Pagina aggiornata in data mercoledì 15 febbraio 2012

Angelo > AUGE >   Invito i visitatori del sito a collaborare nell'inviare non solo quesiti, ma anche risposte/ opinioni perchè .... la giurisprudenza non la fanno solo le sentenze. Grazie di cuore! 

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Forum sulla Liberalizzazione dell'Ufficiale Giudiziario.

 

15 febbraio 2012 > Andrea Moretti < Esecuzione forzata con atto ricevuto da notaio
Devo intraprendere un'azione esecutiva nei confronti di un soggetto che nel contesto di un atto pubblico ha assunto l'obbligo di corrispondere entro un termine una determinata somma di denaro alla controparte. Il termine è infruttuosamente scaduto. Rientrando l'atto pubblico nell'ambito della categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, n. 3) c.p.c., ho chiesto al notaio rogante il rilascio di due copie di quell'atto in forma esecutiva per poter intraprendere l'azione esecutiva. Due copie perché, come è normale, vanno portate all'Ufficiale Giudiziario il quale provvede a notificarne una al debitore e l'altra la restituisce al creditore con la relata di notifica. Mi sembrava tutto facile...ma il notaio mi dice che può rilasciarmi solo una copia in forma esecutiva. Pensavo allora che con quell'unica copia sarei potuto andare dall'Ufficiale Giudiziario il quale, presa visione, avrebbe potuto attestarmi la conformità su una copia fotostatica fatta da me. Ma anche l'Ufficiale giudiziario risponde che ciò non è possibile. Allora mi chiedo. Se l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (in questo caso il titolo è l'atto notarile) al debitore e di tale titolo io posso ottenerne però solo una copia, come faccio poi a depositare il titolo esecutivo con la relata di notifica nella procedura esecutiva? Che senso ha prevedere che gli atti ricevuti da notaio sono titoli esecutivi se poi non posso utilizzarli per intraprendere un'azione esecutiva dal momento che il notaio può rilasciarmi solo una copia in forma esecutiva? C'è qualcuno che è in grado di aiutarmi? Grazie.

Risposta

Tutto ciò è molto strano.

Ad ogni modo:

Il notaio, è vero, può rilasciare una sola copia con formula esecutiva "in originale", ma può al contrario rilasciare altra copia o più copie conformi (se sono più destinatari) certificando la conformità sia dell'atto che della formula esecutiva. Il titolo esecutivo è unico ed è quello con la formula esecutiva originale, mentre le copie conformi dell'atto e della F.E. possono essere utilizzate solo per uso notifica.

In pratica, ripeto, non può essere rilasciata più di una copia in qualità di titolo esecutivo.

idem per l'ufficiale giudiziario, il quale è autorizzato a certificare una fotocopia per uso notifica anche nel caso, ad esempio di una copia autentica di una sentenza rilasciata dalla cancelleria con formula esecutiva in originale. (Angelo)

Rispondi

15 febbraio 2012 >  Nicola Duro < Opposizione atto di precetto
A seguito di decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, ho regolarmente notificato atto di precetto. Avverso il suddetto atto è stato proposto Atto di citazione in opposizione a precetto, ex art. 615 co.1 c.p.c., (con la motivazione che la somma precettata è superiore a quella indicata nel titolo esecutivo),e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Ho inviato una raccomandata, sia alla controparte, sia all'avvocato della stessa, dichiarando di voler procedere a rettifica dell'atto di precetto, rinunciando all'eccedente somma erroneamente richiesta e rinnovando l'invito a pagare il minor importo, realmente dovuto. Mi chiedo se adesso posso comunque proseguire l'azione esecutiva e procedere a pignoramento o devo necessariamente attendere la prima udienza, fissata nell'atto di citazione? A seguito della mia raccomandata, la causa di opposizione a precetto dovrebbe considerarsi conclusa - per la cessazione della materia del contendersi - o l'altra parte può andare avnti ed iscrivere ugualmente la causa a ruolo? Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.

Risposta

L’opposizione a precetto può configurare sia opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) a seconda che il debitore contesti l’ammontare della somma con esso ingiunta ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell’un caso persiste l’idoneità il precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l’esecuzione; nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato. Pertanto a mio parere può procedere sin da ora all'esecuzione forzata per la somma non contestata. (Angelo)

Rispondi

15 febbraio 2012 > Flavio <  competenza unep per un precetto
buongiorno, cortesemente volevo sapere: sono il legale di un creditore che ha un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal gdp di anzio, il debitore si trova a nettuno, mentre il terzo che sono le Poste Italiane hanno sede legale a Roma e dovrò fare alle poste un p.p.t. ovviamente a Roma, posso notificare il precetto dall'unep di Roma, o devo andare all'unep di Anzio?

Risposta

Il precetto può essere notificato a mezzo posta o a mani dall'UNEP di Anzio, mentre il pignoramento presso terzi può essere notificato per entrambi i destinatari (Poste e debitore) dall'UNEP di Roma (ovviamente al debitore a mezzo posta).

Angelo
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15 febbraio 2012 > Teresa < irreperibilità del destinatario di un decreto ingiuntivo
Salve, ho notificato un decreto ingiuntivo a mezzo posta (il destinatario è a Rimini) tramite l'UNEP di Lecce, sezione di Maglie, qualche giorno prima del trascorrere dei 60 giorni dopo i quali sarebbe divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644 cpc.
Purtroppo la notifica non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Come posso effettuare nuovamente la notifica e da quale UNEP? Dovrei seguire le modalità dell'art. 140 cpc, ma come dimostro che il decreto ingiuntivo non è inefficace perchè la notifica non andata a buon fine era precedente alla sua inefficacia? Come fa l'ufficiale giudiziario dell'UNEP di Lecce-Maglie ad effettuare la notifica ex art. 140?
Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia dare una risposta.

Risposta

La relata di notifica a mezzo posta e relativa attestazione postale è la prova che ha dato impulso al procedimento notificatorio e quindi l'atto notificato oltre i 60 giorni non è inefficace: in virtù del principio della doppia data - Principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento del procedimento notificatorio - la notificazione si perfeziona per il notificante con l'avvio della relativa procedura, mentre gli effetti a carico del notificato si producono dal momento in cui lo stesso riceve l'atto.

Occorre precisare che quando la notifica di un atto è vincolata da un termine di decadenza o prescrizione – per il notificante – oppure ad un termine a favore o a carico del destinatario, tali termini vanno calcolati al per il notificante alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – o dalper il destinatario dalla conoscenza legale -  momento in cui la notificazione si perfeziona in virtù del principio della scissione soggettiva (indipendentemente dal numero di accessi)

Tuttavia, occorre tener sempre presente che il perfezionamento della notificazione a favore del notificante è comunque condizionata dall’esito della notificazione al destinatario. Questo significa che se l'intero procedimento notificatorio ha esito negativo o viene dichiarata inesistente, il notificante decade da tale beneficio anticipato.

Per quanto concerne la notifica ai sensi dell'art. 140, di competenza dell'UNEP di Rimini, ti consiglio di accertare se il debitore abita ancora all'indirizzo indicato negli atti al fine di valutare l'opportunità di notificare ai sensi dell'art. 143.

Angelo
Rispondi

14/1/2012 > 29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  avv. Luca Geremia < rilascio copie conformi all'esecutive
... dovendo procedere alla notifica di un decreto ingiuntivo, già esecutivo, ai 3 soci di una snc, posso farmi rilasciare le 3 copie conforme all'esecutiva, per uso notifica, dall'ufficiale giudizirio previo pagamento dei relativi diritti o necessità l'attestazione di conformità del cancelliere

1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello

L'art. 111 del DPR 1229 del 1959 (ordinamento deli ufficiali giudiziari) dice che l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti. Sembrerebbe, dunque, che la risposta sia sì, ma perché non farsele fare dal cancelliere?

2. Risponde Giovanni Silvagni

La Suprema Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che competente al rilascio delle copie conformi all'originale è , soltanto, il soggetto depositario dell'atto medesimo. Nel caso in esame, il Cancelliere.
In realtà, l'Ufficiale Giudiziario al quale il D.P.R. 1229/59 affida il compito di rilasciare copie per la notifica, attesta che sono conformi all'originale , soltanto , se quest'ultimo è, sia pure temporaneamente, in suo possesso. Egli certifica di aver notificato copia conforme all'originale dell'atto che gli è pervenuto per la notifica.
Rispondi

14/1/2012 >  Maria Ventura < sequestro preventivo
Buonasera a tutti voi,volevo porvi il seguente quesito e spero che voi mi sappiate dare una risposta.Una mia cliente vanta un credito consistente nei confronti di una società, quest'ultima è stata sottoposta quest'anno a sequestro preventivo per reati di criminalità mafiosa e si trova in amministrazione giudiziaria.Nell'interesse della mia assistita, che vanta un credito nei confronti della società sottoposta a sequestro preventivo, ho notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e mi è stata fatta opposizione invocando il difetto di competenza per materia e funzionale del giudice della fase monitoria e che la tutela del terzo deve avvenire in sede di incidente di esecuzione innanzi al giudice delle misure di prevenzione che ha adottato il provvedimento ablativo.Ora mi domando,ma il creditore per vantare un credito non deve prima procurarsi un titolo? e l'unica procedura possibile non è quella civile,premettendo che la mia cliente ha solo delle fatture in possesso?Vi ringrazio anticipatamente.

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14/1/2012 >  avv.Malaguti Maurizio <  pignoramento all'estero
Nel 2007 iscrivevo ipoteca su decreto ingiuntivo su alcuni beni immobili tutti in Italia di una debitrice italiana la quale nel 2008 riusciva però ad alienare parte di tali beni ipotecati ad una società avente sede in Svizzera.
Ho proceduto al pignoramento dei beni rimasti in Italia ma è risultato incapiente per cui ora utilizzando il medesimo decreto ingiuntivo vorrei pignorare i beni già da me ipotecati ed alienati alla società svizzera.
Posso farlo? E con quali modalità?
Grazie della risposta.

Rispondi

14/1/2012 >Avv.Ornella Mazzeo <  prescrizione decreto liquidazione CTU
E' stato notificato un decreto ingiuntivo per un decreto di liquidazione da parte di un CTU, il decreto di liquidazione è datato 9.5.2005,la prima messa in mora è stata fatta nel maggio 2011, in tale caso, secondo Voi, si applica la prescrzione presuntiva dei tre anni prevista per i compensi dei professionisti, oppure la prescrzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza?
Grazie.

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14/1/2012 >  Francesca Natale <  decreto ingiuntivo con attribuzione

Il Tribunale di S. Maria C.V., come quello di Aversa, mi hanno fatto fare, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo n°4 copie del decreto adducendo che v'è attribuzione al procuratore anticipatario al fine di creare un doppio titolo, uno per il cliente e dunque per la sorta ed uno per me difensore. Nel definire poi bonariamente un pagamento a Catania, nell'inviare i conteggi, uno per la sorta ed uno per le spese legali, mi contatta un collega chiedendomi come mai avessi chiesto diritti per doppie copie e doppie notifiche e di fronte alla mia spiegazione come ricevuta dalla cancelleria del Tribunale di zona, ho notato un certo scetticismo..credo giustamente. Leggo poi oggi una sentenza del GdP di Caserta che dice, come avevo già sentito, che va notificata una sola copia ed è il precetto ad essere fatto doppio, uno per la sorta ed uno per le spese legali. Mi chiedo: "In caso di pignoramento, se il decreto ingiuntivo lo deposito assieme al precetto x procedere al pignoramento relativo alla sorta, che titolo deposito per il pignoramento delle spese legali a mio nome?"

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29 novembre 2011 < 29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Marco Fontana <  Esecuzione rilascio immobile in pendenza di ricorso.
Buongiorno, al primo ingresso l'ufficiale giudiziario ha redatto verbale e ha rimandato gli atti al giudice dell'esecuzione. Le parti dovranno comparire in un udienza fissata a febbraio 2012. Non essendoci alcun provvedimento di sospensione dell'esecuzione intendo comunque chiedere all'ufficiale giudiziario di proseguire con l'esecuzione.
Posso? Ci sono termini legali entro i quali l'U.G. deve provvedere o è alla sua assoluta discrezione?
L'U.G. è tenuto a notificare alle parti la data del prossimo intervento? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Da quel che scrivi pare che l'ufficiale giudiziario abbia chiesto l'intervento del giudice ex art. 610 c.p.c. per superare difficoltà che non ammettono dilazione. Direi dunque che, fino alla pronuncia del giudice, l'ufficiale giudiziario non possa riprendere l'attività. Se il tuo cliente ha premura potresti chiedere al giudice l'anticipazione dell'udienza.
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29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > avv Silvio Cenaro < inefficacia del precetto e...?
Buongiorno. Ad un mio cliente è stato notificata un ordinanza possessoria e l'atto di precetto il 28 giugno 2011. ad oggi, l'esecuzione non è iniziata e pertanto sono trascorsi 90 giorni. cosa si può fare? l'ufficiale giudiziario può inviare il preavviso di rilascio immobile o è necessario un nuovo precetto? e se lo invia si può fare opposizione?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Per l'attuazione dei provvedimenti cautelati (669 duodecies cpc) la notifica del precetto non è dovuta. Del resto se una attività è talmente urgente da richiedere un procedimento cautelare ad hoc, talvolta addirittura inaudita altera parte per non pregiudicare le ragioni del richiedente, la notifica dell'atto di precetto potrebbe far perdere tempo in maniera tale da pregiudicare definitivamente il risultato finale.
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29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  Remus Marzio < Attuazione sequestro giudiziario azioni s.p.a. in mano a società con sede all'estero.

Come si può dare attuazione a un sequestro giudiziario di partecipazioni azionarie di una s.p.a. con sede in Italia attualmente detenute da un'altra società, con sede all'estero (UE)?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me applicando le norme vigenti nel luogo in cui il sequestro va eseguito, perciò se i titoli da sequestrate si trovano in Italia si applicherà l'art. 677 c.p.c., mentre se i titoli si trovano all'estero si dovranno applicare le norme ivi vigenti, sicché bisognerà in primo luogo sapere se il provvedimento di sequestro emesso dal giudice italiano possa essere riconosciuto ed attuato all'estero in base alle convenzioni internazionali, ai trattati, alle direttive o ai regolamenti comunitari. Ove questo riconoscimento non fosse possibile, tutto il procedimento andrebbe promosso all'estero.
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29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Maria Teresa Persico <  notificazione a cittadino costaricense
... devo notificare un atto di precetto in Costarica ad un cittadino italiano naturalizzato cittadino costaricense che ha perso la cittadinanza italiana. In Costarica, giusto quanto mi è stato riferito dal Consolato italiano in Costarica, non esiste l'anagrafe dei residenti, come posso fare? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Sai che è in Costarica, ma non è possibile rintracciarlo con precisione. Procurati allora la prova di questa impossibilità (ad esempio la lettera con la quale il consolato italiano in Costarica ti dice che lì non esiste un'anagrafe e che rintracciare le persone è come cercare un ago in un pagliaio) e poi chiedi una notifica ex art. 143 c.p.c., se conosci il luogo di ultima residenza in Italia o di nascita (in Italia) del destinatario.
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29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Saverio Casile < Esecuzione forzata contro ente locale
Buongiorno a tutti .Vi sarei grato se potreste rispondere al seguente quesito:E' possibile procedere contro un ente locale (comune) con la forma del pignoramento mobiliare. Cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

No. Le esecuzioni forzate contro il Comune si fanno con un pignoramento presso terzi, dove per terzo si intende la tesoreria, che, in taluni comuni, è una banca privata. Individua dunque la tesoreria del comune debitore e procedi con un pignoramento presso terzi (vedi DL 669/1996, conv in L. 30/1997)
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29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  Avv. Luigi Schito< unep territorialmente competente
... nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qual'è l'UNEP territorialmente competente? E' quello che ha emesso il provvedimento monitorio o quello in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo?

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se la notifica della citazione la vuoi a mani è competente l'ufficiale giudiziario del luogo in cui la notifica va fatta. Se la vuoi per posta è competente l'ufficiale giudiziario del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e presso il quale va dunque instaurata la causa di opposizione (artt. 106 e 107 DPR 1229/1959).
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29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 > Avv. Cristina < notifica del titolo esecutivo
... ho un titolo esecutivo per un sequestro giudiziario; l'ho notificato unitamente alla monitoria per dare avvio al fase esecutiva di rilascio del bene. Ora intendo attivare nuovamente il titolo ma questa volta per il pagamento delle spese legali che mi sono state liquidate nel dispositivo. Occorre una nuova notifica del titolo o posso procedere con il precetto richiamando quella vecchia? grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Puoi procedere direttamente con la notifica dell'atto di precetto, richiamando la notifica del titolo esecutivo, già avvenuta. Non è necessario rinotificare il titolo esecutivo ogni volta che si vuole intraprendere una nuova esecuzione in base ad esso.
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29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 > FRANCESCO AVV. MANDARADONI<  Trascrizione sequestro conservativo
Buongiorno a tutti, ho un problema che mi tormenta.
Ho depositato in corso di causa un sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. avente ad oggetto alcuni immobili della società debitrice della mia cliente.
Il Giudice - lo stesso adito nella causa di merito - ha emanato un provvedimento a mezzo del quale, anzichè disporre il sequestro inaudita altera parte o, quantomeno, autorizzare il sequestro in via provvisoria e fissare una udienza di comparizione delle parti, ha semplicemento fissato una futura udienza, dandomi termine per notificare atto e provvedimento alla controparte (peraltro contumace nel giudizio di merito!!) entro 15 giorni dall'udienza stessa.
Mi risulta che non posso trascrivere la domanda di sequestro ma, se ho ben capito, solo ed esclusivamente il provvedimento che lo concede.
Dunque, dovendo attendere l'udienza senza poter trascrivere alcunchè, come posso evitare che, ricevuta la notifica del ricorso per sequestro, la debitrice venda gli immobili o semplicemente trascriva in conservatoria i preliminari di vendita sino a questo momento già stipulati?
Se poteste darmi qualche buon consiglio, come sempre!!!
Grazie!

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Mi sa che non puoi trascrivere niente. Avresti potuto trascrivere la domanda giudiziale, qualora la controversia avesse riguardato uno dei casi previsti dall'art. 2562 c.c., ma da quel che scrivi non sembra il tuo caso. Avresti potuto iscrivere ipoteca giudiziale se tu avessi avuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (2818 cc), ma non ce l'hai. Che dire dunque? Ci hai provato: hai chiesto il sequestro inaudita altera parte, ma non ti è stato concesso. L'impossibile non lo puoi fare.
Rispondi

 

29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  Avv. Susanna Steri < Pignoramento presso terzi all'estero
Gentili Colleghi,
mi trovo in una situazione particolare e un po' complessa, che mi spinge a chiedere il Vostro consiglio.
Ho necessità di pignorare il conto corrente di un debitore italiano che è residente nel Principato di Monaco e che ha, in quel luogo, aperto un conto corrente bancario presso la BNP Paribas. Ovviamente, ove il debitore fosse stato residente in Italia, avendo compiutamente notificato il precetto, avrei potuto iniziare la fase esecutiva pignorando il conto corrente presso la sede italiana di tale banca. Ma in questa condizione? Mi sembra improbabile che la sola nazionalità del debitore fondi la competenza giurisdizionale di un Giudice italiano, magari a Milano, presso la sede centrale della BNP italiana. Temo quindi che dovrò cercare di rendere esecutivo il titolo anche nel Principato di Monaco, per poi aggredire con le regole procedurali del luogo il conto del debitore.
Tuttavia non sono sicura, e resto in attesa di Vostri consigli.
Grazie mille e complimenti per il servizio.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Per l'esecuzione forzata non conta il luogo di residenza del debitore, ma quello in cui si trovano i beni, perciò se il conto corrente, il libretto di deposito o quant'altro è aperto presso una filiale italiana, potrai fare il pignoramento preso terzi in Italia.
Rispondi

29/11/2011 > 26 ottobre 2011 > avv.Francesco <notifica pignoramento presso terzi
Buonasera,
devo notificare un pignoramento presso terzi ad una banca quale terza pignorata, la notifica deve essere effettuata solo presso la filiale in cui sono presenti le somme pignorande oppure anche presso la sede legale?Resto in attesa di risposta e ringrazio.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Normalmente si fanno presso la filiale in cui è instaurato il rapporto. Puoi fare due notifiche, di cui una presso la sede centrale, purché entrambe si trovino nella stessa circoscrizione territoriale del giudice dell'esecuzione. In caso contario sorgerebbero problemi di competenza (perché nel caso del pignoramento presso terzi la competenza è del giudice del luogo di residenza del terzo, ex art. 543 comma 2 n° 4 cpc).
Rispondi

29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  avv. Mariagrazia Caruso < precetto
Buonasera!
Poichè è stata proposta opposizione avverso il precetto, mi è possibile notificare ulteriore precetto per la stessa somma quale discendente dalla medesima sentenza ? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Sì. Con questo espediente puoi espressamente rinunciare al primo precetto, errato, approfittandone per correggere l'errore. In tal caso credo che la causa di opposizione al primo precetto dovrebbe concludersi per la cessazione della materia del contendere e forse puoi ottenere la compensazione delle spese legali.
Rispondi

29 novembre 2011 < 29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  Anna R. <Rinuncia esecuzione
Dopo lunghe peripezie, a seguito di pignoramento mobiliare autovettura, sono riuscita ad ottenere il pagamento integrale da parte del debitore.
nella procedura era intervenuta anche equitalia (fermo amministrativo) la quale ha ricevuto anch'essa il pagamento del suo credito.
ora dovrei rinunciare, peraltro, per evitare l'asporto del bene quanto prima.
l'atto di rinuncia, ex art. 629 cpc, devo per forza notificarlo ad Equitalia oppure posso redigere l'atto e ad esempio,recarmi presso i loro uffici ed ottenere un timbro di depositato, protocollato, visto, etcc.... insomma avvalermi di forme equipollenti alla notifica?
tutto ciò per abbreviare i tempi ed evitare altre spese legali che nel corso degli anni sono lievitate.
grazie a chi vorrà rispondermi.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Nessuna norma ti impone di notificare la tua rinuncia ad Equitalia, la quale, tra l'altro, forse non è neanche intervenuta nell'esecuzione. Se il tuo obiettivo è evitare l'asporto, la rinuncia che hai depositato è già sufficiente. Se vuoi evitare la crescita delle spese, meno notifiche fai e meglio è, specie se queste non sono imposte dalla legge. Tu sei responsabile della tua azione, non di quelle di Equitalia o di altri creditori. Al limite, se ti può essere utile per cautelarti con il debitore, puoi notificare a lui la tua rinuncia e, se già c'è e se non vi ha provveduto d'ufficio la cancelleria, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione della procedura, in maniera tale che il debitore sappia che tu, ottenuto il pagamento, ti sei prodigata per far cessare quanto prima gli effetti del pignoramento.
Rispondi

29 novembre 2011 < 26 ottobre 2011 >  Avv. Giovanni Borsetto < notifica in Messico
Ho chiesto la notifica di atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
Il terzo è società messicana e quindi:
atto di citazione in duplice copia con traduzione asseverata e postilla della procura della repubblica.
spedito dall'ufficiale giudiziario di Padova è stato restituito "non notificato" perchè l'autorità centrale messicana voleva tradotto in messicano il verbale di asseverazione, nonché la postilla della procura della repubblica.
Trattandosi di causa civile ex art. 702 c.p.c. il giudice non ha concesso la rimessione in termini ed ora cosa devo fare per citare la società messicana affinché risponda dei danni causati a cittadina italiana che si è ritrovata una lesione grave al volto causata dalla responsabilità della struttura alberghiera che la ospitava?
Grazie e cordiali saluti
Giovanni Borsetto

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

O ricominci tutto da capo, o instauri una causa autonoma con la società messicana, chiedendo poi la riunione con la causa già in corso.

Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 >  Alessandro Fontana<unico titolo più pignoramenti

Ho consegnato all'ufficiale giudiziario il titolo al fine di eseguire il pignoramento mobiliare, che non è ancora stato eseguito. Ad oggi ho la necessità di utilizzare quello stesso titolo per eseguire un pingoramento mobiliare.come posso fare. grazie per l'aiuto

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

La gatta frettolosa fece i gattini ciechi. I pignoramenti vanno fatti uno alla volta e quando un creditore ne chiede uno deve essere convinto. Se vuoi rientrare in possesso velocemente del titolo esecutivo e del precetto devi rinunciare alla richiesta di pignoramento mobiliare. Altrimenti, se il pignoramento è già fatto, puoi solo chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a ritirare titolo e precetto in originale.
Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 >  Maria Ventura < pignoramento presso terzi

Salve, ho notificato sia al debitore che al terzo(banca) un pignoramento presso terzi, il debitore salda il debito ed io ancora non ho ricevuto la risposta della Banca nè ho iscritto a ruolo il pignoramento, in questo caso cosa devo fare per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva e ritirare i titoli?grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Deposita una rinuncia all'esecuzione.
Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Stefano Guzzini<Notifica obbligatoria presso la struttura territoriale dell'ente pubblico ex art. 14 D.L. 669/96.

A norma dell'articolo di legge indicato in oggetto, dovrei procedere a notificare un atto giudiziario (precetto) "presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati". Nella fattispecie, il soggetto privato interessato è residente a Milano, mentre il debitore destinatario della notifica dell'atto è il Ministero della Salute, con sede legale - ovviamente - a Roma. La struttura territoriale del Ministero sita nel comune di Milano quale è? L'A.S.L. di Milano città? Oppure è sufficiente notificare presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso cui il Ministero della Salute si domicilia di fatto, ex lege, in qualsiasi processo "milanese" in cui esso è parte in causa? Ringrazio fin d'ora l'U.G. con esperienza in merito o qualsiasi altro operatore del settore voglia darmi lumi. Stefano

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non mi risulta che i precetti si notifichino presso l'avvocatura dello Stato (art. 11 RD 1611/1933).

Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Teresa Maddaluno < sequestro giudiziario
aiuto ho bisogno di aiuto..ho procrastinato un sequestro giudiziario di ramo di azienda perchè mi sono trovata in difficoltà più volte,ho fatto un rinvio al 12.10.2011 ed oggi 27.09.2011 la parte istante nonchè il custode giudiziario nominato dal giudice mi hanno fatto formale richiesta scritta di anticipare il sequestro e l'immissione in possesso del custode, non potendo lo stesso, in mancanza dell'attuazione del sequestro a provvedere ad alcuni compiti fondamentali. l'u.g. può in questi casi ed in quale modo anticipare l'attuazione pur essendoci un verbale di rinvio con tutte le parti presenti? nessuno sembra sapere nulla in proposito. grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Notifica un preavviso motivato di anticipazione dell'accesso
Rispondi

29 novembre 2011 < 3/10/2011 > Avvocato Carosielli Franco <  mancanza della formula "ho pignorato" nel'atto di pignoramento immobiliare...in relazione al questo su emarginato l'atto di pignoramento è inesistente o nullo oppure in ogni caso valido . Le opposizioni avverso tale atto sono quelle ricomprese nell'art.617 cpc ? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non è la dicitura "ho pignorato" che deve essere necessariamente contenuta nel pignoramento, bensì la formula di cui all'art. 492 c.p.c. di ingiunzione dell'ufficiale giudiziario, rivolta al debitore, "di astenersi da qualunque atto diretto a sottarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi". In mancanza di tale formula ci sono sentenze che dichiarano il pignoramento inesistente, altre che lo dichiarano nullo, altre che lo dichiarano solo irregolare.
Rispondi

29 novembre 2011 < 9 novembre 2011 >  Erica Masciandaro <posso notificare atto di precetto su assegni smarriti/rubati?
Posso notificare un atto di precetto su assegni smarriti/rubati protestati per questa ragione? Mi sorge il dubbio perchè il protesto non è stato elevato per insolvenza.
Nel caso in cui io non possa agire con un atto di precetto quale altro strumento ho a disposizione per recuperare quelle somme? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Direi di no, perché se non esibisci gli originali degli assegni all'ufficiale giudiziario questi non potrà certificare, ex art. 480 cpc, di avere riscontrato che la trascrizione del titolo (imposta dall'art. 55 RD 1736 del 1933) corrisponde all'originale. E ancora: l'ufficiale giudiziario non potrà pignorare senza il titolo esecutivo in originale (513 cpc). Ritengo, dunque, che dovrai instaurare la procedura di ammortamento prevista dall'art. 2016 c.c.
 

L'ammortamento degli assegni è disciplinato dagli articoli 69 e ss. del RD 1736/1933. In questo caso, se gli assegni sono non trasferibili (e con la nuova disciplina lo sono quasi tutti), ci si potrà avvalere dell'art. 73, il quale dispone: "nel caso di assegno bancario emesso colla clausola <non trasferibile> non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente".
 

9 novembre 2011 > 26 ottobre 2011 > Vanessa < unep competente per notifica
salve a tutti, vi sarò grata se potrete risponedere al seguente quesito: può richiedersi la notifica di un titolo esecutivo(sentenza) emesso da un tribunale (nella specie Vasto) presso l'ufficio NEP di altro tribunale (nella specie Pescara)???vi ringrazio fin da ora e auguro buona serata.

Risponde Salvatore Tranchina UG Bari.

 Gent.ma Vanessa,tutto dipende da dove si trova il destinatario. Evitando di citare normative, in pratica se il destinatario si trova a Vasto, competente è solo l'unep di Vasto per la notifica da effettuarsi sia a mano che (eventualmente) a mezzo posta. Se il destinatario si trova a Pescara competente per la notifica può essere l'unep di Pescara (a mani) o l'unep di Vasto (a mezzo posta). Se il destinatario si trova, per esempio, a Milano competente per la notifica è l'unep di Vasto (a mezzo posta) o l'unep di Milano (a mani). Cordiali saluti.
Rispondi

 

9 novembre 2011 >  Paolo Callegari < Pignoramento stipendio Carabinieri
Buongiorno, dovrei pignorare lo stipendio ad un Carabiniere in servizio a Torino.
Il terzo è il Centro Amm.Naz. dell'Arma sito in Chieti o il Comando dell'Arma della Regione Piemonte? Non so a chi notificare...
Grazie infinite.

Per la risposta clicca qui.

Rispondi

 

3/10/2011 > 8/2011  < Avv. Vincenzo Manfredi< errato nome di battesimo del terzo pignorato
Salve, il quesito è il seguente: ho promosso un pignoramento presso terzi per vincolare il canone di locazione mensile dovuto al mio debitore dal suo inquilino. Il terzo pignorato mi ha comunicato che effettivamente corrisponde il canone mensile e che provvederà ad accantonarlo in attesa del provvedimento di assegnazione. Mi ha tuttavia informato che il suo nome di battesimo non è quello indicato nell'atto. L'udienza per la dichiarazione ex art. 547 cpc è stata d'ufficio rinviata a dicembre prossimo. Ritenete che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione oppure visto che il cognome è giusto ed il debitore si presenterà davanti al giudice per rendere la dichiarazione positiva la questione sarà cosi superata avendo l'atto raggiunto il suo scopo. Diversamente cosa mi conviene fare? Grazie anticipatamente per la risposta. Avv. Manfredi

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se stai proprio in ansia potresti notificare un semplice atto di rettifica per la correzione dell'errore materiale, fermo restando, però, che il pignoramento secondo me è già valido ed ha già prodotto i suoi effetti malgrado l'errore, perché il destinatario lo ha ricevuto e si è già dichiarato, non so se verbalmente o per iscritto, debitore, e immagino che già stia accantonando le somme pignorate. Del resto l'inquilino è lui e non può sorgere alcun ragionevole dubbio su eventuali scambi di persona. L'errore materiale, facilmente riconoscibile e commesso solo su uno degli elementi identificativi del destinatario, non inficia il pignoramento. Del resto, se io fossi il terzo pignorato, sapendo che su di me incombono gli obblighi del custode, mi guarderei bene dal non conservare le somme pignorate, col pretesto che il mio nome è stato indicato in modo erroneo, quando però è incontrovertibile che l'atto è destinato a me.

Rispondi

3/10/2011 > 8/2011 <  Mirko Mantellini < Liberazione Immobili con Decreto di Trasferimento o Ordinanza ai sensi del 560 c.p.c.
In caso di vendita giudiziaria di immobile con precedente nomina del custode giudiziario IVG, lo stesso custode deve provvedere a liberare il cespite da persone e/o cose. Il titolo esecutivo deve essere un'ordinanza de G.E. ai sensi dell'art. 560 cpc, ma non può essere di sicuro il Decreto di Trasferimento! In caso in cui il GE sostenga che l'IVG debba eseguire il rilascio con titolo esecutivo il DDT (che non fa alcun riferimento ad "eseguire la liberazione" bensì a "rilasciare" l'immobile) è secondo voi titolato l'IVG ad eseguire tale ordine? Visto che alla notifica della significazione l'Ufficiale Giudiziario controllerà gli atti troverà una mancata nomina e/o riferimento all'IVG di procedere a tale liberazione? In sostanza: L'IVG può o non può procedere alla liberazione di un immobile venduto tramite asta giudiziaria utilizzando il DDT come titolo esecutivo?
Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me il titolo che può utilizzare il custode per la liberazione dell'immobile è il provvedimento di cui all'art. 560 cpc. La norma, infatti, dispone che tale provvedimento è titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito, a cura del custode e anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, se questi non lo esentano. Il decreto di trasferimento, che pure è titolo esecutivo per il rilascio ex art. 586 cpc, è titolo di cui può avvalersi invece l'aggiudicatario, ove preferisca curare da sé l'esecuzione per rilascio, esentando il custode. Dunque, posto che entrambi sono titolo per il rilascio, è d'uopo che ognuno utilizzi il titolo esecutivo che gli compete. Aggiungo che sarebbe meglio presentare preventivamente un'opposizione, prima che il rilascio sia richiesto all'ufficiale giudiziario, poiché non si può pretendere che questi tolga le castagne dal fuoco al debitore, ravvisando e decidendo su vizi che devono essere fatti valere dalle parti e valutati dal giudice nelle opportune sedi.
Rispondi

3/10/2011 > 8/2011 < Marco Ciampitti < Sfratto per morosità
intanto complimenti per il libro sullo sfratto, che ho appena terminato di leggere. Nel capitolo dedicato all'assistenza della forza pubblica si fa riferimento alla tutela penalistica dei provvedimenti giudiziari: a tal proposito è possibile che l'ordine di rilascio del giudice (nel mio caso scaduto il 29 luglio scorso) sia completamente sprovvisto di tutela? Posso invocare l'art. 388 cp sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice?

Risponde Diego FerroUG Orbetello

Perché sprovvisto di tutela? Va messo in esecuzione come tutti i provvedimenti di convalida di sfratto, perciò bisognerà notificare titolo esecutivo, atto di precetto, preavviso di rilascio e infine si potrà procedere materialmente allo sfratto. Non ravviso gli estremi per il reato di cui all'art. 388 cp, in quanto qui si tratta solo di un inadempimento ad un obbligo derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma non c'è nessuna mancata esecuzione DOLOSA prevista dall'articolo in questione: non vi sono infatti atti simulati o fraudolenti, non vi sono provvedimenti a tutela di minori o incapaci, non vi sono provvedimenti urgenti a tutela della proprietà o del possesso (sequestro, denuncia di nuova opera ecc.), non vi sono sottrazioni o distruzioni di beni pignorati e simili attività, non vi sono ritardi o rifiuti del custode.
Rispondi

3/10/2011 > 9/2011 < Adele Pellegrino <  Luogo di notifica del precetto
Buon pomeriggio a tutti! Dovrei iniziare l'esecuzione su Grottaglie (TA) e vorrei sapere se devo notificare il precetto da Grottaglie ed eleggere domicilio in Grottaglie, ovvero se posso tranquillamente notificare il precetto dall'UNEP di Taranto ed indicare nell'atto il mio domicilio professionale che è in Taranto.
Grazie anticipatamente.

1. Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Puoi senz'altro notificare da Taranto eleggendo domicilio in Taranto, ma così facendo rischi che eventuali opposizioni a precetto ti siano notificate presso la cancelleria del giudice competente su Grottaglie. L'art. 480 cpc, infatti, al terzo comma, stabilisce che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in mancanza, le opposizioni a precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Dunque, per avere la notifica dell'opposizione a precetto presso il tuo studio di Taranto, dovresti poter dimostrare che in Taranto ci sono beni da pignorare e che perciò l'esecuzione è destinata ad esser fatta a Taranto (Cass. 7505/1999; Cass. 840/1997).

2. Risponde Melisenda Boccuti UG Eboli
Si può notificare l'atto di precetto per posta da qualsiasi ufficio n.e.p.(sempre che non vi sia allegata una sentenza o un decreto). Inoltre per l'esecuzione si può spedire l'atto di precetto notificato con il titolo per posta all'ufficio nep competente per zona con una lettera di accompagnamento e pagare in contrassegno...

3. Avv. Maria Ventura

Salve collega, lei può tranquillamente notificare il precetto dall'Unep di Taranto e domiciliarsi in Grottaglie. Saluti.
Rispondi

14/9/2011 <  Felice Manfellotto < Risposta a Antonio Caradonna.

LA COMUNICAZIONE DELLA DATA DEL NUOVO ACCESSO, SUCCESSIVA A QUELLA FISSATA AI SENSI DELL'ART. 608 C.P.C QUALE INIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA PER RILASCIO D'IMMOBILE, DEV'ESSERE COMPIUTA CON L'ACCESSO SUL LUOGO DELL'ESECUZIONE PREVIO VERBALE. IN TALE OCCASIONE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, IN ASSENZA DELLO SFRATTANDO, DI SUOI FAMILIARI CONVIVENTI O DI PERSONE ADDETTE ALLA CASA, PUO' LASCIARE UN AVVISO COMUNICANDO LA NUOVA DATA PER L'ESECUZIONE (PRASSI CONSOLIDATA DALL'UNEP DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO) VERBALIZZANDO IL TUTTO IVI COMPRESE LE ISTRUZIONI RICEVUTE (SCRITTE O VERBALI) DA PARTE ISTANTE ANCHE TRAMITE IL PROCURATORE LEGALE (COME DA MANDATO). CONSEGUENZIALMENTE, PER OGNI BUON FINE DI GIUSTIZIA,BUONA PRASSI PUO' RITENERSI NOTIFICARE DETTO VERBALE ALLO SFRATTANDO.TRATTASI DI BUONA PRASSI, NON DI OBBLIGO POSTO A CARICO DI PARTE ISTANTE, SICCHE' BEN PUO' FARSI A MENO DELLA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCESSO QUALORA E' STATO LASCIATO AVVISO D'USO PER LO SFRATTANDO ASSENTE.

Rispondi

1/9/2011 < 5/8/2011 > 16/7/2011 >  Antonio Caradonna > UG < verbale di sfratto e notifica
Data la frequenza del caso e la varieta' di interpretazioni chiedo anche su questo forum un vostro parere.

Il quesito è:in presenza di una dichiarazione scritta ed aggiornata del legale del proprietario di un immobile da rilasciare,con cui si invita l'ufficiale giudiziario in modo inequivoco ad effettuare un rinvio dello sfratto,vista la pendenza di trattative tra le parti, è legittimo notificare all'esecutato-ad abundantiam..-il verbale di rinvio "d'ufficio"cioe' senza dover effettuare l'accesso?Grazie

Risponde Giovanni Silvagni UG

L'art. 608 c.p.c. stabilisce che l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica alla parte tenuta al rilascio il giorno e l'ora in cui procederà "forzatamente". Ciò, anche, al fine di consentire l'eventuale adempimento spontaneo entro il termine indicato ovvero di essre presente all'immissione in possesso del creditore procedente.L'accesso, pertanto,a mio parere appare necessario laddove la richiesta di rinvio dell'esecuzione sia , soltanto , unilaterale e non concordata con la parte tenuta al rilascio.
Diversa, invece, è l'ipotesi di estinzione contemplata dall'art. 608 bis ove si prevede che la parte istante , prima della consegna o del rilascio abbia la possibilità di rinunciare all'esecuzione con atto da notificarsi all'esecutato e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario

Risponde Antonio Caradonna.

Grazie a Giovanni Silvagni per la risposta al mio quesito.Peraltro segnalo che ,caso piuttosto frequente,la richiesta esplicita di rinviare lo sfratto perviene dopo il primo accesso(quello fissato col 608 e solo per il quale,a mio avviso,ha senso la tutela data allo sfrattando di liberare spontaneamente o assistere alle operazioni..).Dopo il secondo o terzo accesso,cioe',in cui lo sfrattando non si rinviene a casa ne' si fa vivo sul luogo della esecuzione il proprietario,che magari ha fatto presente per iscritto di voler differire il rilascio pendendo trattative con il debitore,che senso ha recarsi ogni volta presso l'esecutato ?Non e' piu' ragionevole notificargli il verbale di rinvio,che anzi lo tutelerebbe maggiormente data la sua assenza ai sopralluoghi precedenti dell'UG ?
Rispondi

1/9/2011 < 16 luglio 2011 < 13 luglio 2011 > Avv. GIORGIO <pignoramento presso terzi
Ecco il mio quesito: all'udienza fissata per la dichiarazione, il terzo si dichiara debitore del mio debitore per la somma di XXX; io chiedo l'assegnazione della somma visto che per sorte - intervento - spese legali la somma è capiente.
Appena usciti il terzo mi dice che però al mio debitore ha rilasciato 40 cambiali di pari importo con scadenze a partire da Maggio 2011 (pagata) in poi.
Adesso il dubbio è questo; io adesso notifico la copia autentica dell'ordinanza del G.E. ma il terzo potrà pagare la mia cliente visto che ha rilasciato delle cambiali?
Un collega mi dice che il terzo ha sbagliato a riconoscersi debitore perché con il rilascio delle cambiali ha estinto l'obbligazione.
Io non sono d accordo perché la cambiale non è uno strumento di pagamento ma di credito e per me l'obbligazione non si è estinta.
Deve pagare un tot al mese e per meglio garantirsi il suo creditore le ha chiesto di emettere le cambiali.
Temo che mi faranno una opposizione per adesso dopo la notifica del titolo starò alla finestra.
Brancolo nel buio.
Grazie in anticipo.

Anche a mio parere il terzo ha sbagliato perchè se le cambiali sono state girate il terzo non è più debitore del suo debitore bensì di una ... "quarta" persona.

Il mio consiglio è quello di verificare con il terzo la banca di appoggio ed eventualmente agire di conseguenza.

Risponde Giovanni Giorgio Uff.le Giud.rio Acquaviva delle Fonti
A mio pare, al riguardo, bisogna tener conto dei tempi in cui si sono verificati gli eventi.
1^ ipotesi: Caio (terzo debitore dell'esecutato Tizio) regola il suo debito con l'emissione di pagherò cambiari in favore del suo creditore Tizio, prima della notifica dell'atto di pignoramento preso terzi; in questo caso non può considerarsi debitore (ai fini della procedura esecutiva) per aver regolato, comunque, la sua obbligazione prima della notifica dell'atto di pignoramento.
2^ ipotesi: se Caio (terzo debitore dell'esecutato Tizio), al momento della notifica dell'atto di pignoramento, non ha regolato con cambiali (o in altro modo) il suo debito nei confronti del suo creditore, ovvero dell'esecutato Tizio, non può disporre di tali somme e non può emettere (in pagamento) alcun pagherò cambiario o titolo similare, nè sottoscrivere transazioni con tale soggetto creditore, relativamente alla disponibilità delle somme che deve a quest'ultimo.
Sarebbe opportuno, a mio modesto avviso, l'accertamento specifico dell'obbligo del terzo, al fine di verificare le sue eventuali responsabilità o la sua buonafede, in ordine al regolamento contabile effettuato con l'esecutato.
E' un mio parere personale, non avendo riscontrato giurisprudenza al riguardo.
Grazie per l'attenzione

2.. Risponde Gianni Firenze

Sono d'accordo con Giovanni Giorgio: bisognerà vedere se le cambiali hanno data certa (assai difficile da provare) anteriore al pignoramento, nel qual caso male ha fatto il terzo a non aver precisato in sede di dichiarazione i tempi di pagamento(esigibilità) previsti per il pagamento del debito, ai fini dell'assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ma qualche eccezione forse la potrebbe sollevare; se invece le cambiali non hanno data certa anteriore al pignoramento, il terzo non potrà certo eccepire la loro esistenza od il loro pagamento, e ciò anche ai sensi dell'art. 2917 c.c.; non concordo invece nella necessità di promuovere giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, dal momento che quest'ultimo si è dichiarato, ahilui, debitore, anche se senza precisare i tempi di esigibilità del debito

5/8/2011 >16/7/2011 < 30 giugno 2011 >   Anna<pignoramento presso terzi - smarrimento cartolina di ritorno notifica atto al debitore

Buongiorno a tutti!
Ringraziando anticipatamente per la risposta, vi chiedo una soluzione al mio problema.
Agli inizi di marzo ho portato alla notifica atto di pignoramento presso terzi. All'udienza fissata il terzo rende dichiarazione positiva, ma in quella sede, all'atto dell'assegnazione, ci si accorge che la cartolina di ritorno della notifica dell'atto al debitore non c'è! Pertanto il G.E rinvia per la verifica della notifica.
Bene di questa cartolina non si ha traccia, cosa devo fare? Posso notificare una copia conforme dell'atto di pignoramento e del verbale di causa al debitore o devo chiedere al giudice di autorizzarmi al ritiro dell'originale dell'atto di pignoramento e dei titoli e rinotificare tutto? E se il precetto a questo punto è scaduto che faccio?
Grazie

Risponde  Riccardo Rossi
Prova a fare una ricerca all'ufficio postale competente inviando un fax; ultimamente vi sono forti ritardi nella restituzione degli avvisi di ricevimento;può darsi che lo trovino e comunque,se è andato smarrito, ti rilasciano un duplicato.
In mancanza credo non vi sia altra strada che rinotificare al debitore il pp3 in copia conforme e il verbale d'udienza.

2. Risponde Giovanni Silvagni UG
L'art. 6 della legge 890/1982 recita , testualmente, : Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è , però, tenuta a rilasciare, senza spese, un duplicato ed a farlo

Rispondi

5/8/2011 < 13 luglio 2011 > Paolo Rigozzo < UG < trattamento economico applicazioni
ciao, vorrei sapere riguardo ad applicazione ad altro ufficio di funzionario unep, quali sono gli emolumenti spettanti per legge, preciso che il funzionario non operera' all'esterno, non svolgera' servizio di esecuzione e notificazione, neanche postale, si occupera'di contabita'per quanto sia possibile essendo applicato cinque giorni al mese, probabilmente anche consecutivi.Oltre ai diritti computabili che percepira', essendo questi minori sicuramente, di quelli del suo ufficio di appartenenza,cosa altro gli spetta? e per i giorni in cui sara' applicato avra' diritto a percepire anche nel proprio ufficio di sede tutte le trasferte?
Quando un funzionario va' in ispezione, ha diritto a percepire le trasferte reddito e rimborso spese ,dal suo ufficio di appartenenza?
E per quanto riguarda le ferie, se queste coincidono con i giorni di applicazione, qual'e' il trattamento economico trasfertizio sia nell'ufficio di sede che in quello di applicazione? grazie per la risposta, e tanti saluti a tutti.

Risponde Giuseppe Iannella UG
ciao paolo, solo oggi ho letto il tuo quesito e di getto ti rispondo per quanto reputo debba farsi e anche farei in prima persona,ci sentiremo poi telefonicamente; nella sede di applicazione,sempre rapportando ai 5 gg di presenza, percepirai i diritti che nel caso sicuramente non saranno computabili per cui sarà un extra in busta paga mentre per le trasferte salvo diversa intesa interna percepirai la tua quota parte reddito quale lavoratore interno sempre per i soli 5 gg di presenza; nella tua sede invece riguardo alle trasferte interne,stante i 5 gg di assenza per applicazione, verranno decurtati appunto dalla quota a te spettante quei cinque gg; in deroga a tutto questo può valere un diverso accordo interno che tenga conto di tali eventualità; il funzionario UNEP in ispezione ha diritto a partecipare al riparto interno della quota reddito trasferte perchè compito d'istituto previsto dall'art.120 del nostro ordinamento(si configura assistenza al magistrato); per le ferie vige sempre la presenza o meno in servizio per aver diritto al riparto ma in questo caso ogni ufficio ha un suo accordo

Rispondi

5/8/2011> Avv. Cosima Bitetti < notifica atto di citazione a commercialista per responsabilità professionale
Buoansera,
avrei bisogno di un vostro consiglio.
Devo notificare un atto di citazione ad un commercialista per responsabilità professionale.
Devo notificarlo allo studio oppure alla residenza?
Grazie per la collaborazione
Cordiali saluti

Risponde  Avv. Luigi Miglio
Non credo sia rilevante in questo caso l'indirizzo presso il quale l'atto sia da notificarsi: nel dubbio, peraltro, nulla vieta che la notifica sia effettuata ad entrambi gli indirizzi, il che dovrebbe eliminare ogni rischio.

Rispondi

16 luglio 2011 > Avv. Giuseppe Pecce < Pignoramento presso terzi
Salve, devo notificare un pignoramento presso terzi per credito derivante da omologa di separazione consensuale. Il debitore è insegnante elementare. Devo notificare alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (ex Direzione Provinciale del Tesoro) oppure presso il Provveditorato scolastico? Grazie.

Alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (ex Direzione Provinciale del Tesoro).

Rispondi

16/7/2011 < 30 giugno 2011 > Funzionario UNEP Roberta Barbone < spese pegno conseguenti a dichiarazione ex art. 492 c.p.c.
In seguito ad un pignoramento mobiliare negativo il debitore, nei 15 giorni successivi all'accesso, ha dichiarato di possedere dei beni mobili che si trovano nel circondario di un altro tribunale. Ho inviato copia del processo verbale ex art. 492 c.p.c. all'Ufficio NEP competente territorialmente mentre gli originali del verbale di pegno e di dichiarazione ex art. 492 quinto comma c.p.c. unitamente al titolo esecutivo e al precetto sono stati restituiti all'Avvocato istante. Successivamente l'UNEP presso il quale era stata inviata la copia del verbale mi ha inviato una r/r (dal mio ufficio restituita al mittente) in contrassegno per un importo superiore ai 50 euro, per le spese di esecuzione da loro sostenute. L'ufficiale giudiziario ricevente non avrebbe dovuto attendere l'incarico dalla parte istante con la consegna dei titoli e il deposito di  "una congrua somma" per le spese di pignoramento? Il pagamento di queste spese può essere richiesto ad un ufficiale giudiziario che non è parte? Come avrei dovuto comportarmi? Grazie Roberta

Risponde Felice Manfellotto UG Nola

Interpretando quanto dettato dal legislatore in materia,appare corretta la procedura adottata. L'ufficio N.E.P destinatario della documentazione, in copia, trasmessa a seguito della dichiarazione di rito resa dal debitore,si sarebbe dovuto comportare come di seguito:
1) attendere la richiesta di procedere all'attività esecutiva da parte del creditore, tramite l'avvocato al quale è stato conferito mandato, essendo attività a richiesta di parte istante che,ben, può non intendere svolgere;
2)imputare il pagamento della specifica alla parte istante.

Nell'ipotesi interpretativa volta a ritenere l'attività dell'ufficio N.E.P competente per territorio, tale a seguito della dichiarazione di rito ex art. 492 c.p.c e, pertanto conseguenziale alla richiesta originaria fatta,comportante il prosieguo dell'azione esecutiva senza ulteriore richiesta; ogni somma deve essere sempre posta a carico della parte creditrice.
A tal proposito l'ufficio N.E.P destinatario della prima richiesta deve, solo, preoccuparsi di chiedere, anche, il pagamento delle spettanze dell'ufficio N.E.P successivamente interessato e preoccuparsi di trasmetterle a detto.

Rispondi

13 luglio 2011 > Dario Mondino < compiti del proprietario nominato custode
Buongiorno,
5 anni fa, a seguito di uno sfratto divenuto esecutivo,sono stato nominato dall'Ufficiale Giudiziario custode dei beni mobili di proprietà dell'inquilino sfrattato e pertanto mi sono dovuto accollare le spese di sgombero e ricovero dei predetti beni mobili presso un altro luogo. A distanza di 5 anni, l'inquilino non si è fatto più vivo per recuperare i suoi beni mobili presenti nell'appartamento ( SI TRATTA DI BENI MOBILI DI NESSUN VALORE ECONOMICO)Come posso fare per disfarmi legittimamente di tali beni mobili? Ringrazio di cuore chi vorrà essermi di aiuto, non so proprio come comportarmi.....

Risponde Laurino.

Se i mobili come Lei scrive non sono di nessun valore la via più rapida è quella di fare un'istanza al giudice dell'esecuzione, allegando copia del verbale di sfratto, al fine di essere autorizzati a trasportare i predetti beni in una discarica o donare in beneficienza.

al contrario se i beni hanno un valore la procedura è quella dell'offerta reale con successiva istanza vendita al G.E. (per un approfondimento sulle relative procedure vedi manuale dello sfratto ed. 2011)

Rispondi

 

30 giugno 2011 > 28 maggio 2011 > avv. Francesco Rizzo < pignoramento azioni - rifiuto debitore azionista
Da tempo non riesco a risolvere la seguente situazione: il debitore, contro il quale vanto titolo esecutivo oggi passato in giudicato, risulta titolare solo di varie azioni non dematerializzate. Ho chiesto, e l'UG ha eseguito, pignoramento mobiliare; tuttavia, alla richiesta dell'UG, il debitore ha fatto verbalizzare: "nulla dichiaro in merito alle azioni". Da precisare che in precedenza il medesimo debitore aveva dichiarato di averle smarrite e, a seguito di ciò, avevo chiesto e ottenuto in via surrogatoria l'emissione dei duplicati da parte della società. Vorrei evitare di ripetere la procedura di volontaria giurisdizione e agire esecutivamente su quelle azioni che il debitore non esibisce, nè dice dove sono.  

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se il debitore rifiuta di dichiarare dove sono i suoi beni commette il reato di cui all'art. 388 c.p., con conseguente possibilità di querela. Se le azioni sono andate smarrite e la società ne emette di nuove in sostituzione, vai a pignorarle direttamente presso la sede della società, prima che questa le consegni all'azionista.
 Rispondi

30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 > Giuseppe schifani <Estensione automatica del pignoramento presso terzi anche al tfr
Salve, ho notificato un pignoramento presso terzi ad un'amministrazione dello stato per stipendi, emolumenti e somme di vario titolo di cui la stessa era debitrice nei confronti di una propria dipendente. Al momento in cui l'amministrazione ha reso la dichiarazione di terzo ex art.547 CPC (positiva) il proprio dipendente si era dimesso dal lavoro da circa due mesi. Gia' ritengo che ciò' comporti una mancanza da parte del terzo pignorato, ma al dipendente e' stato erogato il TFR per intero come se lo stesso non avesse mai subito il pignoramento dello stipendio, in realtà' avvenuto circa sei mesi prima del pensionamento con le conseguenze nei confronti del creditore procedente che sono facilmente immaginabili ...il mio quesito e' il seguente:per effetto di un ppt di somme, emolumenti ed altro... Indicato in modo generico marientrante nelle poste attive connesse al rapporto di lavoro, il ppt si estende anche al TFR, colpendolo in egual misura dei crediti di lavoro ? E poi vi e' responsabilità' della amministrazione per aver reso una dichiarazione falsa, dal momento che ha dichiarato che tizio era proprio dipendente anche se dimessosi mesi prima? Grazie anticipatamente della risposta e se possibile gradirei delle citazioni della giurisprudenza.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Il momento in cui le somme dovevano essere bloccate corrisponde a quello in cui al terzo è arrivata la notifica del pignoramento. Se a quella data il TFR non era ancora stato erogato, il terzo avrebbe dovuto trattenere la parte pignorata, essendo il TFR una retribuzione differita, ma ciò sempre che l'atto di pignoramento non fosse formulato in maniera equivoca e fuorviante (una generica intimazione di non disporre di tutte le somme e di tutte le cose delle quali il terzo è debitore secondo me non è né equivoca, né incompleta, né generica). Si ricordi che il terzo, sulle cose pignorate, ha gli obblighi del custode (546 c.p.c.). Se però questo tizio adesso è pensionato potresti intanto pignorare la pensione; per litigare col terzo avrai tempo anche dopo.
Rispondi

30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 > Avvocato Riccardo Rossi< pignoramento ente locale
Ho effettuato un pignoramento per una piccola somma presso il tesoriere di un Comune; la banca che svolge il servizio di tesoreria ha reso dichiarazione ex art 547 c.p.c. vincolando le somme precettate aumentate della metà, tuttavia ha precisato che ai sensi dell'art 159 dlgs 267/2000 il Comune ha dichiarato impignorabile una certa somma( svariati milioni di euro) e il saldo contabile del Comune debitore non ha mai superato l'importo dichiarato impignorabile.
Deduco che è inutile coltivare la procedura poiché il Giudice dell'Esecuzione anche senza opposizione del debitore dovrebbe dichiarare l'impignorabilità delle somme.
Premesso che lo stesso art 159 dispone che  non è consentita altra modalità che il pignoramento presso il tesoriere dell'ente, quali altri beni dell'ente possono eventualmente essere staggiti?Altrimenti è evidente che il pignoramento presso la tesoreria è perfettamente inutile, visto che ben difficilmente il saldo dell'Ente sarà mai superiore all'importo dichiarato impignorabile dallo stesso Comune di semestre in semestre.   

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Altre forme di pignoramento non esistono. Però la dichiarazione di impignorabilità dovrebbe valere solo per il semestre in corso, mentre per il semestre successivo il tuo credito dovrebbe avere la precedenza, altrimenti il Comune, con questa furbata, non pagherebbe mai i propri debiti. In alternativa la soluzione credo che sia quella di contestare la dichiarazione del terzo ed istruire la causa ex art. 548 c.p.c.
     
Rispondi


30 giugno 2011 > 1 giugno 2011 > Luca Di Placido <Pignoramento mobiliare.
Sono in possesso di un titolo esecutivo ed in sede di precetto procedo alla notifica unitamente al certificato di residenza.
L'uff. Giud. notifica la 1^ volta ex art. 140 cpc, ma con l'invio della conseguente racc.ta il postino mi accerta che l'inquilino è irreperibile (ergo notifica non valida); procedo ad una seconda notifica ... stessa procedura!!! Contatto l'Uff. Giud. ed il Postino
e vengo a sapere, dal Postino, che aveva aperto alla porta la moglie del debitore dicendo che lo stesso non abitava più lì... non vi sto a dire le mie considerazioni... Il postino mi invita ad effettuare di nuovo la notifica garantendomi che avrebbe convalidato la cartolina dichiarato la temporanea irreperibilità dello stesso.
Procedo alla 3^ notifica (ovviamente con tutte le spese del caso) ed a questo punto come per magia l'Uff. Giud. mi notifica l'atto con un 143 cpc. (dichiarando semplicemente che si era trasferito).
Ora recandomi per il deposito del pignoramento mobiliare (con certificato di residenza e stato di famiglia) allo sportello
l'operatrice mi dice che il pignoramento non si può passare dato che l'interessato non abita più lì.  Ovviamente visto che questa pratica
appare sempre di più nebulosa ho insistito per far accettare la stessa ritenendo che il debitore abiti in quel luogo (dove di fatto risiede).  Ora mi chiedo ... l'Uff. Giud. per due volte ha  certificato la sua esistenza in loco 140 (girando la palla alla Posta) per poi negarla con il 143.  Tutto questo può arrestare l'esecuzione del pignoramento mobiliare??  Vi ringrazio per le eventuali risposte.

Risponde Avv. Stefano Adami
Senza entrare nel merito delle vicissitudini in merito alla notifica del precetto, appare evidente che con una notificazione ex art. 143 c.p.c. non é possibile eseguire un pignoramento mobiliare presso l'abitazione nella quale lo stesso Ufficiale Giudiziario che dovrebbe eseguirlo ha poco prima attestato che il debitore si é definitivamente trasferito in altro luogo (ignoto). Ritengo quindi che quanto affermato dall'addetta alla ricezione degli atti sia corretto e penso che, nonostante alla fine l'atto sia stato accettato, ben difficilmente l'Ufficiale Giudiziario eseguirà il pignoramento.
Per procedere con pignoramento mobiliare bisogna prima comprendere se il debitore abita ancora in loco e, in caso affermativo, far notificare di conseguenza l'atto di precetto (art. 138, 139 o 140, non 143 c.p.c.).

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Evidentemente l'ufficiale giudiziario le prime due volte non ha trovato nessuno in casa perciò, presumendo che il destinatario abitasse all'indirizzo, come risultava dal certificato di residenza, ha notificato ex art. 140 c.p.c. Il postino che, invece, sapeva di questo trasferimento, non consegnava l'avviso ex art. 140 c.p.c. a causa dell'irreperibilità del destinatario. Quando l'ufficiale giudizario è andato la terza volta evidentemente ha potuto parlare con qualcuno acquisendo informazioni dalle quali è risultato che il debitore, ancorché anagraficamente residente, in realtà era irreperibile. Ora, tenuto conto che il pignoramento può essere eseguito nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti (513 c.p.c.), dovendo intendersi per casa del debitore il luogo in cui egli effettivamente abita, indipendentemente da chi ne sia proprietario, se risulta che il debitore non abita più lì il pignoramento non si può fare, a meno che tu non ottenga, dal presidente del tribunale o da altro giudice da lui delegato, l'autorizzazione a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore (513 c.p.c.). In alternativa si può pignorare ciò che il terzo possessore (la moglie separata rimasta a casa) consente spontaneamente di esibire, indicandolo come appartenente al debitore (513 c.pc.). Però ti chiedo: vale la pena forzare la mano per pignorare a tutti i costi quel miserabile divano e quello stravecchio televisore, che nessuno comprerà e che ti faranno affrontare spese inutili, oltre tutto col concreto rischio che in sede di opposizione di terzo emerga che il luogo in cui si è pignorato non è la casa del debitore?
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30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 > Avv. Putignano < Autovettura pignorata, invenduta e non ritirata
Buonasera a tutti... il mio quesito, a cui l'ufficio giudiziario adito non ha saputo fornire alcuna risposta, è il seguente: pignorata l'autovettura al debitore, l'asta va deserta ed il creditore non chiede l'assegnazione, pertanto la procedura si estingue. L'auto rimane però dal custode in quanto il debitore, che è rimasto contumace nella procedura esecutiva,si disinteressa della sorte del suo veicolo. Chi deve rivolgere l'invito al debitore a ritirare l'auto? Il creditore o il custode? Ma soprattutto: se il debitore continua a disinteressarsi dell'autovettura, il custode può appropriarsene o procedere autonomamente alla rottamazione?
Grazie.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io la vedo così: estinta la procedura, tornando i beni invenduti nella piena disponibilità del debitore, è questi l'avente diritto alla restituzione, e dunque è lui che deve venire a prenderla. Se non lo fa, trattandosi di un bene evidentemente di poco o nessun valore, si potrebbe presentare istanza al giudice affinché fissi un termine al debitore per ritirare l'automobile, trascorso il quale questa può reputarsi abbandonata, con conseguente autorizzazione a rottamarla. L'appropriazione pura e semplice senza intervento del giudice, invece, mi pare illegittima. A mio avviso sussiste responsabilità, per le spese di custodia e rottamazione, a carico del creditore procedente che con la sua richiesta di affidamento ad un terzo ha dato adito a spese per le quali l'incolpevole custode va tenuto indenne. Per quest'ultimo, quindi, è secondo me consigliabile rivolgersi al creditore per avere il pagamento dei diritti di custodia. Il creditore dovrà così attivarsi o per far assegnare a sé la custodia (si porta via l'automobile liberando così il custode) o per ottenere l'autorizzazione alla rottamazione. 
 
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30 giugno 2011 > 11 giugno 2011 >   Mazzoni Anastasia < recesso socio snc

Sono un socio di una snc da anni inattiva. Come da statuto per recedere e' necessario inviare una raccomandata con ricevuta  di ritorno agli altri soci n 2 .I soci pero' non ritirano le raccomandate
e pertanto tornano indietro. Mi arrivano cartelle esattoriali relativi al diritto camerale ma non posso dare pubblicita' in camera di commercio poiche non posso dimostrare che i soci sono a conoscenza  della mia volonta di recedere dalla societa' di cui anche io faccio parte.Come posso uscire da questa società snc se i soci sono spariti e non
riesco a rintracciarli ? Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Fagli una notifica tramite ufficiale giudiziario, ex art. 140 o 143 c.p.c. Può darsi inoltre che sia possibile ottenere lo scioglimento della società, per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (art. 2272 c.c. n° 2).

Risponde Danci < Consulente

Salve, per legge una raccomandata non ritirata da esecuzione del contenuto il problema passa a chi non la ritira che senza leggere il contenuto diventa automaticamente a conoscenza del contenuto spero di essere stato chiaro.
Ovvero chi non la ritira diventa contumace del contenuto quindi sarà facile dimostrare in camera di commercio che è stata inviata e non ritirata e quindi diventata esecutiva.

 
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11 giugno 2011 > Serena Morganti, praticante avvocato < notifica al curatore fallimentare
Buongiorno a tutti, sono alle prese con la notifica di un Decreto ingiuntivo emanato dal giudice nei confronti di un s.r.l. dichiarata fallita pochi giorni prima della pronuncia del ddetto Decreto, o meglio, nel lasso di tempo tre il deposito in cancelleria del ricorso ed il decreto.
Ho trovato una sentenza di Casssazione secondo la quale la notifica del Decreto ingiuntivo, in questo caso, sebbene sia nullla potrebbe servire ad escludere la PRESUNZIONE DI ABBANDONO DEL TITOLO.
Ho allora deciso di procedere con la notifica. La mia domanda è la seguente: la notifica al Curatore si fa a mani proprie nel suo studio professionale? Grazie.

Risponde Diego Ferro.

Direi di si.

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11 giugno 2011 > 24 maggio 2011 > R. Barbara < ho bisogno di un chiarimento...
Salve avrei bisogno di un consiglio..ho quasi 26 anni ma solo 8 anni fa ho scoperto di non essere figlia dell'uomo che mi ha dato il cognome..dopo aver fatto alcune ricerche sono riuscita a conoscere il mio vero padre sperando di poter aver dei rapporti padre figlia con il tempo ma cosi' non e' stato..a parte questo in questi 8 anni non sono mai riuscita a sepere la verita' sul perche' mi avesse abbandonata.adesso la mia domanda e' ho il diritto di sapere se questa persona e' davvero mio padre e sapere le motivazioni reali citando lui e mia madre in tribunale? posso richiedere il test del dna?e se lui si rifiutasse?
Distinti saluti

Risponde Avv. Riccardo Rossi

Deve prima impugnare per difetto di veridicità il riconoscimento da parte della persona che le ha dato il cognome, poi se ottenuta sentenza favorevole, esperire l'azione di accertamento giudiziale di paternità nei confronti del padre biologico con eventuale richiesta di danni  
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28 maggio 2011 > Olga Pugi <Esecuzione sfratto per morosità immobile abbandonato
Buongiorno, volevo cortesemente sapere se c'è un modalità per ottenere l'esecuzione immediata o il più veloce possibile di uno sfratto per morosità nel caso in cui l'immobile, locato ad una società per i propri dipendenti, sia stato di fatto abbandonato da mesi.
Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti

tenti con un provvedimento d'urgenza.
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28 maggio 2011 > 24 maggio 2011 > 13 maggio 2011 > 2/5/2011 >  Anna Piccolo < Pignoramento presso terzi
Gentilissimi colleghi Vi pongo un quesito: il mio cliente è debitore della somma di € 8.000,00 per il mancato pagamento del mantenimento alla figlia maggiorenne. il sig. Tizio non ha proprietà immobiliari nè mobiliari e l'unica fonte di reddito pari ad € 4.200,00 annue deriva dal canoni di locazione in quanto usufruttuario di un immobile.
Ora vi chiedo il sig. Tizio può subire un pignoramento presso terzi anche se i suddetti canoni costituiscono l'unica e sola fonte di reddito? Grazie

1. Risponde Diego Ferro UG

Certo che si può, tanto più che il credito fatto valere è di natura alimentare. In tali casi persino gli stipendi sono pignorabili in misura superiore ad un quinto. Il diritto di usufrutto stesso, essendo cedibile, è anche pignorabile (ma io non l'ho mai visto fare, perché è molto improbabile che qualcuno se lo compri). I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finchè costoro non sono in grado di provvedere a sé stessi, venendo meno questo obbligo solo se la mancanza di autosufficienza dei figli è dovuta alla loro stessa negligenza.

2. Risponde Giovanni Giorgio UG
Art. 326 c.c. “Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.”
A parere del sottoscritto, quindi, è pignorabile soltanto il reddito derivante dall’esercizio dell’usufrutto (canoni di locazione, frutti pendenti, ecc…), ma non già il diritto, per sua natura subordinato a condizioni soggettive e/o temporali, trattandosi, peraltro, di bene immateriale.

3. Risponde Diego Ferro UG

Attenzione: l'usufrutto legale di cui all'art. 324 c.c. è una cosa diversa. Nel quesito si parla di usufrutto semplice.
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28 maggio 2011 > 24 maggio 2011 > Giancarlo Iorizzo<escussione fideiussione
Chiedo scusa in anticipo per la scarsa attinenza del quesito ma sono davvero in cattive acque!
Ho posto fideiussione con il mio socio, sul conto corrente di una società SRL che ora palesa 59.000 euro di passivo
non essendo il socio patrimonializzato, la banca (senza essere passati a contenzioso) minaccia di escutere la fideiussione solo sulla mia persona, mettendo a sofferenza la mia posizione debitoria complessiva , sommando il mutuo (regolarmente pagato) e l'imposto garantito = 200.000+ 59.000= 259.000 da mettere a rientro o mi pignorano la casa....
possono farlo?
vi sono grato per qualsiasi suggerimento

Risponde Diego Ferro UG

Sì, possono farlo. In base all'art. 1944 codice civile, infatti, nella fideiussione la regola generale è che il creditore può escutere il patrimonio del fideiussore anche senza aver preventivamente escusso quello del debitore principale, salvo patto contrario.

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24 maggio 2011 > 13/5/2011 > Daniela Restivo  < NOTIFICA ART. 140 C.P.C. E ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI PER NOTIFICA PRECETTO
Salve a tutti, vorrei proporvi un quesito.
In data 03.01.2011 provvedo a notificare un decreto ingiuntivo ad un'azienda agricolo in persona del legale rappresentante...presso la sede legale.
L'unep tramite posta competente notifica con il 140 c.p.c. deposito presso la casa comunale 17.01.2011.Premesso che entro 40 gg non  è stata proposta nessuna opposizione, di conseguenza richiedo al giudice di pace la definitiva esecutorietà per procedere alla notifica dell'atto di precetto. Il giudice trattiene l'atto diversi giorni e mi richiede una visura storica dell'azienda in oggetto. Nel frattempo decorrono i termini di 90 gg entro cui procedere alla notifica dell'atto di precetto a questo punto cosa mi consigliate di fare?
Istanza di rimessione in termini per procedere alla notifica dell'atto di precetto, o rinotifica del decreto ingiuntivo?
Sono ben liete di accogliere qualche suggerimento da chi ha piu' esperienza di me grazie.

Risponde Salvatore Tranchina UG
Scusi, decorrono i 90 giorni da cosa?  E' il precetto che si perime 90 giorni dopo la notifica, termine utile per potere richiedere una esecuzione forzata. Una volta ottenuta l'esecutorietà del titolo non ha vincoli temporali per potere notificare l'atto di precetto (salvo quelli,molto lunghi, di prescrizione). Cordiali saluti.

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24 maggio 2011 > 13/5/2011 > Giuseppe Tapiglia < precetto esente
ho notificato un atto di precetto di valore inferiore ad € 1.000,00, tramite l'ufficiale Giudiziario di Vittoria (RG), il quale ha rifiustato la mia richiesta di esenzione sostenendo che in quanto atto che potrebbbe essere notificato dalla parte non può essere notificato in esenzione, mentro lo è se in materia di separazione o lavoro.
Mi sono stranizzato della richiesta in quanto dalla normativa vigente evinco un principio diverso, ovvero che il precetto come anche un eventuale pignoramento se inferiore a € 1.033,00 può beneficiare della esenzione nelle notifiche, confortato altresi dal fatto che l'ufficiale giudizioario di Gela segue questa interpretazione, non facendo pagare la notifica dei precetti di valore inferiore a € 1.033,00. Chiedo il Vs. parere, magari supportato da qualche riferimento normativo al fine di confrontarlo con il mio. Grazie in anticipo

Risponde Dr.Dario Rizzotto UG

L'esenzione dall'imposta di bollo e registro e da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi specie e natura è espressamente prevista dall'art.46 della legge 374/91,e successive modificazioni, per gli atti e provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1033,00.
L'atto di precetto è atto di parte che non contiene una domanda rivolta al giudice ma una intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e pertanto non è atto strettamente giudiziale,essendo estraneo al processo cognitivo.Di conseguenza sono a carico della parte istante le spese di notifica a prescindere dall'importo per il quale si procede.
Mi sembra  pertanto molto strano l'operato del  collega che pone a carico dell'erario le spese di notifica di un precetto relativo ad un importo inferiore ad € 1.033,00 esponendosi al rischio di dover rispondere  di danno erariale.

2. Risponde Salvatore Tranchina UG

Soltanto i procedimenti innanzi il Giudice di Pace ed inferiori ad € 1033 sono esenti. Il precetto è esente soltanto in materia di lavoro,famiglia ed altro ed è a pagamento anche se fa riferimento ad un titolo emesso dal Giudice di Pace ed inferiore ad € 1033, trattandosi di atto stragiudiziale. Qualsiasi altro atto, anche se inferiore ad € 1033,e non facente riferimento al Giudice di Pace, è a pagamento.

3.Giovanni Giorgio UG

La legge n. 374/1991, all’art. 46 recita: “Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”
La normativa successiva (v. L. 468/99 ed altro) non ha modificato il principio relativamente all’esenzione, ma ha aggiornato soltanto l’importo e quanto relativo alle impugnazioni degli atti.
Poiché l’atto di precetto non costituisce un provvedimento, ma un semplice atto di parte, come tale fruisce dell’esenzione non per il valore, ma soltanto (eventualmente) per la sua natura (p.e. cause di lavoro, separazione personale, cause penali, gratuito patrocinio, ecc.), prevista esplicitamente dalle norme ad essa riferibili.
In sostanza, le spese per la notifica dell'atto di precetto, redatto su decreto ingiuntivo o sentenza del G. di P., anche con l'intimazione inferiore ad euro 1.100,00, vanno corrisposte all'ufficio notificatore.

Rispondi


13/5/2011 > avv. Rosa Agnello < giorno feriale per l'esecuzione
Alla mia cliente è stata notificata un'intimazione a ricevere un immobile, solo che l'ufficiale giudiziario ha indicato come data della consegna il giorno 15/05/2011 che è domenica. Che cosa succede l'atto è nullo? la mia cliente non si deve presentare.
grazie e distinti saluti

Risponde Felice Manfellotto UG

SI APPLICA L'ART.155 DEL C.P.C, IV COMMA, CHE COSI' DISPONE:"SE IL GIORNO DI SCADENZA E' FESTIVO, LA SCADENZA E' PROROGATA DI DIRITTO AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO".
Rispondi


24 maggio 2011 > 11 aprile 2011 > avv. Michele Guitta < Notifica precetto verbale conciliazione cciaa
... poichè la compagnia telef x non ha ottemperato a quanto previsto dalla conciliazione, conclusa con sottoscrizione verbale che impegna pagamento somme, ho intenzione di notificare precetto su verbale (che dovrebbe essere titolo esecutivo) ed ovviare alle contestazioni che possono sollevarmi gli Uff. Giud.
Visto che il verbale è stato consegnato in doppio originale alle parti presenti, è necessario il rilascio di copia conforme e formula esecutiva. Nel verbale non si menziona alcunché in riferimento alla sua validità come tit. esec. Grazie

Risponde Carmine Vespa UG

Il verbale conciliazione cciaa è da considerarsi a tutti gli effetti di legge quale titolo esecutivo in base a quanto statuito dalla L. 481/95 all’art. 2, comma 24, lett. b). Procedi pure con l'atto di precetto.
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13/5/2011 > Dott. Monica Valente < deposito del fascicolo di parte
Il mio quesito è il seguente: mi sono costituita in appello proponendo appello incidentale;la causa di primo grado prosegue per un giudizio di divisione; quando ho depositato l'atto di costituzione in appello mi sono riservata di depositare il fascicolo di parte di primo grado, ora come devo procedere? Grazie

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13 maggio 2011 > 18/4/2011 > Maria Ventura < verbale negativo di pignoramento s.n.c.
Buongiorno cari colleghi,vi pongo un quesito ingarbugliato si tratta di una s.n.c. che ha contratto un debito di circa 40.000,00 €uro per la fornitura di carburante emettendo degli assegni che poi sono stati protestati,ho notificato il precetto e poi ho eseguito il pignoramento ma con esito negativo,infatti, dalle visure mobiliari e immobiliari sia la società che i soci non detengono assolutamente nulla, adesso ho avviato un'indagine anagrafica tributaria per capire che fine hanno fatto i beni precedentemente esistenti e capire se in realtà si è verificata una frode nei confronti dei creditori.

Aiutatemi come posso fare per far sì che questo adempia al suo debito?
Grazie.

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Mi sembra che le stai già tentando tutte, perciò se la società e i soci non hanno alcun bene e se non può sortire effetto neanche una querela per insolvenza fraudolenta quale strumento di pressione per indurre i debitori al pagamento, non ti resta che armarti di santa rassegnazione.

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13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Avv. Anna R. <Pignoramento auto già sottoposta  a fermo amministrativo

ho scoperto che il mio debitore è proprietario di un'autovettura facendo una visura al pra ma ho scoperto, altresì, che Equitalia Esatri mi ha preceduto di poco disponendo il fermo amministrativo sulla stessa.
tralasciando che il debitore, gira tranquillamente con l'auto senza farsi alcun problema, posso procedere con un pignoramento mobiliare?
equitalia recupererà la sua somma (peraltro irrisoria) dal ricavato della vendita, il resto andrà a me, giusto?
grazie mille

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Secondo me l'automobile, ancorché sottoposta a fermo amministrativo, è pignorabile dal privato, però su di essa l'erario ha privilegio, sicché il privato si soddisferà sul ricavato solo dopo il soddisfacimento dell'erario. Bisogna perciò valutare se l'automobile può essere venduta per una somma che copra le spese e il credito erariale.

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13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Girolamo Morelli < dichiarazione del terzo pignorato

Gent.mi Sigg.ri,
mi è stato notificato un pignoramento presso terzi (io sono il terzo pignorato) ed allo stato posseggo tre cambiali da pagare al debitore esecutato......
Devo rendere dichiarazione positiva in tal senso?
Devo sospendere il pagamento delle cambiali all'esecutato?
Aiuto please...
Grazie di cuore

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

La mia opinione è che se il tuo debito è cartolarizzato in cambiali, dovrai pagare a chi, alla scadenza, te le presenterà quale legittimo possessore (essendo le cambiali trasferibili con la girata non puoi sapere se te le presenterà il debitore esecutato o un altro soggetto). Se rifiuterai di pagare rischierai di subire protesti e pignoramenti. L'art. 1997 del codice civile stabilisce infatti che il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo. Il creditore procedente che ti ha notificato l'atto di pignoramento presso terzi, perciò, se vorrà i soldi da te, dovrà consegnarti le cambiali, perché non puoi permetterti di pagare senza riaverle indietro, col rischio che altri te le ripresentino per l'incasso. Egli dovrà dunque pignorarle come si pignorano i beni mobili, cioè asportandole materialmente. Il giudice dell'esecuzione ti darà l'ordine di pagarle e tu le pagherai dietro  loro riconsegna. Nel frattempo dovrai pagare a chi te le presenterà quale legittimo possessore, fosse anche il debitore esecutato (che sennò ti manda in protesto) a meno che, al momento del pagamento, non giunga lì sul posto l'ufficiale giudiziario a portare via la cambiale dalle mani del creditore cambiario (se ancora coincidente col debitore esecutato). Si veda anche Cass. 2917 del 1990, secondo la quale il pignoramento di un credito incorporato in un titolo cambiario che, anziché nella forma del pignoramento presso il debitore diretto con materiale acquisizione del medesimo, venga irritualmente eseguito nella forma del pignoramento presso terzi, cioè presso l'obbligato cambiario, è affetto da nullità radicale e insanabile.

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13 maggio 2011 >  11 aprile 2011 > Stefano C.< Notifica all'esecutata di intervento in procedura esecutiva c/o terzi
Alla prima udienza di un pignoramento presso terzi sono intervenuto nella procedura esecutiva, in forza di decreto ingiuntivo passato in giudicato e munito di F.E., con istanza verbale formulata in udienza.
Il Giudice ha pertanto ammesso l'intervento, di cui ha dato atto nel verbale d'udienza, disponendo altresì la notifica a mia cura all'esecutata dell'intervento.
Al fine di adempiere all'onere prescritto, mi domandavo quale fosse la modalità da osservare ovvero:
1)notificare (solo?) copia conforme del verbale d'udienza 
2)redigere e notificare atto di intervento "a posteriori"
3)altro?
Ringrazio sin d'ora per le eventuali risposte.

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Notifica il ricorso per intervento con copia autentica del verbale di udienza cucita di seguito ad esso.


13/5/2011 < 11 aprile 2011 >   Danilo Restuccia < Sfratto per finita locazione segue la proprietà dell'immobile
Lo scorso dicembre 2010 è diventato esecutiva una convalida di sfratto per finita locazione ma nel mese di gennaio 2011 il proprietario ha venduto l'appartamento ad una società che ora mi chiede di eseguire quello sfratto (iniziato dal vecchio proprietario) contro l'inquilino.
Il titolo esecutivo ottenuto dal vecchio proprietario può essere fatto valere in esecuzione forzata dal nuovo proprietario dell'immobile? Basta dare atto del trasferimento della proprietà nell'atto di precetto o il nuovo proprietario deve iniziare un nuovo procedimento di sfratto per finita locazione?

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

L'acquirente dell'immobile subentra negli stessi diritti del venditore, perciò il titolo esecutivo per il rilascio ottenuto dal secondo è utilizzabile dal primo. Fai menzione di questa successione nell'atto di precetto, onde dare modo al debitore, se crede, di contestare la titolarità del tuo diritto. L'importante è che tu sia nel possesso materiale del titolo esecutivo. Aggiungo inoltre che procurarsi un nuovo titolo esecutivo, intestato al nuovo proprietario, comporterebbe un ingiustificato aumento delle spese.


13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Riccardo Barbaro < Ingiunzione fiscale a società in liquidazione
Sussiste qualche preclusione/condizione ad avviare la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 ad una S.r.l. in liquidazione volontaria (così risulta da una visura camerale)? La notifica dell'ingiunzione può essere fatta al liquidatore presso la sede legale dell'azienda? Ringrazio per l'attenzione

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Non vi sono preclusioni, perché la liquidazione volontaria non è una procedura concorsuale. Notifica pure al liquidatore.

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13 maggio 2011 >  18/4/2011 > Guglielmo Sapientino < Pignoramento contro S.a.s.
Ho notificato un precetto cambiario ad una S.a.s. intimando il pagamento sia alla società sia al socio accomandatario ex art. 2313 c.c.; nella notifica al socio mi sono attenuto alla residenza risultante da visura camerale ma mi è tornata indietro mentre la notifica alla sede della società è andata a buon fine.
Nelle more delle ricerche della residenza del socio, a Messina, si sta avvicinando la scadenza del termine per proporre pignoramento.
A questo punto, posso chiedere nel frattempo il pignoramento verso la società e dopo, in caso di esito negativo, notificare nuovo precetto al solo socio facendo menzione in esso del già esperito tentativo di accesso al pignoramento?

Risponde Diego Ferro Ufficiale Giudiziario Orbetello

Sì. Stai agendo nel modo più corretto.

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2/5/2011 >Avv. Maurizio Busin < modalità esecuzione sequestro giudiziario cambiali
Buonasera,
vorrei sapere, cortesemente, come viene eseguito concretamente un provvedimento di sequestro giudiziario di cambiali già depositate presso la banca che ne curerà l'incasso.
L'Ufficiale Giudiziario si reca con il titolo (decreto inaudita altera parte od ordinanza, viceversa), presso la banca e chiede la consegna degli effetti per poi consegnarli al custode designato dal Giudice? Se si è chiesto che custode sia la stessa banca?
Grazie e cordiali saluti.
La procedura è quella indicata nel quesito. Per quanto concerne la nomina del custode spesso i giudici nominano il direttore della banca detentrice dei titoli, ma non si può escludere la nomina di un terzo per ragioni di imparzialità

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2/5/2011 >  18/4/2011 > avv.Beatrice Bertini < esecuzione mobiliare presso terzi (Banca terzo esecutato)
Buonasera, sto predisponendo un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di una Banca con sede legale e direzione generale a Sondrio (terzo esecutato), ma il mio debitore intrattiene un rapporto di conto corrente con un'agenzia di Milano della stessa Banca. Posso radicare il procedimento esecutivo avanti al Tribunale di Milano o devo necessariamente agire a Sondrio ? grazie

Risponde Dott. Maximilian Bevilacqua
normalmente il tribunale competente è quello del luogo ove risiede il terzo pignorato, tuttavia ove questo sia un istituto di credito (come nel tuo caso) anche il giudice del luogo ove ha sede l'agenzia che ha in carico il rapporto da dichiarare.

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2/5/2011 >  Dott. Maximilian Bevilacqua < efficacia precetto
I 90 giorni per poter iniziare l'esecuzione decorrono dal momento in cui il notificante consegna il precetto all'ufficiale giudiziario o dal momento in cui il destinatario ha legale conoscenza dell'atto?

Grazie per il prezioso servizio che rendete.

Dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario. Se così non fosse, potrebbe verificarsi un paradosso di richiedere un pignoramento prima della notificazione del precetto ( ad esempio: notificazione dell'atto di precetto dopo 15 giorni dalla richiesta ed esecuzione dopo l'11.mo giorno). Ad ogni modo la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 318/2009 ha chiarito che quando un adempimento deve essere compiuto entro un determinato termine a partire dalla data di perfezionamento della notificazione per il destinatario, in tal caso la notificazione deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario.

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2/5/2011 >  Dr.ssa Diana Tazzini < pignoramento presso terzi
buongiorno a tutti, avrei la necessità di conoscere la procedura da eseguire per pignorare lo stipendio di un dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria, a fronte di una sentenza di primo grado munita di formula esecutiva. Per completezza aggiungo che il credito vantato dal mio assistito è di natura privata.
ringrazio anticipatamente, Dr.ssa Diana Tazzini
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2/5/2011 >    Annarita Bologna < decreto ingiuntivo - notifica canton ticino
Devo notificare un decreto ingiuntivo in svizzera precisamente nel Canton Ticino. So che la Svizzera ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1965 per le notificazioni. Qual'è l'autorità centrale a cui richiedere la notifica.
Grazie 

Consulti Le "Notifiche in Svizzera - dott. Giovanni De Filippo - Febbraio 2010 " e L' accordo bilaterale tra l' Italia e la Svizzera del 02.06.1988 - Giovanni de Filippo - Novembre 2010 dal sito http://www.scuolanazionalediprocedura.it/Albo.aspx

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2/5/2011 >  Avv. Mario Barracco < Pignoramento auto già sottoposta  a fermo amministrativo
VI PONGO IL MEDESIMO QUESITO POSTATO DALLA COLLEGA ANNA R. IN DATA 18.04.2011 MA RIMASTO SENZA RISPOSTA.
VI PREGO PERTANTO DI VOLEWR FARE CHIAREZZA SUL PUNTO
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2/5/2011 >  Chiara Costa > inefficacia decreto ingiuntivo
Buongiorno, sono una praticante abilitata al patrocinio. Ho notificato un decreto ingiuntivo, ma la notifica non è andata a buon fine perchè la società non esercita in loco. Ho rinotificato al socio accomandatario, presso la sua residenza, come da visura camerale, ma anche in questo caso non è andata a buon fine, poichè il socio non risiede più lì. come posso fare a trovare la sua residenza???ed inoltre il termine di efficacia del decreto si è interrotto o devo riproporre il ricorso per d.i.
Grazie

Il procedimento notificatorio inizia con la prima consegna dell’atto nelle mani dell’Ufficiale Giudiziario  e si conclude con la consegna, ricezione o conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario, indipendentemente se tra questi due eventi l’ufficiale giudiziario è intervenuto una o più volte. Inoltre, se l'ultima residenza del legale rappresentante è quella dell'ultimo accesso, previa una ricerca anagrafica, metta in "sicurezza" l'atto notificandolo ai sensi dell'art. 143 cpc (alla persona fisica che rappresenta la società)

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11 aprile 2011 > 23/3/2011 <   Giuseppe Scarpa < pignoramento c/o terzi
Dipendente del Genio Civile, dove effettuare il pignoramento della retribuzione? Dovrebbe essere un dipendente della Regione Sardegna...

Risponde Vincenzo Gattullo
Il Genio Civile è stato soppresso e sostituito dal Servizio Tecnico Regionale.
Essendo, quindi, un ufficio regionale, notificherai il PPT alla Regione, in persona del Presidente pro tempore della Giunta, nella sua sede.
Cordialità.

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11 aprile 2011 > Francy <notifica a persone giuridiche

ho notificato un atto di citazione ad una società srl. L'atto non è stato notificato perchè la società è sconosciuta al civico. Ho ripetuto la notifica allegando la visura camerale ma l'ufficale giudiziario ha ribadito nella relata che tale società risulta sconosciuta al civico. Premetto che nell'atto di citazione non era indicata la persona fisica che ha la rappresentanza legale della società. Se ripetessi la notifica riportando nella richiesta il nominativo del rappresentante legale p.t. la notifica così effettuata sarebbe valida o quale altra procedura dovrò applicare?

Le consiglio di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la società, anche se alcuni giudici (casi rari) ritengono nulla la notifica quando il legale rappresentante non è indicato nell'atto.

Rispondi

11 aprile 2011 >   MORI RAFFAELE < protestabilità assegno postale con traente e beneficiario coincidenti
Buongiorno a tutti, ho ricevuto risposte non univoche rispetto al quesito nel titolo. Qualcuno è in grado di darmi una risposta in merito? Un assegno postale emesso all'ordine di me stesso è eventualmente protestabile? Grazie in anticipo
Rispondi

11 aprile 2011 > 23/3/2011 < Pierpaolo Mottola < Pignoramento Ministero della Salute
Vi sembrerà strano. Ottenuta la sentenza munita di formula esecutiva contro il ministero della salute procedo ad effettuare pignoramento presso terzi nei confronti della Banca d'Italia tesoreria provinciale dello Stato presso la sede di Napoli ove svolgo il mio lavoro. Ebbene mi perviene una raccomandata con cui la Banca d'Italia mi comunica di non possedere fondi del ministero della salute.
Procedo quindi ad un pignoramento presso terzi presso la Banca d'Italia sede centrale di Roma, con l'ausilio di una collega, ed anche in questo caso mi perviene una raccomandata con cui la banca mii dice di non possedere fondi per conto del ministero della salute.
A questo punto mi rivolgo a tutti i colleghi italiani: dove posso prelevare le somme che il ministero della Salute deve in virtù del titolo esecutivo? Spero che qualcuno mi aiuti. Grazie.

Risponde avv.Stilla Pasquale
Ho lo stesso problema e nonostante abbia scritto alla Banca D'Italia rappresentando le mie perplessità su una impossibile disponibilità per conto del ministero a tutt'oggi la stessa non mi ha risposto.
Sto aspettando e forse dovrò escogitare qualche altro rimedio.

Rispondi

11 aprile 2011 > Stefania Delogu < Art.480 c.p.c. mancanza certificazione di conformità nel precetto su cambiale.
Gentili colleghi Vi chiedo se procedereste ad un pignoramento mobiliare fondato su cambiale debitamente trascritta nel precetto notificato al debitore, ma mancante della sottoscrizione della certificazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario che ha effettuato la notifica. Poichè alcuni avvocati ritengono che sia legittimo procedere e anche la Cassazione, seppur con pronunce datate, sembra essere di questo avviso (Cass. n. 5531/1986 e n.5602/1986)vorrei sapere se è appunto il debitore a dover eccepire tale forma di nullità, avendo comunque egli stesso ricevuto l'atto. Vi ringrazio e saluto cordialmente.

A mio parere deve essere il debitore ad eccepire proponendo opposizione nei termini di legge. Infatti la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che: “ … poiché l’articolo 63 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità del precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione. Del pari non è rilevante, ai fini della validità del precetto cambiario, la mancanza della certificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, della corrispondenza fra quanto indicato nel precetto e gli elementi della cambiale, in quanto tale certificazione è necessaria nei soli casi in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo.”

Rispondi

11 aprile 2011 > Giorgia Camerata<pignoramento fondi ministeriali
Salve, il mio quesito è questo.
Devo pignorare il credito vantato da una società con sede in Alfa nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativo a fondi che quest'ultimo deve erogare per l'attuazione di un programma edilizio.
Qual è il Giudice competente? Roma, ove ha sede il ministero, o Alfa, dove ha sede il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. - Settore operativo di Alfa?
Grazie. Saluti. Giorgia Camerata
Rispondi


Rispondi

11 aprile 2011 >   Adriana Giorgi < pignoramento cambiali
buongiorno. vi ringrazio per l'attenzione.
la domanda è questa:
il mio cliente ha venduto un esercizio concordando il pagamento con cambiali. nel frattempo il debitore è deceduto lasciando 3 eredi che accettano l'eredità ma non pagano le cambiali che vanno in scadenza. ho notificato loro tutti i titoli e tre  precetti per ciascuna quota.
nel frattempo apprendo che il de cuius aveva a sua volta venduto altra attività ricevendo in pagamento delle cambiali che il terzo sta pagando agli eredi.
come posso pignorare tali cambiali? con pignoramento presso terzi intimando il pagamento a me o con pignoramento diretto per farmi consegnare le cambiali? e se gli eredi le avessero girate?
grazie.

Le consiglio un pignoramento presso terzi ... il terzo nella dichiarazione potrà chiarire, avendo le cambiali in mano (quelle già pagate), se sono state girate o meno....e non da ultimo citando anche (se è a conoscenza) la banca di appoggio.
Rispondi

11 aprile 2011 > Simona Mazzucchelli < correzione errore materiale in decreto ingiuntivo ed esecuzione
Solo dopo la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e precetto ho rilevato che dopo la locuzione "ingiunge" mancava l'indicazione del nome del debitore.
Il debitore non ha fatto opposizione ed il precetto è oramai scaduto.
A seguito di istanza, il Giudice ha corretto l'errore materiale disponendo che venisse annotato sul decreto. Il debitore, al quale ho notificato il decreto di fissazione dell'udienza,non si è presentato.
Ora, però, mi domando se il decreto è da considerarsi valido ab origine e se, quindi, dando atto nel nuovo precetto che il decreto è stato corretto, posso poi procedere all'esecuzione senza espormi ad una opposizione.
Qualcuno può darmi indicazioni utili ? Grazie.

A mio parere è sufficiente indicare la correzione nell'atto di precetto ma, per sua tranquillità può notificarlo contestualmente all'atto di precetto.
Rispondi

11 aprile 2011 > ANTONIO CESARINI <competenza territoriale

Devo avanzare un ricorso ex art.148 Codice Civile contro un coniuge e genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento.
Questi risiede all'estero ed è iscritto all'A.I.R.E. : come determinare la competenza territoriale del Tribunale italiano? A mio parere si può adire qualsiasi Tribunale nel territorio dello Stato. Che ne pensate? Saluti cordiali e complimenti per l'interessantissimo Forum

Rispondi

11 aprile 2011 > Maria Teresa Sabino < Detrazioni del 16% - 10% - 3% sui diritti
Vorrei finalmente capire su quale cifra si effettuano le sopra indicate trattenute dato che, interpellati gli uffici della zona, ogniuno applica queste trattenute in maniera diversa. Vi ringrazio M.T. Sabino

il 10% e 3% su tutti i diritti, mentre per determinare la quota del 16% si devono escludere i diritti relativi al servizio cambiario.
Rispondi

11 aprile 2011 > Avv. Paolo Migliaccio  < notifica atto di pignoramento presso terzi
Salve, il quesito è il seguente: devo procedere alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi (di seguito per brevità ppt) ad un debitore che risiede ad ostia mentre i terzi hanno sede, in parte ad ostia ed in parte a roma. Il punto è che se notifico dall'unep di roma, mi riferiscono che, per quanto riguarda ostia, notificheranno solo tramite il servizio postale (con la conseguenza che le notifiche andranno certamente negative in quanto ho verificato e non ci sono nominativi del debitore e del terzo nè sul citofono ne altrove). Potrei allora notificare da ostia a mani ai suddetti allegando certificato di residenza e visura camerale e, ai terzi a roma, mediante servizio postale (con minori probabilità di notifica negativa poiché trattasi di enti e/o banche) ma quì sorge il quesito: se notifico da ostia il ppt, l'Ufficiale Giudiziario appena termina le notifiche dovrebbe procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art 543 c.p.c.. Vorrei, pertanto, sapere se, essendo il giudizio radicato avanti al tribunale di roma, a detta iscrizione è giuridicamente tenuto o può rifiutarsi? e, sono a chiedere, se ci può essere una alternativa valida a quanto sopra?
Ringrazio dell'attenzione e attendo risposta all'indicata mail.
Cordiali saluti Avv. Paolo Migliaccio 
Rispondi

11 aprile 2011 > avv. michela banfi < fissazione udienza pignoramento presso terzo
Devo predisporre un pignoramento presso terzi e, per avere la certezza che il credito sussista al momento della dichiarazione, vorrei fissare l'udienza di comparizione ad oltre 90 giorni dalla notifica. Vorrei sapere se esiste un termine massimo entro il quale deve essere fissata l'udienza di comparizione del terzo. Grazie

L'importante è notificare il pignoramento entro i 90 gg. Tenga conto che se non si tratta di pignoramento di stipendi il terzo, anziché presentarsi in udienza ha la facoltà di poter effettuare la dichiarazione entro dieci giorni dalla notificazione inviandole una semplice raccomandata.
Rispondi

11 aprile 2011 > Avv Anna > pignoramento presso terzi e successivo pignoramento mobiliare
Buongiorno e complimenti per l'utilissimo forum.
 ho ottenuto un'ordinanza di assegnazione di somme relativamente ad una pensione che, solo dopo l'iscrizione a ruolo, ho scoperto essere di pochissimo superiore alla soglia minima per cui il G.E. mi ha assegnato -udite, udite- la somma di €.2,41.
orbene, vorrei rinunciarvi perchè ci metterei qualcosa tipo 30 anni per recuperare solo il capitale con il rischio del decesso del debitore.
 posso evitare di notificare l'ordinanza al debitore e all'inps,  ritirare il titolo esecutivo e procedere con un pignoramento mobiliare?
grazie mille

Deve presentare atto di rinuncia al GE e notificarlo per conoscenza all'INPS.
Rispondi

24/3/2011 > 7/3/2011 < Letizia Morganti < Società srl > dichiarazione residenza ed elezione domicilio ai sensi dell'art. 492 c.p.c.
Buongiorno a tutti, sono una praticante e mi trovo di fronte ad un atto di pignoramento presso terzi di quote societarie.
Nel caso di specie, il debitore esecutato è una s.r.l. che detiene quote di partecipazione al 10% in altra s.r.l.
La mia domanda è la seguente, essendo il debitore una s.r.l. l'invito al debitore di cui all'art. 492 c.p.c. co.2 a dichiarare residenza ed eleggere domicilio come si pone????

Risposta. Il decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 disciplina all’articolo 2471 del Codice civile l’espropriazione della partecipazione nelle s.r.l. Rispetto alla previgente normativa la novità è rappresentata dalla nuova definizione dell’oggetto del pignoramento: “partecipazione e non più quota”. Tale nuova formulazione comporta anche una modifica della forma del pignoramento in quanto l’oggetto dell’espropriazione non è più considerato un credito (quota) verso terzi, ma diventa un “bene mobile immateriale” pignorabile nelle forme del pignoramento diretto.

La nuova disciplina si basa sui seguenti momenti procedurali:

1.   la notificazione dell’atto di pignoramento al debitore, contenente l’ingiunzione e gli altri elementi previsti dall’articolo 492 del Codice di Procedura Civile;

2.   la notificazione dell’atto alla società;

3.   l’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio;

(fonte: Manuale operativo del pignoramento ed. 2010)

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24/3/2011 < 23/3/2011 < Antonio Cesarini < liquidazione spese esecuzione mobiliare
il creditore procedente alla conclusione del procedimento esecutivo ( unico creditore ) parzialmente infruttuoso, ottiene la liquidazione delle spese di procedura. Il quesito è questo: il decreto del G.E. è titolo esecutivo e necessita di essere notificato previamente in forma esecutiva ( con formula esecutiva ) al debitore prima di ( o contestaulmente ) a atto di precetto ( tesi per la quale propondo io ); oppure, per reclamare le spese in una successiva diversa esecuzione sarà sufficiente richiamare la liquidazione delle spese direttamente nel precetto? Che ne pensate? Grazie a chi risponderà
Antonio

Se la procedura non è ancora estinta, ai sensi dell'art. 540-bis può chiedere al GE l'integrazione del pignoramento:Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.

Rispondi

 

24/3/20111 < 23 marzo 2011 >  Alessia >notifica decreto ingiuntivo rappresentante legale deceduto
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo il Giudice del lavoro ha emesso il decreto. Ho provveduto a notificarlo sia presso la sede legale della Società srl che risulta a tutti gli effetti chiusa e sia presso la residenza del legale rappresentante che risulta deceduto.la società non sia stata nè posta in liquidazione, nè sia fallita.Come fare per mandare a buon fine la notifica del decreto ingiuntivo?

Risponde Avv. Danilo Petrelli
Devi presentare un ricorso ex art. 78 cpc per la nomina di un curatore speciale  della società e poi, una volta nominato dal Presidente del Tribunale,  notificargli gli atti .

Rispondi

23 marzo 2011 >  01 marzo 2011 > Avv Galati Domenico < copie esecutive ricorso conto ascendenti ex art. 148 c.c.
Grande problema, al Tribunale di Velletri ottengo un provvedimento ex art. 148 c.c. che obbliga i nonni a corrispondere un importo per il mantenimento del nipote. in cancelleria avendo chiesto copie esecutive mi rispondono che non esistono per quel provvedimento e che rilasciano solo copie conformi. quindi notifico copia conforme e precetto, ma ieri al tribunale di Latina mi rispondono che per iniziare l'esecuzione serve la formula esecutiva, e che quindi non potevano passarmi l'esecuzione. dov'è l'inghippo? chi ha torto (Velletri Latina o io?)

Risponde Avv.Renato Fiorentino
Dovresti  prima notificare agli ascendeni il provvedimento e poi, decorsi inutilmente i termini per il reclamo, puoi richiedere alla cancelleria la formula esecutiva.

Rispondi

23 marzo 2011 >  Michele Cozzolino < Smarrimento assegno
Ho smarrito un assegno firmato l'ho denunciato e l'ho portato a conoscenza della banca. Mi hanno protestato e non posso avere piu' finanziamenti. Cosa posso fare per avere la cancellazione del protesto e ottenere di nuovo i finanziamenti?

Devi presentare ricorso ex art.700 c.p.c. (provvedimenti di urgenza) al presidente del Tribunale competente.

Rispondi

23/3/2011 < Massimo Migliorini < Pignoramento presso terzi all'estero
il mio cliente, creditore, é  a conoscenza del fatto che il debitore vanta dei crediti all'estero (unione europea) e sa esattamente chi é il creditore. Posso iniziare la procedura di pignoramento presso terzi in Italia e convocare il terzo (straniero) per rendere la dichiarazione?

QUalcuno ha esperienza? Se sí, qual'é il Tribunale competente, posto che il terzo ha residenza e domicilio all'estero? Grazie

Purtroppo devi affidarti ad un avvocato domiciliato nel paese estero e procedere esecutivamente secondo la legislazione di quel paese.
Rispondi

7/3/2011 < 01 marzo 2011 > avv. Anna Maria Urbanelli < perenzione precetto notificato ai sensi art. 143 c.p.c.
in data 26.11.2010 ho notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. atto di precetto al debitore. Vorrei sapere quando diviene inefficace tale precetto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c.: 90 giorni dal 26.11.2010 (quindi il 24.02.2011)oppure i 90 giorni decorrono dopo i 20 giorni previsti dall'art. 143 c.p.c.? grazie per la risposta

1. Risponde Francesco Centi < UG RUVO di Puglia <
l'art.143 cpc è chiarissimo: la notifica avviene trascorsi venti giorni dal deposito
presso il comune di ultima residenza o di nascita.
Pertanto i 90 giorni decorrono dopo il ventesimo giorno.

2. Risponde Caristi Santina < UG Messina.

l'art. 143 c.p.c. così dispone:"la notifica si ha per effettuata decorsi venti giorni dall'ultimo adempimento". Pertanto il precetto si ha per notificato alla data del 16 dicembre 2010, quindi i novanta giorni di validità del precetto scadranno il 16.03.2011. 
 


01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Avv. Elisa Bartolucci > rinuncia al pignoramento mobiliare

Buongiorno!
Avrei bisogno di un chiarimento: 3 anni fa' abbiamo iniziato una procedura esecutiva, decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento ed istanza di vendita. Nel frattempo sono state chieste numerose sospensioni della procedura perchè la debitrice ha iniziato piano piano a versare somme di denaro per saldare il debito quindi non si è mai proceduto alla vendita. Recentemente la debitrice ha smesso di versare somme di denaro così è stata richiesta la vendita dei beni pignorati per la minore somma residua. Il problema è che non è stato possibile accedere ai locali ove erano e sono sitati i beni in questione perchè il portone era chiuso a chiave ed in tanti mesi non siamo riusciti a reperire nemmeno un fabbro disponibile !!!!(località Reggio Calabria)non sto quindi a dirvi le spese legali come sono lievitate per effettuare tutti gli accessi, pagare il domiciliatario ecc. Ora pare che la debitrice sia titolare di un conto corrente e vorremmo quindi lasciar perdere il pignoramento mobiliare per iniziare invece un pignoramento c/o terzi appunto sul conto corrente...ma come si fa? dobbiamo rinunciare all'esecuzione in corso, ritirare i titoli ed iniziare una nuova procedura?il precetto è ancora valido?grazie per l'attenzione

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Si, il precetto è ancora valido in quanto l'avvio dell'esecuzione forzata ha sospeso il decorso del termine decadenziale di efficacia, di 90 giorni.
Peraltro il creditore può avvalersi cumulativamente di più mezzi di espropriazione forzata, a mente dell'art.483 cpc, onde non è indispensabile la rinuncia alla procedura mobiliare intrapresa per avviare una procedura presso terzi.

Rispondi


01 marzo 2011 >  8/2/2011 > Avv. Matteo Bettini

Sto procedendo esecutivamente nei confronti di una ditta individuale. La stessa ha la sede legale presso l'abitazione dei genitori del titolare il quale, invece, risiede ad altro indirizzo probabilmente in affitto (cambio di residenza effettuato da poco). a questo punto Dovrei fare domanda di pignoramento mobiliare. volevo sapere se anche in questo caso (ditta individuale) vale il c.d. principio  "casa del debitore  e presunzione di appartenenza". Cioè se i beni che vengono reperiti presso la sede legale (casa dei genitori) si presumo di proprietà della debitrice salvo prova contraria.
Ringraziando anticipatamente aspetto confortante risposta e porgo distinti saluti.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Si, anche nel caso prospettato vale ugualmente la presunzione iuris tantum di appartenenza dei beni al debitore. La regola, per cui si presume (fino a prova contraria) che i beni presenti nel luogo ove è stato notificato il precetto siano di proprietà del debitore, non subisce alcuna deroga.
Rispondi


01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Maruska Santini < custodia beni del conduttore
Salve,
ad oggi è stato risolto un contratto di locazione, ad uso abitativo.
Solo che dopo aver ricevuto tale comunicazione, il conduttore è scomparso, non pagando i canoni rimasti insoluti negli ultimi mesi e lasciando tutti i suoi effetti nell'abitazione.
Ad oggi il custode di questi beni dovrebbe essere il locatore, ma lo stesso per poter liberare l'appartamento deve poter riporre tali effetti da qualche parte.
Si precisa di aver contattato i genitori del conduttore i quali rifiutano la consegna, a questo punto il quesito è: per quanto tempo il locatore è custode dei beni del conduttore? perchè non è possibile che lo stesso debba farsi carico di questo ulteriore onere senza che vi sia un termine, soprattutto alla luce del fatto che tutto ciò comporta anche un aggravio dei costi totali sostenuti dal locatore.
Grazie

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

La normativa sul rilascio dei beni immobili prevede che l'ufficiale giudiziario debba nominare un custode dei beni rinvenuti in sede di sfratto, il quale dovrà chiedere la liquidazione dei compensi e spese al giudice per poter successivamente rivalersi, convertendo i predetti beni mediante procedura di pignoramento mobiliare.
Rispondi


01 marzo 2011 > 8/2/2011 > Franca Turci <pignoramento presso terzi
salve a tutti,
sono una praticante avvocato e studiando il pignoramento presso terzi, mi è sovvenuto un dubbio.
come faccio a sapere se il mio debitore è lavoratore dipendente, percipisce stipendi da terzi datori di lavoro o è titolare di pensioni?
posso rivolgermi all'INPS (o all'INPDAP se si tratta di pubblico impiego)per sapere se tizio è lavoratore subordinato e conoscere il nome o la ditta del datore di lavoro ovvero se percepisce pensioni? in quali limiti nel rispetto della privacy?
grazie

1. Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Può ottenere le informazioni che le occorrono innanzitutto tramite l'interpello, che l'ufficiale giudiziario deve rivolgere al debitore incapiente, ai sensi dell'art.492, IV comma, cpc.

2. Risponde Raffaella Follina
Credo sia impossibile (salvo conoscenze interne) avere la certezza se un dato soggetto abbia o meno la titolarità di pensioni o se è dipendente presso un'azienda. Infatti ad una tua eventuale richiesta in tal senso non sorge nessun obbligo di risposta per questi, anzi violerebbero la normativa sulla privacy.
L'unico modo per sapere se un terzo è effettivamente debitore nei confronti del tuo debitore è quello di procedere con la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, e così sorge ex lege l'obbligo per il terzo di effettuare una dichiarazione positiva o negativa (a cui seguirà eventualmente azione di accertamento)della propria posizione debitoria.
In ipotesi di INPS dovrai procedere con la notifica all'ufficio INPS competente per territorio(si guarda la residenza).
Ciao!

Rispondi


01 marzo 2011 > dicembre 2010 < Avv.   Aldo Quaini < Diritto di ritenzione
Gentili Colleghi ed U.G.,
dovrei esercitare il diritto di ritenzione per la riparazione ad un'imbarcazione eseguita da un mio cliente.
Vorrei avere delucidazioni sulla procedura da eseguire e sul Tribunale competente. Grazie.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Il diritto di ritenzione si esercita de iure, ovvero senza necessità di alcuna autorizzazione o pronuncia giurisprudenziale.
Il caso da Lei prospettato è un'emblematica ipotesi in cui può esercitarsi, da parte del creditore, il diritto di ritenzione: il suo cliente avrà diritto a trattenere il bene sino a quando non sarà stato integralmente pagato per la prestazione riparativa svolta sull'imbarcazione.

Rispondi


01 marzo 2011 > 6 DICEMBRE 2010 > avv. Roberta Rigante<notifica atto di precetto su verbale di conciliazione corecom
Salve,devo notificare un atto di precetto su verbale di conciliazione Corecom.
Il verbale costituisce titolo esecutivo ex art. 2, comma 24, lettera b, legge n. 481/1995.
Io ho sempre notificato il precetto unitamente al verbale, pagando le sole spese di notifica.
Oggi, per la prima volta, mi hanno richiesto le marche da bollo sull'originale e la copia dell'atto perchè, pare, che la notifica dell'atto di precetto su verbale di conciliazione corecom debba considerarsi alla stregua della notifica di un atto stragiudiziale.
Io non sono d'accordo.
Sapete darmi delucidazioni in merito?
Grazie mille

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Trattandosi di titolo stragiudiziale, che non sconta la tassazione mediante applicazione del "contributo unificato", va tassato mediante imposizione di marche da bollo, su originale e copia, come hanno correttamente fatto i colleghi dell'Ufficio NEP al quale si è rivolta.
Rispondi


01 marzo 2011 > 6 DICEMBRE 2010 > Francesco Magnanelli UG > <Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910
Carissimi frequentatori del forum, vi prego di risolvere il seguente quesito; una volta notificata l'ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 14/10/1910, entro quanti giorni può essere eseguito il pignoramento? Ho letto attentamente il R.D. ma non v'è alcun riferimento al termine di efficacia dell'ingiunzione nè alcun richiamo ai 90 gg. del precetto previsti all'art. 481 c.p.c.
Grazie e buona giornata a tutti.

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

per la risposta .... clicca qui

Rispondi

01 marzo 2011 > 22 NOVEMBRE 2010 >   Avv. Fabrizio Carducci <liquidazione volontaria
Buongiorno vorrei chiedere se posso procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una società in liquidazione volontaria.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice è stato notificato (oltre che emesso) precedentemente alla richiesta di liquidazione volontaria.
Posso procedere ad esecuzione?
In attesa di cortese risposta porgo i miei puù cordiali saluti.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Assolutamente sì. La fase di liquidazione forzata non preclude l'esperibilità delle azioni esecutive forzate, né individuali né concorsuali.
Rispondi


01 marzo 2011 > 22 NOVEMBRE 2010 > Avv M. Laura Uleri <Assegnazione Bene Mobile Pignorato

Vorrei sapere come procedere nel seguente caso.
Il G.E., dientro nostra richiesta, ha disposto con ordinanza, a totale soddisfazione del Credito,  l'assegnazione al creditore procedente del bene mobile pignorato (forno industriale). Con la medesima ordinanza ha, altresì, disposto la estinzione della procedura esecutiva e la restituzione dei titoli.
Il bene assegnato si trova presso l'azienda del debitore esecutato che è stato nominato come custode.
Come dobbiamo procedere per l'asporto? E' necessario notificare l'ordinanza di assegnazione al debitore e/o farsi assistere dall'ufficiale giudiziario o dalla forza pubblica?
Grazie per la risposta.

Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

L'ordinanza non va notificata se è stata adottata in udienza, alla presenza del debitore.
L'ufficiale giudiziario è competente per l'esecuzione in forma specifica per consegna di bene mobile, ai sensi degli artt.605 e ss cpc, e si avvarrà dell'ausilio della forza pubblica per vincere le resistenze che si dovessero opporre alla sua azione.

Rispondi


01 marzo 2011 > 14/9 <  Avv. Maria Cristina Giarrocco <scaduti termini per notifica decreto ingiuntivo
buongiorno,
vorrei cortesemente sottoporvi il seguente quesito. Ho richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore greco, ho però provveduto erroneamente alla notifica direttamente alla società estera senza effettuare la traduzione dell'atto in greco.(ho seplicemente notificato l'atto via posta direttamente al debitore)  Essendo trascorsi i 60 dall'emissione del decreto ingiuntivo posso reiterare vaslidamente la notifica o il decreto ingiuntivo è divenuto inesistente a causa dell'errato iter della notifica? (non ho predisposto le due copie, non ho inviato il plico al ministero della giustizia greco e non ho tradotto il decreto). Grazie per l'aiuto maria cristina giarrocco   
Risponde Dott. Francesco Filippone UG Campobasso

Il quesito attiene più ai compiti del cancelliere piuttosto che all'ufficiale giudiziario in quanto si tratta di esaminare le condizioni in cui è possibile la spedizione in forma esecutiva di un decreto ingiuntivo. In primis occorre ricordare che in caso di accoglimento della domanda, il pagamento dovrà avvenire entro 50 giorni per i debitori residenti in un altro stato dell'UE, ex art.641 comma II cpc.
La notifica all'estero dovrà avvenire entro 90 giorni, ex art.644 cpc.
Infine l'intimato potrà proporre opposizione tardiva se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione per irregolarità della notifica, ex art.650 cpc.

Rispondi


29/1/2011 > 15 gennaio 2011 >Avv. > Morganti Letizia <decreto ingiuntivo nei confronti di società debitrice trasferita all'estero
Buongiorno, il quesito che ho da proporre è il seguente:
la Mia Assistita è una banca che ha concesso fidi alla società X srl a garanzia dei quali la società Y srl ha concesso fideiussione in favore della detta società X.
 Nel frattempo la società X si è resa debitrice della banca, debito che trae origine da saldo a debito del mese di novembre scorso.
Sempre la società X, come risulta dalle visure camerali, è stata cancellata per trasferimento della sede all'estero.
ora il mio dubbio è il seguente: il decreto ingiuntivo devo richiederlo e notificarlo solo alla società Y in qualità di garante fideiussore o anche alla società X debitrice? Se si, come?
Grazie per la cortese attenzione.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

L'art. 1944 cc dispone che il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, salvo che sia stata pattuita la preventiva escussione del debitore principale, nel qual caso il fideiussore che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio d'escussione deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. L'art. 1950 cc, poi, stabilisce che il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale. Direi dunque di leggere innanzi tutto il contratto, per verificare se è stato pattuito il beneficio d'escussione e, se non è stato pattuito, potrai agire tranquillamente contro il solo fideiussore il quale, se vorrà esercitare il regresso contro il debitore principale, sarà lui a sobbarcarsi la fatica di andarlo a cercare all'estero
Rispondi

29/1/2011 >  15 gennaio 2011 > Nino Patti >UNEP >  Pignoramento autoveicolo
Cari colleghi,
vorrei conoscere il Vs. modus operandi nel caso di pignoramento di autoveicolo: pignoramento mobiliare o forma del pignoramento immobiliare con notificazione dell'atto stesso al debitore proprietario del veicolo e poi copia per la sua trascrizione nel P.R.A.?
Grazie e distinti saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Ancorché bene mobile registrato, l'automobile è pur sempre un bene mobile, sicché, a mio avviso, la forma corretta di pignoramento è quella del pignoramento mobiliare di cui agli artt. 513 e ss cpc, con materiale individuazione del bene, descrizione, fotografia e, se richiesto, asporto e affidamento ad un custode. Il processo verbale di pignoramento, poi, dovrà essere trascritto, ex art. 2693 cc, ai fini dell'opponibilità ai terzi. Là dove il legislatore ha consentito il pignoramento di beni mobili registrati per mezzo della notifica di un atto di pignoramento e successiva trascrizione, come per le navi, lo ha stabilito espressamente. Chi vuole "prenotare" un'automobile nell'attesa di riuscire a trovarla materialmente, forse può iscrivere ipoteca giudiziale. Suggerisco di informarsi al PRA per sapere se ciò è possibile. Dalla lettura degli articoli 2808, 2810 e 2818 a me sembra di sì.
Rispondi

29/1/2011 > 22 dicembre 2010 > Avv. Alessia Brenna < esecuzione nei confronti di una s.r.l.
Buon giorno.
Ho provveduto a notificare intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione alla sede legale della s.r.l. debitrice, nonché presso la residenza del legale rappresentante e amministratore unico. Nel primo caso la società presso la sede indicata risultava irreperibile mentre l'atto al legale rapp.te è stato notificato per compiuta giacenza.
Ebbene ora devo procedere ad esecuzione nei confronti della srl per il recupero dei canoni scaduti e delle mie spese. Come fare visto che alla sede della società (come da visura) non c'è nessuno?
Grazie e complimenti per l'utilità e la puntuale competenza.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Per recuperare un credito nei confronti di una srl che di fatto ha cessato l'attività e che è irreperibile presso la sede si possono fare più tentativi: 1) si manda l'ufficiale giudiziario a casa del legale rappresentante, ovviamente non per pignorare i beni personali di questi, ma per costringerlo, ex art. 492 cpc, a dichiarare se esistono ancora e dove sono i beni della società, se questa ha crediti da riscuotere e se esiste ancora un capitale sociale. E' utile ricordare che i liquidatori della società hanno delle responsabilità, anche verso i creditori, come da artt. 2489 e 2491 cc, tenuto conto che il primo risultato da raggiungere con la liquidazione è il soddisfacimento dei creditori, sicché, se i beni ed il capitale sociali non esistono più, i liquidatori dovranno spiegare che ne hanno fatto. 2) altra possibilità è quella di far fare, ex art. 492 cpc, un'ispezione sulle scritture contabili della società per individuare beni e crediti; 3) ulteriore possibilità è quella di reperire i bilanci e altra utile documentazione in camera di commercio, che possa far capire se e dove la società ha ancora beni, capitali o crediti.
Rispondi

29/1/2011 >  22 dicembre 2010 > Mauro Urbano
Vorrei un aiuto in merito a questo dispositivo:
"Il Giudice unico, definitivamente pronunciando, respinge la domanda come in atti proposta e condanna Tizio a rifondere a Caio e a Sempronio le spese legali, che si determinano complessivamente nella misura di euro 4,2oo,oo (di cui euro 15oo, oo per diritti ed euro 25oo,oo per onorari), oltre accessori di legge, in favore di ciascuno di essi."
La domanda è la seguente: Tizio deve rifondere a ciascuno dei convenuti euro 42oo,oo o la somma si deve dividere per due. Grazie mille a chi mi risponderà. Saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non va divisa per due, perché c'è scritto che liquida 4200 euro a favore di ciascuno di essi, dunque ognuno deve avere 4200 euro.
Rispondi

29/1/2011 > 22 dicembre 2010 > Avv. F. Carducci <Società in liquidazione volontaria.

Buongiorno vorrei chiedere se posso procedere ad esecuzione forzata nei confronti di una società in liquidazione volontaria.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società debitrice è stato notificato (oltre che emesso) precedentemente alla richiesta di liquidazione volontaria.
Posso procedere ad esecuzione?
In attesa di cortese risposta porgo i miei più cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io direi di sì, e anzi sbrigati perché sennò va a finire che i beni spariscono. Non mi consta che vi siano norme impeditive di azioni esecutive individuali sulla società in liquidazione, poiché qui si parla di liquidazione volontaria e non di procedura concorsuale, come il fallimento che, ex art. 51 l. fall., vieta azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento. I liquidatori, se agissero come si deve, dovrebbero liquidare i beni col fine primiero di pagare i debiti, ma non sempre ciò accade.
Rispondi

29/1/2011 > 22 dicembre 2010 > Avv. Mura <   pignoramento impresa individuale
Buongiorno,vorrei ricevere una risposta al presente quesito: ho notificato ad una impresa individuale, presso la sua sede, decreto ingiuntivo e poi precetto. Purtroppo il pignoramento mobiliare, sempre presso tale sede, ha dato esito negativo. Ora vorrei eseguire pignoramento presso l'unico socio dell'impresa, ma mi domando se è necessario rinotificargli il titolo esecutivo o se è sufficiente la notifica, presso la sua abitazione, del precetto e poi del pignoramento. Grazie!!! Avv. Mura

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Se si tratta di impresa individuale non ci sono né società, né soci, né beneficio d'escussione, perciò, col titolo che hai contro l'imprenditore e col precetto già notificato (se non è scaduto), puoi pignorare indifferentemente in tutti i luoghi appartenenti al debitore, casa o azienda che sia.

Rispondi

22 dicembre 2010 >   Bernardino Brunori < trascrizione sequestro conservativo
Salve devo fare una trascrizione di un sequestro conservativo.
devo usare il programma nota.
il mio problema è come faccio ad indicare il sequestro fino alla concorrenza dell'importo di euro 100000? non trovo nessun campo dove indicare questo valore.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Normalmente si usa il quadro D per tutte le informazioni degne di rilievo che non trovano spazio negli altri quadri. Per chi non è esperto è consigliabile far fare questi lavori alle agenzie di visuristi che, in poco tempo e per un prezzo ragionevole, ottengono il risultato evitandoci di ammattire.
Rispondi

22 dicembre 201

29/1/2011 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv.Cicchetti Maria  Luisa < Notifica  precetto a  socio accomandante
Se  viene  notificato  un precetto su sentenza  a  socio  accomandante , per tale motivo non responsabile,  è necessario fare  opposizione  a precetto ex  art. 615 c.p.c. dichiarando il difetto di legittimazione  passiva o è preferibile attendere   il primo atto di esecuzione e  fare  ricorso in opposizione ?
Grazie per  la  gentile attenzione. Luisa  Cicchetti

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Secondo me non è mai preferibile svegliarsi dopo il pignoramento, se si può agire prima, perché non si sa mai il pignoramento dove e come può colpire e quanti danni può fare, perciò direi di tentare prima con le buone per ottenere una formale rinuncia al precetto da parte del creditore e, in mancanza, di fare senz'altro opposizione, chiedendo anche la sospensione dell'esecutività del titolo (615 cpc)
Rispondi

29/1/2011 < 22 dicembre 2010 > Angela Anemolo < assegno erroneamente protestato e azione persecutoria della banca

è stato protestato in solo 4 gg. lavorativi dalla negoziazione per errore ammesso dal direttore di una filiale di banca un assegno respinto in prima presentazione in check truncation (procedura informatica che per importi inferiori a 3.000 euro permette il pagamento in stanza di compensazione se trovasi copertura sul cc di addebito; al contrario l'assegno viene rinegoziato e inviato nei successivi materialmente dalla stanza alla banca per il pagamento o la levata di protesto) di soli 660,00 euro a una azienda mia cliente.
da un riscontro che ho effettuato sulla prima documentazione che mi è stata messa a disposizione la banca in eccesso di zelo avrebbe solo dovuto effettuare un protesto parziale visto che a dire dello stesso direttore sul c.c vi era solo una somma che parzialmente copriva l'importo dell'assegno. va aggiunto che l'indomani al protesto il cliente ignaro di quanto fosse accaduto il giorno prima sul suo c.c effettuava un'ulteriore versamento che copriva abbondantemente la somma richiesta.
va aggiunto che 6 mesi prima il direttore della filiale della stessa banca seguito a una discussione sui costi del c/c lamentati dal cliente dopo aver contabilizzato un bonifico in entrata sul c/c ha revocato con un telegramma inviato alle 19,00 l'affidamento senza preavviso e in barba ad ogni regola deontologica, professionale e al mancato rispetto delle clausole contrattuali che se pur prevedevano il finanziamento a revoca, prevedevano altresì la clausola contrattuale del preavviso di 15 gg..
da quel momento non solo è iniziata un'azione che oggi alla luce anche degli ultimi episodi è da definirsi a tutti gli effetti persecutoria per quanto è accaduto in questi 6 mesi, ma l'azienda ha dovuto gestire improvvisamente una crisi di liquidità immediata non prevista e non programmata che l'ha messa in grave difficoltà sul mercato.
Non potrei raccontare tutto in un messaggio ma vi assicuro che con tutta probabilità senza una soluzione a breve i vs. colleghi interpellati sono convinti di scrivere un esposto alla procura oltre ad avviare azione di risarcimento danni.
gradirei risposte.
grazie.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

La mia banca è differente. Scherzi a parte, direi che è difficile esprimere un parere sentendo una sola campana, però, se ritieni che la banca abbia agito in mala fede e addirittura in violazione di precisi obblighi contrattuali (come nel caso del mancato preavviso nella revoca del fido), probabilmente esistono gli estremi per ottenere il risarcimento del danno. Quanto alla via penale, temo che sia più improbabile poterla utilmente percorrere, perciò, anziché farti prendere da furore vendicativo, valuta bene se possono essere stati commessi dei reati, onde evitare spreco di tempo, di energie e di danaro.
Rispondi


29/1/2011 > 22 NOVEMBRE 2010 > 19/10/2010 > 4/10/2010 < 27 settembre 2010 >De Mattia Catia <pignoramento autoveicolo
Il debito per cui si procede è per oneri condominiali e il pignoramento immobiliare è sproporzionato rispetto all'entità del debito.Un'auto risulta intestata ad una società in nome collettivo del debitore. E' possibile pignorarla per debiti " personali" del debitore.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Nelle s.n.c normalmente vi è confusione tra capitale sociale e quello personale, quindi nulla osta al pignoramento sul capitale personale per debiti soc.ri e viceversa.
saluti

Risponde Francesco Magnanelli - UG

No, la s.n.c. ha un suo patrimonio che è distinto da quello dei singoli soci. Il g.e. non manderebbe mai all'asta un veicolo intestato a soggetto diverso dal debitore. Il socio in nome collettivo risponde dei debiti della società solo nel caso in cui questa non abbia più beni. La società, viceversa, non può rispondere dei debiti dei singoli soci.
Cordiali saluti.
Francesco Magnanelli

Risponde Diego Ferro - UG Orbetello

Non si può. Il patrimonio della società è distinto da quello del socio. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (2305cc). Può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione (2270cc). La liquidazione coattiva della quota si può fare solo per le società semplici (2270cc).

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Giusto per fare chiarezza:Il codice si preoccupa di sgombrare il campo dalla confusione che potrebbe nascere con il concetto giuridico di comunione affermato al titolo VII del libro III. In quel caso la comunione è limitata al solo scopo di godimento della cosa comune.
Esistono varie classificazioni di società, di cui la più importante è quella tra società di persone e società di capitali:
Le società di persone sono le seguenti:
• Società semplice (SS)
• Società in nome collettivo (Snc)
• Società in accomandita semplice (Sas)
Le società di capitali sono le seguenti:
• Società per azioni (SpA)
• Società a responsabilità limitata (Srl)
• Società in accomandita per azioni (Sapa)
• Società cooperativa (Soc. coop.va)IL CODICE COSI' RECITA-:
Le Società di persone sono caratterizzate dalle seguenti particolarità:
• La responsabilità dei soci è illimitata e solidale (tranne che per i soci accomandanti della Sas), cioè   rispondono dei debiti sociali anche con il loro patrimonio personale
• L’autonomia patrimoniale della società è imperfetta, cioè il patrimonio della società non è   completamente distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti sociali rispondono ambedue i patrimoni (della società e dei soci) e per i debiti personali del socio può rispondere anche la società.....HO INDICATO LE FONTI.....
con la solita simpatia DR MAURO VENEZIA

Risponde FELICE MANFELLOTTO UG Nola

L'autoveicolo essendo di proprietà di una s.n.c, non può essere pignorato per il debito di uno dei soci. Cio' in quanto, per le societa' di persone vige il principio dell'autonomia patrimoniale ovvero il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci ed intangibile da parte dei creditori di questi ultimi.
Il creditore personale del socio non può in alcun caso - nè nella società semplice nè nella collettiva - aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi; può,invece, far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore (all'uopo un atto ex art.543 c.p.c) oppure compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della società (prestando attenzione di verificare se trattasi di società in nome collettivo regolare o irregolare, essendo diversa la procedura per la liquidazione della quota del socio debitore).

Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 >   Avv. M. Talarico < anticipazione esecuzione sfratto per morosità
Salve, ho ottenuta la convalida giudiziale di sfratto per morosità di un immobile locato ad uso non abitativo, il giudice ha fissato la data dell'esecuzione a sei mesi, ma il conduttore, nel frattempo, ha già lasciato spontaneamente l'immobile. Volendo anticipare l'esecuzione dello sfratto rispetto alla data fissata dal giudice, qual è la procedura da seguire? E' necessaria l'assistenza dell'UG.?

Risponde Giovanni Silvagni UG

Da quanto emerge nel quesito, il termine concesso dal Giudice per il rilascio dell'immobile è di sei mesi .Qualora alla data fissata il conduttore non dovesse lasciarlo libero e sgombro di persone e cose , dopo la notifica del precetto, si potrà procedere ad esecuzione forzata. L'Ufficiale Giudiziario dovrà essere munito , quindi, del titolo esecutivo e del precetto per eseguire " forzatamente " ciò che ha disposto il Giudice e che non sia stato già eseguito " spontaneamente " dalla parte intimata. Non essendo trascorso il termine , pertanto, nessun intervento forzoso dell'Ufficiale Giudiziario , sembra , possa essere richiesto.
Qualora fosse ritenuto opportuno, tuttavia, si potrebbe ipotizzare un'attività di carattere stragiudiziale, ovvero un atto  di constatazione, con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario al solo scopo di certificare l'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile da parte del conduttore .

Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv. Antonio Cingari < notifica sfratto morosità
Spett.le Forum,
Devo notificare uno sfratto per morosità.
Il conduttore, extracomunitario, già residente nell'immobile, da una verifica all'anagrafe è stato cancellato.
Non si è in grado di sapere l'attuale residenza.
Nell'immobile locato pare che vi dimorano altre persone presumibilmente subinquilini ai quali il fratello del conduttore ha subaffittato l'immobile.
Chiedo come eseguire una notifica regolare dell'atto per non incorrere in una rinnovazione della intimazione di sfratto o, peggio ancora, che salti l'udienza di convalida.
Penso che non sia possibile stabilire termini di notifica troppo stretti (prossimi ai 20 giorni liberi) perchè temo che salti la notifica o che l'atto venga ritirato ma la notifica non sia regolare.
Grazie molte

Risponde Francesco Centi UG

credo che sia possibile eseguire la notifica ex art.143 cpc proprio a causa della cancellazione da parte dell'anagrafe del comune di residenza. In ogni caso è possibile applicare l'art.140 cpc che indica come deposito di copia nel comune dove la notifica deve effettuarsi(non di residenza)         

Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 > avv Michela borsini<errore nel titolo
ho ottenuto un decreto ingiuntivo non immediatamente esec. nei confronti di un debitore dal nome corretto X ma solo dopo la notifica mi sono accorta che nella parte del decreto il nominativo indicato è Y quindi sbagliato mentre la notifica è stata fatta correttamente ex art. 140 cpc (con certificato residenza) al nome corretto cioè X. I termini per l'opposizione sono scaduti però ora devo procedere a notificare il precetto. Chiaramente se indico il nome giusto X il precetto sarà indirizzato ad un soggetto diverso da quello destinatario del decreto cioè Y (anche se il decreto è stato notificato ad X). Come posso risolvere il problema senza rinotificare il tutto ovvero senza rinunciare al decreto? scusate spero di essere stata chiara.

Risponde Francesco Centi UG

credo che,purtoppo, si dovrà ripetere la richiesta d'ingiunzione questa volta corretta. Infatti la notifica è atto dell'Ufficiale Giudiziario che potrebbe anche errare nella relazione della stessa,ma l'ingiunzione è funzione essenziale del Giudice che NON può essere corretta se non dallo stesso.
Rispondi


22 dicembre 2010 > 6 DICEMBRE 2010 > Avv. Felicita Muretti < comodato d'uso e pignoramento.

In presenza di un contratto di comodato d'uso registrato in data immediatamente successiva alla notifica del precetto, ma  precedente alla richiesta di pignoramento, l'ufficiale giudiziario, (considerato che l'atto è palesemente finalizzato a sottrarre i beni all'azione del creditore)può comunque procedere con il pignoramento, o deve astenersi dal procedere.

Risponde Giovanni Giorgio < UG
L’ufficiale giudiziario incaricato di un pignoramento mobiliare, secondo il vigente c.p.c., è tenuto a ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e/o comunque nei luoghi a lui appartenenti. Sebbene da parte di qualche ufficio sia invalso l’uso contrario, nessuna norma autorizza l’ufficiale giudiziario (che non è il giudice!) a desistere d’esecuzione qualora gli venga esibito un atto convenzionale da parte di persone rinvenute in tali luoghi, siano essi debitori, familiari o altro; tanto perché l’ufficiale giudiziario non deve decidere sulle opposizioni all’esecuzione (che vengono regolamentate nello stesso codice e non certamente in sede di accesso). In particolare è da rilevare che l’atto per il quale si richiederebbe al pubblico ufficiale un’astensione potrebbe essere irregolare o inficiabile per diverse ragioni; per esempio: una delle parti contraenti potrebbe essere deceduta (chi sarebbe legittimata, in tal caso, a proporre l’opposizione?), o la documentazione posta a base dell’atto convenzionale potrebbe essere inidonea, o il presunto proprietario dei beni, una volta ceduti i mobili in comodato o in affitto o altro, potrebbe non essere interessato all’eventuale opposizione. E allora? In caso di mancato il pignoramento, a mio avviso, rimarrebbe certamente il rischio, per l’ufficiale giudiziario, di una probabile denuncia per omissione di atti d’ufficio.

Risponde Avv. Carlo Ingicco.

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata ... (art. 2704 c.c.)
Rispondi


22 dicembre 2010 > avv. Gloriana La cesa < riabilitazione titoli di credito
salve, devo presentere un'istanza al presidente del tribunale per ottenere la riabilitazione di un mio assistito che, in un periodo di difficoltà, non ha pagato alcune cambiali poi protestate. bene, sono in possesso di tutti i titoli e delle relative liberatorie, purtroppo però di una cambiale pur risultante dal certificato della Camera di commercio non ho traccia, non so neppure a favore di chi fosse stata emessa per capire se è stata pagata e richiedere la liberatoria. la banca non ne ha traccia ed il notaio che ha provveduto a levare il protesto non è in grado di darmi questa informazione ... che faccio?
Rispondi

 

6 DICEMBRE 2010 > Avv. Fabio Panasiti< Notifica per posta al portiere
Sono domiciliatario per un pignoramento immobiliare. Il debitore, una società, risiede a ROMA.
E' stata fatta la notifica del pignoramento per posta.
Dopo un mese e mezzo finalmente sta arrivando il duplicato della ricevuta di ritorno.
l'atto è stato ritirato dal portiere.
La notifica è a tutti gli effetti valida?
deve essere compiuto qualche altro adempimento?
Infatti l'art. 7 legge 890/1982 prevede che in questo caso il destinatario venga avvisato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mia domanda è: se questo secondo adempimento non viene effettuato come si può ovviare?
Se, invece l'adempimento viene effettuato, come si fa a verificare che la raccomandata sia stata realmente effettuata?

Rispondi

6 DICEMBRE 2010 > Avv.Serino Silvia < pignoramento mobiliare
Ho ottenuto un decreto ingiuntivo contro una ditta individuale alla quale ho anche provveduto a notificare il precetto, ora è arrivato il momento di procedere con il pignoramento, sede legale della ditta e residenza del titolare coincidono, considerata che tra la ditta e il suo titolare dovrebbe vigere il principio di confusione del patrimonio, posso pignoarare i beni personali del titolare della ditta? Grazie per la cortese attenzione

Rispondi

6 DICEMBRE 2010 > Renato Pariota UG > ufficiali giudiziari b3 e servizio di sportello
gli ufficiali giudiziari b3 possono rifiutarsi di effettuare il servizio di sportello? se no quali sono le condizioni? c'è una normativa in merito?
grazie.

Rispondi

6 DICEMBRE 2010 > 22 NOVEMBRE 2010 > Avv. Alessia Cottone < notifica dello stesso precetto a due soggetti diversi.

Devo eseguire un pignoramento presso terzi; il precetto è stato notificato alla sede legale della S.a.s. e ancora non è scaduto, ma il pignoramento lo devo eseguire nei confronti della socia accomandataria e non della sas. Quindi devo notificare un nuovo precetto alla residenza della socia accomandataria??e l'altro precetto aspetto che perda efficacia??

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

A mio avviso devi fare attenzione a due aspetti: 1) devi rispettare il beneficio d'escussione, cioè devi escutere prima la società e poi, ma solo in caso di esito infruttuoso, potrai escutere i soci illimitatamente responsabili (2304 cc, richiamato, per le società in accomandita semplice, dall'art. 2315 cc); 2) prima di tentare il pignoramento contro il socio, devi, secondo me, redigere un atto di precetto col quale, oltre a dare atto del fallito tentativo di esecuzione contro la società, devi intimare al socio personalmente il pagamento, minacciando contro di lui, cioè contro il suo patrimonio personale, l'esecuzione forzata.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Daniele Bonagiusa  (Praticante abilitato)<spese di messa in sicurezza immobile esecutato
Buongiorno a tutti!
Vi pongo un quesito: in una procedura esecutiva immobiliare, il bene pignorato è stato sottoposto ad ordinanza comunale di messa in sicurezza, ex art.54 d.lgs. 267/00. In seguito, ho provveduto a redigere istanza di vendita, e tra pochi giorni, si svolgerà udienza di comparizione dinanzi al G.E.
Allo stato attuale, a chi competono le mentovate spese di messa in sicurezza? 1)al debitore esecutato (il quale è ancora proprietario, e per scongiurare tale evenienza, ha già instaurato procedura di dismissione della proprietà di tale immobile);
2)Spese di procedura esecutiva ( e in quanto tali, andrebbero anticipate da parte creditrice procedente, mia assistita)
Faccio presente che la mia assistita ha già sostenuto gravose spese di procedura, e vorrei evitare un simile aggravio di spese.
In conclusione, su quale soggetto gravano le suesposte spese di messa in sicurezza?
Ringraziando della gentile collaborazione, porgo Cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Bel quesito, di difficile soluzione. Io direi che, nei confronti dei terzi per i danni cagionati dalla rovina dell'edificio, è responsabile il custode ex art. 2051 c.c. Ora, chi è il custode? O è il debitore esecutato, o è quello nominato dal giudice, che a questo punto non dovrebbe dormire sonni tranquilli, e dovrebbe chiedere istruzioni al giudice, per eventualmente fare i lavori di messa in sicurezza, con spese che il creditore procedente dovrebbe anticipare, salvo metterle in conto e rifarsi sul prezzo di vendita. C'è da chiedersi: l'immobile può essere venduto ad un prezzo che possa coprire anche queste spese? Il creditore è in grado di anticiparle? E' possibile trovare una ditta disposta a fare il lavoro, salvo riscuotere a bene venduto? In alternativa si può ritenere che sia responsabile il debitore esecutato, o anche lui, magari in solido col custode, ma il debitore esecutato ce li ha i soldi per fare i lavori? E gli possono, i soldi, essere tolti a forza in qualche maniera più rapida dell'esecuzione immobiliare già pendente? Che dire? Talvolta la vita è davvero complicata.

 

Provo a dirne un'altra. Dovevo fare una esecuzione in un cantiere nel quale i lavori furono sospesi per una frana. Il Comune ordinò alla ditta -proprietaria dei terreni- di mettere l'area in sicurezza, ma siccome la ditta era senza soldi e non provvide, fu il Comune a commissionare il lavoro anticipandone la spesa, salvo rivalersi sulla ditta. Forse anche in questo caso si potrà agire così.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Giada > Decreto ingiuntivo richiesto (ed emesso) indicando sede dell'unità locale, anzichè sede legale
Vi prego di aiutarmi!
Visto che il credito per cui ho ottenuto il d.i. è altissimo, peraltro provvisoriamente esecutivo e rischio grosso con un cliente.
Ho provveduto alla redazione di un ricorso per d.i. contro una s.r.l., ho correttamente indicato la dicitura, partita iva e città, purtroppo però ho erroneamente indicato, come indirizzo quello della sua unità liocale invece della sede legale (mi sono lasciata fuorviare dalle fatture emesse, invece di fare una visura e verificare se quella era davvero la sede legale).
Ovviamente il Giudice ha emesso il D.I. in favore dell'unità locale da me indicata.
Ora, non è che il d.i. è nullo, perchè è stato emesso nei confronti della sede locale?
O che comunque rischio un opposizione della società perchè non ho indicato la sede legale?
I termini per la notifica non sono scaduti, e se rinotificassi il d.i. (con precetto) alla sede legale, anche se non è indicata nel provvedimento?
Grazie!

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Non è il caso di farsi prendere dal panico, perché, con l'indicazione della esatta ragione sociale e, soprattutto, della partita Iva, l'atto giudiziario contiene gli elementi essenziali per individuare esattamente il debitore, senza rischio alcuno di errore. E' inoltre possibile che la sede legale corrisponda allo studio di un commercialista, mentre l'indirizzo indicato nelle fatture corrisponda alla sede operativa. Rinotifica il decreto anche presso la sede legale e attendi l'esito. Non vedo motivi di nullità.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Carmine De Francesco<Sfratto per finita locazione
Abito in una villetta di 4 piani con unico ingresso, ho due distinti contratti di locazione, uno per uso abitativo ed uno per uso commerciale quest'ultimo intestato ad una società s.a.s di cui ne sono l'amministratore.Il contratto per uso abitativo giunto al suo termine di anni 8,non è stato rinnovato pertanto il locatore ha attivato tutte le forme legali per venirne in possesso.L'altro contratto ad uso commerciale, scade nel 2014, Vi chiedo può lU.G mettere in possesso del locatore l'immobile se parte di esso è concessa in locazione appunto con contratto non ancora venuto a scadere a soggetto giuridico diverso Sia pure la stessa persona?
Ringrazio per la Vostra collaborazione
Risponde Diego Ferro UG Orbetello

I contratti sono due, ognuno col proprio oggetto, costituito da due diverse unità immobiliari. Non vedo dunque perché un contratto non possa avere fine mentre l'altro prosegue anche per decenni. Il proprietario potrà ottenere la convalida della licenza per finita locazione dell'appartamento, indipendentemente dal perdurare in vita di altri contratti riguardanti altre unità immobiliari. Se il giudice convaliderà la licenza e il locatore promuoverà l'esecuzione per rilascio, l'ufficiale giudiziario non potrà fare altro che eseguire.
Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 6/11/2010 >Avv. Anna <pignoramento presso terzi società americana
Buongiorno, ho scoperto che il mio debitore è rappresentante in Italia di una società con sede in america. quest'ultima ha un'unità locale a Milano. vorrei tentare un presso terzi, dello stipendio o di qualunque emolumento il mio debitore percepisca.
devo notificare per forza, con traduzione giurata ed asseverata, negli stati uniti (mi invieranno mai la dichiarazione ex 547 cpc? ) oppure posso notificare qui a Milano, anche se lui risulta essere l'unico rappresentante in italia?
grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Il pignoramento presso terzi in America non lo possiamo fare, perché noi ufficiali giudiziari italiani non abbiamo l'autorità di pignorare all'estero, dunque non possiamo intimare, al terzo che si trova all'estero, alcunché. Inoltre, la competenza territoriale dell'esecuzione presso terzi è data dalla sede del terzo, perciò in Italia non vi sono né ufficiale giudiziario né giudice competenti, se il terzo sta all'estero. Infine osservo che il provvedimento di assegnazione del giudice non potrebbe essere speso come titolo esecutivo contro il terzo in America che si ostinasse a non versarti la somma assegnata dal giudice. Direi dunque di tentare il pignoramento presso lo stabilimento in Italia. Se il legale rappresentante di quello stabilimentio è lo stesso debitore, visto l'evidente conflitto di interessi, potresti chiedere al giudice di nominare un commissario straordinario col compito di esaminare la contabilità dell'impresa al fine di individuare crediti del debitore esecutato.

Rispondi


22 NOVEMBRE 2010 > 6/11/2010 >Francesco  Micelotta < causa di sfratto
Buongiorno,
Gradirei avere una Vs opinione su quanto mi sta accadendo. ho intentato causa di sfratto ad una impresa che detiene nel mio locale una attività di ristorazione a causa di una morosità che va da 10/2009 sino a 03/2010 data in cui il soggetto ha ceduto l'azienda ad altro cambiando denominazione sociale e a tutt'oggi risulta anch'esso moroso (10/2010), qindi un anno di morosità.
Il giudice nell'udienza tenutasi qualche giorno fa mi chiede di produrre le scritture contabili essendo io una persona fisica come posso. A me   pare che il giudice ha fatto una richiesta assurda per favorire il conduttore. Grazie

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Se sei una persona fisica che non ha l'obbligo di tenere scritture contabili, l'ordine di esibirle è destinato a non produrre effetti. Ciò che, invece, è utile produrre in giudizio sono i documenti, che potrai reperire presso la camera di commercio, comprovanti la cessione d'azienda. Se vi è cessione di azienda può esserci una successione nel contratto ex art. 2558 cc e, oltre a permanere la responsabilità dell'alienante per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, ex art. 2560 cc, risponde di tali debiti anche l'acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Probabilmente il giudice vuole esaminare quei libri contabili, cioè i libri dell'azienda cedente, che non so se sei in grado di procurarti. Studiando bene la situazione successoria tra le due aziende dovrai valutare se ti conviene agire solo contro l'acquirente, sia per il rilascio che per il recupero dell'intero credito, o anche contro l'alienante per il recupero di parte del credito.
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22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Avv. Laura Tasquier <Notifica all'estero a cittadino di domicilio e/o resid. sconosciuta.

Ho già formulato questo quesito senza ricevere risposta... lo ripropongo perchè la risoluzione della questione è diventata veramente urgente e non ho trovato alcuna soluzione al mio problema: il giudice tutelare mi ha ordinato - nell'interesse di un minore convivente in Italia con la madre - di notificare il ricorso da me presentato per ottenere il rilascio di passaporto, al padre del minore,  che è di nazionalità francesce (nato a Parigi) ma di cui si sconosce la residenza.
 Poichè ho provato al Giudice di aver fatto tutte le ricerche per rinvenire l'indirizzo, il Giudice, a mio parere errando, mi ha ordinato di notificare ai sensi del 143 CpC.
 Gli Uff. Giudiziari tuttavia mi dicono che è impossibile notificare all'estero ai sensi del 143 (valutazione che anch'io condivido): Vi chiedo allora come posso notificare l'atto ad un  cittadino nato in Francia ma di residenza sconosciuta.
 Grazie. Laura Tasquier

Risponde Francesca Bibbò UG Chieti

... si notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ultima ipotesi:con consegna dell'atto al pubblico ministero (non inviandolo al'estero)

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

L'ufficiale giudiziario italiano non può andare in Francia ad eseguire una notifica ex art. 143, perciò l'unico suggerimento che mi viene in mente è di chiedere al giudice di ordinare una notifica -ex art. 151- in un modo diverso da quello stabilito dalla legge, vista l'eccezionalità del caso. Potresti informarti su cosa preveda la legge francese nel caso in cui di un soggetto sia noto solo il luogo di nascita, ed eventualmente farti autorizzare a notificare in Francia, tramite ufficiale giudiziario francese, in base a quel che prevede la legge francese.

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22 NOVEMBRE 2010 > 12 novembre 2010 > Avv.  Oriana Laura <ASSEGNO NON PRESENTATO ALL'INCASSO
L'assegno non presentato all'incasso è un titolo esecutivo? é presupposto dell'azione che il portatore abbia presentato al trattario l'assegno per il pagamento, e cioè la presentazione dell'assegno in banca per agire contro il firmatario?

RISPONDE UMBERTO RAMUNNO UG TERNI
L'assegno, pur non presentato per l'incasso presso l'istituto trattario, ha valore di titolo esecutivo per il beneficiario nei confronti del traente(firmatario). In questo caso si ha l'azione diretta senza obbligo del protesto del titolo.
Solo per poter esercitare l'azione di regresso ( quella dei vari giratari tra di loro) è necessaria la costatazione del mancato pagamento certificata con l'atto di protesto redatto da ufficiale giudiziario, notaio o da una stanza di conpensazione.
Da ciò deriva la possibilità di procedere all'azione esecutiva (previa richiesta di pagamento del titolo con esito negativo attestato dal decorso infruttuoso del termine
assegnato al debitore nell'atto di precetto a lui notificato ).
E' inoltre opportuno precisare l'impossibilità di procedere all'esecuzione immediata senza l'osservanza del termine di cui all'art.482 c.p.c. in quanto, stante la possibilità di non avere in luogo la presenza del debitore all'atto del pignoramento, non si concretizzerebbe il presupposto del rifiuto del pagamento del titolo che si concretizzerebbe invece come già detto nel caso di mancato adempimento successivo alla richiesta effettuata  mediante la notifica di atto di precetto.
Nell'atto di precetto in virtù di titolo non presentato al debitore per il pagamento, in caso di adempimento da parte dell'intimato, non possono essere richieste spese giudiziarie e dell'atto di precetto.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io direi che se l'assegno ha i requisiti di forma per valere come tale, se è in regola con l'imposta di bollo e se l'azione "cambiaria" non è prescritta, vale come titolo esecutivo. Quando notificherai il precetto, chiedendo il pagamento dell'assegno, il debitore dovrà pagare, salvo contestare la debenza delle spese legali, ove volesse sostenere che, qualora l'assegno avesse seguito il suo regolare corso, sarebbe stato pagato. Insomma, il debito esiste e l'assegno ne è la prova. Se la banca non lo vuole pagare (nulla ti vieta di presentarlo all'incasso con ritardo, vedi solo se ne vale la pena e se non rischi spese inutili) lo dovrà pagare il debitore. Se il debitore lo pagherà, glielo restituirai. Al limite, prima di notificare il precetto, puoi scrivere al debitore chiedendogli di pagare l'assegno e offrendo di restituirglielo.
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6/11/2010 >27 ottobre 2010 > Lucia Marinelli > notifica  con formula esecutiva in copia è possibile?

salve,
devo notificare una separazione consensuale omologata con atto di precetto per procedere al recupero del mantenimento che un marito non corrisponde da mesi alla moglie.Siccome la stessa signora anni fa aveva chiesto tramite altro legale le copie del provvedimento in formula esecutiva alla cancelleria per poter procedere contro il marito, oggi la cancelleria a me rilascia solo fotocopie conformi in formula esecutiva non potendomi rilasciare ulteriore formula in originale.Allora mi chiedevo per poter eseguire correttamente la notifica ai fini dell'esecuzione devo andare a richiedere la copia del provvediemnto con la formula esecutiva in originale al collega precedente o posso notificare le copie conformi del provvediemnto con relativa formula in copia?Spero possiate chiarirmi il dubbio!Grazie.Lucia

Risponde Diego ferro > UG Orbetello

Ai fini della notifica non è indispensabile avere l'originale del titolo esecutivo, ma questo ti servirà necessariamente per l'esecuzione forzata, perciò tanto vale chiederlo subito al collega. Se questi lo ha già notificato in passato, non occorre notificarlo di nuovo: sarà sufficiente notificare solo l'atto di precetto.
Rispondi

 

 

27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 > Rosa Imperiale <notifica atto di citazione in Germania
E' la prima volta che mi imbatto in questa materia e, mi rendo conto, di brancolare nel buio. Nel 2009 ho notificato un atto di citazione ad italiani residenti, ormai da anni, in Germania. Le cartoline (gialle) sono "regolarmente" ritornate a me. L'attuale G.I. - nonostante la contumacia già in precedenza dichiarata da altro Giudice che lo precedeva - ha sollevato un problema: le cartoline non riportano né la data di ricezione né, in una in particolare, la firma del destinatario dell'atto. Prima di essere rimessa nei termini, il Giudice ha rinviato la causa affinché fornissi la prova che la notifica si è regolarmente perfezionata. Qualcuno può dirmi cosa devo fare?

Grazie mille. Rosa

Risponde Diego Ferro U.G. Orbetello

Fai come ho fatto io: comprati il libro sulle notificazioni pubblicizzato in questo sito e vedrai che la notifica all'estero non avrà più segreti, perché lì ci sono le istruzioni dettagliate Stato per Stato. E poi, che diamine! La Germania fa parte dell'unione europea, dove le notifiche transfrontaliere sono regolate da apposito regolamento comunitario, perciò non ci sono particolari difficoltà; basta avere il tempo necessario per fare tutta la trafila. E' quando si deve notificare nel terzo mondo che nascono i veri problemi.
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27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 > D.A.Robotto <notifica a sede secondaria in Italia (Genova) di atto giudiziario nei confronti  di società estera (inglese) con sede secondaria in Italia

Buongiorno, Le chiedo se in presenza di una società di capitale inglese con sede legale in Inghilterra e sede secondaria in italia (ex art.2508 c.c.)e amministratori residenti in italia, ritiene regolare e valida la notifica di un atto giudiziario relativo ad attività commerciale intrapresa in italia da detta società, oppure è necessario notificare l'atto in Inghilterra presso la sede legale con la relativa traduzione?
Grazie per l'attenzione.Cordiali saluti.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Siccome l'art. 2508 cc impone alla società straniera di pubblicare nome, cognome, data e luogo di nascita delle persone che la rappresentano in Italia, devi notificare presso tali persone. Credo che il senso della norma sia di imporre alle società che vogliono operare in Italia di essere rappresentate da qualcuno che, in Italia, sia reperibile.

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27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 >Arianna Bisio <notifica a cittadino straniero 
devo notificare un atto di citazione per risarcimento danni da circolazione stradale ad un soggetto nato in Nigeria e che dalla visura PRA (datata 2009)risulta risiedere a Torino. La notifica dell'atto non va a buon fine perchè il civico indicato risulta inesistente. Si richiede certificato di residenza al Comune di Torino il quale risponde "non reperito con le generalità segnalate dal 1971 ad oggi" Come devo muovermi? E' possibile la notifica ai sensi dell'art. 143 presso il PM? Grazie a chi vorrà rispondermi.   

Rispondi

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Prima di tutto assicurati che l'impiegato dell'anagrafe abbia digitato bene il nome del nigeriano. Se non risulterà iscritto, allora informati al PRA per capire come hanno potuto inserire dati incompatibili con quelli dell'anagrafe. Se fatte tutte le ricerche possibili non potrai rintracciare il destinatario, allora potrai fare il 143 con consegna al PM, perché residenza, dimora e domicilio non sono conosciuti, il procuratore non c'è e come luogo di nascita si conosce solo Nigeria, il che è troppo generico e dunque, di fatto, non si conosce nemmeno il luogo di nascita. Osservo però che la compagnia di assicurazione, che riscuote il premio da lui, probabilmente sa come rintracciarlo.


27 ottobre 2010 > 8/10/2010 < 4/10/2010 > Elena Pagni < Sfratto di immobile contenente beni mobili sequestrati
Salve a tutti.
Ho ottenuto il titolo per procedere ad uno sfratto per morosità. Ho notificato il precetto e non è stata ancora notificata la significazione. A questo punto però mi si presenta un problema: nell'immobile di cui vorrei rientrare in possesso son presenti beni mobili che sono stati oggetto di sequestro giudiziario. Come posso procedere con lo sfratto rientrando nel pieno possesso del fondo libero e  senza che il cliente si debba costituire custode? Posso chiedere lo spostamento dei beni in altro luogo individuato dal giudice (dell'esecuzione?) a spese del sequestrato o del sequestrante? Spero di essere stata chiara. Grazie in anticipo.

Risponde Bartolotti Vincenzo UG Imola

..la circostanza dell'esistenza di beni mobili vincolati per altro titolo non possono costituire ostacolo alla esecuzione di un provvedimento di rilascio . L'U.G. iniziata l'esecuzione e appresa la circostanza , in tale sede ufficiale e qualificata ,potrà chiedere al Giudice dell'Esecuzione i provvedimenti necessari .

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Ti scrivo cosa ho fatto io in un caso analogo, poi vedi tu se potrai fare altrettanto. Dovevo sfrattare un tipo che gestiva un ristorante dove avevo già pignorato tutto. Mi procurai, dunque, per prima cosa il consenso del debitore a nominare custodi i vari creditori procedenti, convocai questi ultimi per il giorno dello sfratto, li nominai custodi -senza diritto al compenso- delle cose che avevo pignorato per ognuno di loro e gliele feci portare via. Le cose che non vollero portare via le affidai in custodia al proprietario del locale, riconoscendogli il diritto al compenso, sì da incentivare i creditori a darsi da fare per trovare una diversa collocazione per i "loro" beni, oppure a pagare per il disturbo. Poi ho dato comunicazione di ciò al giudice delle esecuzioni pendenti, e non mi risulta che questi abbia disposto diversamente da come ho fatto io in fase di rilascio. Tutto ciò in applicazione dell'art. 609 cpc.
Rispondi


27 ottobre 2010 > 19/10/2010 < 4/10/2010 < Nicola Roberti < ritirare atto in giacenza
Ho notificato atto di precetto a una snc presso la sua sede- la notifica effettuata a mani non è andata a buon fine poichè la società risulta trasferita.
Successivamente ho rinotificato a mezzo posta l'atto di precetto al socio amministratore personalmente al suo indirizzo di residenza provvedendo a redigere la relata di seguito alla prima, senonchè l'ufficiale giudiziario sbagliando ha messo l'originale nella busta indirizzata al socio amministratore facendomi pervenire la copia. attuualmente l'atto è in giacenza alle poste. pertanto l'originale con la prova di notifica alla sede della società non è più in mio possesso.
Volevo sapere se iniziando un pignoramento personalmente al socio rischio un'opposizione all'esecuzione! oppure è possibile ritirare l'atto in giacenza!o se vi è altra soluzione

Risponde Francesco Magnanelli - UG

Temo che lei non possa ritirare l'atto. Il plico deve rimanere nell'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per sei mesi dalla data del deposito effettuato dal portalettere (v. art. 8 legge 890 del 1982). Le suggerisco di far spirare il termine di validità del precetto e, quindi, di rinotificare l'atto.
La saluto cordialmente.
Francesco Magnanelli

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

L'atto in giacenza non si può ritirare. Se la notifica presso il legale rappresentante va a buon fine, ritengo che l'atto raggiunga il suo scopo, perciò la società è messa in grado di conoscerlo, dunque la prova di una preventiva notifica presso la sede è superflua. Quel che davvero conterà, infatti, sarà rispettare il beneficio d'escussione, ma questo riguarda solo la fase esecutiva. Un'altra possibilità può essere quella di rinotificare il precetto presso la sede, con l'unico scopo di procurarsi nuovamente la prova che ivi le notifiche sono impossibili. Altra soluzione, se l'ufficiale giudiziario lo riterrà fattibile, potrebbe essere quella di ricostruire l'originale perso, redigendovi relate di notifica uguali a quelle dell'originale e facendole firmare (su quest'ultima soluzione attendo eventuali smentite dai colleghi più esperti).
Rispondi


27 ottobre 2010 > 27 settembre 2010 >VITTORIO ROSSO < NOTIFICA SFRATTO
sono stato nominato custode giudiziario di un'azienda (bar) con compiti di controllo economico- contabile sugli amministraori dell'azienda.
la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario dello sfratto dai locali, per mancato versamento dei canoni di locazione, deve essere anche eseguita a me come custode o è sufficiente che venga eseguita all'amministratore dell'azienda?

Risponde Diego Ferro - UG Orbetello

Chi ti ha nominato custode giudiziario? C'è forse in corso un sequestro giudiziario di azienda? Se è così, forse l'azienda la devi gestire proprio tu svolgendo le funzioni dell'imprenditore, o forse devi assicurarti proprio tu che l'azienda faccia fronte regolarmente alle sue obbligazioni. Il consiglio che ti posso dare è quello di rivolgerti, per ogni difficoltà, al giudice che ti ha nominato, prima che si dia la colpa a te se tutto va a scatafascio. Sarebbe imbarazzante se il bar che ti è stato affidato in custodia si ritrovasse, al termine del tuo mandato, chiuso per sfratto.
Rispondi


27 ottobre 2010 > Marina Detillo < notifica postale di un verbale della polizia municipale
Buonasera,
Il verbale di violazione amministrativa è stato inviato dalla polizia municipale tramite posta alla sede legale della società, ma il postino lo ha rimandato indietro segnalando che il destinatario era irreperibile. Il verbale è stato allora inviato al messo notificatore del comune dove risiede la legale rappresentante della società, che è lo stesso della sede legale. Il messo, vista l'impossibilità di notificare il verbale presso la sede legale,lo ha notificato presso l'indirizzo di residenza della legale rappresentante. Il problema è che quest'ultima notifica è stata fatta oltre 90 giorni dopo l'elevazione del verbale. Vi chiedo: è valida lo stesso la notifica? Concludo dicendo che la società ha in sempe comunicato l'indirizzo presso cui invece risultava irreperibile.
Grazie
Marina Detillo - Ufficio Commercio - Comune di Monfalcone


27 ottobre 2010 > Dott. Mario Sau < Pignoramento a detenuto

ho notificato un precetto a un tizio c/o una casa circondariale. Adesso dovrei procedere con pignoramento, ma come si procede? Qualora il detenuto percepisse una retribuzione dall'amministrazione penitenziaria sarebbe possibile procedere ad un pignoramento presso terzi? Grazie per le risposte.

Rispondi



19/10/2010 > 4/10/2010 < 27 settembre 2010 >8 settembre 2010 > Avv. Enrico Gasparini < Notifica a società dopo lo sfratto
Ho fatto eseguire uno sfratto nei confronti di una s.r.l. alla quale ora devo notificare un atto di precetto ma la sede legale risulta ancora presso l'immobile dalla quale è stata sfrattata in questo caso - specificando nell'atto di precetto quanto sopra - è sufficiente richiedere la notifica nei confronti del solo legale rappresentante p.t.
Grazie per la risposta

Risponde avv. Maria Rita Valeri
Gentile collega,
ho lo stesso problema, devo procedere ad un'esecuzione eni confronti del ministero dell'economia e delle finanze e vorrei agire contro il terzo Banca d'Italia. Non so, però, se ci sono somme pignorabili. Qualora dovessi risolvere il problema ti prego di avvisarmi. Farò io lo stesso al contrario.
grazie

Risponde Gennaro Di Bari
Egr. Avv. l'art. 145 c.p.c. risponde al nostro quesito. Per cui nel suo caso specifico DEVE notificare l'atto presso l'abitazione del legale rapp.te, nella qualità.
E' chiaro che troverà problemi nella esecuzione del pignoramento in quanto non potrà avvenire presso l'abitazione dello stesso.
Cordialmente

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Egr. Avv. l'art. 145 cpc le offre l'alternativa di poter notificare presso la resid. del lrpt della società-solo nel caso in cui non andasse a buon fine quest'ultima, sarà obbligato a considerare la sede.Una volta not. il precetto, potrà risolvere il problema del pign. procedendo sul capitale sociale, essendo la soc. soggetto di diritto e come tale risponde delle obbligazioni contratte per nome della società, diversa è la linea se si tratti di debiti relativi ai soci.
Saluti
Dr Mauro Venezia

Risponde Francesco Magnanelli - UG

A mio parere, la notificazione ad una s.r.l. può essere effettuata direttamente al legale rappresentante, anche senza esperire un previo tentativo c/o la sede legale, come stabilito nell'art. 145 c.p.c. comma primo, secondo periodo.
La saluto cordialmente.
Francesco Magnanelli

Rispondi

19/10/2010 > 27/9/2010 > Anna Viterbo > Art. 143 cpc sfratto
E' possibile notificare un atto di citazione per sfratto ai sensi del 143 cpc ai fini della convalida? Grazie

Risponde Francesco Magnanelli - UG
A Civitavecchia si, a condizione che si spedisca anche l'avviso di cui all'art. 660 c.p.c. da indirizzare all'ufficio del protocollo ove è stato depositato l'atto (sic!).Cordiali saluti.

Rispondi

19/10/2010 < 15/10/2010 <avv. Frida Khalo < notifica PPT debitore non andata a buon fine nei termini
Spero possiate aiutarmi.

Ho notificato nel termine di sei mesi previsto dalla legge un precetto su assegno bancario risultato senza provvista. Entro 90 giorni ho effettuato la notifica del PPT. Ora i termini sono scaduti e scopro che, mentre la notifica al terzo pignorato è andata a buon fine, quella al debitore no. infatti il plico mi è tornato indietro con la scritta sulla busta "irreperibile" e sulla cartolina "trasferito"(mah).

Secondo voi, anzitutto perché non hanno proceduto ex art. 140 cpc? E, in secondo luogo, posso rinotificare al debitore, così considerando l'esecuzione comunque iniziata con la notifica al terzo, o sono decaduta? E se sono decaduta, è scaduto anche il termine di sei mesi per poter proporre direttamente esecuzione sulla base dell'assegno o la notifica del primo precetto entro i predetti termini ha sospeso e così posso rinotificare il precetto?

Risponde Francesco Magnanelli - UG

L'esecuzione è sicuramente iniziata e, probabilmente, il giudice, all'udienza di cui all'art. 543 (4) c.p.c., chiederà che venga rinnovata la notifica al debitore. Per quanto riguarda la prima domanda, credo le convenga chiedere spiegazioni allo sportello ove ha passato l'atto.
La saluto cordialmente.
Francesco Magnanelli

Rispondi

15/10/2010 < Avv. Livia Esposito < opposizione agli atti esecutivi e nuovo pignoramento mobiliare
Buongiorno, avrei bisogno di alcuni urgenti chiarimenti. Riassumo la situazione:
1) ho notificato, contestualmente, in data 29 ottobre 2009, al debitore l’atto di precetto per il pagamento del credito, i titoli esecutivi, l’istanza per l’autorizzazione all’esecuzione immediata ai sensi dell’art. 482 c.p.c. con pedissequo decreto di autorizzazione all’immediata esecuzione rilasciato dal Presidente competente in data 22 ottobre 2009 e ho proceduto a pignorare presso la sede legale del debitore i beni mobili presenti;
2)purtroppo, il decreto di autorizzazione all’esecuzione immediata (con dispensa dall’osservanza del termine dilatorio di 10 giorni dalla notifica del precetto) pedissequo all’apposita istanza presentata, rilasciato in data 21-22.10.2009 dal Presidente della sezione preposta e competente per le esecuzioni, notificato al debitore dall’Ufficiale Giudiziario contestualmente ai titoli esecutivi e all’atto di precetto, NON veniva però trascritto nella copia da notificarsi;
3) con  ricorso ex art. 617, II comma, c.p.c. notificato in data 11 febbraio 2010,il debitore ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto pedissequo ai titoli esecutivi, notificati contestualmente in data 29 ottobre 2009, nonché avverso il pignoramento mobiliare anch’esso notificato ed eseguito in pari data in forza del decreto di autorizzazione all’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 482 c.p.c.sulla base di questo inadempimento e ha chiesto la nullità del pignoramento eseguito,
4) il Giudice dell’esecuzione, a scioglimento della riserva, in data 21-22 maggio 2010, ha ritenuto l'opposizione fondata, non risultando la trascrizione del decreto di autorizzazione nella copia notificata, ed ha sospeso l'esecuzione
5) temendo tale provvedimento, ho richiesto, immediatamente nelle more della decisione, la sostituzione dei titoli esecutivi e, una volta sciolta la riserva, ritenendo ancora valido ed efficace il precetto notificato in data 29.10.2009, ho provveduto ad eseguire un nuovo pignoramneto dei beni presso le sede ove erano custoditi.
Mi domandavo se i) alla luce del provvedimento del giudice - di sospensione dell'esecuzione del primo pignoramento del 29.10.2009 - quello successivo eseguito nel maggio 2010 sia valido ed efficace; ii) se il precetto era ancora efficace e valido (e dunque potevo eseguire il nuovo pignoramento dei beni); iii) se esiste giurisprudenza che mi permetta di non far dichiarare nullo il primo pignoramento eseguito a fronte del decreto di autorizzazione all'immediata esecuzione NON trascritto nella copia notificata.
Il debitore ha infatti iniziato il giudizio di merito.
In attesa di una risposta, ringrazio.

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4/10/2010 > Avvocato > Davide Scenna < PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: TERMINI DI NOTIFICA PER IL DEBITORE E PER IL TERZO
Complimenti per l'ottimo livello del sito e degli interventi. Ho un dubbio che sicuramente potrete sciogliere. Il caso è questo: qualora la notifica del PPT al terzo pignorato avvenga entro i 90 giorni dalla notifica del precetto, mentre la notifica al debitore escutato avvenga oltre i 90 giorni, il pignoramento è valido ed efficace? I pareri sinora raccolti sono discordi. Per alcuni  una volta notificato al terzo, il pignoramento si intende iniziato e vale ad interrompere il termine di decadenza del precetto mentre  riguardo alla notifica al debitore bisogna solo preoccuparsi del rispetto del termine dilatorio di 10 gg. rispetto all’udienza in cui verrà disposta l’assegnazione. Secondo un'altra opinone il ppt dovrebbe essere notificato nel termine di 90 gg. sia al terzo che al debitore per impedire la decadenza del precetto. Ringrazio anticipatamente chi avrà la pazienza di leggere e la cortesia di rispondere.

Risponde Bartolotti Vincenzo UG Imola

...occorre tener presente la norma processuale che prevede l'interruzione del termine di 90 giorni una volta iniziata l'esecuzione , anche ovviamente con la sola notifica al terzo , come nel Suo caso

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27 settembre 2010 > 8 settembre 2010 > Roberta Scozzafava < CAMBIALE

Salve a tutti e grazie per il prezioso servizio.
Sono stata incaricata per conto di un cliente di recuperare un credito in virtù di cambiali in serie. Di queste cambiali sono la prima è stata protestata mentre le altre il mio cliente le ha richiamate dalla banca.La scadenza dei pagamenti è decorsa; avendo già richiesto inutilmente il pagamento in via stragiudiziale, vorrei sapere se posso agire direttamente con atto di precetto (con azione diretta) per tutte in quanto essendoci il protesto sulla prima questo segue anche le altre cambiali o  se va fatto un ricorso per decreto ingiuntivo per quelle non protestate e l'atto di precetto per la prima protestata. Grazie della cortese collaborazione.

1. Risponde Avv. Alice Sganga

mi è capitato un caso simile qualche mese fa con degli assegni, il primo è risultato insoluto per difetto di provvista, nonostante il cliente abbia regolarizzato gli altri assegni in possesso non ancora incassati, non ho potuto precettare tutto, ma solo per il primo mi hanno accettato il precetto, mentre per gli altri ho chiesto emissione d.i.

2.Risponde Carlo.

 il protesto occorre solo per esperire l'azione di regresso.
nel tuo caso, trattandosi di azione diretta non è necessario, per cui puoi fare direttamente il precetto per tutte le cambiali

3.Risponde Avv. Nicola Bernardi
Certo che puoi notificare atto di precetto: a patto che le cambiali non siano scadute da oltre 3 anni.
Il protesto è necessario solo per poter azionare il diritto di regresso nei confronti degli altri, eventuali, giratari precedenti.
Il debitore o i debitori principali (quelli che hanno firmato sulla "faccia" della cambiale, per intenderci), sono aggredibili direttamente, a prescindere dal protesto.
Bene ha fatto, pertanto, il tuo cliente, a non spendere ulteriori soldi, dopo il mancato incasso della prima cambiale.

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27 settembre 2010 >Avv. Emilio Scutti <Pignoramento contro Questura

Buongiorno, nel ringraziarvi per la vostra pazienza vi espongo quanto segue. A seguito de una causa davanti al Tribunale civile di ..., 1 sezione il giudice condannava la Questura di ... al pagamento degli onorari di causa, notifichiamo la sentenza e successivamente l'atto di precetto, rispettando i 120 giorni. Ora dovremmo procedere al pignoramento presso terzi ma nei confronti di chi? Banca d'Italia, Prefettura? Grazie.

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27/9/2010 > 8 settembre 2010 > Antonino Patti > UG > rilascio d'immobile ed inventario dei beni
Carissimi colleghi,
prendo spunto dalla relazione sul tema "il verbale di constatazione" del collega dr. Orazio Melita pubblicata sugli ultimi numeri del Mondo Giudiziario dove al punto 3.7.4 è scritto:"...occorre aggiungere, per quanto riguarda l'U.G., un esempio di verbale di constatazione atipico ... Penso al verbale d'inventario compiuto dall'U.G. dopo che abbia già immesso nel possesso dell'immobile ed intimato a parte esecutata di non turbarne il legittimo possesso. Se è vero come è vero che l'esecuzione si sia perfezionata con tale immissione ed intimazione e l'U.G. debba provvedere tempestivamente al deposito del verbale in cancelleria, allora dobbiamo coerentemente ritenere che la fase esecutiva si sia conclusa ed il verbale di ricognizione dei beni mobili rinvenuti sia un mero verbale di constatazione che possa ad esempio essere formato da un notaio anzichè necessariamente da un U.G.".
Sulla base di quanto sopra riportato , considerato che non sussiste un obbligo per l'U.G. di redazione dell'inventario in sede di esecuzione per rilascio d'immobile,mi chiedo e Vi chiedo: è possibile immettere nel possesso dell'immobile la parte istante, consegnargli le chiavi dell'immobile in busta chiusa e sigillata, e poi rinviare le operazioni d'inventario ad altro giorno, partendo dal presupposto che il relativo verbale di constatazione viene tassato come un verbale di offerta reale con conseguente applicazione delle tariffe notarili e non delle misere trasferte spettanti all'U.G.?
Molto grato per la Vs. collaborazione, porgo distinti saluti.

Risponde Gennaro Di Bari
Gentile collega l'art. 609 c.p.c. al 1° comma recita: "Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo' disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.".
Ora se devo disporne la custodia...ergo devo inventariarle!!! Per cui non è certo una attività diversa da quella descritta nel predetto articolo.
Piuttosto io sposterei la mira su un altro aspetto, per esempio la verifica dell'immobile. Quante volte ci hanno chiesto di "constatare" le condizioni dell'immobile?
Così come la eventuale stima dei beni lasciati in loco dallo sfrattando ai fini di eventuale vendita all'asta per il recupero delle pigioni o delle spese legali.
Insomma sono altre le cose che potrebbero interessarci.
Per completezza di risposta al quesito aggiungo, a mio sommesso parere, che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad un inventario "sommario" dei beni rinvenuti nell'immobile e NON POTREBBE immettere la parte istante nel possesso dello stesso e rinviare ad altra data le operazioni di inventario dei beni lasciati dallo sfrattanto, bensì deve fare tutto contestualmente, salvo il rinvio delle operazioni a seguito di "tarda ora sopraggiunta".
Cordialmente

Risponde Antonino Patti

Caro collega,
condivido quanto da te asserito; tuttavia, il comma da te citato non prevede un obbligo per l'ufficiale giudiziario di disporre la custodia (l'ufficiale giudiziario può...) e non si parla espressamente d'inventario.
Inoltre, si rammenta che la parte esecutata è sempre tenuta a rilasciare l'immobile libero da persone e cose.
Distinti saluti.
Rispondi

8 settembre 2010 > Anna Bersani < A.t.p. in corso di causa: a chi notificare ricorso e decreto
E' pendente la causa di merito (l'atto di citazione è stato notificato e la causa è stata iscritta a ruolo). Nelle more della costituzione del convenuto (non è ancora scaduto il termine), quest'ultimo ha depositato ricorso per a.t.p. in corso di causa. Ovviamente riservandosi la costituzione nella causa di merito nei termini di legge.
Il Giudice competente (titolare della causa di merito)ha emesso decreto con il quale ha nominato il c.t.u. ed ha fissato l'udienza.
A chi notificare il ricorso ed il decreto? Alla parte attrice personalmente presso la propria residenza ovvero al procuratore costituito?
A mio parere va notificato al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. Che ne pensate?

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8 settembre 2010 > avv. Lorella Sitzia <esonero spese di notifica pignoramento presso terzi su decreto ingiuntivo per crediti da lavoro
Buonasera è mio interesse sapere se è corretta la decisione del competente UNEP di addebitare al creditore procedente le spese di notifica dell'atto di pingoramento presso terzi fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per crediti da lavoro, sostenendo che il secondo comma dell'art. 10 Legge n. 533/1973 prevede l'esezione/esonero delle spese, tasse o diritti solo per le esecuzioni mobiliari e/o immobiliari fondate su crediti portati da sentenze o ordinanze e non su titoli di natura diversa come appunto il decreto ingiuntivo?  

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8 settembre 2010 > avv.Silvana Piras < notifica pign. presso terzi filiale banca
Salve.
Ho notificato un pignoramento presso terzi:mentre l'atto è in giacenza per il debitore...ho avuto alcuni problemi nel noticarlo alla banca Unicredit...
La 1 volta la filiale  si è rifiutata di ricevere l' atto( 16 agosto)...Ho chiesto spiegazioni alla cancelliera la quale mi ha detto che probabilmente mancava la dicitura completa(unicredit banca di roma S.p.A)
Ora, come ultima possibilità prima che scada il precetto, l' ho rinotificata con la dicitura completa limitandomi ad inviarla solo ed esclusivamente alla filiale e non alla sede legale.Ho sbagliato?
Vorrei sapere quali nel caso potrebbero essere le motivazioni..e se possono rifiutarsi di ricevere un atto.
Grazie

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8 settembre 2010 > Avv. Maria Rita Valeri < pignoramento Ministero Salute
Per il recupero di alcune somme dovute in forza di una sentenza, devo procedere al pignoramento nei confronti del Ministero della Salute. E' corretto un pignoramento presso la tesoreria provinciale della Banca d'Italia (Viterbo)? Inoltre vorrei essere certa che non ci siano ipotesi d'impignorabilità a seguito di decreti come quello del 2006 per il Ministero della salute.
Grazie

Rispondi

 

8 settembre 2010 > Marco Rossi < Elezione domicilio nel precetto e nell'atto di intervento
Il Cod. proc. civ. prevede per l'atto di precetto ed il ricorso per intervento in una procedura esecutiva che il creditore deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Mi chiedo se l'elezione di domicilio deve avvenire necessariamente nello stesso comune come dice il codice, oppure se può essere fatta anche in un comune limitrofo ricompreso nel circondario...se di elegge domicilio in un comune limitrofo, comunicazioni e notificazioni vengono fatte presso il domicilio eletto oppure in cancelleria? Grazie

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8 settembre 2010 >  Adele di Giovanni < pignoramento presso terzi conto corrente.

   Ringrazio anticipatamente per la soluzione offerta ad un quesito per un caso ormai disperato...
é possibile pignorare un conto corrente intestato alla moglie del debitore?
Si tratta di coniugi in regime di comunione dei beni.
Se si (come sembrerebbe), come fare materialmente?
Il pignoramento presso terzi va  posto in essere nei confronti del debitore limitatamente alla  quota del 50% del conto intestato  alla moglie?
Occorre citare sia il debitore che il coniuge? Oppure al coniuge va solamente notificato l'atto?

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8 settembre 2010 > 3 agosto 2010 > Tiziana Grillo<cessazione efficacia precetto

Ho portato per la notifica un atto di pignoramento il 24.6.10 ( il precetto era stato notificato il 24.4). Fino ad oggi l'Ufficiale non ha provveduto alla notifica e sono decorsi i 90 gg.Il precetto è ancora valido visto che per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna all'Ufficiale giudiziario ( Vedi sent.Corte Cost 28/04), oppure tale regola non viene applicata per il pignoramento ma solo per gli atti giudiziari?

Risponde UG Sortino Carmelo

A mio avviso, l'esistenza del doppio termine (uno per il notificante e uno per il notificato)in questi casi non può valere. Per il soggetto notificato il precetto e perento e, verosimilmente, egli uscirà vittorioso dall'eventuale opposizione che proporrà. E' anche vero che non può esserci responsabilità professionale per l'avvocato che ha comunque richiesto tempestivamente l'esecuzione, come pure non dovrebbe esserci una condanna alle spese per l'incolpevoled notifiicante. Sull'operato del collega che ha fatto scadere il precetto non commento. Invero, la situazione di molti Uffici è disastrosa e il poco personale in servizio fa quello che può.
Rispondi

8 settembre 2010 > 3 agosto 2010 > Barbara Ciurlì < Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Buongiorno,
gentilmente, avrei bisogno di alcuni chiarimenti.
Ho notificato un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, contestualmente al precetto e, dopo 10 giorni, ho notificato il pignoramento presso terzi al debitore e al terzo (INPS). L'udenza è stata fissata il 13.12.2010 ma, avendo ricevuto la dichiarazione del terzo che risulta negativa per il mio cliente, ho deciso di rinunciare al suddetto pignoramento presso terzi e procedere con il pignoramento immobiliare. Mi sono accorta, però, che sono decorsi i 90 giorni entro i quali bisogna iniziare il pignoramento. Adesso mi chiedo se posso procedere a notificare un nuovo precetto sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oppure no. In ogni caso devo specificare nel nuovo precetto e poi anche nel pignoramento che rinuncio al prcedente precetto e pignoramento presso terzi vero?
Conseguentemente, se il decreto ingiuntivo è titolo esecutivo per sempre (come penso) devo aspettare che trascorrano i termini feriali o posso procedere anche nel mese di agosto?
Spero di essere stata chiara e ringrazio cortesemente per la risposta.

Risponde UG Sortino Carmelo
Con lo stesso titolo esecutiivo puoi intraprendere tutte le esecuzioni che vuoi. Puoi anche cumulare i mezzi di esecuzione e, quindi, puoi eseguire contemporaneamente il pignoramento presso terzi e quello immobiliare. Se non hai ancora rinunciato al Pegno presso terzi, il precetto è ancora valido e resterà tale per tutta la durata della procedura. Io andreii dal Cancelliere e mi farei fare un certificato dal quale risulti che il pignorasmento presso terzi è ancora in itinere e che l'udienza è fissata per il dicembre del 2010. Se hai depositato i titoli in cancvelleria (o se l'ha fatto l'Ufficaile Giudiziiario) chiederei al G.E. l'autorizzazione a ritarare i titoli e a sostituirli con una copia conforme. A quel punto notifiicherei il pignoramento immobiliare (anche durante il periodo di sospensione dei termini che, naturalmente, non si applica). Solo dopo rinuncerei al pignoramento presso terzi. Certamente puoi anche rinunciare all'esecuzione intrapresa (se la rincia non avviene in udienza va fatta con atto da notificare all'esecutato) notificare un nuovo precetto ed iniziare una nuova procedura (bada, ti serviranno i titoli in originale e, se questi sono in cancelleria, potrai ritirarli solo dopo aver depositato l'atto di rinuncia). Se i titoli sono in cancelleria, io l'atto di rinuncia lo redigerei autonomamente, separato dal precetto. Se invece sei già in possesso dei titoli, penso che non ci sia nulla di male a inserire la rinuncia nel nuovo precetto che notifichi. P.S.: se arrivi all'udienza fissata per il presso terzi puoi iscrivere comunque a ruolo il pignoramento, richiedere al Giudice di dichiarare l'incapienza del mezzo di esecuzione e chiedere la liquidazione delle spese. A quel punto, avendo nelle mani un "pignoramento negativo" il precetto non dovrebbe più scadere per la durata di un anno dalla dichiarazione di incapienza dell'esecuzione. Se riesci a farti liquidare le spese del presso terzi, e se nel frattemo ai notificato l'immobiliare, puoi fare un atto d'intervento per l'ulteriore escussione del

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3 agosto 2010 > Simona Napoli<Notifica per pubblici proclami.

Salve a tutti e grazie per l'eccellente servizio. Il mio quesito riguarda una notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.. Il 10 luglio il giudice presso il Trib. di Campobasso mi ha concesso la notifica dell'atto di citazione per usucapione a condizione che, oltre agli adempimenti previsti dal 3° comma del 150, provvedessi alla pubblicazione della citazione su un quotidiano regionale una prima volta e una seconda volta a distanza di 10 gg. l'una dall'altra. Il mio dubbio è: la pubblicazione sulla G.U. e sul quotidiano possono indifferentemente essere eseguite anche durante il periodo feriale oppure è necessario che avvengano al termine di esso e dunque dopo il 15 settembre? Ho ricevuto solo da poco il preventivo più favorevole del quotidiano e la seconda pubblicazione cadrebbe sicuramente ad agosto, così come la pubblicazione sulla G.U.. In pratica mi domando se al momento dell'iscrizione a ruolo il giudice non eccepisca il fatto che gli adempimenti relativi alla notifica per pubblici proclami siano avvenuti durante la feriale e li consideri nulli. Visti i costi delle pubblicazioni sui quotidiani (il giudice ha preteso, inoltre, che avvenissero per intero e non per estratto) non vorrei rischiare che il cliente si veda invalidata l'intera procedura.Grazie mille per ogni risposta o chiarimento e buon lavoro.  
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3 agosto 2010 > 7 luglio 2010 > 18 giugno 2010 < Avv. Daniele Fabriani < Notificazione titolo esecutivo e precetto Ministero della Salute
Devo recuperare un credito nei confronti del Ministero della Salute, avente ad oggetto l'indennizzo ex L. 210/92, giusta sentenza del Tribunale di Chieti, in funzione del Giudice del Lavoro.
La domanda è: la sentenza spedita in forma esecutiva va notificata direttamente al Ministero presso la sua sede oppure all'Avvocatura distrettuale dello Stato?
Dalla lettura dell'art. 14, D.L. n. 669/96 sembrerebbe che il titolo esecutivo (nel caso la sentenza) vada notificato al Ministero direttamente presso la propria sede mentre il precetto e l'eventuale pignoramento vadano notificati al Ministero c/o l'Avvocatura dello stato. Ho capito bene?
Ringrazio anticipatamente.

1. Risponde Avv. Giovanni Luca Scaminaci
La sentenza in quanto atto giudiziario va notificata direttamente all'Avvocatura; invece il precetto non essendo un atto processuale, ma di converso un semplice atto di impulso ad onorare il nostro credito, va notificato al debitore personalmente e quindi al ministero della salute. Invero con il precetto si chiede soltanto il pagamento entro e non oltre il 10 g.g.

2.Risponde Santina Caristi UG Messina

la sentenza va notificata al Ministero della Salute presso l'Avvocatura dello Stato solo al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Per procedere all'esecuzione, invece, la sentenza esecutiva deve essere notificata direttamente al Ministero della Salute presso la sua sede per la decorrenza del termine di centoventigiorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dal legislatore, a pena di nullità del precetto, nel caso in cui ad essere debitrice sia una pubblica amministrazione.
Decorso inutilmente tale termine il precetto può essere validamente notificato all'Amministrazione debitrice. 

Rispondi

3 agosto 2010 > POmata Alessia<Notifica Titolo Esecutivo

Devo notificare decreto ingiuntivo di lavoro esecutivo unitamente a precetto.Gli ufficiali giudiziari possono apporre la conformità all'originale sulla copia, fatta uso notifica, della copia esecutiva come avviene per la convalida di sfratto?Perchè il cancelliere fa storie.Ma io non ho richiesto altra copia esecutiva, ho solo chiesto la conformità alla copia della copia esecutiva uso notifica.

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3 agosto 2010 > Avv. Ilaria < è possibile pignorare beni posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica?
Buongiorno,
qualche giorno fa ho ritirato un pignoramento mobiliare negativo, e la motivazione è data dal fatto che i beni risultano posti sotto sequestro dalla Procura della Repubblica. Possono comunque essere pignorati?
Grazie.

Rispondi

3 agosto 2010 > Giuseppe Marcuccio <Esecuzione decreto di confisca
Sono un uff.giud. addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Bologna.
Qualche giorno fa mi è pervenuta la richiesta di esecuzione di un decreto di confisca in materia di misure di prevenzione antimafia ai sensi della legge n.575 del 31/05/1965.
Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio misure di prevenzione di un Tribunale italiano e la richiesta di esecuzione è stata avanzata da una delle Direzioni Investigative Antimafia del Ministero dell'Interno.
L'oggetto della confisca da eseguire è una polizza di assicurazioni ed il luogo dell'esecuzione è la sede di una compagnia di assicurazioni sita a Bologna.
Trattandosi di un caso mai capitatomi, ho interpellato uno degli ufficiali di P.G. della DIA richiedente, il quale, di fronte alle mie perplessità, mi ha precisato che tale provvedimento va semplicemente eseguito come se fosse un sequestro conservativo; cosa peraltro che già è stata fatta dal collega uff.giud. di altro UNEP relativamente a beni che si trovano nell'ambito della competenza territoriale di quest'ultimo UNEP.
In realtà, esaminando attentamente il provvedimento giudiziario in forza del quale si dovrebbe procedere, si legge che la confisca riguarda beni già sequestrati con provvedimento del 15/06 u.s., che il collega sopra menzionato è stato chiamato dapprima a sequestrare i beni elencati analiticamente nel provvedimento e poi ad eseguire la confisca dei medesimi beni.
A me si chiede invece direttamente l'esecuzione della confisca della polizza citata senza che essa sia stato oggetto di precedente verbale di sequestro.
Preciso altresì che la legge succitata prevede all'art. 2-quater esclusivamente quanto segue:" Il sequestro, disposto ai sensi dell'art.2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici".
Nulla si dice nella legge in questione circa l'esecuzione della confisca, che diversamente dal sequestro è provvedimento definitivo di devoluzione al patrimonio dello Stato del bene confiscato.
Ciò premesso, ho davvero forti dubbi circa l'esistenza in capo all'ufficiale giudiziario del potere di porre in esecuzione un provvedimento di confisca; che ciò si possa fare senza la precedente esecuzione del sequestro del bene stesso (sia pure oggetto di espressa convalida da parte del Tribunale). Ho inoltre incertezza sulle modalità di tale esecuzione, qualora fosse effettivamente di competenza dell'ufficiale giudiziario, anche in ordine alla apprensione o meno materiale della polizza de qua e alla sua consegna o meno all'amministratore giudiziario nominato nel provvedimento.
Nella speranza di essere riuscito a inquadrare al meglio la problematica, confido nella risposta di qualsiasi collega abbia avuto già esperienza in tal senso ovvero voglia fornirmi suggerimenti utili.
Grazie.

Rispondi

3 agosto 2010 > Daniele Colangelo < Presso terzi a Poste Italiane

Scusatemi, sicuramente sarà una domanda per i più ripetitiva, ma avrei necessità di sapere a chi devo notificare un pignoramente pressi terzi di un conto bancoposta.
Alla direzione provinciale Poste del luogo ove è stato aperto il conto?
Grazie per l'aiuto.

Rispondi

 

20 luglio 2010 > 7 luglio 2010 >   Avv. Paola Zaccherini < cambiale con data alterata non protestata
Buongiorno, ho una cambiale tornata insoluta ma non protestata con motivazione di "data di emissione alterata"; la scadenza del pagamento è decorsa da sette mesi; avendo già richiesto inutilmente il pagamento in via stragiudiziale, vorrei sapere se posso agire direttamente con atto di precetto (con azione diretta) o se va fatto un ricorso per decreto ingiuntivo. Grazie come sempre della cortese collaborazione. 

Risponde Tucci Raffaele U.G. - U.N.E.P. - Bolzano
Gentile avv.
Può notificare direttamente il precetto poiché si tratta cmq di un titolo di credito!Soltanto nel caso in cui l'effetto risultasse girato a piu' beneficiari, per potersi rivalere a ritroso su di essi, dovrà rivolgersi al giudice per l'eventuale concessione del Decreto ing.!Salutri.
l'azione diretta contro il firmatario della cambiale puo' essere intrapresa entro tre anni, mentre contro il primo giratario entro un anno.

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20 luglio 2010 > 7 luglio 2010 > 25 giugno 2010 <Avv. Adele M. Pellegrino< Notifica sfratto per morosità a conduttore detenuto
Devo intimare sfratto per morosità al conduttore che, per vie traverse, so di per certo essere detenuto presso la Casa circondariale, in seguito alla commissione di un furto. Ho cercato sul codice di procedura civile la norma che preveda la fattispecie ma non l'ho trovata.
Come devo effettuare la notifica?
Devo allegare all'atto di sfratto un certificato dal quale si evinca che il conduttore è effettivamente detenuto?
Grazie in anticipo per la risposta.

Risponde Battaglia Claudio UG Pontassieve.

Proverei a notificare l'atto  presso la residenza e presso la casa circondariale

Risponde Felice Manfellotto UG Nola

Ad un soggetto detenuto, ogni atto dev'essere notificato esclusivamente presso il luogo di detenzione. A tal proposito esplicitamente il legislatore ha provveduto con l'art. 156 c.p.p.
Non ci sono modalità alternative.

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20 luglio 2010 >Francesca Casetta <Pignoramento contro Poste Italiane

Buongiorno,
devo necessariamente richiedere il pignoramento in danno a Poste Italiane s.p.a. Ho un dubbio, posso procedere presso qualsiasi ufficio postale (rectius: presso l 'ufficio in cui Poste ha eletto domicilio per il giudizio) oppure devo richiederlo presso -suppongo- la tesoreria centrare di Poste (che però non ho trovato nell'organigramma del sito di Poste..)? Ringrazio per ogni risposta fornita.
Rispondi

20 luglio 2010 >avv. Giovanni Sambo < pignoramento busta paga militare Guardia di Finanza

Purtroppo devo pignorare (pign. presso terzi) la busta paga di un militare della G.d.F. che non paga gli alimenti alla moglie. Non l'ho mai fatto! Chi è il terzo? Direttamente il Ministero, una qualche tesoreria regionale, provinciale ... ? Grazie

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20 luglio 2010 >Ilaria Surace >Notifica art. 143

Devo notificare un'istanza di fallimento la cui udienza è fissata per il 7/10/10, per cui il termine mi scade il 22/9/2010 (quindici giorni prima). Il problema è che devo notificare ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al liquidatore perchè la sede sociale è sconosciuta all'indirizzo e il liquidatore è irreperibile anagraficamente (certificato fatto). Il problema è che la notifica ai sensi del 143 si considera compiuta dopo 20 giorni dall'affissione alla casa comunale, quindi se anche questo termine cade nella sospensione feriale, io che ho avuto le copie autentiche oggi dovrei fare una notifica urgente perchè scadrebbe il 18/7/2010 è corretto? Risposta urgente visti i tempi. Grazie

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20 luglio 2010 > Luca Scetti <pignoramento opera dell'ingegno

Salve a tutti, sono nuovo e vi faccio i complimenti per il sito e per il forum.
Volevo chiedervi lumi sulla procedura da seguire per il pignoramento dell'opera dell'ingegno prevista dalla legge sul diritto d'autore e in particolare sul pignoramento dei diritti di proprietà di un'opera cinematografica.
La giurisprudenza è pressoché inesistente ma secondo alcuni la procedura da seguire sarebbe per analogia quella del pignoramento immobiliare visto che si tratta in entrambi i casi di un bene immateriale ossia il diritto di proprietà.
Nello specifico, mi dicono, si dovrebbe notificare il pignoramento presso il deposito degli originali della pellicola e successivamente trascrivere presso la siae (la trascrizione la prevede un DPCM).
A voi è mai capitato? Che ne pensate?
Grazie dell'aiuto.

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7 luglio 2010 >   Avv. Elena Dell'Utri < Notifica all'estero: la traduzione dell'atto va asseverata?
Buongiorno a tutti! La controparte cita la mia cliente straniera (inglese)davanti ad un Tribunale italiano. Alla citazione è allegata la relativa traduzione in lingua inglese che, però, è libera, non asseverata. La relata (anch'essa tradotta liberamente) di notifica (via posta) dichiara che la stessa è effettuata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007 (che ha abrogato il precedente del 2001 sulla notifica all'estero). Per quel che mi riguarda, ho sempre dovuto asseverare/far asseverare tutte le traduzioni in lingua straniera (inglese e non) degli atti da notificare all'estero, altrimenti gli Ufficiali Giudiziari non mi avrebbero accettato l'atto. E' possibile, invece, allegare una mera traduzione libera? E sulla base di quale disposizione? Ringrazio in anticipo per la risposta

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7 luglio 2010 > Avv. Carmela Corneli <pignoramento presso terzi (cambiali)
Buongiorno,
il terzo in udienza ha dichiaro di essere debitore del mio "debitore" di un certo importo in virtù di svariate fatture.
il terzo tuttavia ha aggiunto che le cambiali le ha tutte consegnate al mio debitore.
Ebbene, alla prossima udienza (avevo chiesto un rinvio per valutare), posso chiedere al Giudice che ordini al mio debitore di consegnare le cambiali nelle mani dell'ufficiale giudiziario e far differire l'udienza in cui chiedo che mi vengano assegnate?
Grazie mille

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7 luglio 2010 > Avv Luca Zenarolla < Notifica decreto ingiuntivo. Cartolina che non ritorna.
Ho effettuato la notifica di un D.I. tramite posta. L'atto è stato spedito con raccomandata il 2 giugno e ad oggi non mi è tornato nulla.
Ho contattato l'ufficio postale della sede del destinatario della notifica che mi ha detto che l'atto è stato ritualmente notificato ed è in giacenza presso il loro ufficio.
Come mi consigliate di muovermi? considerato che entro i prossimi 15 giorni scadono i 60 giorni dall'emissione del decreto, mi conviene effettuare un'altra notifica dell'atto?
Grazie.

Rispondi

7 luglio 2010 > Avv. Lanzarotto<pignoramento veicolo
Buongiorno,
ho ottenuto il pignoramento di un veicolo di proprietà di un debitore r tuttavia, presentando richiesta di trascrizione al PRA si è scoperto che il veicolo (di nazionalità tedesca) sebbene immatricolato con targa italiana, non è mai stato registrato al PRa, presso il quale quindi non è esistente..
Come posso ottenere la trascrizione e fare istanza di vendida a questo punto?
Grazie!

Rispondi

7 luglio 2010 > Avv. Agrifoglio < pignoramento quote s.r.l.
Devo chiedere celermente un pignoramento nei confronti di una s.r.l. debitrice; non sapendo presso quali banche sono accesi i conti correnti non posso fare il pignoramento presso terzi; una collega, esperta in diritto societario, mi ha suggerito il pignoramento delle quote sociali.
Cosa non mi convince: nel caso di specie debitrice è la società, NON il singolo socio. Le quote sociali, invece, appartengono al socio e non alla società; quindi, come faccio a pignorare qualcosa che non appartiene alla Società, come le quote sociali?La collega è convinta che si possa fare (e se così fosse, potrebbe essere un'ottima soluzione) cosa ne pensate?
Rispondi

 

25 giugno 2010 <Melisenda Boccuti < UG < furto somme versate per conversione
Spero vorrete aiutarmi a dirimere questa delicata fattispecie: in occasione di pignoramento il debitore mi ha esibito e consegnato in copia le ricevute di tutti i versamenti da lui effettuati presso la cancelleria esecuzione a seguito della conversione del pignoramento subito circa dieci anni fa. Il debitore, a suo tempo, pago' interamente l'importo ordinato dal giudice, ma in quel periodo operava presso il tribunale un cancelliere delle esecuzioni mobiliari che è stato anche arrestato per aver rubato le somme di denaro custodite in cancelleria. Pur avendo illustrato tale circostanza all'avvocato che ha presentato per lo stesso credito dopo cinque anni un altro pignoramento, lo stesso insiste nel voler pignorare nuovamente il debitore. come mi devo regolare?

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21/6/2010 >18 giugno 2010 < Massimo Sciarretta < UG < apertura forzata domicilio debitore
Cari colleghi, un avvocato richiede un pignoramento mobiliare in un luogo diverso da quello di residenza (ove è stato notificato il precetto ai sensi dell'art. 140 cpc con compiuta giacenza della cartolina di ritorno). Mi reco all'indirizzo indicatomi e la figlia  del debitore (impedendomi di entare) mi dichiara che suo padre abita altrove. Vado, quindi, in comune e l'anagrafe mi conferma la residenza nel luogo in cui è stato notificato il precetto. Informato l'avvocato di ciò questi insiste per aprire forzatamente la porta dell'abitazione ove ho rinvenuto la figlia sulla base di 3 presupposti: 1) nella residenza dove è stato notificato il precetto il debitore risulta essere stato sfrattato; 2) sul campanello dell'abitazione ove ho rinvenuto la figlia c'è il nome del debitore; 3) l'ordine dei geometri ha rilasciato all'istante una visura dalla quale risulta il domicilio del debitore presso l'abitazione della figlia e della moglie. Come vi comportereste voi? Io sono molto perplesso di poter procedere all'apertura forzata nel nuovo indirizzo e inoltre non andrebbe rinotificato il precetto se l'istante sa che il debitore di fatto non risiede nel luogo di residenza anagrafica? Grazie mille per la collaborazione.

Risponde Giuseppe Marotta UG Rho

Credo che in questo caso possa esserci d'aiuto il terzo comma dell'art.513 c.p.c. e chiedere all'avvocato di farsi autorizzare dal Giudice ad accedere forzatamante in un luogo non appartenente al debitore, ma di cui egli può direttamente disporre.
Tuttavia occorre precisare che per "casa del debitore", secondo Castoro e giurisprudenza consolidata, si intende il luogo nei cui confronti il debotore abbia un diritto di diponibilità, ovvero ne sia il proprietario, oppure ne sia il conduttore, ovvero abbia stabilito la propria residenza. Nel caso esposto non si rinvengono alcune di queste probabilità per cui credo che un ricorso al Giudice, da parte del creditore, sia un'ottima tutela per l'ufficiale giudiziario.

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18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 > Antonio Rosa <ufficio postale e competenza territoriale
Giro un quesito che mi è stato posto.
Quando si esegue una notifica a mezzo posta ci può rivolgere a qualsiasi ufficio postale o esistono limiti di competenza territoriale?
E se la risposta è positiva può farlo anche l'Avvocato che notifica in proprio, ad esempio far notificare l'atto a mezzo posta dall'Ufficio Postale di Roma anche se la causa è davanti al Tribunale di Genova, il convenuto sta in altro posto, e l'Avvocato ha avuto l'autorizzazione a notificare dall'Ordine di Napoli a cui è iscritto ?
Io non ho rinvenuto alcuna norma che limiti o individui una  competenza per gli uffici postali per il compimento dell'attività di notifica.Grazie.Antonio Rosa

1. Risponde Avv. Andrea Grana
L'avvocato che esegue le notifiche in porprio, a differenza dell'Ufficiale Giudiziario, NON HA LIMITI DI COMPETENZA TERRITORIALE: può quindi notificare avvalendosi del servizio postale qualsivoglia atto senza spostarsi dalla sua abituale residenza (Cass. 25/06/03 n. 10077).

2. Risponde Dott. Gerardo Lascala UG
Il limite di competenza territoriale riguarda i soli ufficiali giudiziari, gli avvocati abilitati possono spedire ovunque e da dovunque, dato che la legge prescrive le sole formalità pratiche la spedizione può essere fatta da qualunque ufficio postale, resta il fatto che l'atto va previa iscritto nel registro cronologico e apposta la relativa marca per i diritti prima della presentazione all'ufficio postale

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18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 >   Pierluigi Ragonici < Autentica fotocopia assegno
Ho intenzione di notificare atto di precetto in forza di assegno bancario andato protestato. E' possibile per l'avvocato procedere all'autentica della fotocopia dell'assegno allegata all'atto di precetto ? Se ciò fosse possibile mi potete indicare i riferimenti normativi per poter procedere in tal senso ?
Grazie

Risponde Avv.Alessandro Zampaglione
Ciao collega, penso che la risposta debba essere negativa, in quanto la conformità della fotocopia all'originale dell'assegno è atto che può compiere soltanto l'ug. Infatti, si ritiene che i precetti su cambiale o assegno non possano essere notificati in proprio dagli avvocati.

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18 giugno 2010 < 5 giugno 2010 >   Fabrizio Carducci < notifica - irreperibilità del destinatario
Buongiorno vorrei sapere se è valida, per poter procedere con pignoramento, una notifica dell'atto di precetto tornata al mittente per irreperibilità del destinatario.
In casi simili, di solito, ho sempre ricevuto una prima cartolina verde (cad) e poi successivamente l'avviso di ricevimento. Ma in questo caso è tornata indietro fin da subito la busta con l'atto di precetto con su scritto "per irreperibilità del destinatario".
E' valida tale notifica per poter procedere con pignoramento?
Grazie sin d'ora per la Vostra disponibilità.
Cordiali saluti

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG

In caso di ritorno diretto del piego la notifica non è avvenuta, quindi il pignoramento non potrà aver luogo (la legge dispone che il titolo e il precetto devono essere notificati prima dell'esecuzione, anche se c'è l'esenzione dei termini).
Per notificare correttamente verifichi nel comune di riferimento la permanenza della residenza all'indirizzo, se non ci sono variazioni iscritte si dovrà procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito nella casa comunale dell'ultima residenza e la notifica si avrà per eseguita dopo il ventesimo giorno dal deposito.

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18 giugno 2010 <   Andrea Ferreri < sequestro giudiziario - avviso ex art. 608 cpc
In materia di sequestro giudiziario di immobile, il c. 2 dell'art 677 cpc dispone la necessità dell'avviso di rilascio ex art. 608 cpc ove il custode sia persona diversa dal detentore.
Mi si pone il dubbio di come vada intesa questa norma nel seguente caso:
- l'immobile è posseduto da tizio che ne ha rivendicata l'usucapione;
- il sequestro è stato ottenuto, in corso di causa, da caio proprietario dell'immobile;
- il custode è un soggetto terzo nominato dal giudice.
In questo caso non esiste alcun detentore, ma solo il possessore - uti dominus - dell'immobile che è anche parte in causa ed ha partecipato all'udienza per il sequestro.
L'avviso di rilascio ex art. 608 gli va notificato o no?
Essendo già trascorsi 20 giorni dal deposito del provvedimento di sequestro è importante avere risposta al fine di determinare se il termine d'inefficacia vada interrotto con l'avviso di rilascio (se obbligatorio) o con l'avvio diretto dell'esecuzione del sequestro
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18 giugno 2010 <Avv. Francesca Scortecci<notifica a mani proprie del destinatario straniero che sarà in italia per un evento

Buongiorno,
ho effettuato notifica a mezzo del servizio postale ad un debitore residente in Repubblica Ceca e la notifica non è andata a buon fine in quanto il destinatario risulta "sconosciuto".  Posso effettuare una notifica a mani proprie ex art. 138 cpc sapendo che in un certo giorno il debitore parteciperà ad un certo evento e quindi sarà presente in Italia ? Ovviamente non sarà possibile effettuare la preventiva ricerca nell'abitazione, prevista ex art. 138 c.p.c. in quanto la persona non abita ne è domiciliata in Italia. Avete ulteriori modalità di notifica da suggerirmi ? grazie

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5 giugno 2010 > Federica Villa<Rinnovazione notifica ricorso ex 696 bis cpc
Buongiorno,
come si procede a rinnovare la notifica di un ricorso ex art. 696 bis cpc, con pedissequo decreto? All'udienza fissata per il giuramento del CTU controparte non si è presentata, mi è tornato indietro il plico per irreperibilità.
Devo fare nuovamente copia autentica del mio ricorso più decreto giudice?? (e quindi altre spese), oppure posso fare solo copia autentica verbale e lo allego ad una fotocopia del ricorso più decreto?
Oppure un nuovo atto nel quale spiego tutto e procedo a notificare quello??
Grazie in anticipo

Rispondi

5 giugno 2010 > Francesco Lagonigro < Offerta reale e rimborso somme offerte
... ho formulato offerta reale a controparte per una certa somma.
Il creditore non ha accettato l'offerta ed ho depositato, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, l'importo presso una banca.
Ho intrapreso un giudizio per ottenere la convalida dell'offerta ma la sentenza ha rigettato la mia domanda.
A questo punto il cliente vorrebbe riavere il denaro versato in banca a seguito dell'offerta reale. Devo rivolgermi all'Ufficiale Giudiziario sic et simpliciter o devo presentare un'istanza al Giudice?
Grazie.

Rispondi

 

17 maggio 2010 > 27/4/2010 > 17 aprile 2010 > Avv. Desimone Claudio> pignoramento taxi e/o licenza taxi
Gradirei  sapere se vi è mai capitato  di pignorare un taxi e/o la relativa licenza . Se si , mi sapreste indicare la procedura .  Grazie e cordiali saluti

Risponde Avv. Marina Pignatti

Collega mi pare di avere letto più volte nel forum che di fatto le licenze non sono pignorabili. Se scorri i quesiti dei mesi precedenti troverai senz'altro qualche riferimento utile circa il pignoramento ad esempio di licenze commerciali. Te lo dico perchè anche io avevo pensato di procedere con questo sistema e dopo avere consultato varie opinioni e autori ho capito che non era fattibile.

Risponde Mauro Venezia UG Venezia.

Le licenze commerciali rientrano nell'ampio genus delle autorizzazioni amministrative ossia provvedimenti discrezionali che legittimano l'esercizio di diritti o poteri già appartenenti alla sfera giuridica del destinatario (nella specie l'esercizio di un'attività economica imprenditoriale) e  di carattere personale essendo spesso necessaria la presenza di requisiti tecnico-professionali o requisiti di moralità per poter esercitare una data impresa. Esse sono manifestazioni in concreto della volontà della P.A. nell'esercizio dei pubblici poteri e pertanto non sono beni in senso economico e giuridico suscettibili di appropriazione o di disposizione da parte dei privati nell'ambito dell'autonomia negoziale. Forse si confonde la licenza con l'azienda, come complesso di beni organizzati necessari all'esercizio dell'attività imprenditoriale, che invece può essere oggetto di determinati rapporti giuridici o economici nella sua valutazione complessiva e unitaria come nel caso di cessione o affitto  e per la quale non è prevista nel nostro ordinamento giuridico il pignoramento unitario in blocco. Oppure si confonde la licenza con l'avviamento, altro componente astratto e immateriale dell'azienda, che non può essere qualificato bene nel senso tecnico del termine. Alla luce di tali considerazioni la questione della pignorabilità della licenza commerciale non appare plausibile o fondata. In pratica e detto in soldoni è come se a un automobilista venissa pignorata la patente di giuda e non la autovettura che usa per viaggiare.
Dr Mauro Venezia

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17 maggio 2010 > 27/4/2010 > Avv. Luigi Cosentino < esecuzione ministero salute
Nel ringraziarVi anticipatamente per la collaborazione sono a sottoporre la domanda che segue: avendo un titolo esecutivo nei confronti del Ministero della salute (sentenza resa dal Tribunale di Bari, passata in giudicato, già notificata e successivo atto di precetto)vorrei notificare un pignoramento presso terzi. Qual'è la tesoreria del Ministero della salute? e se è la Banca d'Italia, posso iniziare l'esecuzione a Bari o devo necessariamente farla su Roma?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Il Giudice naturale nel PPT è il GE del luogo dove risiede il terzo, per cui se il terzo nel pign. c/Ministero della Salute ha sede in Rm, sarà il GE di Rm, per il debitore di Bari notificherà col mezzo postale a nulla rileva che il titolo esecutivo sia stato emesso a Bari e notificato con pedissequo precetto a Bari o in altro luogo.
Saluti Dr Mauro Venezia

Rispondi

13 maggio 2010 >Avv Marina Pignatti .

Grazie per la risposta Dott. Silvagni: in linea teorica è proprio la soluzione a cui ero arrivata. Ma ecco cosa in realtà è successo nella pratica. Il G.E. titolare dell'esecuzione non ha autorizzato il ritiro dalla cancelleria del precetto ma solo del titolo e quindi, visto che l'UG competente non ritiene legittimo pignorare senza l'originale del precetto, sarò costretta a notificare un nuovo precetto nonostante il primo sia ancora efficace.

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13 maggio 2010 >10 maggio 2010 < 17 aprile 2010 > Avv Michele Latino < Notifica Decreto ingiuntivo a persona giuridica
Ho tentato la notifica a mezzo posta (perchè fuori circondario) di un decreto ingiuntivo in uno al precetto(in quanto provvisoriamente esecutivo) sia alla sede legale della società, sia alla residenza del rappresentante legale.
Entrambi gli atti sono ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario. Ora, mentre in quello della sede legale a penna è stato aggiunto "trasferito" nulla è stato scritto sulla cartolina del rappresentante legale. Atteso che da nuove visure, la sede legale risulta sempre la stessa ed il rappresentante legale è sempre residente ove è stata tentata la prima notifica, quali mezzi posso sfruttare per ottenere la notifica entro i sessanta giorni dall'emissione del decreto? (sono già trascorsi i primi 30 gg.)Devo far fare la notifica a mani?

Risponde Avv. Enrico Pucci
Recentemente su Roma mi hanno fatto fare la notifica ex art. 143 cpc al legale rappresentante (irreperibile secondo l'anagrafe) nonostante, visura alla mano, la sede sociale fosse stata ancora al solito indirizzo (dove però non c'era nessuno della Srl). A Ravenna per lo stesso motivo, ho dovuto notificare a mani ai soci (ma qui si trattava di una Snc).

2. Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.

Il problema della notifica entro i sessanta giorni è stato superato dalla giurisprudenza (tra tutte: 21050/06 e 2421/06; quanto alla notifica a mani, è indispensabile procedere alla notifica ex 140 cpc nella residenza del legale rappresentante, dopo una conferma anagrafica della residenza stessa.

3. 13/5 > Risponde Avv Marina Pignatti .

Anche io procedo come indicato dai nostri colleghi. Prima tento la notifica anche a mezzo posta presso la sede di cui alla visura poi in caso di notifica negativa mando gli atti agli Ufficiali Giudiziari del luogo di residenza del L.r.p.t. risultante dall'anagrafe, insieme al certificato anagrafico stesso, e chiedo la notifica a mani ex art. 140 cpc o addirittura ricorrendone i requisiti ex art. 143 cpc. Purtroppo spesso i 60 giorni sono appena sufficienti.....in quel caso dimostrato che ho tentato con massima diligenza di perfezionare la notifica provo a richiedere una rimessione in termini. ciao e buon lavoro
Rispondi

13 maggio 2010 >Saverio Casile.UG. < Convenzione poste

Cari colleghi fatemi sapere se i biglietti di cancelleria in materia di lavoro (A/TER)possono essere spediti in convenzione.Grazie e un caro saluto.

Rispondi

13 maggio 2010 >Avv. Elisa Miranda <Assegno con firma falsa
Mi è stato presentato questo problema, per cui non sono riuscita a trovare una risposta soddisfacente:
In seguito a smarrimento di un assegno (non compilato), immediatamente denunciato, il sig. X ha ricevuto atto di precetto sul medesimo assegno, compilato e firmato a nome di X evidentemente da altro soggetto.
Non è stata fatta opposizione al precetto.
Ora il "creditore" ha posto in essere il Pignoramento presso terzi,con tutte le conseguenze del caso, sempre sulla base del medesimo titolo, dando peraltro atto del fatto che la firma è apocrifa.
A questo punto cosa è meglio fare?
Proporre opposizione agli atti esecutivi contestando la regolarità del titolo esecutivo e chiedendo incidentalmente la verificazione della sottoscrizione, al fine di provare la non sottoscrizione dell'assegno da parte di X?
Rispondi

13 maggio 2010 >avv. Iervolino < pignoramento autoveicolo
Egregio collega,
Anche io sto cercando di individuare la disciplina applicabile per il pignoramento degli autoveicoli e dopo varie ricerche sono giunta a questa conclusione. Una volta individuati i veicoli tramite una ricerca nominativa al pra si va dall'ufficiale giudiziario con il titolo esecutivo e le visure pra e si effettua un regolare pignoramento mobiliare chiedendo all'ufficiale di ricercare i beni mobili registrati ed in particolare il foglio complementare degli stessi che verrà momentaneamente asportato per provvedere alla iscrizione del pignoramento del bene presso il pra.
Se i veicoli non vengono rinvenuti tramite l'u.g. si notifica un atto di interpello ex art. 25 r.d. del 1927 n. 1184 con il quale si invita il debitore a consegnare il foglio complementare per il tempo necessario alle formalità di iscrizione del pignoramento o ipoteca presso il pra. Se il debitore si rifiuta tale rifiuto rilevato dall'ufficiale giudiziario varrà ugualmente ai fini dell'iscrizione del pignoramento del bene. Infatti la prefettura provvederà a ricercare il veicolo e a sottrarre il foglio complementare al debitore il tempo necessario per le dette formalità. Mi manca sapere come procedere dopo la trascrizione del pignoramento al pra ma credo che si debba agire come un pignoramento mobiliare e presentare istanza di vendita del bene.
Rispondi

 

10 maggio 2010 < 27/4/2010 > Avv.Marina > perenzione precetto
Nel luglio scorso ho notificato un atto di precetto su assegno cui ho dato regolare seguito mediante tempestiva notifica nei 90 gg dell'atto pignoramento presso terzi. All'udienza di dichiarazione il terzo ha dichiarato di non essere debitore del debitore e il Giudice su mia richiesta ha concesso 90 giorni per iniziare la causa di accertamento, termine che non è ancora decorso.
Nelle more ho fatto delle indagini e avrei intenzione di tentare un nuovo ppt presso un altro terzo e mi dunque sono adoperata per il ritiro dei titoli originali e sostituzione con copie autentiche proprio a tale scopo.
Mi chiedevo se come pare affermare la opinione prevalente io possa ora procedere direttamente con la notifica del nuovo ppt stante che ai sensi dell'art. 481 c.p.c. ho dato corso all'esecuzione nei 90 giorni dalla notifica del precetto (termine di decadenza e non di prescrizione)  e anche in considerazione che la detta esecuzione è di fatto ancora pendente (il termine concesso da GE per radicare la causa di accertamento scadrà a giorni ma è ancora pendente) ovvero se debbo procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto.
Ho verificato un po' nella dottrina ma la cosa non è così pacifica.
grazie per le vostre considerazioni ad un quesito che forse apparirà banale.

Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza.

Come espressamente recita l'art. 481 c.p.c. il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.Nel caso prospettato l'esecuzione è iniziata nei termini stabiliti per cui il precetto è ancora efficace .Sarebbe opportuno che la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione attesti l'esistenza della procedura al fine di consentire all'Uff.Giud. procedente di constatare tale circostanza ed eseguire un nuovo pignoramento.
Rispondi

10 maggio 2010 < Iolanda Minutillo < assegni recanti firme apocrife.

Sono stata vittima di una truffa... da parte di un 23enne...
Costui, con diversi raggiri, mi ha fatto richiedere un nuovo carnet di assegni postali (Premetto che ne avevo già uno ancora a mia disposizione). Con grande maestria, seduta stante mi ha fatto firmare il primo assegno e prelevare una grossa cifra che lui ha messo nelle sue tasche. Poi, ha trattenuto il carnet di assegni ed ha fatto altri due grossi prelevamenti, imitando (molto bene) la mia firma. Io sono una donna anziana (nata nel 1922) e quando ho scoperto la truffa con l'aiuto di mia figlia e mio genero, ho fatto le dovute denunce. Adesso la mia domanda è questa: cosa posso fare per il rimborso almeno dei due assegni non firmati da me?
Rispondetemi per favore. Vi ringrazio di cuore e Vi saluto cordialmente.
I.M.

Rispondi

10 maggio 2010 < Ufficiale Giudiziario Mezzapelle Giuseppe < pignoramento ad un tabacchino
Cari colleghi, mi è pervenuta richiesta di pignoramento mobiliare nei confronti di una rivendita di tabacchi, chiedendo specificatamente che vengano staggite sigarette. A parere del sottoscritto, trattandosi di beni col marchio "monopolio di Stato", non si potrebbe procedere a tale pignoramento. Secondo voi?

Rispondi

10/5/2010 < 2 aprile 2010 > Avv. Daniela Messina <beni mobili lasciati in loco da sfrattato
Salve a tutti. Mi chiedevo se qualcuno poteva suggerirmi la soluzione giuridicamente più rapida e meno costosa per liberarsi dei mobili lasciati nell'immobile dal conduttore sfrattato in forza di ordinanza di rilascio ex 665 cpc? trattasi di mobili di scarso valore di cui è stato redatto inventario e documentazione fotografica e sul verbale dell'UG è riportato "rinvengo alcuni mobili dello sfrattando Y che affido alla custodia del proprietario X il quale si impegna a custodire con diligenza salvo restituzione su semplice richeista di Y (sfrattato) e comunque entro e non oltre 10 gg. da oggi)" ...
...la causa di merito è ancora aperta, tra 12 giorni ci sarà l'udienza di discussione, perciò pensavo: se inviassi una diffida per raccomandata ar al conduttore invitandolo a ritirare i mobili prima dell'udienza, qualora questi non provveda, potrei chiedere al Giudice di autorizzare il proprietario a sgombrare e buttare i beni... o no? altre soluzioni? l'offerta ex 1209 cc non risolverebbe il problema perchè poi occorrerebbe depositare i beni...
Grazie

Risponde Avv. Franco Franconi
Cara Daniela,
l'art. 609 cpc prevede la possibilità della cd Vendita in danno. In buona sostanza se  con il rilascio dell'immobile restano in esso cose mobili estranee all'eseuzione (per costante Giurisprundenza i beni di proprietà dell'esecutato e quelli dei quali comunque l'esecutato abbia la disponibilità materiale o giuridica, ovviamente non pignorati) si possono verificare due situazioni : se il creditore esecutante vanta nei confronti dell'esecutato un credito per spese di conservazione o deposito dei mobili estranei all'esecuzione può chiederne la vendita con le forme stabilite dall'art. 2797 CC; se invece non vanta diritti di credito può solo chiedere la vendita delle cose mobili in danno dell'esecutato ai sensi dell'art. 1211 CC. In tale ultimo caso si applicano gli artt. 1206 e segg.ti cc ed il ricavato della vendita sarà attribuito all'esecutato. Spero di avberti risposto eseurientemente. Ciao. Franco Franconi (Pisa)

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10 maggio 2010 < Avv Manuela Montinaro <esecuzione ad ente pubblico senza moratoria
Salve,

ho notificato un atto di precetto al Ministero della Salute senza rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996.
Il Ministero mi ha notificato atto di citazione in opposizione a precetto.
Come posso improntare la mia linea difensiva?

Rispondi

10 maggio 2010 < Praticante> Corrado B.<presso terzi non notificato al debitore perchè trasferito
Sito e forum utilissimi, grazie davvero a chi si incarica di aggiornarlo e vi contribuisce con risposte e riscontri..
pongo una domanda forse banale, perdonatemi per l'inesperienza.
Ho richiesto la notifica di un presso terzi. il titolo è costituito da decreto ingiuntivo provv. esecutivo emesso in seguito a convalida di sfratto. la notifica ai terzi è stata regolarmente eseguita. la notifica al debitore - a mezzo posta - invece no, poichè lo stesso è risultato "trasferito". Peccato che due giorni dopo a quello dell'attestazione da parte del postino, il debitore sia stato sfrattato con forza pubblica proprio dall'unità immobiliare dalla quale risultava trasferito.
Il GE, in prima udienza, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, e non essendo state proposte altre azioni, nonostante io abbia prodotto il verbale di sfratto (redatto da un pubblico ufficiale!), ha dichiarato il pignoramento (che era risultato positivo nei confronti di un terzo, una banca) inammissibile, ed ha estinto la procedura ex 481 c.p.c..
Secondo voi è stato corretto da parte del Giudice ritenere inammissibile e/o cmq inesistente il pignoramento? non avrebbe potuto/dovuto concedermi un termine per rinnovare la notifica? ed in ogni caso, avendo io richiesto la notifica del pignoramento (anche se poi non perfezionatasi nei confronti del debitore), non ho comunque evitato la decadenza del 481 c.p.c.? Grazie mille a chiunque vorrà rispondere
Rispondi

10 maggio 2010 < Avv. Domenico Albarano < 143 c.p.c. e separazione consensuale
Il mio cliente è separato di fatto dalla moglie da oltre 5 anni e ormai da tempo non ha più notizie della stessa.
Quale procedura devo seguire per procedere alla notifica della separazione?
In particolare, occorre fornire prova della ignoranza della residenza, dimora o domicilio al fine di attivare la notificazione ex 143 c.p.c.?
Grazie!

Rispondi

10 maggio 2010 < Avv. Monica Vercelli < Notifica avvisso immissione in possesso del custode giudiziario
Il custode giudiziario nominato in una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto più unità immobliari, deve necessarimanete notificare l'avviso di immissione in possesso per ciascuna unità immobiliare ubicata nello stesso Comune ma ad indirizzi diversi,oppure potrebbe concordare con l'Ufficiale Giudiziario la stessa data per ciscuna immissione notificando un solo avviso?
Grazie
Rispondi

10 maggio 2010 < 17 aprile 2010 > Avv. Francesco Guarnaccia < opposizione decreto ingiuntivo
Mi è stata notificata una opposizione a decreto ingiuntivo nella quale si chiede l'annullamento dello stesso in quanto è stato emesso e notificato ad una società in nome collettivo senza la formula:" in persona del legale rappresentante p.t.".
Come posso contestare questo punto?grazie

Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.

Il motivo della opposizione è risibile, ma è necessario, per una persona giuridica, indicare il nome del legale rappresentante, o, in mancanza, l'indicazione del legale rappresentante protempore; ciò è necessario anche per gli Enti. Trattandosi di una SNC è comunque preferibile richiedere direttamente il decreto ingiuntivo contro i soci, illimitatamente responsabili, e notificare loro presso la loro residenza sia il decreto sia il precetto . Si evitano problemi nella fase esecutiva ( dato  il beneficium excussionis nei confronti dei beni sociali in caso di notifica alla sola persona giuridica)e  si può procedere direttamente e contemporaneamente  anche contro i beni personali dei singoli soci.
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10 maggio 2010 < 27/4/2010 > Avv. Fabio Tommasi < Atto interpello ex art. 25 R.D. 1927 n. 1814
Per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (decreto ingiuntivo) su tre veicoli di proprietà del debitore, dopo aver regolarmente notificato l'atto di precetto, ho provveduto a redigere l'atto di interpello, ex art. 25 R.D. 1927 n. 1814, per la richiesta di consegna della documentazione necessaria all'iscrizione ipotecaria.
L'ufficiale giudiziario non ha sottoscritto il verbale, parte integrante dell'atto, ma non avendo rinvenuto, come da relata, la persona destinataria dell'atto ha notificato lo stesso ex art. 140 c.p.c..
Il debitore ha, successivamente, ritirato l'atto di interpello ed è quindi a conoscenza della richiesta ivi contenuta.
Il PRA competente non ha posto eccezioni per procedere alla formalizzazione dell'iscrizione di ipoteca sui veicoli indicati nell'atto.
Possono sorgere problemi in merito alla mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario ?
Ringrazio, sin da ora, per l'eventuale risposta.
Avv. Fabio Tommasi

Risponde Dario Mascia < UG Pordenone.

se la notificazione dell'atto ai sensi dell'art.140 cpc è stata effettuata dallo stesso ufficiale giudiziario che ha steso il verbale di interpello, il problema della sottoscrizione del verbale è superabile dalla sottoscrizione della notificazione. E' superato se dal contesto della relazione si evince la natura dell'atto notificato e l'identità tra il  verbalizzante ed il notificatore.
Rispondi

 

27/4/2010 > Avv. Poli > deposito presso casa comunale "distaccata"
Gentili signori, a vostra opinione è ammissibile che un atto (cartella esattoriale), anzichè essere depositato presso la casa comunale (per assenza del destinatario), sia depositato presso la sede della agenzia di riscossione dei crediti (che è società privata) ove si "afferma" vi sia una "casa comunale decentrata", nonostante sulla relata sia espressamente indicato che l'atto è stato depositato in Comune, senza alcuna specificazione in merito al diverso indirizzo o a tale "casa comunale decentrata"? Vi ringrazio

Rispondi

 

27/4/2010 > 17 aprile 2010 > Avv. Simone Vallillo > Offerta reale in Germania

Salve, avrei un quesito da proporre:
Giudizio conclusosi in Sardegna tra 2 soggetti tedeschi (acquisto vendita di immobile sito in Sardegna).
L'attore può acquistare il bene del convenuto secondo le modalità indicate in sentnza.
Il convenuto non vuole accettare la somma.
Mora del creditore: offerta reale.
PROBLEMA: l'attore ed il convenuto sono tedeschi e risiedono in Germania.
L'offerta reale deve essere fatta dall'Ufficiale Giudiziario competente (Sardegna) ed essere tradotta e giurata in tedesco?...
Insomma, quali sono le modalità? GRAZIE

Risponde Raffaele Preziuso
Ritengo che l'offerta reale vada eseguita dinanzi al Tribunale, competente ratione loci, del luogo in cui doveva essere assolta l'obbligazione del pagamento del prezzo.
Ovviamente se il foro è in Italia, l'offerta va tradotta in Tedesco (giurata dal traduttore) e notificata secondo le ordinarie forme all'estero.

Rispondi

 

17 aprile 2010 > 2 aprile 2010 > Avv. Salvatore Florio < PPT

E'possibile pignorare il contributo fitto casa erogato dal Comune in virtù di decreto ingiuntivo emesso a seguito di sfratto per morosità.
In caso di risposta positiva potrei sapere a chi dovrà essere notificato il pignoramento presso terzi atteso che i fondi sono regionali ma la domanda viene presentata al Comune?
Distinti saluti

Risponde Avv. Michele Dinoia

Il pignoramento è possibile e va notificato al Comune erogatore

Risponde Avv. Antonio Rizzo
I contributi per la locazione trovano fonte nell'art.11 della L. 431/98 il quale, al comma 3, prevede la possibilità che i comuni - con propria delibera - stabiliscano che i contributi medesimi siano erogati al locatore a sanatoria della morosità.
Ciò farebbe pensare, a fortiori, alla loro pignorabilità, non vietata d'altra parte da alcuna disposizione.
Tuttavia, alla soluzione prospettata mi sorge immediata un'obiezione: essendosi risolto, per effetto dello sfratto, il contratto di locazione, il conduttore non ha più diritto - almeno in linea teorica - a percepire i contributi.
Pertanto, nel momento in cui andassi a notificare il pignoramento c/o terzi, il terzo debitore opporrebbe facilmente il venir meno del diritto ai contributi a seguito dell'intervenuto sfratto.
Inoltre, nel tuo caso, avendo già ottenuto lo sfratto, non puoi neanche più ricorrere all'assegnazione diretta dei contributi,dato che non v'è più la possibilità di sanatoria.

Rispondi

17 aprile 2010 > Uff. Giud. Patti Antonino < attività stragiudiziarle -  inventario
Carissimi colleghi e non,
vorrei sottoporVi il seguente quesito:
due coniugi, prossimi alla separazione giudiziale, litigano sull'appartenenza dei beni mobili esistenti all'interno dell'abitazione coniugale. Poichè uno dei due teme che l'altro, nelle more della decisione del giudice, possa far sparire uno od alcuni dei suddetti beni, si rivolge all'ufficiale giudiziario affinchè questi rediga un inventario analitico degli stessi.
L'ufficiale giudiziario può farlo? L'attività stragiudiziale espletata seguirebbe lo stesso regime dei compensi previsto per gli atti di offerta reale?
Molto grato per la Vs. cortese e proficua collaborazione, porgo distinti saluti.

Rispondi

17 aprile 2010 > Avv. Michele Dinoia > Recupero somme oggetto di sequestro revocato
Sottopongo alla Vs. attenzione il seguente quesito inerente la sequente fattispecie:
Autorizzato sequestro conservativo in corso di causa, il detto sequestro venne eseguito nelle forme del prignoramento presso terzi dove il terzo venne nominato custode. Con la sentenza che definiva il giudizio il sequestro veniva revocato.
Chiesta la restituzione delle somme al terzo/custode, questi si rifiuta di versare le somme al legittimo proprietario/intimato.
1) Per recuperare  dal custode le somme sequestrate è sufficiente notificare la sentenza del giudizio di merito che revoca il sequestro oppure è necessaria la costituizione di un titolo esecutivo autonomo ai sensi degli artt. 2033 e 2037 c.c. ?
 Per completezza di dati preciso che a complicare ulteriomente la fattispecie: il dispositivo della sentenza del giudizio di merito che revoca il sequestro (purtroppo passato in giudicato per incuria del precedente difensore) non contiene alcun ordine al custode, ma espressamente "condanna il richiedente il sequestro, che non ha mai acquisito alcuna somma, a restituire le somme all'intimato"
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi a risolvere il problema che ritengo risolvibile soltanto da parte di chi si è potuto trovare impelagato in identica disgraziata situazione 
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7/4/2010 > 2 aprile 2010 > Avv. Antonella Marangoni >contratto di comodato
Chiedo aiuto in riferimento a questa situazione: viene proposta opposizione di terzo ad un pignoramento mobiliare da parte della moglie che afferma di aver dato in comodato i beni pignorati al marito con atto registrato 5 giorni prima del pignoramento. Come posso difendermi nel giudizio?

1. Risponde Avv. Sebastiano de Nigris de Maria
vedi cassazione 4222/1998

2. Poiché tutti i mobili che arredano l’abitazione del debitore da questi goduti sono considerati  di sua proprietà (artt. 513 e 621), il terzo che si oppone all’esecuzione deve fornire la prova documentale (Cass. n. 4222/1998) che i beni individuati nel verbale di pignoramento sono stati da lui acquistati in data anteriore al  pignoramento (Cass. n. 7564/1994). A tal  fine, non è sufficiente il contratto di comodato.

3. Salvatore Tranchina UG Bari.

Spett. Avv. Lei non deve fare proprio nulla,in quanto l'onere della prova circa l'effettiva proprietà dei beni è a carico della parte opponente che, tramite documenti fiscali certi (fatture,contratti di acquisto, ecc) e non certo con semplici dichiarazioni (anche se l'atto di comodato è stato registrato)dovrà dimostrare che i beni non sono di proprietà del debitore e che non sia il solito atto redatto per frodare la legge e i terzi.

Cordiali saluti.
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7/4/2010 > 2 aprile 2010 > Cecilia Lambertuzzi < pignoramento autoveicolo

Salve! Se l'ufficiale non riuscisse a reperire il mezzo e redigesse verbale di pignoramento negativo, si potrebbe comunque chiedere al Pra di iscrivere il pignoramento? Sicuramente la risposta sarà negativa, ma allora esiste una procedura alternativa per eseguire il pignoramento e riuscire a trascriverlo al Pra anche se l'accesso non fosse possibile o bisogna rinunciare'
Grazie per la Vostra cortese risposta, resto in attesa e porgo distinti saluti

Risponde Avv. Sebastiano de Nigris de Maria

L'alternativa é l'atto di interpellanza previsto dall'art.25 del R.D. 1814/1927. Avendo un titolo valido per l'iscrizione, dovrai notificare al debitore e per il tramite dell'ufficiale giudiziario tale atto di interpellanza, con cui chiedi la consegna del foglio complementare del veicolo, necessario per il compimento delle formalità inerenti l'iscrizione o l'annotazione sul P.R.A. del privilegio. Qualora il debitore si rifiuti di consegnare all'ufficiale giudiziario il foglio complementare, questi  deve dare atto del rifiuto; quindi con l'atto di interpellanza da cui risulti il rifiuto di consegna, puoi chiedere al P.R.A. l'iscrizione; in tale caso, di rifiuto di consegna, eseguirai l'iscrizione, l'ufficio informerà la prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare alla consegna, e la prefettura provvederà al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimetterà all'ufficio che, eseguiti gli annotamenti, ne effettuerà la restituzione al titolare.
Rispondi

2 aprile 2010 > Angelo Napoli UG UNEP Mistretta <  Pignoramento presso terzi agente di polizia
Salve colleghi,
volevo chiedere se qualcuno sa dirmi chi possa essere il terzo pignorato per lo stipendio di un poliziotto. Il ministero dell'Interno? La tesoreria provinciale competente per la sede ove il debitore presta servizio? Oppure?
Grazie e buon lavoro a tutti.

Rispondi

2 aprile 2010 > Avv. Matteo Magri < Prelazione della Sopritendenza su beni da pignorare
Mi trovo in questa situazione:
per conto del creditore devo procedere ad un pignoramento immobiliare. Il debitore è proprietario di un primo immobile già ipotecato e di un secondo acquistato un mese, ma la compravendita è sottoposta a condizione sospensiva per l'esercizio della prelazione da parte della Soprintendenza (prelazione da esercitare entro 60 gg, non ancora scaduti, dalla comunicazione dell'atto).

Ritenete ammissibile, oggi, predisporre un pignoramento immobiliare includendo anche il secondo immobile (quello vincolato, ma unico libero da ipoteche e quindi più facilmente aggredibile)?
Ringrazio anticipatamente.
Rispondi

2 aprile 2010 > Arena Avv. Saverio Antonio<esenzione Raccomandata di messa in mora o Atto stragiudiziale prodromico a Procedura monitoria

Salve, ho portato all'UNEP di Messina Atti stragiudiziali di diffida e messa in mora per crediti a me spettanti per Difese d'Ufficio. Tali Atti sono necessariamente prodromici al Giudizio monitorio. Mi è stato risposto che devo pagare il costo della Notifica (le spese della racc.). Su questo punto non sono d'accordo in quanto la Normativa prevede la completa esenzione dalle spese, oltre che dai bolli. Vi chiedo conferma di quanto asserisco e, nell'eventualità vi sia Giurispudenza, di segnalarmela. Grazie.
Rispondi

2 aprile 2010 > Avv.  Fabio Filieri <Pignoramento immobiliare e quote
Sottopongo a tutti il seguente quesito..
atto di pignoramento immobiliare a seguito di d.i. e precetto in danno di X. Nell'atto si pignorano i seguenti beni (cito testualmente):
appartamento e autorimessa con quote - 1/6 di X, 1/6 di Y e 4/6 di Z. Ma Y e Z, che non risultano da nessuna parte nel d.i., possono subire un pignoramento?
Nessun cenno a quote indivise nell'atto di pignoramento.

Rispondi

2 aprile 2010 > Avv. Gianluca Macerata < notifica sfratto per morosità
Salve dovrei notificare uno sfratto per morosità ad un cittadino greco che non abita piu' nella abitazione da qualche mese (so che è tornato in Grecia), tanto è vero che non ha nemmeno ritirato le lettera di messa in mora. Nel contratto di locazione eleggeva domicilio presso tale abitazione. Ho visto che il 660 c.p.c non permette di notificare al domicilio eletto, come posso fare ? dove lo notifico?
grazie
Rispondi

2 aprile 2010 >   Avv. Sara Cavaliere <esecuzione forzata nei confronti di un ente locale (terzo pignorato)
Buongiorno. Avrei il seguente quesito da sottoporVi
Una mia cliente (s.r.l.) aveva un ingente credito nei confronti di una s.p.a. Ottenuto decreto ing. immediatam. esecutivo si è proceduto a notifica di titolo e precetto. Dopodichè, non avendo ricevuto il pagamento, si è proceduto ad effettuare pignoramento presso terzi ed in particolare presso un Comune che aveva nei confronti della s.p.a. un ingente debito per un lavoro di restauro di una scuola (appalto pubblico).
Il Comune, ricevuto l'atto di pignoram. ha inviato dichiarazione ex art. 547 c.p.c.POSITIVA, per un importo di € 169.800,00. Di conseguenza il G.E. ha emesso provvedimento di assegnazione di tale somma a favore della mia cliente.
Tale provvedimento è stato notificato al Comune (NON in forma esecutiva) pensando che avrebbe pagato.
Al contrario il Comune rifiuta di pagare - peraltro sostenendo che si è sbagliato a fare la dichiarazione perchè l'uff. Ragioneria non sapeva che l'uff. Lavori pubblici aveva precedentemente accettato una cessione di quel credito fatta dal ns. debitore (la s.p.a. loro creditore)a favore di una Banca -. Ora, a parte tale questione che non è l'oggetto del mio quesito e che andremo a veder come va a finire..., il MIO PROBLEMA è che, indipendentemente da quello che il Comune vorrà fare, vorrei cercare di eseguire quell'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO REGOLARMENTE EMESSA SULLA BASE DI DICHIARAZIONE POSITIVA DEL TERZO.
Allora cosa devo fare? intanto ho il dubbio se questi passi che descrivo sono giusti:
- rinotificare il provvedim di assegnaz.in FORMA  ESECUTIVA;
- attendere i 120 gg. prescritti per gli Enti pubblici dall'art. 14 del D.L 669/96 (cd. moratoria);
- solo dopo tale termine notificare atto di precetto?
e poi?
- tentare un pignoramento presso la Tesoreria?
- tentare un altro pignoram. presso terzi intercettando i conti correnti intestati al Comune?
- posso fare al posto del precetto normale un precetto per consegna o rilascio ed andare a chiedere direttamente i soldi alla Tesoreria con l'Ufficiale Giudiziario?
Perchè in definitiva mi pare assurdo dover fare "l'esecuzione dell'esecuzione" (!!!!)
Attendo un cortese riscontro
Grazie mille
Cordiali saluti
Avv. Sara Cavaliere
Rispondi

23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 >  Paolo Gattafoni

Salve, spero che possiate rispondere alla mia mail.
Controparte, contumace nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza a sé sfavorevole.
L'atto di appello, notificato a mezzo del servizio postale, contiene la riproduzione di una mandato con in calce l'abbreviazione “f.to”  ed il nome dell'appellante manoscritta dal di lui difensore, e la relata dell'ufficiale giudiziario, sia sull'originale dell'appello depositato dall'impugnante, che sull'atto spedito al suo destinatario, attesta semplicemente di aver notificato “l'atto che precede” e non “copia”.
Pongo il quesito: posso eccepire che è stato notificato un atto diverso da quello dovuto secondo l'art. 137 c.p.c., poiché non è stata consegnata (rectius spedita) una copia dell'atto di citazione in appello, che differisce da quello depositato dall'appellante per il fatto che in calce alla formula dattiloscritta della procura vi è l'abbreviazione “f.to” ? Posso conseguentemente eccepire che vi sarebbe nullità o inesistenza del mandato ?
Scrive l'autore Crisanto Mandrioli che “La notificazione - che è atto dell'ufficiale giudiziario, provocato dall'istanza di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere -, ha sempre la funzione di portare a conoscenza  del destinatario un altro atto (rispetto al quale opera appunto in modo strumentale) che è sempre redatto per iscritto e del quale viene consegnata al destinatario una copia che è conforme all'originale, come lo stesso ufficiale giudiziario riscontra e dichiara (art. 137, 2° comma, c.p.c.). Questa attestazione di conformità è contenuta in una relazione che l'ufficiale giudiziario redige in calce all'originale ed anche alla copia, prima di consegnarla”.
Ringraziando anticipatamente per la risposta che vorrete gentilmente darmi, mi è gradito inviarVi cordiali saluti.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari.

Qualora l'originale dell'appello rechi la firma del difensore munito di mandato e l'autenticazione della sottoscrizione della parte che ha rilasciato la procura, l'eventuale mancanza di firme nella copia notificata non spiega effetti invalidanti purché la copia stessa contenga elementi idonei a evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore come, ad esempio, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore.
Quindi, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.
Cordialità.

Rispondi

23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 >Alessandro Marseglia <nullità decreto ingiuntivo
Salve,
vorrei sapere se secondo voi, come pure secondo me, è nullo un decreto ingiuntivo emesso durante il periodo feriale, in assenza di declaratoria di urgenza. Io credo di si, ma non riesco a trovare sentenze in questa direzione; potreste aiutarmi? grazie

1.Risponde Avv. Stefania De Luca.

l'emissione del decreto  ingiuntivo nel periodo feriale non costituisce motivo di nullità del titolo. Resta tuttavia sospesa la decorrenza dei termini per la notifica (i 600 gg decorreranno dalla cessazione della sospensione feriale) così come nello stesso periodo sono sospesi i termini per la eventuale opposizione
cordiali saluti

2. Risponde Stefania Selvaggi UG

Non credo possa profilarsi la nullità dell'atto.
Invero, nulla vieta al creditore di richiedere la tutela monitoria anche nel periodo feriale.
Così come egli ben può effettuare la notifica nello stesso periodo.
E' tuttavia evidente che in tal caso, il decorso del termine ad opponendum di 40 gg.non potrà che cominciare a decorrere alla scadenza del periodo feriale, in altri termini risolvendosi in un allungamento di fatto dei termini a difesa.
Cordiali Saluti
Rispondi

 

23 MARZO 2010 > 10 marzo 2010 > 19 gennaio 2010 > Avv. Govanni De nigris < pignoramento contro il ministero salute

Ho bisogno di un consiglio.
Ho un titolo nei confronti del ministero della salute. Vorrei notificare, ovviamente presso l'Avvocatura, un pignoramento presso terzi.Ma nei confronti di chi? chi è il tesoriere e depositario di somme di competenza del Ministero?. grazie

1. Risponde Avv. Luigi Occhiuto
Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale di competenza.
Nel caso che ho seguito io, per via dell'accorpamento (ora venuto meno) dei Ministeri del lavoro e della salute, la Banca d'Italia ha staggito in mio favore somme che sarebbero state di competenza del ministero del lavoro.
L'Avvocatura ha fatto opposizione per questo motivo, eccependo anche che nelle more i due Ministeri sono tornati separati.
Sono in attesa della decisione del Giudice.

2. Risponde Avv. Francesco Giorgino

Banca d'Italia, agenzia provinciale del luogo in cui ha sede l'ufficio del ministero debitore, in qualità di tesoriere del ministero della salute. ciao, vai tranquillo.
Rispondi

10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Alfonso Santoriello < UG > Pignoramento di beni sottoposti a sequestro penale
Mi è stato chiesto di eseguire il pignoramento di beni che originariamente furono sottoposti a sequestro penale (con tanto di sigilli dell'Autorità giudiziaria) assieme al capannone, di proprietà della creditrice ed attuale richiedente. Successivamente su istanza dell'Avvocato della proprietaria fu dissequestrato dal giudice il solo capannone, mentre i beni (di cui non si conosce la proprietà)rimanevano sempre sotto sequestro e assegnati dal giudice penale in custodia alla proprietaria del capannone. Alcuni mesi fa è stato eseguito lo sfratto e i beni assegnati in custodia (dall'ufficiale giudiziario) alla proprietaria del capannone.
Attualmente i beni rimasti (perchè parte sono stati restituiti dai crabinieri ai legittimi proprietari) risultano ancora sequestrati.
E' possibile eseguire il pignoramento su questi beni?
Come vi comportereste?
Attendo risposte. In caso di ulteriori chiarimenti contattatemi senza problemi.
Grazie.

Risponde Giovanni Giorgio UG  Acquaviva delle Fonti
“Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore.
Art. 513 cpc. Ricerca delle cose da pignorare.
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, ecc. ecc.   -   omissis.”
Questo vuol dire che l’ufficiale giudiziario può (ma secondo me anche deve) ricercare ogni bene mobile utilmente pignorabile, comunque e sempre, nei luoghi appartenenti al debitore, indipendentemente dalle dichiarazioni rese da questi o da altri soggetti presenti in tali luoghi, e PIGNORARLI.
Il fatto che alcuni mobili potrebbero formare oggetto di precedenti provvedimenti dell’A.G. (v. sequestri penali od altro), non esime il pubblico ufficiale da procedere positivamente. E chi dice che l’eventuale provvedimento di sequestro (o, addirittura, altro atto convenzionale), di cui viene esibita una copia in sede di pignoramento, non sia stato superato da un provvedimento successivo di dissequestro, che il debitore si guarderebbe bene dall’indicare? Chi garantisce che l’atto esibito non sia un falso? Sarà compito dell’ufficiale giudiziario procedente effettuare l’esecuzione forzata, raccogliere a verbale le dichiarazioni (debitamente sottoscritte) del debitore o di altri dichiaranti presenti all’accesso e in assenza del debitore, e trasmettere copia del verbale all’A.G. che ha emesso il provvedimento di sequestro. Al sottoscritto, negli anni ’90, fu esibito un atto di comodato (redatto negli ’70 e regolarmente registrato), relativamente ai mobili in possesso del debitore, che era figlio unico e unico erede della comodante, nata nel 1889!!! In pratica la comodante era morta, ma il figlio/debitore esibiva perennemente quell’atto convenzionale. Saluti

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10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv. Damiana Rusconi < notifica atto di appello

ho un dubbio.... la notifica dell'atto di appello avverso un asentenza in materia bancaria va fatta al procuratore domiciliatario ( nel mio caso è anche difensore con mandato disgiunto per il primo grado )?
Se si, la notifica deve essere fatta alla parte nel domicilio eletto presso l'avvocato o direttamente all'avvocato procuratore e domiciliatario ?
Grazie in anticipo..

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

E' irrilevante che la notifica sia richiesta alla parte presso il procuratore o al procuratore quale rappresentante in giudizio della parte. Più volte la S.C. si è espressa in proposito.
La presenza di un mandato disgiunto abilita entrambi i procuratori alla rappresentanza processuale e, conseguentemente, alla ricezione delle notifiche; l'articolo 330 del codice di procedura civile non prescrive, in l'ipotesi di mandato conferito dalla parte appellata a più difensori disgiuntamente, una pluralità di notifiche dell'atto di appello.

Salve,
più volte la suprema corte si è espressa nel senso che non costituisce nullità della notifica se questa è fatta al procuratore quale rappresentante in giudizio della parte o alla parte presso il procuratore.
La notifica dell'atto di appello, eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario costituito in giudizio di primo grado soddisfa pienamente l'esigenza legislativa di garantire che l'impugnazione sia portata a conoscenza delle parti per il tramite del suo rappresentante processuale. Per quanto attiene ad altro procuratore costituito anche lui in primo grado, l'articolo 330 del codice di procedura civile non prescrive l'ipotesi di mandato conferito dalla parte appellata a più difensori una pluralità di notifiche dell'atto di appello. La mancata previsione trova, peraltro, giustificazione nei principi generali in tema di procura alle liti e di mandati, in applicazione dei quali, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori disgiunto è tale da abilitare singolarmente ciascuno degli officiati al compimento di tutte le attività processuali. Ne consegue che ai fini della ritualità della notificazione dell'impugnazione è sufficiente che essa sia eseguita presso uno dei procuratori, essendo tutti legittimati a ricevere la notificazione degli atti della controparte.
Cordialità

Rispondi

10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv MARCELLA ASTORRI < notifica titolo esecutivo e precetto ad ente pubblico economico
Debbo notificare come titolo esecutivo un 'ordinanza di un procedimento possessorio, con la quale mi sono liquidate delle spese a controparte che è l'Ater quindi ente pubblico economico.
Posso notificare titolo esecutivo, quindi ordinanza e precetto insieme?

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

Egregio avvocato,
il DL 31/12/1996 n. 669 come modificato dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione, prescrive testualmente:
Art. 14 c.1
 "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
Dalla lettera appena esposta, appare evidente che non si può notificare il precetto  contestualmente al titolo

Rispondi

10 marzo 2010 > 25 febbraio 2010 > Avv. Degli Esposti < 145 cpc

Buongiorno a tutti. Complimenti per il forum davvero utile e ben fatto. Devo procedere nuovamente con la notifica del precetto nei confronti di S.r.l.: la prima volta la notifica non è andata a buon fine perchè la società risulta trasferita ed il legale rappresentante risulta irreperibile alla sua residenza. Posso procedere direttamente con una notifica ex 145 ultimo co. notificando ex art. 143 al legale rappresentante? Con quali modalità?
Grazie.

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari

Egregio avvocato, può senz'altro procedere con una notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica.
la relazione sarà del seguente tenore:
"Ad istanza di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx procuratore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, io sottoscritto, ufficiale giudiziario della Corte/Tribunale di xxxxxxxxxxxxxxxx, ho notificato copia dell'antescritto atto di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al Sig. xxxxxxxxxxxxxxx nella sua qualità di legale rappresentante della ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx residente in xxxxxxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxxxxxxx. Risultando il destinatario irreperibile, ho depositato questa nella casa comunale di xxxxxxxxxxxxxx a norma dell'art, 143 c.p.c. ed in relazione all'art 145 u.c. c.p.c."
E' bene fare riferimento all'art 145 c.p.c. poichè la notifica non è in proprio ma nella qualità di l.r. di una persona giuridica.
Cordialità.

Rispondi

10 marzo 2010 > 10 febbraio 2010 > Giada Murgia < Pignoramento di quota di beni immobili
URGENTE!
Buonasera,
devo procedere urgentemente con il pignoramento nei confronti di un debitore i cui beni sono caduti in comunione ereditaria.
Da visura effettuata risulta che il debitore (cui è stato regolarmente notificato il precetto, ora in scadenza), a seguito di decesso del coniuge, è divenuto titolare della quota di 1/3 di n. 15 beni immobili (terreni, fabbricati e negozi) tutti siti nella medesima conservatoria.
Posso redigere un unico atto di pignoramento, indicando semplicemente la quota di proprietà (1/3) e di seguito specificare tutti i 15 beni con i dati necessari? E poi come dovrei procedere per l'iscrizione?
Grazie

Risponde Dott.ssa Iulia Nigro UG Pisa

Gentile avvocato a mio avviso in primis bisognerebbe accertarsi che il debitore abbia accettato l'eredita di cui trattasi ed in caso positivo, potrà procedere all'atto di pignoramento immobiliare, con la descrizione degli immobili nella percentuale relativa alla proprietà dell'esecutato ( pro quota percentuale) fornendo tutte le indicazioni del caso e sottoscrivendo la parte dell'atto di sua competenza. Come di prassi seguirà la parte dell'ufficiale giudiziario con tutte le sue fattispecie (ingiunzioni, inviti ed avvertimenti ex lege per il debitore). Spero di aver esaurito quanto indicato. Saluti Dott.ssa Iulia Nigro
Rispondi

25 febbraio 2010 > 10 FEBBRAIO 2010 >Avv. Divincenzo Girolamo < Notifica decreto ingiuntivo a impresa inattiva
Innanzitutto grazie per l'attenzione che mi vorrete accordare!
Avendo avuto modo di visitare il sito, penso di poter ricevere un valido aiuto.
Invero, ho già formulato il quesito, ma potrei non averlo inviato correttamente.
Sono, pertanto, qui che lo ripropongo.
Per recuperare il credito vantato da una società nei confronti di un'impresa, ho regolarmente inviato la raccomandata sia alla sede legale di quest'ultima che al domicilio (residenza) del rappresentante legale. Purtuttavia, alla sede legale la debitrice risulta "sconosciuta", mentre il rappresentante legale non ha ritirato la raccomnadata, che mi è tornata indietro per compiuta giacenza. Peraltro, è risulatato dalla visura che la società debitrice è inattiva. Orbene, volendo ora procedere con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, e sapendo sin d'ora che con ogni probabilità la notifica alla sede legale della debitrice non andrà a buon fine, mi chiedevo se era possibile da subito notificare il ricorso al rappresentante legale. Grazie

Risponde Vincenzo Gattullo UG Bari
Egr. Avv.to
Nella vigenza del testo originario dell'art. 145 cod. proc. civ. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), affinché potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell'amministratore di una società o ente, era necessario dimostrare che questa fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa.(Cass. civ. Sez. V Sent., 11/06/2008, n. 15399)
Le modifiche apportate dalla novella, lette sistematicamente, fanno ritenere possibile la notifica alternativamente e non più surrettiziamente con la consegna, indifferentemente, presso la sede o presso il legale rappresentante nei luoghi di cui all’art. 139 e ss. c.p.c.. 
Cordialità

Rispondi

25 febbraio 2010 > 10 FEBBRAIO 2010 > Avv   Mary Re < Pignoramento quote s.r.l
Buongiorno,
ho una questione da sottoporre,
Tizio è debitore di Caio,
Caio ottiene un titolo esecutivo, ma non può aggredire nulla perchè Tizio risulta nullatenente
poi Tizio diventa amministratore di una srl unipersonale.
E' possibile pignorare le quote o gli utili?
Grazie mille

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto
Se l'amministratore è anche il proprietario delle quote della s.r.l. si può senz'altro procedere al pignoramento delle quote, gli utili appartengono comunque alla società e non all'amministratore/socio finchè non vengono distribuiti e anche se si tratta di società unipersonale la distinzione tra i due patrimoni rimane.
Se invece l'amministratore è nullatente cioè non possiede neanche quote della società si può procedere solo al pignoramento dell'eventuale compenso che percepisce per l'attività di amministratore.

Rispondi

25 febbraio 2010 > Dott. Falchi < decreto ingiuntivo su nota di credito
devo  chiedere l'emissione  di un decreto ingiuntivo sulla base di una nota di credito; dispongo altresì di copia di bonifico bancario in cui la società debitrice  nella causale dichiara di corrispondere  parte del debito a titolo di acconto della predetta nota di credito.
vorrei sapere se quetsa documentazione è sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo ed in caso di opposizone che cosa mi potrebbe essere chiesto dal debitore.

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25 febbraio 2010 > Avv. Stefano Cristofano <  Sfratto per morosità e minori

Salve a tutti. Sto per eseguire fuori dal mio foro di appartenenza uno sfratto per morosità; l'appartamento è occupato da una donna con una figlia minore di pochi anni. Con mia sorpresa, l'Ufficiale Giudiziario del posto mi ha prospettato il fatto che, essendovi una minore, dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare. Poiché una presa di posizione del genere non mi è mai capitata, né ho trovato altri cui sia capitata, qualcuno può darmi una spiegazione per convincermi che non sia un modo, diciamo così, per evitare di assumersi rsponsabilità? Mi sembra doveroso precisare che l'inquilina morosa non è neanche comparsa dinanzi al giudice per la convalida.
Grazie a tutti.

Rispondi

10 febbraio 2010 >FRANCO SAVARESE UG ALESSANDRIA
E' stata pubblicata la nuova versione del file di compilazione della DMA, aggiornata al 29/01/2010,scaricabile, nei soliti modi, dal sito dell'Inpdap, unitamente al software di controllo.
ATTENZIONE!!!
SEGUITE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI DELLA GUIDA OPERATIVA!!!
SCARICATE, SE NON E' ANCORA INSTALLATA SUL VOSTRO COMPUTER, LA VERSIONE 17 DEL FILE JAVA E LANCIATELA PRIMA DI INSTALLARE L'AGGIORNAMENTO DEL FILE DI COMPILAZIONE. OVVIAMENTE SCARICATE ANCHE IL MODULO DI CONTROLLO

 Sono state pubblicate, il 1° febbraio 2010, la versione 470 del file Entratel e la versione 231 del file Internet, scaricabili, nei soliti modi, dal sito dell'Agenzia delle Entrate. www.agenziaentrate.gov.it
 

10 FEBBRAIO 2010 >2/2/2010 >   Avv Luigi Azario < pignoramento presso terzi.

Buongiorno a tutti,
devo procedere nei confronti di un debitore titolare, secondo quanto riferitomi dal cliente, di diversi conti correnti in essere presso le filiali di alcune banche site nella medesima città.
Vi chiedo, pertanto, se secondo Voi:
A) posso notificare un unico atto di pignoramento citando il debitore e i terzi affinchè, ognuno per quanto di propria competenza, renda alla medesima udienza la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
ovvero
B) devo procedere con la citazione del debitore e del terzo, salvo presentare successivamente istanza al G.E. per la sostituzione dell'originale del titolo esecutivo e del precetto, notificando ulteriore atto di pignoramento presso terzi per altra e diversa filiale della banca.
Grazie a chi mi vorra rispondere.

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto.

Può procedere senz'altro con un'unico atto da notificare alle varie filiali e all'esecutato. Per quello che riguarda il titolo esecutivo e il precetto di solito l'ufficiale giudiziario li restituisce dopo aver verificato la regolarità formale e la corrispondenza con quanto indicato nell'atto di pignoramento, non c'e quindi necessità di fare ulteriori copie.
Rispondi

10 FEBBRAIO 2010 > 2/2/2010 > Avv.   Matteo Magri <D.i. provv. esecutivo e notifica della "prima copia esecutiva"

Abbiamo notificato un d.i. provvisoriamente esecutivo unitamente al precetto.
Il problema è che, per puro sbaglio, abbiamo consegnato all'ufficiale giudiziario la"prima copia in forma esecutiva" e non la "copia di copia in forma esecutiva".
Ora, l'ufficiale giudiziario, ovviamente (ma di ciò ho anche esempi di altri che mi dicono che non sia pacifico), rifiuta di andare a pignorare non avendo in mano il titolo in originale (o meglio "la prima copia in forma esecutiva").
Cosa possiamo fare, a parte ovviamente, richiedere il rilascio di una seconda copia esecutiva al presidente del Tribunale...?
Grazie (e complimenti per il forum).

Risponde Dott. Gerardo Lascala UG Rovereto.

Ritengo che l'unica sia eseguire un pignoramento presso terzi o immobiliare,
in questo caso direi che è possibile procedere riscontrando la sola regolarità della avvenuta notifica del titolo in forma esecutiva (ricavabile anche da una copia), e del precetto, salvo poi dover comunque chiedere il rilascio della copia esecutiva per l'assegnazione o per coltivare il pignoramento immobiliare.

 Rispondi

2/2/2010 < 19 gennaio 2010 > Avv Angela Parisi < Notifica residenza del convenuto.

Salve, complimenti per questo forum davvero utile!!!
Ho un dubbio relativo alla notifica di un atto di citazione. Se la causa deve essere incardinata nel luogo dove è situato l'immobile (trattasi di divisione)posso effettuare la notifica presso la residenza del convenuto avvalendomi dell'UG competente per territorio della circoscrizione dello stesso convenuto? Spero di essere stata chiara e Vi ringrazio anticipatamente!!

Risponde Alberto Granieri Galilei UG Caltagirone

Certo. In pratica Lei può richiedere la notificazione del Pignoramento all'Uff. Giud. competente a mani nel luogo di residenza. Sarà poi cura dell'Ufficiale Giudiziario trasmettere gli atti alla cancelleria competente (luogo in cui si trovano i beni). Io ho fatto così diverse volte, senza che ci sia stato problema alcuno. La saluto cordialmente
Rispondi

2/2/2010 > avv. Antonella Borromeo <che fare se il debitore non si fa trovare alla residenza/domicilio?
Buon giorno.
Assisto un lavoratore che vanta un credito portato da sentenza del Tribunale del Lavoro.
Il debitore ha cessato l'attività come ditta individuale; alla residenza anagrafica, suo attuale domicilio, ha ricevuto tutte le notifiche del processo (contumaciale)ma, in occasione dei due accessi dell'U.G. che doveva eseguire il pignoramento, ha fatto rinvenire a questi il portone chiuso.
A questo punto, il trascorrere del tempo dovrebbe anche far perimere il precetto o il pignoramento negativo ne determina l'ultrattività?
Che fare, nella pratica, per non essere beffati? Lasciamo perdere l'Anagrafe Tributaria...
Grazie, cordiali saluti.
Rispondi

2/2/2010 < 25 gennaio 2010 > Avv. Anna Di Sipio < Pignoramento presso terzi dipendente amministrazione penitenziaria.

Devo fare un pignoramento presso terzi ad un dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria,vorrei sapere a chi va notificato l'atto di pignoramento presso terzi? All'Istituto Penitenziario presso il quale lavora l'agente, al Ministero della Giustizia o ad entrambi? In attesa della risposta ringrazio anticipatamente

Risponde Agnese Romeo > UG Lipari

all'ente che eroga lo stipendio (non ha specificato di che figura professionale si tratti, comunque probabilmente il ministero, a meno che non si tratti di contrattisti per lavori dati in appalto) e al dipendente.
Rispondi

2/2/2010 < 19 gennaio 2010 >   Avv Quirico PEPE <pignoramento beni iscritti al PRA

Preliminarmente ringrazio per l'opportunità di sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito.
In quale forma può essere eseguito il pignoramento di una autovettura o altro bene iscritto nel P.R.A.?
Ovvero, tale pignoramento può o non può essere eseguito secondo la forma del pignoramento immobiliare, notificando al debitore, proprietario dell'autovettura, il verbale in cui è descritto il bene ed è contenuta l'intimazione a non disporre dello stesso, oltre agli avvisi di legge?
In caso di risposta affermativa, Vi è possibile inviarmi una formula già usata nella prassi?
Vi ringrazio della Vs. preziosissima collaborazione.
Cordiali saluti. Avv. Quirico Pepe

Risponde Agnese Romeo < UG Lipari

Si esegue come un normale pignoramento di beni mobili:nel senso che il verbale lo redigerà l'U.G., se ed in quanto riesca a rinvenire l'autovettura. Pertanto, è sicuramente utile allegare alla richiesta(da effettuarsi nelle forme che usate normalmente per la richieste di pignoramento presso l'UNEP competente-da noi, ad esempio,verbalmente, con contestuale deposito di titoli e denaro)il certificato del PRA ed ogni notizia utile a rintracciare l'autoveicolo in questione (per esempio, nei piccoli centri di solito si conoscono orari e parcheggi)
Rispondi

2/2/2010 < 19 gennaio 2010 > Avv. Paolo la Falce < Pignoramento presso terzi.
Nel caso di pendenza del processo esecutivo è possibile effettuare la rinotifica del pignoramento al terzo debitore al quale sia già stato notificato precedentemente il pignoramento?
E' necessario farsi riconsegnare i titoli e rinotificare tutto da capo, o è sufficiente chiedere al Giudice lo spostamento della prima udienza  e rinotificare solo il pignoramento lasciando i titoli nel fascicolo d'ufficio?
Grazie per la risposta è molto utile questo sito.

Risponde Agnese Romeo > UG Lipari

Se deve spostare la data d'udienza deve rinotificare a tutti i destinatari
Rispondi

25 gennaio 2010 >Giovanni Giorgio < UG Acquaviva delle Fonti < Risponde a Avv.Maria Giuditta Mazzoli < 140 c.p.c. (8/1/2010)
Attenzione colleghi, perché, forse, la Suprema Corte ….non la pensa proprio così!!!
Sentenza n. 17752 del 30/07/2009 – 1^ civile: omissis ………”perché, la notificazione eseguita, ai sensi dell’art.140 cpc, nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 cpc.”
Tra l’altro, mi chiedo: relativamente al trasferimento del destinatario dell’atto, chi certifica che le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario dai vicini o dalle persone rinvenute nel luogo della notifica siano veritiere,? A me è capitato che la dichiarazione di “sconosciuto” o “trasferito” l’abbia resa proprio il destinatario dell’atto (perché egli conosceva me, ma io non lui!). Salutoni.


25 gennaio 2010 > 19 gennaio 2010 > Avv.Stefano Padoin <Società in liquidazione

Ringrazio fin d'ora chi vorrà rispondere al seguente quesito: per poter pignorare i beni di società a responsabilità limitata in liquidazione, presenti presso la residenza del liquidatore non socio, si dovrà optare per l'espropriazione presso terzi, oppure per quella presso il debitore previa istanza ex art. 513, 3° comma c.p.c.?

Risponde Cristiano Ragni UG Como

Gentile avvocato,
La forma più corretta di esecuzione, secondo il mio parere, è quella prevista dall'art. 513 cpc ultimo comma. Tale norma consente all'ufficiale giudiziario di pignorare i beni mobili del debitore che si trovino presso il terzo possessore, qualora questo consenta di esibirli. L'ufficiale giudiziaro si recherà quindi presso la residenza del liquidatore e gli chiederà di mostrargli gli eventuali beni di proprietà della società debitrice. Se il terzo offrirà la collaborazione richiesta, l'ufficiale giudiziario portrà certamente effettuare il pignoramento. Non potrà naturalmente servirsi dei poteri coercitivi che può usare quando si trova in uno dei luoghi appartenenti al debitore. In tal caso potrà inoltre rivolgere al liquidatore, legale rapp.te della società debitrice, sia la richiesta di rendere la dichiarazione circa ulteriori cespiti del debitore (mobili, immobili o crediti) sia, ove espressamente richiesto, quella volta a conoscere dove sono custodite le scritture contabili ai fini di quanto prevede l'art. 492 cpc. Anche il pignoramento presso terzi può essere utilizzato ma, nella pratica, è la prima forma quella più ricorrente.Con i miei migliori saluti. Cristiano Ragni

Rispondi


25 gennaio 2010 > 19 gennaio 2010 > Avvocato Sabrina Dei Rossi < notifica citazione testimoni di stranieri all'estero in un processo penale.

Quale difensore di un imputato in un processo penale che si celebra presso la Corte d'Assise di Treviso, sono stata autorizzata dal Presidente alla citazione di alcuni testimoni stranieri per l'udienza del 09 febbraio e del 02 marzo 2010: una francese residente in Francia, un'altra marocchina residente in Marocco ed uno sloveno residente in Slovenia.
Sono a chiederVi cortesemente come devo procedere per la notifica dei rispettivi atti di intimazione e se le traduzione di detti atti devono esere asseverate. Trattasi, inoltre, di imputato ammesso al gratuito patrocinio.
Nel ringraziare anticipatamente, porgo distinti saluti. Avv. Sabrina Dei Rossi

Risponde Giovanni de Filippo UG Varese <Scuola Nazionale di Procedura
Trattandosi di procedimento penale, non sono naturalmente applicabili le convenzioni e gli accordi internazionali vigenti in materia civile ed amministrativa.
L' atto dovrà essere formulato come semplice "invito a comparire", non essendo possibile intimare, ingiungere e, soprattutto,  irrogare sanzioni alle persone che non si trovano in territorio italiano.
In tutti i casi occorre la traduzione (anche non asseverata),trattandosi di cittadini stranieri.
Per la Francia e la Slovenia, in base all' art. 52 della Convenzione di applicazione per l'accordo di Schengen, é possibile inviare direttamente l'atto al destinatario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per il Marocco, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata al Ministero della giustizia- Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale-Dipartimento affari di giustizia, che, a sua volta, inoltrerà la richiesta di notifica all'autorità competente.

2. Risponde Cristiano Ragni UG Como

Gentile avvocato,
L'intimazione testimoniale rivolta a cittadini stranieri, non è prevista nell'ordinamento giuridico italiano. A tali soggetti, infatti, non si applicano le norme processuali italiane e di conseguenza non possono soggiacere ad alcuna sanzione in caso di mancata comparizione, tantomeno possono essere accompagnati coattivamente. Né l'ufficiale giudiziario né il difensore possono tecnicamente "citarli" e quindi intimare loro la comparizione sotto pena delle sanzioni in parola. Nel caso di specie può inviare, o notificare, a questi soggetti un mero invito a comparire all'udienza, naturalmente tradotto nella loro lingua, non tanto ai fini della validità della notifica, quanto perché possano comprendere cosa viene loro richiesto. Altra soluzione possibile è la richiesta di rogatoria rivolta ai rispettivi Stati di appartenenza, ma su questa materia non sono in grado di darLe maggiori informazioni.
Mi auguro di essere stato sufficientemente esaustivo.Cristiano Ragni Ufficiale Giudiziario Como

Rispondi


25 gennaio 2010 >19 gennaio 2010 > Avv.Serena Prati < notifica opposizione a di presso il domicilio reale

salve. La mia collaboratrice, in mia assenza, ha notificato nei termini di legge una opposizione a decreto ingiuntivo presso il domicilio reale del debitore e non quello eletto. Da una ricerca di giurisprudenza la notifica risulta nulla e non inensistente, e pertanto posso richiedere in udienza di essere rimessa in termini per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Mi confermate che è la prassi? A qualcuno risulta che il Giudice possa negare la concessione dei termini per la nuova notifica? Grazie Serena

Risponde Di Bari Gennaro UG Bari

Mentre il ricorso ex art. 414 c.p.c. va notificato al convenuto personalmente, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato nel domicilio eletto, ed in mancanza in cancelleria (art.170 c.p.c.). In difetto di notificazione il giudice fissa un'altra udienza (art. 291 c.p.c.) assegnando un termine per la notifica; se questa non è eseguita, il processo di opposizione si estingue (Cass. n:194/1981). I vizi di notificazione della domanda introduttiva, rilevabili d'ufficio, impongono la fissazione di nuova udienza e l'ordine di rinotificazione ai sensi degli artt. 162 e 291 c.p.c. (Cass. 8.9.1986 n.5484)
La invito, altresì, a leggere questa interessante sentenza della Suprema Corte a SU :
http://www.iureconsult.com/areeatema/processo/opposizione_tardiva_a_decreto_ingiuntivo/index.htm
Cordialità

Rispondi


25 gennaio 2010 > Avv. Nicola di Napoli < impugnazione delibera consortile successiva a convocazione assemblea con notifica per pubblici proclami
Il Liquidatore  di un consorzio di 450 unità ,da me rappresentato,ha notificato ,regolarmente ,per pubblici proclami la convocazione dell'assemblea per il 27.04.2007 ,su autorizzazione del Tribunale di Roma;a cui seguì, in quella stessa data, l'approvazione della delibera.In data 10.10.2009 ( dopo circa due anni)un consorziato ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera ,sostenendo che  non gli era stata mai  comunicata e di esserne venuto a conoscenza solo all'atto della notifica  del decreto ingiuntivo ,con il quale gli venivano richieste le quote di cui era moroso.Costituendomi ho chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda tesa all'impugnazione della delibera , essendo decorso il termine perentorio di cui all'art 1137 3 comma c.c.( giorni 30).Trattandosi di una notifica per pubblici proclami  della convocazione dell'assemblea ,da quando decorre il termine per impugnare? Il liquidatore era tenuto a comunicare ai consorziati,molti di essi non identificabili, la delibera ? Grazie.Avv. Nicola di Napoli
Rispondi


19 gennaio 2010 > Avv. Pasquale Lanza >società a scatole cinesi....
Salve a tutti!!!
Ho un quesito da rivolgerVi.
Sono un legale di una società s.r.l. la quale ha ingiunto il pagamento di somme al socio accomandatario di una soc. s.a.s. (che proveniva da una ditta che a sua volta proveniva da un godimento di azienda )Ho già provveduto in primis adeffettuare un pignoramento presso terzi (Banche) ma con esito negativo.
Dopo 6 mesi la società s.a.s. si trasforma, a rogito notarile, in s.r.l. con capitale sociale di gran lunga inferiore alle somme da sottoporre al pignoramento il cui "ex accomandatario" ricopre qui la carica di solo socio.
Successivamente la soc. s.r.l. redige un contratto di affitto di ramo di azienda con una soc. s.r.l. appositamente costituita mantenendo la stessa partita IVA ecc. elargendo somme molto consistenti a titolo di canone annuo di affitto.
Cosa mi consigliate di fare?? Rinotificare il precetto alla soc. s.r.l. oppure pignoramentopresso terzi nei limiti della quota sociale???
Ringrazio anticipatamente

Rispondi



19 gennaio 2010 > Francesco Magnanelli UG

Ringrazio tutti per le risposte come sempre utili e competenti. Saluto, in particolare e con immenso affetto, il collega Bruno Rosetti dell'Unep di Chioggia, un vecchio amico sempre presente nel mio cuore!

Rispondi


19/1/2010 > 8 gennaio 2010 > Avv. Gianmarco  Pescosolido < notifica alle poste per pignoramento presso terzi
vorrei avere certezza sul fatto che è sufficiente notificare il pignoramento presso terzi, nella specie il terzo sono le poste italiane, solo all'ufficio postale dove si trovano i soldi o anche alla sede legale delle poste italiane o, ancora da entrambe le parti?
grazie.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Premesso che :Quod abundat non vitiat- il ppt presso la sede locale ove si trovano i beni/soldi può essere sufficiente al ppt.
saluti. Dr Mauro Venezia

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Notifica solo all'ufficio periferico dove ci sono i soldi, altrimenti crei anche un problema di competenza territoriale, che si individua in base alla sede del terzo.
Rispondi

19/1/2010 < 28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE 2009 > Avv Maria Beva < Pign. presso terzi.

salve, volevo sapere se è possibile effettuare con la forma del pignoramento presso terzi l'aggio spettante al titolare (debitore) di un tabacchi, appunto per l'aggio ad esso spettante dalla vendita di tabacchi e lotto. inoltre  come esercitare sequestro conservativo sull'attività per scongiurare il pericolo di vendita da parte dell'altro coniuge (i coniugi si stanno separando).
vi ringrazio anticipatamente ed aspetto con ansia una risposta.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Sul pignoramento presso terzi risponderei affermativamente, mentre sul farla in barba a un creditore privilegiato per crediti alimentari direi che non ci si può riuscire nemmeno con un sequestro conservativo, perché, quando poi il sequestro si converte in pignoramento, nel conflitto tra creditori i privilegiati prevalgono anche se tardivi.

19/1/2010 < Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Però, ripensandoci, a regola dovrebbe essere il tabaccaio a riscuotere dai clienti e poi a dare i soldi allo Stato, oppure a comprare dai Monopoli di Stato trattenendo il ricavato, dedotto il costo d'acquisto, perciò è improbabile che lo Stato sia debitore del tabaccaio.
Rispondi


8 gennaio 2010 > Dott. Paolo Quattrini < pignoramento mobiliare - scrittura autenticata registrata
Buongiorno a tutti e un plauso per le risposte molto tecniche e professionali. Pongo il mio quesito . Per il recupero di un credito il mio legale, per tramite di U.G., ha correttamente intrapreso la strada del pignoramento. Il debitore è sposato in regime di separazione dei beni e non ha alcuna proprietà intestata nè di tipo immobiliare nè di mobile registrato. Vivendo in abitazione coniugale, la moglie ( terza interessata esclusa dalla vertenza ) ha presentato in fase di accesso del U.G. un scrittura privata autenticata registrata ( atto notarile) con elenco dettagliato dei mobili presenti ( ad esclusione della cucina e della camera da letto) perchè gli stessi provengono, come ha dichiarato anche verbalmente il debitore, dai nonni materni della moglie ( è allegata copia di scrittura privata a suffragio del possesso e proprietà esclusiva dei mobili); in aggiunta è stata anche riportato un teste ad avvalorare tale scrittura autenticata. All'U.G. è stato velatamente intimata la denuncia per falso ideologico se avesse provveduto, visto l'atto di proprietà dei mobili, all'esecuzione del pignoramento: anzi egli ha redatto l'atto con nota negativa. Cosa posso fare a questo punto ? Ringrazio anticipatamente.

Rispondi


8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Francesco Magnanelli < UG Civitavecchia > Notifica in Svizzera
Carissimi colleghi, devo notificare un atto in Svizzera. Sulla guida delle notifiche all'estero c'è scritto che la Svizzera ha adottato la convenzione dell'Aja (1965); a questo indirizzo, (http://www.elorge.admin.ch/) però, ho scoperto che tra Svizzera e Italia v'è un accordo bilaterale per la notificazione degli atti. Quale delle due normative debbo applicare per la notifica dell'atto?
Grazie a chi risponderà e sinceri auguri di buone feste e tutti!

Risponde Gennaro Di Bari UG Bari

Gentile collega,la notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Svizzera é disciplinata dalla Convenzione dell'Aja del 1965 e dalle disposizioni contenute nell’accordo bilaterale tra l’Italia e la Svizzera del 2 giugno 1988 concernente la trasmissione di atti giudiziali ed extragiudiziali e di commissioni rogatorie in materia civile e commerciale.  In virtù del principio di priorità dell'accordo multilaterale rispetto a quello bilaterale, si applicheranno per la notificazione le disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965.
Cordialità

2. Risponde Vincenzo Gattullo
Nel caso in cui l’Italia risulti legata ad un altro Paese sia da una Convenzione bilaterale che da una o più convenzioni multilaterali in materia civile e commerciale, l’accordo multilaterale prevale su quello bilaterale.
Avendo sia la Svizzera che l'Italia, aderito rispettivamente il 1° gennaio 1995 e con l. del 6 febbraio 1981 alla convenzione dell'Aja, si applica questa e non il precedente accordo bilaterale esistente fra i due stati. n. 2584)"

3. Risponde Giovanni de Filippo ug Varese < Scuola nazionale di procedura.

Entrambe le convenzioni sono applicabili.
Nella pratica, alcuni Cantoni (come, ad esempio, il Canton Ticino)non creano problemi sulla scelta della convenzione, mentre altri (ad esempio, il Canton Zurigo), pur accogliendo generalmente la richiesta fatta ai sensi della Convenzione del 1965, invitano ad inoltrare  le "future richieste" ai sensi dell'accordo bilaterale del 1988.
Per chiarimenti più dettagliati e pratici,puoi consultare quanto ho di recente pubblicato sul sito
www.scuolanazionalediprocedura.it.

4. Risponde Bruno Rosetti U.G. Chioggia
Caro Francesco,
ti ricordi del tuo periodo passato a treviso?
ti rispondo per quanto riguarda la notifica in svizzera,perchè proprio a treviso è pervenuta   una nota dove si intimava di procedere alla notifica nel territorio elvetico mediante autorità centrale e non per rimessa diretta.
per ulteriori chiarimenti contatta direttamente i colleghi di treviso che ti potranno inviare copia della stessa per una conferma di quanto scritto sopra.saluti da un vecchio amico.

Rispondi


8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Lorella Moro < Competenza per l'accettazione degli atti
Presso l'UNEP di Cefalù prestano servizio 4 ufficiali giudiziari C1 e 2 ufficiali giudiziari B3. A seguito di accordo fra gli stessi, non si applica l'interfungibilità. Considerando che la mole di lavoro derivante dall' attività di notifica è superiore a quella delle esecuzioni, possono gli ufficiali giudiziari B3 essere chiamati a svolgere anche l'attività di ricezione atti ? E di norma a chi spetta tale attivita ? Grazie. Distinti saluti, Lorella Moro.

Risponde Gennaro Di Bari UG Bari

Gentile Lorella Moro nella situazione che hai rappresentato l’attività di ricezione atti andrà espletata da un Ufficiale Giudiziario C1.
Rispondi


8 gennaio 2010 > 16/12/2009 < Avv. Manuela Ventura <Pignoramento a ditta individuale.

Ho chiesto un pignoramento mobiliare presso il Bar gestito dalla debitrice. L'Ufficiale Giudiziario recatosi sul posto a redatto verbale di pignoramento negativo in quanto tutte i beni mobili presenti nel locale non sono di proprietà della debitrice titolare della ditta.
La signora ha dichiarato di vivere sopra al bar ma pignorare i suoi mobili mi sembra un pò mortificante.
Mi chiedo: che azione si puà intentare contro una ditta individuale per recuperare il proprio credito, dato che la debitrice si ostina a non pagare???
Grazie per l'aiuto.

Risponde Mauro Venezia

Gent.Avv. premesso che nella ditta individuale vi è confusione tra il patrimonio personale e quello della ditta-societario,quindi superato il limite del beneficium excussionis (particolarmente vincolante x le società)ben può procedere ad espropriazione del patrimonio personale presso la residenza del debitore o presso oltri luoghi a lui appartenenti-non capisco il mortificante-?-Inoltre se l'esito del pignoramento è stato negativo o insufficiente il debitore viene invitato ai sensi dell'art.492 cpc dall'U.G. ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista dall'art. 388cp per la falsa o omessa dichiarazione entro i successivi 15 gg.In queste ipotesi si può azionare un nuovo pign. mobiliare o ppt
(debitor-debitoris) etc.etc.Nell'impossibilità di quanto sopra(x esiti negativi) può procedere rivolgendo richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche e private a mezzo di U.G.Non meno importante, trattandosi di imprenditore commerciale, è l'esame delle scritture contabili per il quale l'U.G. può avvalersi di un consulente come previsto dall'art. 179 ter delle disp.att.al cpc al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili.
con simpatia

Rispondi


8 gennaio 2010 > 28 dicembre 2009 > Avv.Maria Giuditta Mazzoli < 140 c.p.c.

Ho richiesto notifica agli uff. giud con termine al 30/11/2009.Quando ho ritirato l'atto risultava "non notificato perchè nome sconosciuto".Mi sono presentata in udienza e al giudice ho esibito la relata e allegata certificazione anagrafica che confermava la residenza all'indirizzo indicato in relata. Il giudice ha concesso termine al 31/01/2010 per notifica ex art. 140 cpc con udienza al 26/02/2010.
Vi chiedo: quali formalità dovrei adempiere presso gli uff. giud per la notifica ex art. 140 c.p.c.?

Risponde Antonio Maiello UG Tribunale di Frattamaggiore
La notifica in questo caso deve essere eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc poichè trattasi di destinatario irreperibile. Cosa completamente diversa  è invece l'irreperibilità prevista dall'art. 140 cpc, essendo questa riferita a  destinatari reperibili nel loro domicilio, ma assenti al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario. Pertanto le consiglio anche a maggior garanzia del destinatario, di richiedere la rinotifica dell' atto a mani e con urgenza, vista l'imminente scadenza dello stesso, all'indirizzo indicato nel certificato di residenza e nel caso di ulteriore relata negativa procedere con la richiesta di notifica ex art. 143 cpc.

2. Risponde Mauro Venezia UG Napoli.

Gent.ma avv.esprimo la mia meraviglia nella disposizione del Giudice, non certo x la concessione del termine,ma per la disposizione così - sic et simpliciter - della not. ai sensi dell'art. 140 cpc, in quanto la conservazione della residenza in quel luogo non legittima l'U.G. a procedere ai sensi dell'art. 140 cpc, soprattutto se  l'accertamento del nominativo risulta sconosciuto o trasferito, bensì, legittima invece  altra forma di not. ossia quella prevista dall'art. 143 cpc,previa produzione di certificazione anagrafica posteriore alla data della ralata negativa (v. Cassazione in merito)e Sua specifica richiesta scritta. con simpatia
3. Risponde Gennaro Di Bari UG Bari

Gent.mo Avv. Maria Giuditta Mazzoli non è chiara la relata di notifica da Lei  riportata. Se con la locuzione “nome sconosciuto” si è voluto significare che all’indirizzo NON risulta il destinatario, perché sconosciuto all’indirizzo, allora neanche il magistrato potrà ordinarmi di eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.                                                                             Si dovrà procedere, invece, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

4. Risponde Giovanni de Filippo ug Varese < Scuola nazionale di procedura.

Le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo non assoluto.
Se l'Ufficiale Giudiziario accerta che il destinatario della notifica, pur avendo conservato la residenza anagrafica all'indirizzo indicato, si é in realtà trasferito in località sconosciuta, dovrà procedere,ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa Comunale dell'ultimo Comune conosciuto di residenza del destinatario medesimo.
In questo caso, considerata anche la brevità del termine (la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si perfeziona dopo venti giorni dal deposito in Comune), suggerirei di presentare l'atto all'Ufficiale Giudiziario con certificato di residenza allegato e con richiesta, per il caso di mancata notifica, di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

5. Risponde Bruno Rossetti < UG Chioggia.

la notifica ai sensi dell'art. 140 cpc può  a mio avviso essere fatta solo dall'u.g. procedente dopo aver verificato l'effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando.in questo caso l'u.g. ha correttamente omesso la notifica in quanto il soggetto pur mantenendo la residenza anagrafica, di fatto non è reperibile a tale indirizzo,apro anche una parentesi per quanto riguarda il compito dell'u.g. il quale deve portare l'effettiva conoscenza degli atti giudiziari ai notificandi, se tale procedura non può essere svolta per svariati motivi, l'unica procedura prevista dopo una relazione negativa da parte di un u.g. è la notifica ai sensi dell'art.143 cpc e non come concesso dal giudice mediante il deposito ai sensi dell'art.140 cpc in quanto l'u.g. procedente non può contraddire una propria omessa notifica(pena la querela di falso)ma non può nemmeno procedere alle sucessive fasi richieste dal codice in quanto non può lascire l'avviso previsto nella porta del notificando se questa non viene individuata. Pertanto l'unica soluzione è la notifica ai sensi dell'art.143 cpc.
Rispondi


8 gennaio 2010 > avv. Felice Piccoli < notifica  presso 'campo nomadi'

Buongiorno, devo notificare un atto in materia civile a una persona nomade che in sede di convalida d'arresto (materia penale) ha dichiarato di dimorare presso il campo nomadi di Pessano con Bornago ed ha eletto domicilio presso il proprio avvocato.  Non risulta residenza.
Mi chiedo se è corretta la notifica chiesta all'unep di Bergamo (c/o autorità procedente) indicando di notificare l'atto presso 'campo nomadi di Pessano con Bornago'.  (Presumo che l'unep si avvarrà della notifica a mezzo posta).
Mi chiedo, inoltre, se l'elezione di domicilio effettuata per il procedimento penale valga anche nel procedimento civile instaurando, perchè in tal caso chiederei ovviamente la notifica al domiciliatario ex 141 cpc.
Grazie anticipatamente

Rispondi


28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE 2009 > LANDI  RAFFAELA UG < atto di interpello
E' possibile chiedere ad un privato la consegna del documento di proprietà di un autoveicolo con atto di interpello ex art. 25 rd. 1814 del 1927.Grazie in anticipo

Risponde Filippo Li Causi UG Trapani.

L'art. 25 rd 1814 del 1927 è molto esplicito in tal senso.
Infatti, il primo comma di tale norma prevede che colui il quale è in possesso di un titolo valido per l'iscrizione in proprio favore nel PRA di un credito privilegiato, può esigere dal titolare della carta di circolazione la consegna del foglio complementare per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione o all'annotazione sul PRA (ritengo trattasi di un diritto potestativo ex lege).
Il secondo comma della medesima norma considera equipollente alla consegna volontaria del foglio complementare la produzione di un atto di interpellanza, ossia di un atto redatto da notaio o ufficiale giudiziario dal quale risulti il rifiuto del titolare della carta di circolazione alla consegna del foglio complementare.
Nell'ipotesi in cui sia chiamato l'ufficiale giudiziario a redigere tale atto, esso assumerà la forma di un verbale (da segnare al cronologico modello C), nelle cui premesse si farà riferimento al titolo in forza del quale viene azionato il credito privilegiato che dà diritto all'iscrizione di ipoteca giudiziale nel PRA, alla notifica dell'atto di precetto ed alla situazione di perdurante inadempienza, tutti presupposti da cui origina il diritto potestativo di cui sopra.
Personalmente ho più volte redatto tale atto di interpellanza, ed il legale del creditore è riuscito ad iscrivere ipoteca giudiziale anche sulla base di un verbale negativo per domicilio chiuso ed impossibilità di rinvenire in diversi orari il titolare del foglio complentare da mettere a disposizione.

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28 dicembre 2009 > 7/12/2009 > dott.ssa Sandra Rossali >Precetto diritti di notifica
Cari colleghi e ufficiali giudiziari
Vi scrivo per avere una delucidazione in merito alle spese e ai diritti di notifica su un precetto.
Ho ottenuto un decreto Ingiuntivo per una piccola somma. Ho notificato il decreto senza pagare niente perchè era esente ex art. 46 l. 374.91, ho ottenuto il Decreto di esecutorietà e la formula esecutiva e adesso devo notificare il precetto. Per il precetto mi sono stati chiesti i diritti di notifica e le spese. Vorrei sapere se questa procedura è corretta, anche perchè altre volte in circostanze simili, ovvero a seguito di procedimento esente, gli ufficiali mi hanno notificato il precetto senza pagare niente. Grazie

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

La procedura è corretta. In questo caso, infatti, non hai pagato per la notifica del decreto ingiuntivo perché, nei procedimenti di fronte al giudice di pace, vi è l'esenzione dalle spese se il valore della causa è inferiore a 1033,00 euro, ma il procedimento per ingiunzione si conclude con il deposito del decreto ingiuntivo, sicché l'atto di precetto, essendo l'atto preliminare del processo di esecuzione, esula dal procedimento monitorio già concluso e dunque non è esente. Quando, invece, notifichi un precetto su un procedimento esente non per valore (come in questo caso), ma per materia (come nel caso del credito alimentare o di lavoro), sono esenti anche il precetto ed il pignoramento.

Risponde Francesco Magnanelli UG Civitavecchia

Gen.ma Dott.ssa Rossali, la procedura è corretta. Il precetto si paga sempre a meno che non si tratti di credito alimentare o di lavoro, nei quali casi è totalmente esente. Cordiali saluti.

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28 dicembre 2009 > 16/12/2009 < Paolo Di Rossi > Richiesta informazioni

Buongiorno, sono un neolaureando in Giurisprudenza.
Una curiosità cui anche alcuni docenti universitari hanno trovato difficoltà
Sfratto x morosità
Immobile as uso abitativo sito In Bergamo locato 4+4
notifiche di Intimazione di sfratto per morosità inviate a Milano (ovvero l'ultima residenza nota dell'inquilino): la casa locata a Bergamo risulta vuota e l'inquilino non aveva portato la residenza a Bergamo ma lasciata a Milano)
L'atto di precetto. notificato sempre a Milano (per i motivi di cui sopra)
ora siamo alla Monitoria di sgombero. Dove deve inviarla l'Ufficiale Giudiziario? a Bergamo (dove si trova l'immobile) oppure a Milano all'ultima residenza nota? Grazie

Risponde Diego Ferro > UG Orbetello

Falla contemporaneamente da ambo le parti e vediamo come vanno. Se entrambe risulteranno negative, avrai fatto tutto il possibile per rintracciare il destinatario, e ciò giustificherà una notifica ex art. 143 c.p.c., che io direi di fare, a quel punto, nel luogo dell'ultima residenza anagrafica nota.

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28 dicembre 2009 > 18 DICEMBRE 2009 > Avv. Menicucci < decreto ingiuntivo per il pagamento di decimi residui di capitale sociale
sono il legale di una società che vanta un credito di € 3,000 circa nei confronti di una srl con un socio e due amministratori. il capitale sociale versato è pari a € 2.500,00. mi chiedevo se per i restanti decimi ancora da versare posso procedere con decreto ingiuntivo nei confronti della società.Premetto che il pignoramento mobiliare è risultato infruttuoso.
grazie.

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Io la vedo così: tu sei creditore nei confronti di una società, la quale a sua volta è creditrice nei confronti dei soci per le quote di capitale non versato, perciò, se hai già un titolo esecutivo contro la società, secondo me devi procedere con un pignoramento presso terzi, dove i terzi sono i soci e debitore esecutato è la società. Certo però se la società è creditrice nei confronti dei soci di soli 500 miserabili euro, a che serve questa esecuzione?

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18 DICEMBRE 2009 > 16/12/2009 < 7/12/2009 < Alberto Romani UG Viareggio < Uso della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto.

Carissimo collega, ti ringrazio per i suggerimenti di cui farò indubbiamente tesoro. Soprattutto quello relativo all'uso fraudolento della bambina ed all'attivazione eventualmente della procura della repubblica presso il tribunale dei minori.
In ogni caso, quella mattina lo sfratto è stato eseguito. La mia insistenza è stata premiata, e anche ovviamente quella del Commissariato di Viareggio. Il problema però è per me, capire se possono le forze di polizia, materialmente apprendere gli sfrattandi e metterli eventualmente anche di peso fuori dalla porta. In quanto negano sempre questa possibilità. 
Sulle autorizzazioni prefettizie, la questione è presto risolta, al di là dei casi da te elencati non sono più previste, del resto non esistono nemmeno più le commissioni prefettizie per la graduazione della forza pubblica.

Risponde Mauro Venezia

Caro collega, non solo possono, ma soprattutto - DEVONO - loro sono la forza fisica, mentre tu svolgi una professione intellettuale. con simpatia.

18/12 >Risponde Giovanni Silvagni UG Cosenza

Ai sensi dell'art. 608 c.p.c. , l'esecuzione ( FORZATA) inizia con la notifica del cosiddetto preavviso di rilascio.Al secondo comma dello stesso articolo, vi è un esplicto rinvio, quando occorre, ai poteri consentiti dall'art. 513 c.p.c.il quale prvede, fra l'altro, che "quando è necessario vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi.. l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze,richiedendo, quando occorre, l'assistenza della Forza pubblica . Tale assistenza non può, evidentemente, limitarsi alla sola salvaguardia della persona dell'Ufficiale Giudiziario ma, appare chiaro il fatto che trattandosi di una "esecuzione forzata" ,in nome della legge, gli unici soggetti autorizzati ad usare lo strumento della forza, ove indispensabile, appaiono, soltanto, gli agenti della Forza Pubblica che fisicamente, ove reso necessario, dovranno " allontanare le persone " che in qualche modo " disturbano l'esecuzione". Una diversa intrepretazione della norma citata, renderebbe ineseguibile qualsiasi" esecuzione forzata "
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16/12/2009 < 15 ottobre 2009 >  14 Settembre 2009 > 2 settembre 2009 >Avv. Roberta Bellucci < Roma < pignoramento quote societarie.

Salve a tutti, Vi scrivo per aver delucidazioni in merito a questa vicenda. Ho richiesto notifica di un Decreto Ingiuntivo ad una srl in persona del legale rappresentante all'indirizzo a me noto e l'atto mi è tornato indietro con la dicitura "compiuta giacenza". Ritenendo la notifica regolare ho atteso il decorso del periodo di legge per eventuale opposizione, a seguito del quale ho deciso di chiedere l'esecutorietà e, successivamente, di notificare il precetto unitamente al decreto esecutivo.
Anche in questo caso, l'atto mi è tornato indietro con la dicitura "compiuta giacenza" che mi lascia pensare alla esistenza della suddetta società nel luogo a me conosciuto.
Però da visura camerale risulta INATTIVA.
La questione che mi si pone è relativa alla fase successiva; mi conviene (e sopratutto è possibile) effettuare il pignoramento delle quote societarie?
Avrei dovuto notificare l'atto al domicilio del legale rappresentante o è sufficiente la notifica alla sede della società?
Sono in una situazione di stallo non so come procedere per il recupero delle somme dovute. Grazie

Risponde Diego Ferro UG Orbetello

Mettiti l'animo in pace perché mi sa tanto che il credito non lo recuperi più, se la debitrice è una srl inattiva. Quanto alle notifiche, io direi che sono valide solo se, quando sono state fatte, la società non risultava ancora inattiva; se così fosse potresti chiedere, se il decreto fosse scaduto, una rimessione in termini (non so se la potrai ottenere) per ritentare la notifica a casa del legale rapp.te. Quanto al pignoramento delle quote sociali non vedo a cosa possa servire: meglio pignorare il capitale della società, se c'è ancora, o i suoi crediti, se ne ha. Le quote sociali normalmente si pignorano contro i soci per loro debiti personali, in quanto le quote rappresentando una frazione del capitale sociale.

15/10 > Risponde Avv, Alessandro Di Matteo
Non sono d'accordo perchè sto affrontando lo stesso problema. Primo: La società inattiva non è una società cancellata dal registro delle imprese. I due concetti sono diversi. Quindi sono valide le notifiche effettuate presso la sede legale. Secondo: il pignoramento delle quote sociali è uno strumento costoso, ma che può dare qualche fastidio al debitore (risulta in camera di commercio). Terzo: il capitale sociale è un concetto puramente fittizio e, come tale, difficilmente pignorabile.

16/12 > Agostino Orlando < UG Cassino
Se il debito è a carico della società e non del socio, avendo la società una propria autonomia patrimoniale (che ovviamente dipende dal tipo di società), non trovo corretto sottoporre a pignoramento le quote dei singoli soci in quanto in questo modo verrebbe meno il principio di autonomia patrimoniale(che sia perfetta o meno) e quindi del preventivo "benificium excussionis". Inoltre, la mancata cancellazione dal registro delle imprese non implica di fatto che la società esista ancora al domicilio di cui agli atti, in quanto ben potrebbe aver cessato l'attività e quindi di fatto esistente solo sulla carta.

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16/12/2009 <   Dott. Daniele < notifica pignoramento società sconosciuta.

Salve, da verbale negativo redatto dall'UG riscontro che il pignoramento non è stato eseguito perchè la società risulta sconosciuta nonostante che da visura la società risulta ancora attiva. Come posso fare? grazie

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16/12/2009 < 7/12/2009 >Avvocato Laura Rubisse <pignoramento crediti tributari
Anzi tutto ringrazio per il prezioso servizio che questo sito offre.
Ho un titolo esecutivo nei confronti di una s.r.l, il primo pignoramento è stato negativo e non avendo altri beni, se non un furgone, difficile da reperire, trovo che da bilancio risultano crediti tributari (Iva probabilmente). E' possibile un pignoramento presso terzi allo Stato? e a chi deve essere notificato l'atto nell'eventualità?
Ringrazio e saluto cordialmente

Risponde Mauro Venezia

Gent.ma avv.La Cass. 3a sez. civ. ritiene le impignorabilità delle entrate dell'amm.ne finanziaria frutto del potere di imposizione tributaria da parte dei creditori della P.A.Tali risorse infatti sono destinate a dotare la P.A. dei mezzi necessari a svolgere i propri compiti istituzionali.(patrimonio indisponibile).
Non mi sembra che il suo caso rientri in questa ipotesi,( che Lei indica come pign. allo Stato) trattasi invece del pignoramento "bebitor- debitoris" art. 543 e ss cpc  ( Cass. n. 249/1983), penso che la sua ricerca del terzo debba essere indirizzata tra banche delegate-concessionaria della riscossione- a ricevere i versamenti periodici dell'iva ( AG delle entrate ?) in alcune città mi sono capitati ppt dell'iva, presso alcuni dei terzi indicati.
Per quanto concerne il pignoramento del furgone, di difficile reperibilità materiale, potrebbe prendere in considerazione la forma del pignoramento nelle forme della trascrizione, già accennata in questo forum.
Con simpatia

Rispondi


16/12/2009 > 30 novembre 2009 > Avv. Susanna Toschi < esecuzione sfratto e obbligo di dimora
Se durante l'esecuzione di uno sfratto per morosità si rinviene nell'immobile un terzo che occupa l'immobile senza alcun titolo, il fatto che tale soggetto sia gravato da misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune ove è situato l'immobile in questione, è causa ostativa all'esecuzione dello sfratto medesimo? Dopo un primo rinvio (peraltro disposto a seguito di rimessione degli atti al Giudice dell'Esecuzione per consentire al terzo di trovare altro alloggio nel Comune)è possibile chiedere l'assistenza della forza pubblica, qualora naturalmente l'immobile sia ancora occupato da tale soggetto?
Preciso che nel frattempo il locatore ha fatto anche istanza all'autorità giudiziaria penale competente per la modifica o revoca dell'obbligo di dimora e la stessa ha dichiarato di non potere provvedere perchè questione di natura civilistica.
Grazie per il vostro parere. Con i migliori saluti.

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Gent.ma avv. il titolo esecutivo di sfratto ha efficacia erga omnes. Non so quale autorità penale sia stata interpellata, penso che il magistrato addetto alla sorveglianza debba disporre in merito, eventualmente concedendo un termine all'obbligato per provvedervi o convertire l'obbligo di dimora in una pena alternativa, cmq se si è dichiarato incompetente - sic ? - conviene attendere la decisione del G.E.
con simpatia

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16/12/2009 < 30 novembre 2009 >Avv. Marco della Lunga < mancata esecuzione provvedimento di sequestro giudiziario.

Buon giorno, mi rivolgo a  questo sito che apprezzo per la competenza delle risposte che vengono date, poiché mi trovo in una situazione piuttosto imbarazzante e non so come venirne a capo.
Ho iniziato una causa civile per occupazione senza titolo nei confronti di un cittadino nigeriano, che occupa abusivamente da oltre cinque anni un immobile di un mio cliente, ivi vivendoci con  il suo nucleo familiare, composto anche di due figli minori. In corso di causa il giudice ha emesso un provvedimento di sequestro giudiziario a favore del mio assistito, ordinando lo sgombero dell'immobile occupato e nominando custode dell'immobile il legittimo proprietario, cioè il mio cliente.
Alla data fissata per l'esecuzione del suddetto provvedimento giudiziario ( in precedenza c'erano già stati diversi accessi con esito negativo) l'Ufficiale Giudiziario procedente era assistito sia da agenti della forza pubblica per lo sgombero coattivo, che da rappresentanti  dei servizi sociali comunali, i quali avevano tra l'altro comunicato la disponibilità di un appartamento di proprietà del Comune, ove accogliere provvisoriamente sia i genitori che i figli minori. Tuttavia, e con mio sconcerto, di fronte alla  resistenza dei genitori a rilasciare spontaneamente l'immobile non si è provveduto allo sgombero forzoso, poiché - così mi si è stato spiegato - mancava un provvedimento autorizzatorio del Tribunale dei Minorenni in merito al trasferimento coattivo dei minori presso una struttura comunale anche contro la volontà dei genitori. Quindi l'esecuzione del provvedimento giudiziario è stata ancora una volta rinviata affinchè attivassi il Tribunale dei Minorenni competente. Vorrei sapere quale provvedimento dovrei chiedere al Tribunale dei Minorenni  e se tutto ciò non è stato un eccesso di zelo. Grazie a chi vorrà rispondermi.

Risponde Mauro Venezia

Una delle strade da poter seguire per uscire dall'impasse riguarda la competenza della F.P. che autonomamente può chiedere l'intervento degli assistenti sociali ai quali spetta la valutazione dell'eventuale coinvolgimento del tribunale dei minori.
con simpatia

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7/12/2009 < 30 novembre 2009 > Avv. Gian Luigi Stano < Validità di titolo esecutivo nei confronti degli eredi
Di recente, un cliente mi ha consegnato un assegno bancario protestato il 31.10.2009 nei confronti di una persona deceduta nell'agosto scorso. A norma dell'art.477 c.p.c., tale titolo esecutivo è valido nei confronti degli eredi. A Vostro avviso, è possibile notificare atto di precetto agli eredi, oppure è necessario depositare ricorso per decreto ingiuntivo in danno degli stessi?

Risponde Mauro Venezia UG Napoli

Premesso che sarebbe interessante conoscere la data di emissione dell'A.B.
L'art.477cpc da Lei mensionato prevede la not.del titolo esecutivo agli eredi e di procedere dopo 10gg.alla not. nei loro confronti anche dell'atto di precetto.La not. va eseguita nell'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente agli eredi. Materialmente attraverso la consegna dell'atto, indirizzato agli eredi,anche ad uno di loro-impersonalmente e collettivamente- nel suddetto domicilio.E' necessario rispettare il termine di prescrizione dell'assegno ( 6 mesi) fatta eccezione per le cause che interrompono il decorso di tale termine di perenzione.Qualora non fosse possibile azionare esucutivamente l'assegno per prescrizione, lo stesso assume valore di prova certa ai fini dell'emissione del D.I. saluti

 

12/12/09 > Ah dimenticavo, la not. agli eredi con queste modalità dev'essere eseguita entro l'anno, altrimenti si esegue personalmente ai singoli eredi nei luoghi di cui all'art. 139 cpc.
saluti

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30 novembre 2009 >Praticante Alessandra Lauricella < rimessione in termini

Ho ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di C.C. ditta individuale.La notifica non è andata a buon fine a causa del decesso di C.C. Ora il decreto ingiuntivo è scaduto: la rimessione in termini deve essere richiesta direttamente a carico degli eredi, oppure a carico di C.C. per poi procedere alla notifica nei confronti degli eredi?
Grazie mille.

Rispondi


30 novembre 2009 > <