono formate, fra l’altro, dalla funzione notarile di adeguamento e quella dell’ufficiale giudiziario di contemperamento degli interessi.

La consegna dei minori

Rimanendo nei confini della teoria giurisdizionalistica nessuna delle due teorie è di per sé pienamente soddisfacente: da una parte se l’oggetto ultimo dell’esecuzione è la consegna del minore Tizietto dal genitore X a quello Y non si vede dove risiede il fare, dall’altra il minore non è un bene mobile tout court essendo principalmente un soggetto di diritto piuttosto che un mero oggetto passivo di diritti altrui.
Quindi la principale obiezione alla modalità dell’art. 605 cod. proc. civ. sarebbe che di per sé tale procedura è lesiva degli interessi dei minori
9, tuttavia parificare un minore ad un sacco di patate è parimente sbagliato come parificarlo ad un muro da abbattere; come sopra evidenziato l’ufficiale giudiziario si caratterizza principalmente per la funzione di contemperamento di interessi e ha tutti i poteri (non solo quindi l’ausilio della forza pubblica, ma anche la richiesta di assistenza a personale socio-sanitario) e corrispondenti doveri di non violare l’equilibrio psicologico del minore.
Inoltre durante lo svolgimento dell’azione esecutiva ex art. 605 cod. proc. civ. l’ufficiale giudiziario può e deve fare ricorso al giudice dell’esecuzione ogni qual volta nutra il dubbio, anche potenziale, che possa essere violata l’integrità psico-fisica del minore.
Inoltre, l’adozione della procedura di cui all’art. 612 cod. proc. civ., pur autorevolmente avallata dalla Suprema Corte di Cassazione
10, oltre a non aggiungere nulla in merito all’ausilio di personale professionalmente competente in materia si traduce in un inutile aggravio di mezzi e tempi processuali che renderebbe pressoché impossibile il pronto soddisfacimento del diritto (ma in questo caso direi piuttosto la pronta constatazione dell’inadempimento dell’altro genitore) in tutti quei casi come ad esempio i diritti a visite periodiche. La procedura ex art. 612 cod. proc. civ. è strutturalmente adeguata allorché si possa preventivamente progettare un intervento tecnicamente complesso e mostra tutti i suoi limiti allorché si tratti, come nel caso di specie, di difficoltà che sorgono improvvise nel corso dell’esecuzione e non preventivamente affrontabili.
Infine ai sensi dell’art. 612, secondo comma, cod. proc. civ. “
il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata”, questo dettato legislativo, difficilmente superabile, fa sì che in esecuzioni come queste l’aspettativa dell’avente diritto sia facilmente vanificata dal coniuge obbligato.

Segue. La c.d. esecuzione in via breve

La teoria c.d. amministrativistica

Cenni 11

Una tesi minoritaria pone al centro i poteri attribuiti dagli artt. 337 e 344, secondo comma, cod. civ.12, tale tesi viene denominata amministrativistica perché lo stesso Giudice tutelare provvede a mettere in esecuzione la consegna con l’ausilio della forza pubblica e la pubblica amministrazione competente.
I fautori di questa tesi aggiungono che la legge modificativa dello scioglimento del matrimonio (legge 06 marzo 1987, n. 74) all’art. 11
13, sostituendo l’art. 6, decimo comma afferma che: “all’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d’ufficio” e che un attività di vigilanza senza poteri esecutivi sarebbe vuota di contenuti.
Altri autori, invece individuano quale organo esecutivo il P.M. argomentando dagli artt. 73 e 78 dell’Ordinamento giudiziario.
La dottrina maggioritaria respinge le due interpretazioni sulla base del fatto che il legislatore nel primo caso si limita a parlare di “vigilanza” e nel secondo caso si riferisce alla promozione dell’azione e non alla sua materiale esecuzione.

Osservazioni

Poco è così facile dimostrare quanto il nostro legislatore sia coerente nella sua incoerenza. Anche la recente riforma della legge 04 aprile 2001, n. 154 che ha introdotto nel primo libro del codice civile il Titolo IX bis “Ordini di protezione contro gli abusi familiari14 invece di affrontare con coraggio e rigore sistematico i problemi di efficienza dell’U.N.E.P. in Italia ha preferito mettere una pezza nuova in un vestito vecchio e bypassare il ruolo e le funzioni dell’ufficiale giudiziario; per questo motivo, a prescindere dalle perplessità circa la lettera della legge sollevate dalla migliore dottrina, non ritengo che il Giudice tutelare od il P.M. che intraprendano questa forma esecutiva possano essere accusati di violazione di legge.
Tuttavia ciò non toglie che permangano notevoli perplessità sull’opportunità di tale scelta proprio da parte delle autorità che dovrebbero aver istituzionalmente a cuore l’equilibrio psico-fisico del minore, visto che, anche accedendo a tale forma di esecuzione, ciò non eliminerebbe certo la competenza dell’ufficiale giudiziario, competenza che sarebbe sempre concorrente, visto che l’ufficiale giudiziario rimane pur sempre l’esecutore principe di tutti gli ordini dell’A.G.
Nella mia esperienza esecutiva, anche io mi avvalgo di ausiliari come previsto dall’art. 68 cod. proc. civ. ma ciò sempre accade sotto la mia più stretta e continua sorveglianza, se incarico un fabbro di aprire una porta sono sempre sui luoghi dell’esecuzione pronto a guidarne gli sviluppi.
Tornando a quella che prima è stata definita la funzione di contemperamento degli interessi, funzione quanto mai essenziale in tema di consegna di minori, mi domando come possa il magistrato svolgere lui questa funzione una volta che l’azione esecutiva sia scattata, siamo qui di fronte a quel paragone del treno che viene lanciato a folle corsa capace di travolgere tutto e chiunque si frappone al suo cammino ma incapace di fare alcuna valutazione critica.
Un’altra immagine che amo fare della mia professione è quella di disco di frizione della macchina del diritto, come la frizione, pur con un meccanismo di attrito, conduce il movimento del motore alle ruote, così l’ufficiale giudiziario trasmette la forza del diritto dal mondo del dover essere (le leggi e le sentenze) al mondo dell’essere (la cruda realtà) e ciò accade preservando il motore dai sobbalzi e dalla discontinuità della strada che invece senza andrebbero direttamente ad impattare sul meccanismo del motore. In altre parole è proprio questa nostra funzione di contemperamento di interessi, questo nostro essere non solo ausiliari, che ci rende i migliori ausiliari possibili dell’A.G.

Conclusioni

In questa trattazione come non mai ho fatto ricorso ad immagini e parallelismi, ma nessuno mi ha mai colpito per la sua semplicità e completezza quale quello che fa di noi il collega Giovanni De Filippo15 definendoci quale “il diritto che cammina” ed è proprio il portare la giustizia nelle case di qualsiasi livello sociale e culturale, magari durante le tristi operazioni di esecuzione ma sempre tenendo ben fermi, da una parte, il binario della puntuale esecuzione del titolo e non sostituendosi mai all’A.G. e, dall’altra, il binario del rispetto dei diritti di tutti i soggetti a vario modo coinvolti, che fa della nostra una funzione insostituibile ed in continuo passo con i tempi, il mio auspicio è che i colleghi non si dimentichino mai di chi siamo.

1 art. 1 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento Ufficiali giudiziari) – Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario. Essi procedono all’espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall’autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. È fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

2 art. 59 cod. proc. civ. – Attività dell’ufficiale giudiziario – L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

3 art. 68 cod. proc. civ. – Altri ausiliari – Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.
– Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
– Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.

4 art. 475 cod.proc.civ. – Spedizione in forma esecutiva – Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
– La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
– La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

5 R.D. 30 gennaio 1941 – (Ordinamento giudiziario) Art. 73 – Attribuzioni generali del pubblico ministero – Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;
promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza;
fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.
– Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 78 – Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione – Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.
– Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

6 I colleghi tedeschi godono per contro di una autonomia che noi abbiamo smarrito, infatti gli ufficiali giudiziari possono assumere degli impiegati privati. Possibilità che in Italia è stata persa nel 1975.

7 Mario D’Orazi Flavoni, La responsabilità civile nell’esercizio del notariato, in Riv. not., 1958, p. 405 e segg.; ID, Sul contenuto della prestazione notarile, in Vita not., 1959, p. 107 e segg.

8 art. 47 legge 16 febbraio 1913, n. 89 – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto

9 Si veda, Pretura Modica, 13 giugno 1990: “L’opposizione all’esecuzione della domanda di riconsegna delle minori appare fondata qualora l’esecutante-opposta, invece di intraprendere la procedura prevista dall’art. 612, c. p. c., unica attuabile in tema di consegna coattiva dei minori, abbia promosso l’esecuzione per consegna o rilascio ex art. 605 c. p. c., risolvendosi la scelta di una procedura diversa da quella consentita non in una mera irregolarità degli atti, ma in un grave pregiudizio per le minori, trattate alla stregua di oggetti, senza alcuna considerazione dei loro desideri e delle loro esigenze psico-affettive” in Giur. Merito, 1992, p. 876 con nota di Manera.

10 Cass.civ., sez. I, 07 ottobre 1980, n. 5374: “Con riguardo al provvedimento di affidamento del figlio naturale al genitore e per l’inserimento nella famiglia legittima di questi, che la corte d’appello, sezione per i minorenni, abbia reso in sede di reclamo ed a norma dell’art. 252 (nuovo testo) Cod. civ., la competenza all’esecuzione spetta non al medesimo giudice che lo ha emesso, ne al pretore, in qualità di giudice tutelare, ma al pretore del luogo di residenza del minore, in qualità di giudice della esecuzione degli obblighi di fare o non fare e con le modalità di cui agli artt 612 e segg Cod. proc. civ., atteso che il provvedimento stesso, pur non essendo pronunciato nella forma della sentenza ed in esito a giudizio contenzioso, integra una statuizione giurisdizionale non interlocutoria o provvisoria, bensì definitiva, nel senso che esaurisce la cognizione nell’ambito dell’istanza che ha attivato il giudice per i minorenni” in Riv. Dir. Pr. 1982, p. 336

11 Alberto Crivelli (aggiornamento II ed. a cura di Daniela Crivelli), Esecuzione forzata e processo esecutivo, III vol., pag. 1328, Torino, 2012

12 art. 337 cod.civ. – Vigilanza del giudice tutelare – Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni.

art. 344 cod.civ. – Funzioni del giudice tutelare – Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
– Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

13 art. 6 legge 01 dicembre 1974, n. 898 (Scioglimento del matrimonio) come sostituito dall’art. 11, L. 6 marzo 1987, n. 74 – 1. L’obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in relazione all’età degli stessi, può essere disposto l’affidamento congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.
6. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.
7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.
8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all’affidamento familiare di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
9. Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l’audizione dei figli minori.
10. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

14 art. 342-bis – Ordini di protezione contro gli abusi familiari – Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter.

art. 342-ter – Contenuto degli ordini di protezione – Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
– Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
– Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
– Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

15 Giovanni De Filippo, La giustizia che cammina, ed. Lulu, 2011, pag. 77 e segg.

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